3. Caratteri generali della prevenzione

La prevenzione, ben lungi dall’essere un concetto assoluto e di univoca applicazione, può definirsi come un articolato sistema di norme e procedure, spesso assai diverse anche per collocazione. Anzitutto, si può affermare che essa consiste in un complesso di attività che lo Stato pone in essere attraverso i suoi organismi di sicurezza, articolati secondo le aree tematiche di competenza degli interventi. Si tratta, nella generalità, delle attività di pubblica sicurezza poste in essere dalle Forze di polizia. Le attività di prevenzione della criminalità in genere si presentano articolate in un’ampia gamma, che comprende iniziative di prevenzione primaria, volte a incidere sulle motivazioni di fondo dei comportamenti criminali (aumento di aiuti e interventi sociali, programmazione di attività educative e rieducative, riduzione del tasso di disoccupazione, miglioramento della qualità della vita) e altre di prevenzione situazionale, miranti a ridurre le occasioni contingenti che possono portare un individuo a commettere un reato. In tale contesto, la prevenzione trova attuazione anche in quella che recentemente è stata definita come sorveglianza naturale, che fa riferimento al controllo sociale e che si può definire come quella supervisione che si effettua naturalmente ogni giorno, valorizzata attraverso i progetti architettonici di “spazio difendibile”(10).

Allorché si parla, però, di prevenzione dei reati in senso tecnico, si ha riguardo a quelle norme che sono espressamente dettate allo scopo di prevenire e non di reprimere: sono quindi orientate essenzialmente nel senso della prevenzione speciale. Tale tipo di prevenzione può, a sua volta, essere concepita sia ante delictum, sia post delictum. Queste ultime, accolte nella codicistica penale, rispondono appunto ad una esigenza preventiva, quella cioè di sottoporre il colpevole di un reato ad un provvedimento idoneo ad agire sulle cause di esso, vale a dire sulla sua pericolosità sociale. Tali misure si innestano sul criterio, accolto dal nostro sistema, del doppio binario: da un lato la pena per gli individui capaci di intendere e di volere, dall’altro la misura di sicurezza per gli individui socialmente pericolosi(11). Perciò la misura di sicurezza non deve intendersi come una sanzione, bensì come un mezzo di tutela preventiva a carattere amministrativo contro le cause del reato.

La legge penale, all’art. 202 c.p., prevede l’applicabilità delle misure di sicurezza alle persone socialmente pericolose che “abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato”. La pericolosità sociale trova la sua unica definizione, rinvenibile nei testi legislativi, proprio in tale ambito, all’art. 203, ove si afferma che “…è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”. La qualità di pericolosità del soggetto si desume dai parametri forniti dall’art.133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena)(12). In definitiva, caratteristica essenziale delle misure di sicurezza è la possibilità di applicazione sul presupposto dell’accertamento giudiziale di un fatto reato, indipendentemente dalla circostanza se sia punibile o se si tratti di un evento di lieve o particolare gravità.

Approfondimenti

(10) - Carrer, Sicurezza in cità e qualità della vita, Editrice Libertà, Roma, 2000, pagg. 116-117.
(11) - La differenza tra pena e misura di sicurezza è oggetto di ampia trattazione critica da parte di BETTIOL - MANTOVANI, Diritto penale, CEDAM, Padova, 1986, pagg. 941-965.
(12) - Secondo la norma, la gravità del reato viene desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dall’intensità del dolo o dal grado della colpa. La capacità a delinquere, che maggiormente attiene alla valutazione della pericolosità sociale, viene invece tratta: dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.