1. L’adattamento del sistema

Il sistema antimafia si appropria della legislazione sulle misure di prevenzione, rimodellandola ed adattandola alle esigenze proprie di contrasto e contenimento della criminalità organizzata. La vocazione emergenziale del sistema ha prodotto un sistema non sempre armonico e coerente, talvolta poco intelligibile. La legge 31 marzo 1965, n.575 è il primo testo legislativo che fa esplicito riferimento, anche nel titolo, al fenomeno delinquenziale mafioso. Per anni, dal 1965 al 1982, in assenza di specifici istituti sostanziali di riferimento, essa è stata l’unica legge espressamente dedicata al contrasto antimafia, senza peraltro includere la previsione di altre consorterie diverse dalla stessa.

Rimane, pur tuttavia, il connettivo di riferimento sul quale sono state impostate le altre normazioni. Sotto il profilo storico, il testo rappresenta la risposta che il Parlamento dell’epoca intese offrire alle proposte scaturite dai lavori della Prima Commissione Parlamentare d’indagine sulla mafia siciliana, istituita con legge del 12 dicembre 1962. L’organismo bicamerale, sulla base della legge istitutiva, aveva il compito di studiare le caratteristiche e la genesi del fenomeno mafioso e di predisporre le misure necessarie per reprimere le manifestazioni ed eliminare le cause di esso. E se è vero che l’istituzione della Commissione seguiva, anche come risposta emotiva, un periodo assai grave per la recrudescenza di efferati fatti delittuosi di mafia, è altrettanto riscontrabile che i successivi interventi legislativi in materia hanno corrisposto ad esigenze di tipo emergenziale, non sempre in linea con l’esigenza di fornire una risposta armonica, sorretta da strumenti di agevole applicazione.

La legge, nel suo complesso, è informata ad un maggiore rigore rispetto alla L. 1423/1956, poiché indirizzata ad un settore qualificato da maggiore pericolosità in quanto connesso al fenomeno della mafia, e perciò tale da esigere una diversa regolamentazione(74). Essa, inoltre, omologando gli istituti su esigenze ben chiare, ha risposto ad istanze di garanzia e di certezza del diritto, riempiendo le esangui fattispecie di pericolosità sociale con l’inserimento di elementi il più possibile oggettivi e pregnanti(75).

Approfondimenti

(74) - Cass. pen., Sez. I, 29 ottobre 1969.
(75) - MANGIONE, op. cit., pag. 77.