2. I fondamenti sociali e giuridici della prevenzione

Pur tuttavia, se la risposta di tipo penale, attuata attraverso la scelta di beni giuridici da proteggere, potrebbe rivelarsi la più efficace e la più dotata di potere deterrente, è anche vera la necessità di predisporre, per maggiore tranquillità dei cittadini, un livello di anticipazione delle forme più gravi di aggressione. Più auspicabile sarebbe davvero una prevenzione attuata nella prospettiva secondo cui, promovendosi riforme ed istituti sociali, si realizzassero le istanze di fondo della società e si contribuisse, nel contempo, a rimuovere indirettamente le cause del crimine, così come prefigurato dall’armonica indicazione dei principi costituzionali.

La tranquillità sociale, pertanto, non deve essere affidata esclusivamente alla risposta di tipo repressivo-penalistico, ma deve trovare svolgimento anche attraverso lo spostamento in avanti del fronte, con l’apprestamento di una mirata attività di prevenzione, che abbia la capacità di incidere sul singolo e di garantire, al contempo, la eliminazione della cause criminogene presenti all’interno della società: su quest’ultimo aspetto, il compito dello Stato si traduce negli interventi intesi a rimuovere le cause sociali che favoriscono la commissione dei reati. La garanzia di un ordine generalizzato e di condizioni di vita accettabili costituiscono, quindi, una legittima pretesa da parte del cittadino, pur titolare, in questo contesto, di analoghi diritti in tema di libertà personale. La politica della prevenzione si pone, quindi, come dimensione essenziale del continuo processo di modernizzazione dello Stato e come una rassicurazione formale offerta ai cittadini: si tratta di una politica in cui pragmatismo, consenso politico, collaborazione interistituzionale, collegamento col territorio, equilibrio fra centro e periferia, trasparenza istituzionale, valutazione dei dispositivi, mobilitazione della ricerca al servizio dell’azione diventano le categorie che strutturano il quadro generale degli interventi. In effetti, lo Stato, qualunque sia la sua forma e sotto qualsiasi tipo di regime, non può accontentarsi della giustizia punitiva, ma deve necessariamente preoccuparsi di evitare, innanzitutto, e al meglio possibile, che i reati vengano commessi(3).

Si tratta di un’esigenza insita nella natura stessa della società, ribadita dalla dottrina, che ha individuato nella prevenzione del crimine una componente ontologicamente necessaria di ogni società organizzata(4). La sola repressione non ha mai risolto il problema dell’insicurezza, che si può ridurre solo con iniziative di prevenzione, basate sulla responsabilizzazione e il coinvolgimento di tutti, ed attività repressive motivate e specifiche. La ricerca di utili ed efficaci procedimenti di prevenzione è stata oggetto di interesse recente anche da parte della criminologia che ha elaborato, in proposito, diversi modelli applicativi. In particolare, nell’ambito della prevenzione sociale, anche in Italia hanno ricevuto forte impulso i programmi alternativi al sistema penale; hanno concorso a tale spinta la riscoperta della centralità della vittima, la crisi del paradigma risocializzativo e dell’efficacia preventiva del sistema penale nel suo complesso, lo scossone recato dalle teorie abolizioniste, l’affermarsi del modello di giustizia riparativa e, secondo alcuni, l’asserita incapacità del sistema giudiziario di soddisfare, in taluni casi, le legittime aspettative di tutela del singolo e della collettività. In generale, si intende per mediazione penale quel particolare programma che, attraverso la figura e il ruolo terzo neutrale, appunto quello del mediatore, tenta di ricomporre i conflitti in ambito sociale, famigliare, lavorativo e scolastico(5).

