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  • Anno 2003
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  • Supplemento al N.4
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  • Capitolo 2
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1. Premessa

Come si è appena visto, la normativa vigente è la risultante di stratificazioni legislative quasi sempre sollecitate da interventi giurisprudenziali e dottrinali, oltre che da scelte di politica criminale. L’attuale architettura normativa trova il suo fondamento nella legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che costituisce la legge fondamentale in materia di misure di prevenzione ed alla quale occorre fare riferimento, anche per ciò che concerne la successiva legiferazione antimafia e quella riguardante le altre forme di prevenzione qualificata. La legge, all’art. 1, nel delimitare l’ambito soggettivo, opera una elencazione dei soggetti ai quali la normativa di prevenzione è applicabile. Benché il testo attuale abbia subìto una significativa riforma ad opera dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1988 n. 327, riteniamo utile ricostruire brevemente l’originaria formulazione, per valutare attraverso quale percorso evolutivo si sia giunti all’odierno assetto e comprenderne così i presupposti logici.

Il testo originario, difatti, contemplava cinque categorie di pericolosi “comuni”: 1)gli oziosi e vagabondi; 2)le persone ritenute abitualmente e notoriamente dedite a traffici illeciti; 3)le persone che, per la condotta di vita, dovessero ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento, o che dessero fondato motivo di ritenere di essere proclivi a delinquere; 4)le persone che, per il loro comportamento, dovevano ritenersi dedite a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente o a gestire abitualmente bische clandestine o, infine, ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse; 5)le persone che svolgevano abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume. La dottrina aveva, poi, operato una sostanziale distinzione criminologica all’interno di queste categorie, ritenendo che quelle previste ai nn. 1, 2 e 5 integrassero una situazione di asocialità e quelle di cui ai nn. 3 e 4 una situazione di antisocialità(41).

La distinzione, come vedremo, ha perso gran parte della sua rilevanza, a seguito della revisione imposta dalla L. 327/88. La Corte Costituzionale, come sottolineato in precedenza, ha avuto modo di intervenire più volte sulla legittimità di tali norme. In effetti, a fronte della costante consapevolezza dell’esigenza di prevenzione, è sempre aleggiato, soprattutto in dottrina, il sospetto che con i provvedimenti preventivi si volessero in realtà perseguire finalità repressive, allorquando, in presenza di fattispecie costituenti di per sé reato, si registrava una carenza di accertamento in assenza di prove piene, anzi in presenza di presupposti vaghi e generici. Cosicché, se da un lato la Corte Costituzionale(42) ha sempre ribadito la costituzionalità delle misure di prevenzione riconoscendo che “l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire”, per contro l’alto consesso ha provveduto a perimetrare la loro legittimità, condizionandola all’osservanza del principio di legalità (il riferimento è agli artt. 13 e 25 Cost.) ed all’esistenza di garanzie giurisdizionali (si tratta di quella caratterizzazione che la dottrina ha catalogato con l’espressione “giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione”).

Ne è derivata l’esigenza di prevedere fattispecie predeterminate connesse con la pericolosità, esigenza che ha condotto la Corte a dichiarare l’illegittimità dell’art.1, n.3, nella parte riguardante coloro che, per le manifestazioni cui avessero dato luogo, dessero fondato motivo di ritenere di essere proclivi a delinquere, formulazione che mal si conciliava con la cennata esigenza di predeterminatezza delle fattispecie di pericolosità(43).Questi, in sintesi, i presupposti che hanno determinato le modifiche alla L. 1423, ad opera della L. 3 agosto 1988 n.327.

Approfondimenti

(41) - È interessante osservare la corrispondenza con la teoria criminologica messa a punto da Merton e relativa al conflitto tra mete e fini istituzionali, in particolare per ciò che riguarda due delle modalità di connessione dei fattori enunciati, l’apatia (intesa come rifiuto o negazione dei fini culturali e dei mezzi per conseguirli) e la ribellione (affermazione di nuovi fini con nuovi mezzi) assimilabile appunto al concetto di antisocialità. Per un approfondimento interdisciplinare cfr.: RATZINOVICH, Idee in criminologia, ed. Giuffrè, purtroppo ormai quasi introvabile, e PONTI, Compendio di criminologia, ed. Libreria Cortina, Milano, 2000.
(42) - Corte Cost., n. 23, 23 marzo 1964. Corte Cost. n. 449, 10 dicembre 1987.
(43) - Circa le diverse ipotesi formulate dalla dottrina sulla legittimità costituzionale delle misure de quo (vds. quanto più specificamente trattato nel I Capitolo).