Capitolo XVII - La rappresentanza militare e la concertazione

1. L’istituzione della rappresentanza militare

La legge n. 382/1978 per molti aspetti ha attuato il disposto di cui all’art. 52, 3° comma, Cost., il quale stabilisce la necessità che l’ordinamento delle Forze armate si informi allo spirito democratico della Repubblica. Oltre, quindi, a dettare norme di principio sulla disciplina militare, definitivamente sottratte all’autoregolamentazione interna, la l. n. 382/1978, agli artt. 18, 19 e 20, introduce un istituto realmente innovativo nell’ambito dell’ordinamento gerarchico militare: la rappresentanza militare. Accanto alla tradizionale scala gerarchica vengono collocati appositi organi di rappresentanza che in funzione esclusivamente integrativa, mai sostitutiva, sono deputati a svolgere un’attività di informazione ascendente verso i più importanti organi di comando, catalizzando le istanze dei militari rappresentati e fornendo apposita consulenza su determinate materie elencate dalla stessa legge. Gli organi di rappresentanza, ai sensi dell’art. 18 l. n. 382/1978, si distinguono in tre livelli: - un organo centrale, interforze, articolato in sezioni di Forza armata o Corpo armato e in commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari); - organi intermedi presso alti comandi, normalmente retti da tenenti generali o maggiori generali e gradi corrispondenti; - organi di base presso le unità normalmente del livello di comando di corpo o comunque di un livello compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

Gli organi di rappresentanza sono costituiti secondo una formula di rappresentanza organica, cioè in modo proporzionale rispetto alla consistenza di ciascuna Forza armata o Corpo armato e delle singole categorie rappresentate, con l’accorgimento di stabilire un numero minimo inderogabile di due rappresentanti qualunque sia la consistenza della categoria, soprattutto in relazione agli organi di base. Gli organi di rappresentanza hanno la funzione di formulare pareri, proposte e richieste su materia prestabilite dalla legge e di prospettare le istanze di carattere collettivo relative a determinati campi di interesse. In generale gli organi di rappresentanza si interessano di: conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio (materia di specifico interesse dei militari di leva e in ferma volontaria); provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni igienico-sanitarie; alloggi. L’organo centrale di rappresentanza, inoltre, interviene su tutte le materia che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari(1). La legge indica anche categoricamente le materie escluse dalla competenza degli organi di rappresentanza, cioè: l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale.

La rappresentanza militare costituisce certamente un istituto innovativo che contribuisce a cambiare lo stesso volto della disciplina militare che da momento esclusivamente autoritativo si trasforma in un sistema di relazioni interorganiche molto complesso, dove trovano rilevante spazio momenti di partecipazione collaborativa e dialettica da parte di tutti i militari. In questo contesto la legge ha voluto anche inserire norme di tutela e salvaguardia dell’attività e della posizione istituzionale dei rappresentanti, stabilendo - rispettivamente - il divieto di qualsiasi atto diretto comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei rappresentanti(2) e la necessità di concordare il trasferimento dei militari rappresentanti con l’organo di rappresentanza cui l’interessato appartiene(3). Il sistema della rappresentanza è stato successivamente integrato e dettagliato dal Regolamento di attuazione della rappresentanza militare (indicato con l’acronimo RARM), approvato con d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, che si occupa di disciplinare: gli organi della rappresentanza militare nel loro ordinamento e nelle loro competenze; l’esercizio della rappresentanza; i procedimenti elettorali; le attività degli organi di rappresentanza, distinguendo le attività a livello di base, quelle a livello intermedio e, infine, quelle a livello centrale.

