Capitolo XIX - Le cause di cessazione dal servizio permanente

1. L’età Il rapporto di impiego viene a cessare per una delle cause previste dalle leggi di stato giuridico(1).

Tra queste la principale è l’età dell’interessato, diversa per ogni singola categoria di militari. Per quanto riguarda gli ufficiali l’età differisce anche in relazione al ruolo di appartenenza e le grado raggiunto nel ruolo. In sintesi, per gli ufficiali dobbiamo far riferimento alla l. n. 113/1954 (tabelle allegate), come modificata dal d. lg. n. 490/1997, per gli appartenenti all’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, al d. lg. n. 298/2000, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e al d. lg. n. 69/2001, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza. In particolare i limiti di età sono i seguenti: - 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri e maggiore generale del ruolo normale dei Corpi sanitario e di amministrazione e di commissariato dell’Esercito; ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpi del genio navale e delle armi navali, ammiraglio di divisione dei Corpi sanitario e delle Capitanerie di porto e contrammiraglio del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina; generale di squadra aerea del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, generale di divisione aerea dell’Arma aeronautica ruolo normale delle armi e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautici; generale di corpo d’armata e di divisione dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata e di divisione del Corpo della Guardia di finanza; - 63 anni, tenente generale del ruolo normale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio e Trasmissioni, maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, brigadiere generale del ruolo normale dell’Arma trasporti e materiali e dei Corpi sanitario e di amministrazione e commissariato dell’esercito; ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, ammiraglio di divisione del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, contrammiraglio del ruolo normale dei Corpi sanitario e delle Capitanerie di porto, capitano di vascello del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina; generale di squadra aerea dell’Arma aeronautica ruolo naviganti normale, generale di divisione aerea del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, generale di brigata aerea dell’Arma aeronautica del ruolo normale delle armi e dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautici; generale di brigata e maggiore del ruolo tecnico-operativo dell’Arma dei Carabinieri; generale di brigata dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza; - 62 anni: generale di brigata del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza; - 61 anni: maggiore generale del ruolo normale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio e Trasmissioni, brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, colonnello del ruolo normale dell’Arma trasporti e materiali e dei Corpi sanitario e di amministrazione e commissariato e del ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio e Trasmissioni, dell’Arma trasporti e materiali e dei Corpi sanitario e di amministrazione e commissariato dell’Esercito; ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, contrammiraglio del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, capitano di vascello del ruolo normale dei Corpi sanitario e delle Capitanerie di porto e del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle Capitanerie di porto, capitano di fregata del Corpo di commissariato della Marina; generale di divisione aerea dell’Arma aeronautica ruolo naviganti normale, generale di brigata aerea del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, colonnello dell’Arma aeronautica del ruolo normale delle armi e dei Corpi sanitario e di commissariato aeronautici e del ruolo speciale dell’Arma aeronautica ruoli naviganti e delle armi e dei Corpi del genio, di commissariato e sanitario aeronautici; colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico e capitano del ruolo tecnico-operativo dell’Arma dei Carabinieri; colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza; - 60 anni: tutti gli altri ufficiali non rientranti nelle precedenti ipotesi. Per il restante personale militare bisogna considerare la normativa introdotta dal d. lg. 30 aprile 1997, n. 165, per la quale i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età. In effetti, la normativa in materia fissava in precedenza il limite al cinquantaseiesimo anno di età, in base alle seguenti norme: - per i sottufficiali, ai sensi dell’art. 44, l. n. 212/1983; - per i volontari di truppa delle Forze armate, ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.lg. n. 196/1995; - per gli appartenenti ai ruoli appuntati e carabinieri e appuntati e finanzieri, ai sensi dell’art. 10, comma 1, l. n. 53/1989. Il d. lg. n. 165/1997, teso ad armonizzare il trattamento pensionistico del personale militare con i principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede un sua attuazione graduale, attraverso un regime transitorio, dettato dall’art. 7 d. lg. n. 165/1997, in base al quale il limite di età: - per gli anni dal 2002 al 2004, è elevato al 58° anno; - per gli anni dal 2005 al 2007, è elevato al 59° anno; - dal 2008 è elevato al 60° anno.

