4. I presupposti applicativi

L’applicazione delle misure di prevenzione supera le premesse della pericolosità sociale di natura squisitamente penalistica, poiché prescinde dall’esistenza, o dalla commissione, di un reato, e fonda, invece, la sua ratio su una situazione di pericolosità intesa come probabilità che vengano commessi dei reati. Il sistema fonda la sua essenza e la sua ragion d’essere su ipotesi probabilistiche, e cioè, nella pratica, sulla eventualità che un soggetto possa delinquere: in definitiva, si tratta di un’impostazione deterministica, non fondata su presupposti riscontrabili in senso assoluto. Il reato, comunque, non cessa di permanere come elemento di confine irrinunciabile tra le diverse tipologie di istituti, sia nell’ipotesi storicamente accertata che sia stato commesso, sia nella probabilità che esso abbia a verificarsi. Nell’attuale architettura delle misure di prevenzione, è ancora l’illecito penale ad esprimere una componente fondante dell’edificio giuridico.

Ciò che distingue dalla misura di sicurezza attiene ad un profilo formale ed eventuale: da una parte l’accertamento indiziario, cioè il reato meramente presupposto; dall’altra il completo ed acclarato accertamento giudiziale del reato. È quindi possibile rinvenire elementi di colleganza tra le misure di prevenzione e quelle di sicurezza, laddove si osservi che esse condividono, essenzialmente, il requisito della pericolosità sociale e, con essa, una valutazione prognostica circa il futuro comportamento criminale dell’individuo, corroborata, ove possibile, dalla presenza di tipologie a pericolosità qualificata e da una omogeneità strutturale tra talune fattispecie personali e patrimoniali. Entrambe, poi, fondano la loro essenza sulla vocazione special-preventiva, finalizzata verso l’obiettivo della difesa sociale(13). Taluna dottrina, infine, suole suddividere la prevenzione ante delictum in remota o prossima. È remota quando si rivolge a contrastare le cause che concorrono al sorgere della criminalità, sia nei singoli che nei gruppi. È prossima quando è finalizzata alla commissione di un determinato reato, con riferimento, pertanto, ad una pericolosità in concreto(14).

Secondo parte della dottrina, l’elemento di spartiacque decisivo si rivela nella connotazione del sospetto, indirizzandosi l’attenzione sull’autore di reati i quali, non potendosi provare, vengono tacitamente presunti. In tal senso, si afferma che la categoria della pericolosità sociale è ciò che nell’ordinamento sostiene il peso delle qualifiche soggettive, che delineano la fisionomia dei soggetti cui applicare la misura. E difatti, permane una stretta parentela tra le due diverse tipologie d’istituti, solidificata dal collante della pericolosità sociale, se non altro perché la qualificazione di quest’ultima si può trarre esclusivamente dalle formulazioni adottate per le misure di sicurezza. È possibile affermare, cioè, che le problematiche afferenti alle misure di prevenzione richiamano, nel loro quadro generale, le medesime tematiche delle misure di sicurezza, facendo perno sul comune antecedente della pericolosità: si tratta, soprattutto, della qualificazione della pericolosità sociale, che nelle misure di prevenzione si appella alle configurazioni di pericolosità qualificata, di cui al codice penale. Nella pratica, è sempre la categoria della pericolosità sociale a dovere reggere giuridicamente il peso delle qualifiche soggettive che delineano la fisionomia dei destinatari delle misure di prevenzione; in tale caso, ovviamente, non si tratta di assumere a fondamento la medesima certezza che è lecito pretendere in sede penale, bensì di un qualcosa di diverso, che poggia su un minor rigore nella prefigurazione dei presupposti(15).

Approfondimenti

(13) - MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, CEDAM, 2001, pag. 65.
(14) - NUVOLONE, alla voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, ENCICLOPEDIA DELDIRITTO, pag. 632.
(15) - NUVOLONE, alla voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, cit., pag. 635.