Capitolo XX - Il congedo

1. Le categorie di militari in congedo

Il militare che cessa dal servizio permanente e viene collocato in congedo non per questo recide ogni legame con l’amministrazione militare. La differenza tra rapporto di impiego e stato giuridico assume una sua rilevanza specifica nel momento in cui devono essere illustrate le categorie di militari in congedo, poiché se il militare interrompe definitivamente il rapporto di impiego, non per questo perde il grado sino ad allora acquisito, con tutte le conseguenze giuridiche ad esso riconnesse. Il militare in congedo, in effetti, è un centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive che costituiscono uno stato giuridico particolare, per tale motivo conserva per determinati effetti lo status di militare(1).

Si tratta di uno status attenuato, poiché l’interessato non è nella pienezza delle funzioni militari, con tutti i diritti e i doveri connessi, ma partecipa soltanto di alcuni obblighi e gode ancora di alcune prerogative formali. In generale, il militare in congedo è soggetto a determinati obblighi, con differenze sensibili dovute alla circostanza che l’adempimento dei predetti obblighi possa essere richiesto soltanto in tempo di guerra o anche in tempo di pace. Il congedo, in sostanza, costituisce una categoria giuridica che riunisce tutti i militari che non hanno obblighi di servizio attuali, al di là del fatto che gli obblighi di servizio in questione siano obbligatori o volontariamente assunti. In questo contesto i militari in congedo possono trovarsi in tre distinte situazioni giuridiche soggettive: possono essere in congedo illimitato (è la situazione normale del congedo), in servizio temporaneo (perché trattenuti o richiamati in servizio, o mobilitati, o in servizio di prima nomina) e sospesi dalle attribuzioni del grado(2).

Il personale militare in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili(3). D’altra parte, la sospensione dalle attribuzioni del grado, in analogia alla sospensione dall’impiego o dal servizio, può essere adottata per motivi precauzionali, disciplinari e penali, mediante l’applicazione delle stesse norme previste per la sospensione del personale in servizio permanente(4). È comunque importante distinguere all’interno della categoria del congedo le diverse situazioni di obbligo che individuano ulteriori categorie del congedo, diverse per le singole categorie di militari. Infatti, mentre per gli ufficiali possiamo distinguere tra ufficiali in ausiliaria, in riserva, del complemento, della riserva del complemento e in congedo assoluto, per le altre categorie di militari non troviamo le stesse categorie. Per i sottufficiali non è prevista la riserva di complemento, mentre per il personale militare appartenente ai ruoli iniziali non è contemplata neanche la categoria del complemento.

Ogni categoria del congedo esprime diversi contenuti in relazione ai doveri e agli obblighi che fanno capo al singolo militare. Inoltre, la posizione di militare in congedo è parzialmente rilevante anche ai fini della responsabilità disciplinare di stato giuridico, potendo l’interessato perdere il grado per rimozione anche in congedo o, come visto, essere sospeso dalle attribuzioni del grado. La disciplina di stato giuridico sottolinea, appunto, l’importanza della posizione gerarchica del militare, in relazione al grado rivestito, che mantiene una sua efficacia anche con il collocamento a riposo. Infine, la posizione di militare in congedo è anche rilevante in relazione all’applicazione della legge penale militare, al di là del fatto che soltanto il militare in servizio attivo alle armi può essere sottoposto, in tempo di pace, alla giurisdizione dei tribunali militari. I codici penali militari indicano tassativamente le fattispecie criminose che possono essere commesse anche dal militare in congedo( 5), inoltre riportano espressamente le circostanze per le quali è rilevante la qualità di militare in congedo del soggetto passivo del reato(6).