2. L’infermità e l’idoneità al servizio militare

Il militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l’idoneità al termine del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettatigli, è collocato in congedo, nelle categorie della riserva o del congedo assoluto, a seconda dell’idoneità(2). In tema di trattamento di quiescenza le leggi di stato giuridico distinguono a secondo che l’infermità determinante l’idoneità sia dipendente o meno da causa di servizio, poiché nel primo caso spetta, in aggiunta, il trattamento di pensione privilegiata. La normativa sulle infermità che condizionano la permanenza in servizio attivo è contenuta nel d. m. 4 aprile 2000, n. 114 che riporta l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, inoltre il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, aggiorna la tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che riporta, suddivise in otto categorie, le lesioni e le infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.

3. La non idoneità agli uffici del grado e lo scarso rendimento

Ipotesi particolare di cessazione dal servizio permanente è la non idoneità agli uffici del grado, prevista per gli ufficiali e i sottufficiali (per la quale si parla più precisamente di non idoneità alle attribuzioni del grado), che trova corrispondenza nello scarso rendimento previsto per il personale militare appartenente ai ruoli iniziali(e contemplato, peraltro, anche per i sottufficiali)(3). La non idoneità agli uffici del grado o lo scarso rendimento è una causa di cessazione, a contenuto squisitamente discrezionale, che consente all’amministrazione di dare concretezza all’attività di valutazione caratteristica(4).

La natura giuridica del provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità agli uffici del grado o per scarso rendimento è quella di atto amministrativo unilaterale, con il quale viene risolto il rapporto di impiego sulla base di motivazioni che investono le qualità complessive e la globale condotta in servizio dell’interessato, senza necessari specifici riferimenti ad episodi disciplinarmente rilevanti(5). Le previsioni legislative, però, sono molto scarne, per cui in questo settore è essenziale tenere presente sia l’attività di autolimitazione dell’amministrazione, espressa tramite importanti circolari applicative, sia i principi giurisprudenziali, elaborati sul punto dalla giustizia costituzionale e, soprattutto, di quella amministrativa. In questo contesto, sono essenziali le sentenze della Corte costituzionale nn. 126 del 1995 e 240 del 1997 che hanno esteso le garanzie del procedimento amministrativo disciplinare anche alle attività preliminari al provvedimento di dispensa per scarso rendimento, dichiarando, rispettivamente, l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente, e l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 12, secondo comma, lettera c), e dell’art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del militare dell’Arma dei Carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell’interessato al procedimento disciplinare.

Le pronunce della Corte, che al di là del riferimento alle specifiche normative di stato giuridico, trovano applicazione per tutte le ipotesi di legge relative all’istituto de quo, hanno in sostanza determinato alcuni principi di diritto in materia. Innanzitutto il provvedimento di dispensa può essere legittimamente adottato solo previo esperimento di una fase procedimentale paradisciplinare, in cui trovano piena applicazione i principi di cui alla legge n. 241/1990 e, principalmente, la partecipazione dell’interessato con le garanzie difensive(6). Ciò non determina, però, la trasformazione della natura giuridica del provvedimento de quo che non trova il suo presupposto di fatto e di diritto nella commissione di un illecito disciplinare, ma rappresenta sempre una valutazione complessiva negativa del comportamento in servizio e delle qualità dell’interessato, sottesa proprio alla dizione “scarso rendimento” o “non idoneità agli uffici del grado”(7), configurandosi quale tipica misura di autotutela amministrativa( 8). Inoltre, la Corte nel rilevare la mancata previsione della partecipazione dell’interessato e il conseguente vulnus per le garanzie procedurali, poste a presidio della difesa, sottolinea la lesione del buon andamento dell’amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali. In sostanza si ribadisce il fondamentale principio di proporzionalità nell’azione disciplinare (e in quella paradisciplinare), poiché la perdita di una risorsa professionale deve essere motivata da circostanze tali per le quali la predetta risorsa non appare più come tale, se non proprio costituisce motivo di inefficienza amministrativa. Per il resto la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato l’ampia scelta discrezionale che può operare in merito l’amministrazione, anche e soprattutto in relazione ai limiti del sindacato giurisdizionale che può soltanto esprimersi in materia di legittimità, sotto il profilo del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità e coerenza(9).