A corredo di questo corpus normativo è intervenuto anche il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento interno degli organi di rappresentanza (indicato con l’acronimo RIRM), approvato con d.m. 9 ottobre 1985. Il d.P.R. n. 691/1979 denomina gli organi di rappresentanza nel seguente modo: - Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer); - Consigli intermedi di rappresentanza (Coir); - Consigli di base di rappresentanza (Cobar)(4). Inoltre, il RARM, oltre ad indicare minutamente tutte le categorie di militari che rientrano nei tre gruppi categoriali indicati dalla legge (ufficiali, sottufficiali e volontari), suddivide in due distinti gruppi la categoria dei militari di leva. In particolare vengono disciplinate le seguenti categorie indicate con una lettera alfabetica: - Categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio, cui dovrebbero aggiungersi le categorie degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata e quelli delle Forze di completamento; - Categoria B: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio; - Categoria C: volontari (allievi ufficiali delle accademie, allievi delle scuole militari e navale, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri), appartenenti ai ruoli iniziali di ciascuna Forza armata o Corpo armato in servizio permanente, graduati e militari di truppa in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio; - Categoria D: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina; - Categoria E: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari(5). Infine, in materia di ordinamento degli organi di rappresentanza il RARM, istituisce gli speciali Cobar per i frequentatori degli istituti di formazione militare (cosiddetti Cobar allievi), con alcune peculiarità nella composizione dei consigli e nella elezione degli stessi(6).

La parte relativa alla competenze riproduce le norme già contenute nella legge, con particolare accentuazione delle due diverse tipologie di problemi di competenza degli organi di rappresentanza: quelle relative alle questioni che per la loro importanza e complessità devono essere comunque trattate dal Cocer, per le quali gli altri consigli svolgono attività propulsiva e di informazione, e quelle relative alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto fra la sezione di Forza armata o Corpo armato, gli organi intermedi, gli organi di base e le autorità militari competenti(7). Inoltre, il RARM si preoccupa di distinguere le competenze del Cocer(8) e quelle comuni a tutti gli organi di rappresentanza(9), con l’indicazione anche di quelle particolari dei Coir e dei Cobar(10). La parte relativa all’esercizio della rappresentanza contiene le facoltà e i limiti del mandato, con particolare accentuazione sui divieti in cui incorrono i delegati, che possono avere anche rilevanza disciplinare(11). Il RARM disciplina anche la durata del mandato e i rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni, specificando che il delegato più elevato in grado o più anziano assume ope legis l’incarico di presidente del relativo consiglio di rappresentanza, a salvaguardia della disciplina militare e del correlativo rapporto gerarchico anche in questo contesto(12), con l’unico contemperamento dell’istituzione di un comitato di presidenza, formato dai delegati di ogni categoria, con l’incarico di coadiuvare il presidente(13).

Particolarmente dettagliata è la parte relativa ai procedimenti elettorali che deve concretamente garantire il voto diretto, nominale e segreto di tutti i militari, come stabilito dalla legge(14). Il sistema elettorale prevede che i membri dei consigli di base vengano eletti tra e dai militari in servizio presso la corrispondente unità di base, mentre i membri del Coir devono essere eletti tra e dai delegati dei Cobar, così come i membri del Cocer possono essere eletti esclusivamente tra e dai membri dei Coir(15). In merito all’attività degli organi di rappresentanza il RARM stabilisce le iniziative che possono essere intraprese dai vari consigli e le procedure di documentazione della stessa attività, con particolare riguardo alle risposte che devono fornire le varie autorità militari. Significativa è la norma che prevede la possibilità dei delegati Cobar di prendere contatti diretti con i militari della corrispondente unità di base e del consiglio - a metà del mandato - di chiedere un incontro, distinto per categoria, per riferire sull’attività svolta e raccogliere le istanze del personale rappresentato( 16). Il RARM, infine, disciplina le annotazioni sulla documentazione caratteristica che la nomina a rappresentante comporta(17) e le modalità circa le informazioni sull’attività svolta dagli organi, regolate mediante affissione ad appositi albi predisposte dall’unità di base e la diffusione delle delibere degli organi superiori attraverso i consigli di base(18).

2. La rappresentanza militare e la protezione sociale militare

La rappresentanza militare dopo la sua istituzione ha conosciuto sempre più momenti di utilizzazione istituzionale in tutti i settori di interesse designati dalla stessa legge. In particolare, due settori sono risultati particolarmente congeniali per l’attività di consulenza e propositiva dei consigli di rappresentanza: il campo della protezione sociale militare, recentemente ridisciplinato nelle sue finalità e nella sua organizzazione, e l’attività di concertazione, introdotta nel 1995 con d. lg. n. 195. Il settore degli interventi di protezione sociale appare il terreno ideale dove può svilupparsi l’associazionismo tra militari e dove l’attività degli organi di rappresentanza può essere maggiormente propositiva ed attenta. Il d.m. 31 dicembre 1998, n. 521, concernente il Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell’Amministrazione e relative norme d’uso, prevede due forme di gestione degli organismi di protezione sociale: la gestione in concessione(19) e quella diretta(20).