2. L’ausiliaria(7)

L’istituto dell’ausiliaria era previsto originariamente soltanto per la categoria degli ufficiali. Successivamente venne esteso alla categoria dei sottufficiali, ai sensi della l. n. 212/1983, agli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ai sensi della l. n. 53/1989 e, infine, ai volontari di truppa in servizio permanente, ai sensi dell’art. 28, d. lg. n. 196/1995. L’istituto è stato dapprima modificato dalla l. 27 dicembre 1990, n. 404, per poi essere definitivamente sistemato con il d. lg. 30 aprile 1997, n. 165 e il d. lg. 30 dicembre 1997, n. 498, ferma restando la normativa preesistente, non modificata, delle varie categorie di militari. L’attuale sistemazione dell’istituto dell’ausiliaria prevede la possibilità di utilizzare il personale militare in congedo, in detta posizione di stato giuridico, oltre che dall’amministrazione della difesa anche da parte di altre amministrazioni che devono avanzare formale richiesta al Ministro competente, con il limite territoriale dell’utilizzo nella provincia di residenza dell’interessato e con quello dell’impiego in incarichi adeguati alla categoria, al ruolo di appartenenza, nonché al grado rivestito dal militare(8).

Il personale militare può essere collocato in ausiliaria soltanto a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza(9). Inoltre, la permanenza in detta posizione è prevista sino ad una certo limite di età, correlato a quello previsto per la cessazione dal servizio permanente per età, cioè: - 65 anni, se per la cessazione dal servizio permanente è prevista un’età pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni (in sostanza, per tutte le categorie di militari ad eccezione dei gradi vertice di alcuni ruoli di ufficiali); - 67 anni, se per la cessazione dal servizio permanente è prevista un’età pari o superiore a 62 anni ed in questo caso l’ausiliaria è prevista per un periodo comunque non inferiore a cinque anni (si tratta degli ufficiali che raggiungono i gradi vertice dei ruoli normali delle Forze armate, dei ruoli normale e tecnicologistico dell’Arma dei Carabinieri, del ruoli normale, aeronavale, tecnico-logistico- amministrativo della Guardia di finanza)(10). Il personale militare che cessa dal servizio permanente può essere collocato in congedo nella posizione di ausiliaria, quando lo stesso tre mesi prima del raggiungimento dei limiti di età, non rinunci - a domanda - a tale posizione di stato giuridico. L’ausiliaria consente all’amministrazione di disporre del personale della relativa categoria per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d. lg. n. 165/1997.

Per tale periodo il militare in congedo manifesta la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione, a seguito di richiamo in servizio disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica(11). Per il personale militare in ausiliaria valgono alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a quanto già visto per il personale militare in servizio permanente, specificate nell’impossibilità di assumere impieghi, o di rivestire cariche societarie, o assolvere comunque incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, pena il transito immediato nella riserva e la perdita del trattamento economico aggiuntivo(12). Una speciale ipotesi di transito anticipato nella riserva è prevista per coloro che non accettino l’eventuale impiego presso l’amministrazione di appartenenza o le altre amministrazioni, secondo le norme del d. lg. n. 498/1997, applicabili a tutto il personale militare, ai sensi dell’art. 2, d. lg. n. 498/1997, ovvero revochino l’accettazione degli impieghi assegnati per due volte(13). Agli obblighi di disponibilità e a quelli eventuali di servizio l’amministrazione garantisce come controprestazione un’indennità annua, in aggiunta al maturato trattamento di quiescenza(14).

Per gli ufficiali dell’ausiliaria è previsto anche l’avanzamento al grado superiore, ad anzianità, fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente da cui proviene l’ufficiale interessato(15). L’ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l’avanzamento deve possedere i requisiti di comando e di servizio previsti per l’avanzamento dei pari grado in servizio permanente e, quando non siano previsti particolari requisiti di comando o di servizio, può essere valutato per l’avanzamento dopo aver prestato nel grado almeno un anno di servizio, tranne che si tratti della prima promozione nell’ausiliaria per cui non sono richieste le condizioni sopra descritte( 16). L’ufficiale giudicato idoneo all’avanzamento è iscritto in quadro e promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali del servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza(17).

