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2. I soggetti

L’applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell’attuale testo della L. 1423, presuppone l’appartenenza ad una delle tre categorie seguenti, individuate sulla base di precisi e più tassativi parametri comportamentali: a) soggetti considerati in base ad elementi di fatto abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) individui che, per condotta e tenore di vita, si ritiene, in base ad elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) soggetti che per il loro comportamento si ritiene, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Come si è già sottolineato nel precedente capitolo, il concetto di pericolosità è generico e non può essere tipizzato; il legislatore si limita a definire le caratteristiche dei destinatari del provvedimento e della loro pericolosità, rimettendo alle Autorità preposte il giudizio sulla sussistenza di tale presupposto. Le attuali categorie di destinatari comprendono, come si vede, soltanto le persone sospettate di essere dedite alla commissione di reati, avendo il legislatore eliso il riferimento agli oziosi ed ai vagabondi, la cui percezione criminogena, sotto il profilo sociale, ha assunto nel tempo connotati differenti; così come sono stati cassati i riferimenti alle persone che svolgono attività contrarie alla moralità pubblica e al buon costume. In particolare, la previsione del n. 5 dell’art.1, utilizzato per lo più al fine di combattere il fenomeno della prostituzione, destava perplessità applicative a causa della genericità dei concetti, oltretutto soggetti a mutevoli apprezzamenti, a seconda delle concezioni etiche dominanti nei diversi periodi storici.

Comunque anche il nuovo testo, nonostante il più pregnante requisito degli elementi di fatto ai fini dell’accertamento della pericolosità, non è andato esente da critiche. Innanzitutto nel n.3 dell’art.1, che peraltro nella nuova formulazione omette l’avverbio “abitualmente”, potrebbero farsi rientrare nella categoria di coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità pubblica anche i soggetti che realizzano attività contro la morale pubblica o il buon costume, come nel caso di fastidioso esercizio della prostituzione nelle pubbliche vie. Per di più, lo stesso concetto di tranquillità pubblica appare assai elastico e di non facile individuazione(44). Si è poi osservato che, sebbene sul piano della determinatezza le nuove fattispecie corrispondano più propriamente ai canoni costituzionali, esse si riferiscono ad attività costituenti reato, che, perciò, possono assumere anche natura di fattispecie contravvenzionali, se non è previsto testualmente un riferimento ad un delitto. In effetti, sebbene ai nn. 1 e 2 si faccia riferimento soltanto alle attività e ai traffici delittuosi, il n. 3 è riferito invece ai reati in genere.

Quanto agli oziosi ed ai vagabondi, la cui previsione tra le categorie di destinatari generava peraltro la difficoltà di distinguere i casi in cui un soggetto non presti attività lavorativa volontariamente ovvero forzosamente, a ben vedere, la categoria potrebbe ancora oggi essere ricondotta all’art. 5, comma 2, ove si fa riferimento, tra gli altri, agli oziosi e vagabondi sottoposti a sorveglianza speciale della P.S. La norma prevede, infatti, a carico di costoro, la prescrizione di darsi alla ricerca di un lavoro entro un congruo termine. Permane il dubbio, invero, che l’art.5 possa costituire un refuso. Alle categorie di persone interessate al dispiegarsi degli effetti della L. 1423 debbono poi aggiungersi i soggetti ai quali è rivolta la legislazione antimafia e quella a tutela dell’ordine pubblico, dei quali più diffusamente trattiamo in altra parte, e che, per il momento, definiamo genericamente pericolosi “mafiosi” e “politici”, intendendosi da una parte gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate (art.13 legge 646/1982, che ha sostituito l’originario art.1 L. 575 del 1965), con l’estensione ai soggetti organici a sodalizi dediti a traffico di stupefacenti ed alla commissione di reati di particolare gravità(45), e dall’altra ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, in quanto sodali alla cosiddetta eversione politica, analiticamente classificati dall’art.18 L. n. 152/75.

Soltanto a fini sistematici, vanno infine ricordate le disposizioni sull’irrogazione di misure preventive a categorie particolari, quali i minorenni, i tossicodipendenti, gli stranieri, i soggetti dediti a condotte violente in occasione di manifestazioni sportive, riguardo alle quali è opportuno limitarsi a sottolineare, in questa sede, l’importanza del coordinamento con la disciplina generale della materia(46).

Approfondimenti

(44) - CASTAGNOLI - PERINA, Le misure di prevenzione e la normativa antimafia, Laurus Robuffo, Roma, pag. 25.
(45) - Legge 18 febbraio 1992, n. 172 e legge 7 marzo 1996, n. 108.
(46) - Si segnala al riguardo la recentissima legge 24 aprile 2003, n. 88 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2003), che converte il decreto legge 28/2003 recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”. La norma integra e modifica la L. 401/1989.