4. Tipologia dei provvedimenti

All’art. 2 viene specificata la natura dei provvedimenti irrogabili. Nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso può essere irrogata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza(100) e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale(101), rinnovellandosi, in quest’ultima ipotesi, l’istituto già previsto dall’art. 3, comma 3, della L. 1423/1956. Il provvedimento è adottabile anche senza preventivo avviso orale, e ciò costituisce la peculiarità dell’ipotesi applicativa in materia antimafia rispetto alle premesse di fatto richieste per l’irrogazione del provvedimento nei confronti dei soggetti a pericolosità semplice, o non qualificata. La proposta può essere avanzata dal Procuratore Nazionale Antimafia(102), dal Procuratore della Repubblica del circondario di dimora della persona interessata e dal Questore. La precedente normativa attribuiva la facoltà di proposta anche all’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa(103).

Le facoltà previste da quest’ultima disposizione, a seguito di modifiche ordinative del comparto di contrasto, sono state assunte dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il quale, ai sensi del D.M. 23 dicembre 1992, ha la facoltà di avanzare proposta di misura di prevenzione al Tribunale competente nei confronti di persone pericolose ex art. 1 L. 575/1965(104). Nel quadro generale del sistema è rinvenibile, inoltre, una particolare forma di innesco del procedimento: è previsto difatti, all’art. 23 bis della legge 646/1982, che, in caso di procedimento nei confronti di imputato per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e all’art. 75 della legge 685/1975(105), il Pubblico Ministero titolare ne informa, senza ritardo, il Procuratore della Repubblica territorialmente competente per l’eventuale attivazione del procedimento di applicazione di una misura di prevenzione antimafia, qualora già non pendente(106). L’attività informativa viene supportata, in fase successiva, dalla trasmissione degli atti di interesse da parte del titolare del procedimento penale al giudice competente per il procedimento preventivo, qualora non sussistano esigenze di secretazione.

Si tratta, in sostanza, di una necessaria attività di coordinamento investigativo e di valorizzazione del patrimonio informativo, che, qualora non assurgente a dignità di prova, ben può assumere la sufficienza indiziaria per una misura di prevenzione, pure incidente sull’illiceità dei sodalizi mafiosi. La norma si impone per la introduzione del principio di obbligatorietà dell’azione preventiva, da taluni sostenuto(107). La dottrina prevalente afferma, difatti, che la norma imponga, oramai, l’esercizio dell’azione di prevenzione, in parallelo con il procedimento penale, quando si procede nei confronti di persone indagate per associazione di tipo mafioso. Sulla base del comma 2 della norma, laddove viene prevista la secretazione degli atti, è da ritenersi che il P.M. possa disporre in tal senso durante l’intera fase delle indagini preliminari, con la conseguente interdizione dell’azione di prevenzione, ma che appena inizi l’azione penale, con la formulazione dell’imputazione, abbia l’obbligo giuridico di investire il Tribunale della prevenzione, originando un sistema legittimamente definibile del doppio procedimento contemporaneo.

Approfondimenti

(100) -Cfr. art. 3 della legge 1423/1956, commi 1 e 3.
(101) -Si tratta dell’unica ipotesi residuale di limitazione della libertà di circolazione imposta al soggetto prevenuto, dopo le modifiche intervenute sull’istituto. Nel testo originario, era prevista anche l’ipotesi dell’obbligo di soggiorno in Comune diverso da quello di residenza, ricompreso nella stessa Provincia o Regione o che fosse stato sede di ufficio di polizia. La ipotesi successiva, quella cioè dell’obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal Questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza, è stata abrogata dall’art. 1, comma 2, della legge 24 luglio 1993, n. 256.
(102) - Il Procuratore Nazionale Antimafia è stato istituito dall’art. 6 della legge 20 gennaio 1992, n. 8, di conversione del Decreto legge 20 novembre 1991, n. 367, “Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, con la introduzione dell’art. 76 bis del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, “Ordinamento giudiziario”. Per gli approfondimenti, vds. ultimo capitolo.
(103) -L’attribuzione promanava dall’art. 1 quinquies del D.L. 6 settembre 1982, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, aggiunto dall’art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486.
(104)- La disposizione è stata integrata dal successivo D.M. 30 novembre 1993, che ha esteso la facoltà propositiva anche per le misure di carattere patrimoniale.
(105) -Si tratta della previgente normativa in tema di stupefacenti.
(106) -L’art. è stato introdotto dall’art. 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(107) -Sull’argomento, cfr.: DI CASOLA, Dalla marginalità sociale alla macro - criminalità: Una panoramica introduttiva delle principali questioni, in Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti di aggressione dei profitti di reato e le misure di prevenzione, cit., pag. 91.