3. La riserva(18)

La categoria della riserva comprende il personale militare che avendo cessato dal servizio permanente o dall’ausiliaria ha obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra(19). Per gli ufficiali è prevista anche una particolare forma di avanzamento. L’ufficiale in riserva può avanzare, esclusivamente ad anzianità, al grado superiore a quello con il quale l’interessato ha cessato dal servizio permanente, deve riunire i requisiti previsti dalla legge e consegue la promozione dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente(20). Il personale militare permane nella riserva sino al raggiungimento di limiti di età dettati dalla legge dopo i quali transita nella categoria del congedo assoluto dove si può essere collocati ancor prima dei predetti limiti di età, qualora il militare non conservi l’idoneità al servizio incondizionato. In particolare, i limiti di età sono i seguenti: - settantatre se ufficiale generale o ammiraglio di qualsiasi grado(21); - settanta se ufficiale superiore o inferiore già in servizio permanente(22); - sessantacinque per i sottufficiali e gli appartenenti ai ruoli iniziali di ciascuna Forza armata o Corpo armato provenienti dal servizio permanente(23); - sessanta per i sottufficiali di complemento(24).

4. Il complemento e la riserva di complemento(25)

La categoria del complemento comprende gli ufficiali e i sottufficiali che nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente ovvero, solo per i sottufficiali, dalla ferma o dalla rafferma, sono destinati a completare i quadri organici della rispettiva Forza armata o Corpo armato(26). Gli obblighi di legge sono sensibilmente differenti tra ufficiali e sottufficiali. In particolare, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento devono: - prestare servizio di prima nomina, previsto attualmente solo per i sottotenenti; - rispondere alle eventuali chiamate, anche per speciali esigenze o per soddisfare particolari condizioni; - frequentare gli eventuali corsi di addestramento o allenamento prescritti per le singole Forze armate o Corpi armati(27). Per l’ufficiale di complemento vigono speciali disposizioni in materia di avanzamento, contenute nella legge di avanzamento degli ufficiali, la l. n. 1137/1955.

In particolare, l’ufficiale di complemento può avanzare, ad anzianità, sino al grado di tenente colonnello(28). L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria del complemento e transita in quella della riserva del complemento al raggiungimento dei limiti di età fissati dalla legge o, ancora prima, qualora sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria del complemento. In particolare, i limiti di età differiscono in relazione a ciascuna Forza armata e al grado raggiunto secondo le seguenti modalità: - quarantacinque anni: ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti) dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri e ufficiali inferiori del ruolo naviganti dell’Aeronautica, se non già trasferiti con il grado e l’anzianità posseduta, al raggiungimento dei trentacinque anni, nel ruolo servizi, ai sensi dell’art. 61 l. n. 113/1954; - quarantasette anni: capitani delle armi dell’Esercito; - quarantotto anni: capitani dei servizi dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri; - cinquant’anni: ufficiali inferiori della Marina, esclusi quelli del Corpo equipaggi militari marittimi, e ufficiali inferiori dell’Aeronautica, tranne quelli del ruolo naviganti; - cinquantadue anni: ufficiali superiori delle armi dell’Esercito e ufficiali superiori del ruolo naviganti dell’Aeronautica; - cinquantaquattro anni: ufficiali superiori dell’Arma dei Carabinieri; - cinquantacinque anni: ufficiali superiori della Marina, esclusi quelli del Corpo equipaggi militari marittimi, e ufficiali superiori dell’Aeronautica, tranne quelli del ruolo naviganti; - cinquantotto anni: tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina. Gli ufficiali della riserva di complemento hanno obblighi soltanto in tempo di guerra e permangono in detta categoria sino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per gli ufficiali superiori e del sessantaduesimo anno di età per gli ufficiali inferiori(29). I sottufficiali di complemento permangono in detta categoria sino al raggiungimento dei limiti di età fissati dalla legge per poi transitare direttamente nel congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età o, ancor prima, in base all’eventuale inidoneità al servizio(30).

