5. I profili di costituzionalità

L’individuazione giuridica delle misure di prevenzione ha portato al dibattito, peraltro tuttora fervente, circa la loro aderenza ai principi costituzionali: in sostanza la loro definizione come pene del sospetto, mascherate con una inverosimile finalità di prevenire la commissione di reati sistematicamente smentita dai fatti, oppure la loro accettazione come strumenti certo discutibili, ma indispensabili per affrontare determinate forme di pericolosità sociale che, per la loro particolare aggressività, necessitano di una significativa anticipazione della tutela, ad una soglia precedente alla prova della commissione di un reato. Emerge, nella sostanza, come le misure in questione pongano un dilemma circa la delimitazione del potere dello Stato di incidere su taluni diritti fondamentali, in circostanze indipendenti dalla avvenuta ed accertata violazione della legge penale, ma dipendenti in via esclusiva dalla mera pericolosità del soggetto. Quindi, si tratta di verificare la ammissibilità costituzionale di tale tipologia di interventi, verificando entro quali limiti essi possono trarre la loro accettabilità nel sistema.

Sin dal dibattito costituente, l’argomento delle misure ante delictum trovò un evidente accantonamento, forse, come sottolineato da taluno autore, allo “scopo di non riconoscerle (o forse di ignorarle, evitando i problemi)(16)”. La stessa fonte dottrinale esprimeva, addirittura, la forte convinzione che l’intero apparato delle misure ante delictum si ponesse in antitesi netta con i principi costituzionali. Veniva difatti affermato che le esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica dovessero recare carattere di temporaneità, non potendosi accettare la vigenza di una eterna emergenza che ingenerasse, finanche, una sospensione delle garanzie costituzionali(17). Altra posizione di dissenso, seppur con toni più moderati, argomentava che i contenuti dell’art. 25(18) Cost. riconoscessero legittimità alle sole misure che presuppongono, per la loro applicazione, la commissione di un reato o di un quasi-reato(19): configurando le misure di prevenzione come restrittive, nella pratica, della libertà personale, dotate quindi di carattere affittivo, esse, in assenza del presupposto indicato dall’art. 25, quello cioè del fatto commesso, devono ritenersi senza dubbio illegittime. In tale ambito, è stato altresì argomentato come proprio i precetti contenuti nell’art. 25 Cost., che riportano il nostro ordinamento nell’ambito dei “diritti penali del fatto”, esprimerebbero un deciso rifiuto nei confronti di un indirizzo inteso, ai fini della sanzionabilità del soggetto, come l’essere di costui o, semplicemente, il suo atteggiamento comportamentale nei confronti della volontà espressa dal legislatore(20).

È stato altresì osservato che non solo la Costituzione, nel suo insieme, non offrirebbe alcun appiglio alla legittimazione nell’ordinamento delle misure, ma addirittura la presunzione di non colpevolezza recata dall’art. 27 Cost. indicherebbe un chiaro intendimento di esclusione assoluta: il principio, che in quanto tale non può circoscriversi al solo processo penale, verrebbe altrimenti superato, nel caso delle misure di prevenzione, da “una colossale truffa delle etichette: per cui basterebbe qualificare trattamenti afflittivi in termini diversi dalle pene per aggirare la presunzione ed imporre al soggetto passivo l’onere di dimostrare la sua innocenza(21)”. Di contro, non sono mancati gli argomenti proclamati a favore del sistema preventivo ante delictum(22). Più specificamente, individuata una connessione tra l’art. 13 e l’art. 16 Cost., si è sostenuto che ogni restrizione alla libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio, che non intacchi la sfera della personalità nei suoi tratti essenziali, in particolare nella sua dignità sociale e nella personalità morale, attraverso una qualifica di antisocialità, deve essere ricondotta non già alle fattispecie ricomprese dall’art. 13, ma a quelle dell’art. 16(23), pur sostenendosi che il ricorso a tali misure deve comunque assumere connotazione solo con la rilevazione di comportamenti tipici, previsti con sufficiente determinatezza in puntuali fattispecie legislative. Pertanto, debbono ritenersi illegittime quelle disposizioni che fondano la loro applicazione su ipotesi di mero sospetto, cui si ricorre in mancanza di presupposti di ordine processuale, e che pertanto recano i connotati del surrogato della sanzione repressiva(24).

Fu questo, soprattutto, uno degli argomenti che fece scaturire dei dubbi di legittimità delle misure; in proposito, va ricordato che da parte di certa dottrina, pur sostenendosi la doverosità costituzionale della prevenzione dei reati, si asseriva che proprio l’originario testo dell’art. 1 L. 1423/1956 elencava una serie di fattispecie che, di per sé, costituiscono reato, ma rispetto alle quali l’impossibilità di accertarli con prova piena li rendeva di fatto non punibili: con ciò la misura da preventiva diventerebbe repressiva (con evidente rischio di sconfinamento di settore), per di più collegata a presupposti vaghi, non ispirati dai principi di tassatività e legalità(25). Il riconoscimento e l’apprestamento di garanzie in favore dei diritti inviolabili dell’uomo, sanciti dall’art. 2 Cost., recano un ulteriore argomento a favore del sistema preventivo, poiché, in base a tale assunto, lo stato è tenuto ad impegnarsi per una tutela efficace di tali diritti, anche antecedentemente alla loro offesa, con ciò avallandosi la logica di misure di prevenzione tese proprio ad impedire la commissione di reati.