Per contro è stato ampiamente chiarito dalla giurisprudenza che, per quanto riguarda la motivazione che deve sorreggere provvedimenti del tipo di quelli in argomento, la congruità della stessa deve essere valutata in ragione della gravità della determinazione da assumere, per cui la motivazione deve essere particolarmente rigorosa e puntuale ove comporti - come nel caso di specie - la cessazione del rapporto di impiego(10). Dal punto di vista procedimentale(11), la scarso rendimento o l’inidoneità agli uffici del grado presuppongono un’attività di accertamento della relativa fattispecie che prende corpo da una motivata proposta da parte delle autorità gerarchiche dell’interessato, corredata dei pareri gerarchici intermedi, indirizzata all’autorità competente ad adottare il provvedimento, che può pronunciarsi previo parere nel senso formulato dalle commissioni di avanzamento (che nel caso di esame assumono le funzioni delle commissioni di disciplina)(12). In particolare, per gli ufficiali con il grado di tenente generale e livello corrispondente, il provvedimento è subordinato ad una specifica deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro della difesa, previo parere di un’apposita commissione, nominata di volta in volta dal Ministro, e di quello del Capo di Stato Maggiore della difesa(13). Per tutti i restanti militari le leggi di stato giuridico prevedono la determinazione ministeriale, ma sul punto la prassi amministrativa, avallata sinora dalla giurisprudenza che ha ritenuto legittima l’adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale di Persomil(14), ha superato i dubbi di applicazione della normativa sulla dirigenza pubblica (in origine il d. lg. n. 29/1993), stante l’espressa esclusione dell’ambito di efficacia della stessa normativa, tra gli altri, con riguardo all’ordinamento del personale militare.

L’ultima particolarità riguarda l’ipotesi di scarso rendimento prevista per gli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. La normativa, modificata sul punto dalla l. n. 53/1989, prevede la causa di cessazione dal servizio permanente per “scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore”. La non perspicua formulazione della norma lascerebbe quasi intendere che la fattispecie de qua si integrerebbe esclusivamente con la contemporanea presenza di un scarso rendimento del militare associato a più mancanze disciplinari punite con la massima sanzione di corpo. In realtà le ipotesi sono distinte e configurano due diverse cause di cessazione dal servizio permanente, come peraltro è ormai pacificamente affermato in giurisprudenza(15).

4. La cessazione a domanda

Il militare può cessare dal servizio permanente a domanda, a meno che debba completare il periodo di obbligo di servizio previsto dalle leggi di stato giuridico(16). Inoltre, è previsto che l’amministrazione può non accogliere le domande di cessazione dal servizio per motivi penali o disciplinari e può ritardarne l’accoglimento per gravi motivi di servizio(17). Per quanto riguarda le norme delle leggi di stato giuridico relative al trattamento di quiescenza dobbiamo rilevare come la riforma del sistema pensionistico abbia implicitamente abrogato molte disposizioni che fissavano periodi minimi di servizio per la maturazione della pensione di anzianità inferiori a quelli previsti dalla l. 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dal d. lg. 30 aprile 1997, n. 165, recante l’attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2, comma 23, della l. n. 335/1995, e dall’art. 1, commi 97, lett. g), e 99, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici, tra gli altri, del personale militare. In particolare, il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce all’atto della maturazione dei requisiti previsti dall’art. 59, comma 6, l. 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

In generale, poi, gli obblighi di servizio che vincolano i militari in servizio permanente per un determinato periodo di tempo sono previsti per la categoria degli ufficiali, per la quale non è contemplata una fase preliminare di ferma volontaria come per i sottufficiali e gli appartenenti ai ruoli iniziali di ciascuna Forza armata o Corpo armato. In particolare, gli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, all’atto dell’ammissione al terzo anno del corso di formazione di base, hanno l’obbligo di permanere in servizio per nove anni (questa particolare ferma assorbe quella contratta in precedenza da allievo ufficiale ancora da espletare)(18). Il periodo obbligatorio di permanenza è elevato a: - dieci anni per gli ufficiali la cui formazione di base prevede l’iscrizione a corsi di laurea di cinque anni di durata; - undici anni per gli ufficiali la cui formazione di base prevede l’iscrizione a corsi di laurea di sei anni di durata; - quattordici anni per gli ufficiali appartenenti al ruolo naviganti normale dell’Aeronautica(19). Norme particolari vigono, inoltre, per gli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate reclutati a nomina diretta dai giovani laureati, nonché per quelli ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo o altri corsi di elevato livello tecnico-professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificati all’estero(20). Per quanto riguarda gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri sono previsti gli stessi obblighi di servizio previsti per gli ufficiali delle altre Forze armate(21).