5. Gli ufficiali ausiliari

Gli ufficiali ausiliari sono una categoria di ufficiali creata dal d. lg. n. 215/2001, in relazione alla trasformazione dello strumento militare. La categoria in questione comprende una serie di ulteriori categorie di ufficiali, elencate all’art. 21, d. lg. n. 215/2001, e cioè: - gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale; - gli ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi della legge 19 maggio 1986, n. 224; - gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma; - gli ufficiali delle forze di completamento. Il tratto comune di queste categorie di ufficiali è di essere considerate comunque tutte categorie di ufficiali del congedo, anche se per gli ufficiali delle forze di completamento è prevista l’applicazione delle norme di stato giuridico stabilite per gli ufficiali in servizio permanente. In effetti, solo gli ufficiali in ferma prefissata e quelli delle forze di completamento costituiscono una novità nel panorama dell’ordinamento del personale militare. In questo contesto, tratteremo a parte le forze di completamento che riguardano tutte le categorie di militari.

Agli ufficiali in ferma prefissata o in rafferma si applicano le norme di stato giuridico ed avanzamento stabilite per gli ufficiali di complemento(31), mentre norme particolari di reclutamento sono dettate dallo stesso d. lg. n. 215/2001(32). I predetti ufficiali contraggono una ferma volontaria di due anni e sei mesi( 33), compreso il periodo di corso formativo(34), durante il quale gli interessati assumono uno stato giuridico e godono di un trattamento economico analogo a quello degli allievi ufficiali delle accademie. La nomina ad ufficiale in ferma prefissata interviene al superamento degli esami di fine corso e l’allievo viene promosso rispettivamente al grado di sottotenente o tenente e gradi corrispondenti, in relazione al possesso del titolo di studio, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea, richiesto dal bando di concorso in corrispondenza dei ruoli in servizio permanente(35). Inoltre, possono essere ammessi, a domanda, ad un’ulteriore ferma annuale ed essere trattenuti sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito di operazioni condotte fuori del territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio(36).

I sottotenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata sono valutati per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore, previo giudizio di idoneità da parte dei superiori gerarchici, al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e promossi con decorrenza da tale data(37). L’ufficiale in ferma prefissata può essere posto in congedo illimitato anche prima della scadenza della ferma o della rafferma, venendo collocato nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio, con provvedimento del Direttore generale di Persomil, su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere il giudizio di idoneità all’avanzamento(38). Inoltre, l’ufficiale in ferma prefissata può presentare domanda di congedo anticipato a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, con la possibilità che l’amministrazione militare possa rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di sei mesi, per specifiche esigenze di impiego(39).

6. Le Forze di completamento

Il passaggio dal servizio militare obbligatorio al servizio volontario comporta necessariamente la minor disponibilità di forze in riserva da mobilitare in caso di necessità. Alla mobilitazione si sostituisce, quindi, il sistema delle forze di completamento che va ad integrare un dispositivo di forze di pronto impiego attive sin dal tempo di pace. In questo contesto, il d. lg. n. 215/2001 ha disciplinato la figura dell’ufficiale delle forze di completamento, sottocategoria degli ufficiali ausiliari. Gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata possono, con il loro consenso, essere richiamati in servizio, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. L’ufficiale interessato viene richiamato in servizio con il grado e l’anzianità posseduta ed ammesso ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda per non più di una volta(40). A questa categoria di ufficiali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali in servizio permanente(41), oltre che il trattamento economico fissato per quest’ultima categoria di ufficiali(42). Per quanto riguarda, invece, l’avanzamento agli ufficiali in questione si applicano le norme previste per l’avanzamento degli ufficiali in congedo, di cui al titolo IV della l. n. 1137/1955(43). Norme di incentivazione e di garanzia sono, infine, stabilite per gli ufficiali delle forze di completamento, con particolare riguardo a coloro che sono anche lavoratori dipendenti pubblici(44).

7. Il congedo assoluto(45)

Il personale militare in congedo assoluto conserva esclusivamente il grado e l’onore dell’uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina (di stato)(46). La posizione del militare in congedo assoluto risulta anche rilevante per l’applicazione di alcune disposizioni della legge penale militare, al di là del fatto che soltanto il militare in servizio attivo alle armi, in tempo di pace, può essere sottoposto alla giurisdizione dei tribunali militari(47).