In pratica, la mediazione penale si caratterizza per gli attori che intervengono, autore e vittima, e per la necessità di trovare una qualche forma di riparazione al danno subito. Essa, tuttavia, trova due significativi ostacoli, peraltro di ordine normativo: l’obbligatorietà dell’azione penale e la presunzione d’innocenza, cui si accompagna il diritto dell’indagato di tacere. La prevenzione può essere intesa anche come un elemento costitutivo della sfera generale dei diritti di cittadinanza, riscontrato anche dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Uomo: all’art. 22 viene statuito che “ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale”. Il principio viene ribadito al successivo art. 28, laddove si afferma che “ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo”. Gli stessi intendimenti vengono enunciati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo; all’art. 5 viene affermato che “ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza”. Ciò che immediatamente si evidenzia è che la libertà, quale contenitore e strumento di efficacia dei diritti, non può che esplicarsi in un contesto ove la sicurezza, sociale e dei singoli, sia consolidata e garantita(6).

Ed inoltre, in senso più pratico, anche a livello comunitario si sono riscontrate delle iniziative intese ad esaltare il livello della prevenzione contro la criminalità( 7), in particolare con la “Risoluzione del Parlamento Europeo sul piano d’azione contro la criminalità organizzata(8)”. Il documento, più specificamente, nel considerare che un ulteriore diffondersi della criminalità organizzata può pregiudicare la possibilità di realizzazione politica, economica e sociale dei cittadini dell’Unione, minacciare la loro libertà e ostacolare il funzionamento delle istituzioni democratiche, esprime la convinzione del parlamento Europeo acché i provvedimenti da adottare in materia di prevenzione ed efficace lotta alla criminalità organizzata siano anche e soprattutto finalizzati alla sicurezza dei cittadini e soprattutto dei bambini e alla tutela di altri rilevanti diritti fondamentali. In sostanza, emerge che la prevenzione non è finalizzata esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo materiale, ma deve intendersi come impalcatura del luogo di esercizio dei diritti e delle libertà. E se la libertà personale è il fondamento della Costituzione democratica, essa è irrinunciabilmente connessa con l’esistenza di condizioni di legalità che ne favoriscono l’espandersi.

Nella nostra Costituzione, si rinvengono, altresì, taluni riferimenti alla esigenza di un’attività di polizia di sicurezza, negli artt. 16, 17 comma 3, 18, 21 commi 2 e 6, 41 comma 2: dalla loro lettura è desumibile come si sia inteso disegnare il ruolo della polizia di sicurezza, quella più specificamente intesa alla prevenzione, come attività amministrativa tendente a garantire la sicurezza, l’ordine e l’incolumità pubblica, con l’esercizio di interventi in grado di incidere perfino sulle libertà fondamentali. In queste disposizioni è possibile rinvenire dei riferimenti alle singole componenti dell’ordine pubblico, quali la sanità, la sicurezza, l’incolumità, il buon costume(9).

Approfondimenti

(3) - MEREU, Cenni storici sulle misure di prevenzione nell’Italia liberale, in LE MISURE DI PREVENZIONE, Atti del Convegno di Alghero, Milano, 1975, pagg. 197 e ss.
(4) - BRICOLA, Forme di tutela ante delictum e profili costituzionali della prevenzione, IN LE MISURE DI PREVENZIONE, Atti del Convegno di Alghero, cit., pag. 29.
(5) - Tale nuova tendenza applicativa della criminologia è oggetto di recente trattazione in uno studio realizzato da Di Martino, Criminologia. Analisi interdisciplinare della complessità del crimine, Simone, 2002, pag. 179.
(6) - Sull’argomento cfr.: DE SALVIA, La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, Procedure e contenuti, Editoriale Scientifica, Napoli, 1997, passim.
(7) - Il documento più significativo è il Piano d’azione contro la criminalità organizzata, adottato nel quadro del Consiglio Europeo di Amsterdam, del 16 e 17 giugno 1997, elaborato dal Gruppo ad alto livello “Criminalità organizzata”.
(8) - G.U. del 15 agosto 1997, pag. 1.
(9) - Mone, L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’ordinamento del personale, Laurus Robuffo, 1995, pag. 21.