La Corte costituzionale ha affermato che “il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni ordinamento, come esigenza e regola fondamentale(26)”. Con sentenza di analogo tenore, la Corte affermava che la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, in quanto limitative della libertà personale, deve essere subordinata all’osservanza del principio di legalità, con riferimento sia all’art. 13 sia all’art. 25 della Carta fondamentale, ed all’esistenza della garanzia giurisdizionale: donde la necessità di prevedere fattispecie legali di pericolosità sufficientemente predeterminate, dalla cui verifica dipende la prognosi di pericolosità formulata dal giudice. Nella stessa pronuncia, si affermava la legittimità di misure applicate sulla base di elementi presuntivi, corrispondenti pur sempre a comportamenti obiettivamente identificabili: dunque, sulla base di fatti e non di semplici sospetti(27).

Altrettanto accolto rimane comunque il principio che il contenuto di tali misure non può prescindere da un suo modellarsi proprio sulle garanzie caratterizzanti di quelle libertà, di cui s’invoca la protezione, con il conseguente divieto per le pubbliche autorità di detenere ed esercitare “blocchi di potere indifferenziato(28)”. Analogamente, pur ammettendosi una differenziazione tra legalità repressiva e legalità preventiva, non si può rinunciare all’invocazione di certezza delle fattispecie, ove si consideri che “…la misura di prevenzione può essere irrogata solo in base all’accertamento di situazioni soggettive di pericolosità, i cui indici devono essere previsti tassativamente dalla legge”, non potendosi scambiare la misura di prevenzione “con una specie di sanzione anomala, per punire un comportamento non approvato dalla collettività(29)”. A ciò si aggiunga la veste di garanzia offerta alle misure in questione dall’avvenuta e consolidata giurisdizionalizzazione, attraverso cui si passa per la loro irrogazione: è anche quest’ultima ad offrire, secondo i più, una omologazione di garanzia con le misure di sicurezza.

La rispondenza o meno del sistema delle misure di prevenzione ai principi costituzionali continua ad alimentare una dialettica animata di posizioni diverse, ciascuna, peraltro, dotata di fondamenti non facilmente superabili. Pare quindi condivisibile l’auspicio, fortemente proclamato, di “adoperarsi per dare al sistema vigente la maggiore possibile razionalità e il massimo possibile adeguamento ai principi garantistici della Costituzione(30)”. Tale invito si consolida vieppiù in un contesto storico come il nostro, che vede il sorgere di ulteriori spunti di riflessione circa la conformità costituzionale, a fronte dell’espansione di un dispiegato utilizzo del sistema contro la criminalità organizzata, con conseguenti effetti sui patrimoni e sulle attività economiche, in ragione, soprattutto, di una necessità politica difficilmente eludibile(31). Ne deriva che l’esigenza di una razionalizzazione dell’intero comparto si rende oramai irrinunciabile, affidandosi al legislatore il compito di dar vita ad un sistema preventivo rispettoso dei principi di civiltà sanciti dalla Costituzione(32).

Approfondimenti

(16) - BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, pag. 137.
(17) - BARILE, op. cit., pagg. 147 e 148.
(18) - Il comma 2 dell’art. 25 Cost. afferma che: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
(19) - ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, pag. 32.
(20) - MAZZA, Le misure di prevenzione: un passato nebuloso, un futuro senza prospettive, Prolusione ufficiale al 7° Corso di alta formazione per funzionari ed ufficiali delle FF.PP., Roma, 5 novembre 1991, su RIVISTA DI POLIZIA, 1992, pag. 385.
(21) - CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione. Aspetti teorici e prospettive di riforma, in AA.VV., La legge antimafia tre anni dopo, a cura di FIANDACA - COSTANTINO, Milano, 1986, pag. 136.
(22) - BARBERA, Principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, passim.
(23) - L’art. 16 Cost. prevede, con specifico riferimento, che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
(24) - BARBERA, op. cit., pagg. 200, 201 e 228.
(25) - L’argomento è ampiamente trattato da Nuvolone, Le misure di prevenzione, Giuffrè, 1975.
(26) - Corte Cost., 20 giugno 1964.
(27) - Corte Cost., n. 23 del 23 marzo 1964.
(28) - CORSO, op. cit., pag. 138.
(29) - NUVOLONE, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, Milano, 1976, XXVI, pag. 635.
(30) - GALLO, Misure di prevenzione, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA, Treccani, Milano, 1976, XXVI, pag. 3.
(31) - PADOVANI, Diritto penale, Milano, 1995, pag. 445.
(32) - Sull’argomento, cfr.: GUERRINI - MAZZA, Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali. CEDAM, 1996, pagg. 3-31.