(1) - Sulla categoria degli ufficiali in congedo, in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, 181.
(2) - Cfr.: art. 48, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 45, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 29, 1° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 37, 1° comma, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(3) - Cfr.: art. 49, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 46, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 29, 2° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 37, 2° comma, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(4) - Cfr.: art. 52, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 48, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa).
(5) - L’art. 7 c.p.m.p. stabilisce l’applicazione della legge penale militare anche nei confronti dei militari in congedo non considerati in servizio alle armi. In particolare è prevista l’applicazione della legge penale militare quando i militari in congedo commettano i seguenti reati militari previsti negli elencati articoli del codice penale militare di pace: 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all’alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); 98 (istigazione od offerta), quando l’istigazione o l’offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89bis c.p.m.p.; 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d’infermità); 212 (istigazione a commettere reati militari); 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 c.p.m.p.; nonché per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, di cui artt. 124, 150 e 152 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. In sostanza, in questi casi la qualità del soggetto agente di militare in congedo rende applicabili, al posto delle corrispondenti disposizioni del codice penale comune, quelle espressamente indicate contenute nei codici penali militari. Significativa, poi, è la disposizione dell’art. 238 c.p.m.p. per la quale è punito a norma delle rispettive disposizioni del codice penale militare di pace il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti di insubordinazione o abuso di autorità previsti dai capi terzo e quarto del titolo terzo del libro II c.p.m.p., purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi. Anche qui semplici fatti di violenza, minaccia o ingiuria vengono a configurarsi come fatti di insubordinazione o abuso di autorità per la concomitante presenza di alcune rilevanti circostanze, tra le quali, assume particolare rilievo la qualità di militare in congedo del soggetto agente.
(6) - Ad integrazione della disposizione di cui all’art. 238 c.p.m.p. è prevista l’ipotesi di reati commessi contro il militare in congedo a causa del servizio prestato. Infatti, ai sensi dell’art. 239 c.p.m.p. è punito a norma delle rispettive disposizioni del codice penale militare di pace il militare in servizio alle armi o considerato tale chi, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti di insubordinazione o di abuso di autorità previsti dai capi terzo e quarto del titolo terzo del libro II c.p.m.p.
(7) - Su alcuni principi generali dell’ausiliaria, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 200.
(8) - Cfr.: art. 3, comma 3, d. lg. n. 165/1997.
(9) - Cfr.: art. 3, comma 1, d. lg. n. 165/1997.
(10) - Cfr.: art. 3, comma 2, d. lg. n. 165/1997.
(11) - Cfr.: art. 1, comma 1, d. lg. n. 498/1997 (ufficiali); art. 45, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 10, comma 4, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri); art. 28, comma 1, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa).
(12) - Cfr.: art. 55, 2 ° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 45, 2° comma, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 10, comma 5, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri); art. 28, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa). In realtà le varie leggi di stato giuridico presentano significative sfumature. Infatti, mentre la legge degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari di truppa specifica che gli impieghi o gli incarichi sono in relazione ad imprese con rapporti contrattuali con l’amministrazione, la legge n. 53/1989 riferisce il divieto indifferentemente alle cariche o agli impieghi retribuiti. Inoltre l’art. 4, l. n. 1089/1959, recante, tra l’altro, norme sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza, riferisce il divieto in questione all’esercizio di qualsiasi attività presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione finanziaria. Analoga norma non è rinvenibile per gli appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti della Guardia di finanza, né nella normativa specifica di stato giuridico, contenuta nelle leggi nn. 260/1957 (sottufficiali) e 833/1961 (appuntati e finanzieri), né nella legislazione di riforma, emanata con le leggi nn. 212/1983 (sottufficiali) e 53/1989 (appuntati e finanzieri).