Per gli ufficiali dei ruoli speciali, qualora non già in servizio permanente, e per quelli del ruolo normale reclutati a nomina diretta dai giovani laureati, è previsto un obbligo di permanenza in servizio di tre anni all’atto di ammissione ai corsi di formazione di base; al momento del superamento dei predetti corsi gli ufficiali interessati contraggono un ulteriore obbligo di permanenza in servizio di cinque anni, che assorbe quello già precedentemente assunto da espletare( 22). Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico, invece, qualora non già in servizio permanente, hanno l’obbligo di permanere in servizio per sette anni, con decorrenza dall’inizio del rispettivo corso di formazione di base(23). Anche per gli ufficiali dei carabinieri vigono norme particolari per coloro che sono ammessi a frequentare corsi di specializzazione o qualificazione di elevato livello tecnicoprofessionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificati all’estero(24). Per gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza è previsto un periodo di permanenza obbligatorio in servizio di dieci anni che decorre all’atto della nomina a sottotenente e assorbe le ferme precedentemente contratte da espletare(25). Gli ufficiali dei ruoli speciali, aeronavale e tecnico-logistico- amministrativo hanno un obbligo di servizio di sette anni che decorre dall’inizio del rispettivo corso di formazione di base(26). Anche per gli ufficiali della Guardia di finanza vigono norme particolari per coloro che vengono ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificati all’estero(27).

5. La cessazione d’autorità

Ipotesi singolare di cessazione dal servizio permanente, esclusivamente prevista per gli ufficiali, è la cessazione d’autorità. In base a questa disposizione di stato giuridico l’ufficiale può essere collocato in ausiliaria o in riserva, d’autorità, cioè con provvedimento unilaterale dell’amministrazione, senza che siano indicati eventuali presupposti di fatto e di diritto che costituiscano basi legali per un simile provvedimento(28). La cessazione d’autorità ha, quindi, un contenuto ampiamente discrezionale, per cui si ritiene che possa essere utilizzata dall’amministrazione solo per gravissime ragioni di opportunità, quando non possano esperirsi gli altri strumenti previsti dall’ordinamento (come la non idoneità agli uffici del grado) e sussista le necessità cogente di collocare in congedo l’ufficiale.

Il provvedimento in questione rientrerebbe tra gli strumenti di autotutela dell’amministrazione, con un contenuto almeno parzialmente sanzionatorio, per cui andrebbero comunque garantite le condizioni minime di partecipazione al procedimento amministrativo da parte dell’interessato, con un’analogica applicazione degli istituti del procedimento disciplinare, trattandosi - in sostanza - di un provvedimento di dispensa dal servizio. L’orientamento interpretativo espresso troverebbe qualche appiglio nelle stesse norme che disciplinano l’adozione di un simile provvedimento. In particolare: - se si tratta di un tenente generale o grado corrispondente, il provvedimento è subordinato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, previo parere nel senso di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del Capo di Stato Maggiore della difesa; - per i rimanenti ufficiali il provvedimento riveste la natura di determinazione ministeriale, adottata previo parere nel senso delle competenti commissioni di avanzamento(29).

In sostanza la cessazione d’autorità ricalca, almeno nella fase decisoria, la struttura procedurale dell’ipotesi della non idoneità agli uffici del grado, anche se non è vincolata ad alcun preciso presupposto legale. La scarsa applicazione dell’istituto e la mancanza di giurisprudenza significativa nel senso non consentono di svolgere ulteriori considerazioni su questa causa di cessazione dal servizio permanente che si ritiene sia ormai obsoleta, sia in relazione alle esigenze di trasparenza, giusto procedimento e legalità dell’azione amministrativa, operanti anche nell’ambito dell’ordinamento militare, sia perché nulla aggiunge ai numerosi strumenti disciplinari e di autotutela dell’amministrazione militare, idonei e sufficienti allo scopo.