(13) - Cfr.: art. 1, comma 5, d. lg. n. 498/1997.
(14) - Cfr.: art. 3, d. lg. n. 165/1997 (ufficiali); art. 46, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 12, comma 1, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri); art. 28, comma 4, d. lg. n. 196/1996 (volontari di truppa).
(15) - Cfr.: art. 108, l. n. 1137/1955.
(16) - Cfr.: art. 109, l. n. 1137/1955.
(17) - Cfr.: art. 110, l. n. 1137/1955.
(18) - Sulla riserva in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 218.
(19) - Cfr.: art. 62, l. n. 113/1954 (ufficiali); artt. 53, l. n. 599/1954 e 48, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 11, comma 1, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri e finanzieri); art. 29, comma 1, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa).
(20) - Cfr.: artt. 117, 118 e 119, l. n. 1137/1955.
(21) - Cfr.: art. 63, 1° comma, lett. a), l. n. 113/1954.
(22) - Cfr.: art. 63, 1° comma, lett. b), l. n. 113/1954.
(23) - Cfr.: art. 48, 2° comma, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 11, comma 2, l. n. 53/1898 (appuntati e carabinieri e finanzieri); art. 29, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa).
(24) - Cfr.: art. 52, 1° comma, l. n. 599/1954.
(25) - Su alcuni principi generali del complemento e della riserva di complemento, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 209 e 221.
(26) - Cfr.: art. 58, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 50, l. n. 599/1954 (sottufficiali).
(27) - Cfr.: art. 59, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 51, l. n. 599/1954 (sottufficiali).
(28) - Cfr.: art. 112, l. n. 1137/1955.
(29) - Cfr.: artt. 64 e 65, l. n. 113/1954.
(30) - Cfr.: art. 52, l. n. 599/1954.
(31) - Cfr.: art. 24, comma 1, d. lg. n. 215/2001.
(32) - Si tratta in sostanza delle norme di cui all’art. 23, comma 2, d. lg. n. 215/2001, relative ai requisiti necessari per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate, di quelle di cui all’art. 23, comma 3, d. lg. n. 215/2001, per quanto concerne analogo reclutamento nell’Arma dei carabinieri e di quelle di cui all’art. 23, comma 4, d. lg. n. 215/2001, che concernono la stessa materia per la Guardia di finanza. Inoltre, i Ministri interessati stabiliscono con proprio decreto gli ulteriori requisiti per il reclutamento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(33) - In precedenza diciotto mesi elevati a due anni e sei mesi in base all’art. 8, comma 1, d. lg. 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del d. lg. n. 215/2001.
(34) - Cfr.: art. 23, comma 1, d. lg. n. 215/2001.
(35) - Cfr.: art. 23, comma 6, d. lg. n. 215/2001.
(36) - Cfr.: art. 24, comma 6, d. lg. n. 215/2001.
(37) - Cfr.: art. 24, comma 7, d. lg. n. 215/2001.
(38) - Cfr.: art. 24, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(39) - Cfr.: art. 24, comma 5-bis, d. lg. n. 215/2001, inserito dall’art. 9, d. Lg. n. 236/2003.
(40) - Cfr.: art. 25, comma 1, d. lg. n. 215/2001.
(41) - Cfr.: art. 25, comma 2, d. lg. n. 215/2001.
(42) - Cfr.: art. 28, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(43) - Cfr.: art. 25, comma 3, d. lg. n. 215/2001.
(44) - Cfr.: artt. 25, comma 8, e 26, d. lg. n. 215/2001.
(45) - Sul congedo assoluto, in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 223.
(46) - Cfr.: art. 66, l. n. 113/1954 (ufficiali); artt. 56, l. n. 599/1954 e 49, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 11, comma 2, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri); art. 29, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa).
(47) - L’art. 241 c.p.m.p. stabilisce che le disposizioni contenute, tra l’altro, negli artt. 238 e 239 c.p.m.p. si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi dell’art. 8 c.p.m.p., cioè sono collocati in congedo assoluto. La disposizione di cui all’art. 238 c.p.m.p. prevede che venga punito a norma delle rispettive disposizioni del codice penale militare di pace il militare, anche in congedo assoluto, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti di insubordinazione o abuso di autorità previsti dai capi terzo e quarto del titolo terzo del libro II c.p.m.p., purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi. La disposizione di cui all’art. 239 c.p.m.p. prevde che venga punito a norma delle rispettive disposizioni del codice penale militare di pace il militare in servizio alle armi o considerato tale che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo, anche assoluto, alcuno dei fatti di insubordinazione o di abuso di autorità previsti dai capi terzo e quarto del titolo terzo del libro II c.p.m.p.vvv