6. L’inosservanza delle disposizioni sul matrimonio

L’inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari è una specifica causa di cessazione dal servizio permanente prevista per tutte le categorie(30). Se in passato questa causa aveva un certo rilievo, nel tempo le disposizioni di legge che contemplavano vincoli speciali per il matrimonio dei militari, sempre più, sono state meno limitative di questa libertà costituzionalmente garantita. Limiti espressi in termini di età minima o di un certo numero di anni di servizio, con varie combinazioni tra i due parametri, sino alla riforma operata dal d. lg. n. 24/2000, il cui art. 6 ha sostituito l’art. 1, della l. 8 agosto 1977, n. 564. In particolare la norma, così come modificata, prevedeva che il personale militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza poteva contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio, anche se non aveva raggiunto l’età di venticinque anni, richiesta dal d. lg. lt. 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla l. 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto. Il matrimonio contratto al di fuori dei limiti previsti dalla legge comportava la decadenza dal servizio permanente.

Il sistema del matrimonio dei militari, seppur ridotto ad ipotesi sempre più marginali, è sostanzialmente entrato in crisi con la pronuncia della Corte costituzionale 12 novembre 2002, n. 445(31). La Corte, come messo in risalto nella parte relativa al reclutamento, ha affermato che l’assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l’accesso alle carriere militari. In questo contesto, la Corte ha coinvolto nel giudizio di illegittimità costituzionale tutta la serie di norme delle diverse leggi di reclutamento che annoveravano, tra i requisiti per la partecipazione ai relativi concorsi, l’essere celibi o nubili (o vedovi). La Corte, però, non ha esteso il giudizio di incostituzionalità alle norme sul matrimonio dei militari, creando una discrasia normativa che, nell’immediatezza, andava indubbiamente corretta sul piano interpretativo. A risolvere definitivamente le antinomie normative è intervenuto il d. lg. 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del d. lg. n. 215/2001, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, che ha disposto l’abrogazione espressa delle disposizioni sul matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare(32).

7. Nomina all’impiego civile

Le norme sulla nomina all’impiego civile sono contenute all’interno delle leggi di stato giuridico dei sottufficiali e degli appartenenti ai ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare(33). Non sono previste analoghe disposizioni di stato giuridico per gli ufficiali, riguardanti la nomina all’impiego civile. In sostanza, il sistema previsto dalle disposizioni in argomento era correlato all’ordinamento del pubblico impiego precedente alla riforma del 1993, con precise corrispondenze connesse con l’inquadramento gerarchico, ancora previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per le carriere esecutive e di concetto. In questo senso, il D.P.R. n. 3/1957 contiene una norma di riserva di posti a favore dei sottufficiali e del personale militare appartenente ai ruoli iniziali: l’art. 352. La nomina all’impiego civile avviene a domanda dell’interessato, dopo aver maturato un periodo di permanenza minimo in servizio e qualora lo stesso venga riconosciuto idoneo e meritevole(34).

L’interessato, quindi, acquista il titolo a conseguire l’impiego civile nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti, secondo un ordine di precedenza per la nomina determinato dalla data di presentazione della domanda. Non possono conseguire l’impiego civile coloro che hanno raggiunto l’anzianità di servizio necessaria per il trattamento pensionistico di anzianità. Le amministrazioni civili interessate sono rispettivamente quella della difesa e quella dell’economia e delle finanze che individuano i posti disponibili e procedono alle nomine. Particolare ipotesi di transito del personale militare nelle qualifiche funzionali del personale civile è prevista dall’art. 14, comma 5, l. 28 luglio 1999, n. 266. La norma stabilisce che tutto il personale militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita nei ruoli civili delle amministrazioni della difesa o dell’economia e delle finanze, a seconda dei corpi militari di appartenenza.

8. L’applicazione della legge sull’avanzamento

L’ipotesi di cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull’avanzamento è prevista esclusivamente per gli ufficiali. Il sistema si basava sull’art. 29 della l. 12 novembre 1955, n. 1137, e sulle norme di rinvio di cui agli artt. 63, 64, 85, 88, 96 e 97 l. n. 1137/1955. Le disposizioni in argomento comportavano il collocamento nella categoria del congedo degli ufficiali, aventi il grado di tenente o sottotenente e gradi corrispondenti, che riportavano un secondo giudizio di inidoneità all’avanzamento ad anzianità. Le norme sono state sostanzialmente superate dal d. l. n. 490/1997, che all’art. 21, comma 5, relativamente agli ufficiali delle Forze armate, prescrive che gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all’avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. Analoga norma di cui all’art. 21, comma 5, d. lg. n. 490/1997, la troviamo, relativamente agli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, nell’art. 18, comma 5, d. lg. n. 298/200. Infine, l’art. 67, comma 3, del d. lg. n. 69/2001, ha formalmente abrogato le predette norme della legge sull’avanzamento degli ufficiali, l. n. 1137/1955, lasciando completamente inoperante la disposizione sulla cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull’avanzamento, prevista dall’art. 46, l. n. 113/1954.

9. La perdita del grado(35)

Anche la perdita del grado è una causa di cessazione dal servizio permanente per tutte le categorie di militari. L’ipotesi si basa sulla circostanza dell’impossibilità della prosecuzione del rapporto di impiego da parte di un soggetto che, rimosso dal grado sino ad allora rivestito e formalmente riportato al grado di soldato semplice o comune dell’ultima classe per la Marina, ha perso lo stato giuridico di ufficiale, o di sottufficiale o di volontario di truppa in servizio permanente o di appartenente ai ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. In sostanza, l’interessato non possiede più il necessario profilo professionale per il quale è stato arruolato ed immesso nei corrispondenti ruoli, quindi non può oggettivamente garantire quelle prestazioni professionali e di servizio richieste in base alla sua collocazione in un ben preciso ruolo e grado gerarchico. Per le varie cause di perdita del grado si rimanda al relativo capitolo.


(1) - Sulle cause di cessazione dal servizio permanente, in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, 85.
(2) - Cfr.: artt. 36-39, l. n. 113/1954 (ufficiali); artt. 29-31, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); artt. 13-15, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); artt. 18-20, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(3) - Cfr.: artt. 40-42, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 33, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 17, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 22, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(4) - Le valutazione caratteristiche “costituiscono, in quanto giudizi sintetici basati sul quadro complessivo caratteristico del soggetto, indici rivelatori del rendimento in servizio”: T.A.R. Calabria, sez. Regio Calabria, 5 dicembre 2001, n. 87.
(5) - In particolare, per la rilevanza delle necessarie qualità connesse con lo status di militare, vedi: T.A.R. Campania, sez. Salerno, I, 21 febbraio 2002, n. 1617, la quale afferma testualmente che “lo status di militare implica il possesso di spiccate qualità morali e di carattere improntate all’obbedienza, alla disciplina e al senso dell’onore, della lealtà e del dovere fino all’estremo sacrificio, il cui venir meno, può concorrere ad integrare il giudizio di inidoneità alla permanenza in servizio attivo.”
(6) - Sulla carenza del contraddittorio, vedi: T.A.R. Veneto, sez. I, 24 aprile 2002, n. 6044.
(7) - Vedi, ad esempio: T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 5 dicembre 2001, n. 87, che sottolinea come il rendimento nel servizio vada inteso “non solo come adempimento a singoli obblighi di prestazione o di rendimento operativo, ma come assolvimento al complesso dei doveri e comportamenti caratterizzanti la particolarità del servizio svolto”. Ancora: T.A.R. Toscana, sez. I, 17 gennaio 2001, n. 727; T.A.R. Calabria, sez. I, 19 ottobre 2001, n. 1783.
(8) - Cfr.: T.A.R. Puglia, sez. Lecce, I, 24 ottobre 2000, n. 3690, la quale richiamandosi a precedente giurisprudenza (in particolare: Cons. Stato, IV sez., 16 giugno 1986, n. 413) afferma testualmente che “la dispensa per scarso rendimento non ha natura sanzionatoria ma si configura quale tipica misura di autotutela amministrativa diretta a garantire il regolare funzionamento dell’attività delle Forze armate nell’oggettivo interesse delle stesse, mediante l’eliminazione delle carenze incidenti sul detto regolare funzionamento connesso all’inadeguato comportamento” degli appartenenti alle stesse, “pertanto, essa non può considerarsi alternativa ai provvedimenti disciplinari né è riferibile a singoli fatti ed episodi in relazione ai quali si renda necessaria la previa contestazione di addebiti”.
(9) - Tra le tante: T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 25 febbraio 1999; n. 281; T.A.R. Puglia, sez. Lecce, I, 24 ottobre 2000, n. 3690; T.A.R. Calabria, sez. Regio Calabria, 5 dicembre 2001, n. 87; T.A.R. Lazio, sez. I bis, 18 febbraio 2001, n. 2289.
(10) - Per una motivazione carente: T.A.R. Puglia, sez. I, 24 gennaio 2001, n. 266
(11) - Cfr. anche la circolare del Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - n. DPGM/II/5/30001/C42 del 22 maggio 2000.
(12) - Cfr.: art. 40, 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 33, 3° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 17, 2° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 22, 2° comma, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(13) - Cfr.: art. 40, 2° comma, lett. a), l. n. 113/1954.
(14) - Si veda: T.A.R. Puglia, sez. Lecce, I, 24 ottobre 2000, n. 3690; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 novembre 2001, n. 39.
(15) - Cfr.: T.A.R. Lazio, sez. I bis, 23 novembre 1998, n. 3341; Cons. Stato, III sez., 30 giugno 1999, n. 345.
(16) - Cfr.: art. 43, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 34, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 16, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 23, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(17) - Cfr.: art. 43, 3° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 34, 3° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 16, 3° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 23, 3° comma, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(18) - Cfr.: art. 7, comma 2, d. lg. n. 490/1997.
(19) - Cfr.: art. 7, comma 3, d. lg. n. 490/1997.
(20) - Cfr.: art. 7, comma 8, d. lg. n. 490/1997.
(21) - Cfr.: art. 10, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(22) - Cfr.: art. 10, comma 2, d. lg. n. 298/2000.
(23) - Cfr.: art. 10, comma 3, d. lg. n. 298/2000.
(24) - Cfr.: art. 10, comma 4, d. lg. n. 298/2000.
(25) - Cfr.: art. 11, comma 1, d. lg. n. 69/2001.
(26) - Cfr.: art. 11, comma 2, d. lg. n. 69/2001.
(27) - Cfr.: art. 11, comma 4, d. lg. n. 69/2001.
(28) - Cfr.: art. 44, 1° comma, l. n. 113/1954.
(29) - Cfr.: art. 44, 2° comma, l. n. 113/1954.
(30) - Cfr.: art. 45, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 35, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 18, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 24, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri). Per gli ufficiali l’inosservanza delle disposizioni sul matrimonio deve essere dichiarata dalla Corte Militare d’Appello, ai sensi dell’art. 45, 2° comma, l. n. 113/1954.
(31) - Per un primo commento della sentenza in questione, vedi: V. TRIGGIANI (2002), “I requisiti di accesso ai corpi militari”, 1-8.
(32) - In particolare sono stati abrogati i seguenti articoli: 33, 1° comma, lett. f ) e 45 l. n. 113/1954 (ufficiali); 26, 1° comma, lett. e), 35 e 40, 1° comma, lett. f ), l. n. 599/1954 (sottufficiali); 34, 1° comma, lett. f ), l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri); 17, l. n. 53/1989 (personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare); 8, comma 3, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); 8, comma 2, lett. c) numero 3), D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa). Inoltre è stata abrogata la l. 8 agosto 1977, n. 564.
(33) - Cfr.: artt. 57 ss., l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 33, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 25, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(34) - Le leggi di stato giuridico degli appuntati e carabinieri e degli appuntati e finanzieri prevedono che l’accertamento relativo alla circostanza che il militare sia idoneo e meritevole è effettuato da apposte commissioni nominate rispettivamente, ai sensi degli artt. 33, 2° comma, l. n. 1168/1961 e 25, 4° comma, l. n. 833/1961, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Le commissioni in argomento sono composte da membri militari e civili dell’amministrazione interessata, con un ufficiale generale presidente, rispettivamente dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, e da un ufficiale superiore e un dirigente civile, per gli appuntati e carabinieri, e da due dirigenti civili per gli appuntati e finanzieri.
(35) - Sulla perdita del grado, in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 237.