La gestione diretta può essere attivata in due casi: su autonoma iniziativa dell’Amministrazione militare, quando, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale degli organismi di protezione sociale, valuti sussistenti particolari esigenze operative o ritenga di dover assicurare la continuità degli interventi di protezione sociale; a seguito di acclarata impossibilità di affidamento in concessione, o perché l’affidatario abbia interrotto il servizio o si sia dimostrato inadempiente. Nella gestione diretta le modalità di svolgimento della stessa e di rendicontazione delle attività sono regolate da specifiche norme del d.m. 31 dicembre 1998, n. 522, concernente il Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate(21). Per quanto concerne l’affidamento in concessione, nell’elencazione dei vari soggetti cui può essere affidata la gestione degli organismi di protezione sociale, il decreto in questione indica in primo luogo le organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 8 della legge 382/1978(22), solo successivamente vengono citati enti e terzi. Le suddette organizzazioni, ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 522/1998, devono inoltrare apposita istanza al comandante dell’ente o distaccamento presso cui è costituito l’organismo di protezione sociale di cui si richiede la gestione in concessione.

È importante notare come l’affidamento in concessione ad enti od a terzi, contemplato rispettivamente dagli artt. 8 e 9 d.m. n. 522/1998, è possibile solo previa constatazione della mancanza di specifiche istanze avanzate dalle associazioni tra militari. Tale forma di associazionismo rientra perfettamente nella previsione costituzionale di cui all’art. 18 Cost. che garantisce ai cittadini il diritto di associazione per fini che non sono vietati dalla legge penale. Infine queste organizzazioni non hanno, né possono assumere, carattere sindacale, stante l’esplicita previsione del medesimo art. 8, l. n. 382/1978., che costituisce la base legale della loro stessa costituzione. Il ben delineato orizzonte della protezione sociale esclude categoricamente finalità ultronee e non esplicitamente previste dal quadro normativo di riferimento. D’altra parte la materia degli interventi di protezione sociale è uno dei settori di competenza dell’attività degli organi di rappresentanza militare. L’art. 19 l. n. 382/1978 prevede infatti che l’organo centrale di rappresentanza formuli pareri, proposte e richieste su tutto ciò che forma oggetto di norme legislative e regolamentari in materia, tra l’altro, di tutela previdenziale, sanitaria e culturale. Inoltre tutti gli organi rappresentativi hanno la funzione di prospettare istanze di carattere collettivo relative, tra l’altro, ad attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari, all’organizzazione delle sale convegno e delle mense e agli alloggi.

È evidente l’importanza del ruolo degli organi di rappresentanza militare nell’ambito degli interventi di protezione sociale, tanto che essi rappresentano uno dei pilastri del sistema. Per di più il d.m. n. 522/1998, nell’attribuire (art. 4) all’autorità centrale( 23) la potestà di emanare direttive di indirizzo generale in materia di pianificazione degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse, prevede che gli organi centrali di rappresentanza debbano essere sentiti in merito. Inoltre, ai sensi del successivo art. 7, comma 2, il comandante dell’ente o distaccamento presso cui è costituito un organismo di protezione sociale, prima di affidarne la gestione in concessione, deve sentire in merito i relativi organi di rappresentanza militare. Tutti i predetti pareri sono sicuramente obbligatori, ma non vincolanti. In conclusione sembra potersi affermare che nel campo degli interventi di protezione sociale si fondono due insiemi di valori: quelli democratici, emersi con maggior vigore a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e quelli tipici e tradizionali dell’ordinamento militare che costituiscono un patrimonio etico irrinunciabile e sempre attuale. La funzione di intimo collegamento tra diverse istanze etiche rende questo settore un pilastro portante dell’intera struttura militare.

In tale senso gli organismi di protezione sociale nelle Forze armate sono un elemento fondamentale ed insostituibile per un’Istituzione in cui il fattore umano ha un ruolo preponderante. Non a caso, infatti, l’art. 2 d.m. n. 521/1998 prevede, come sopra accennato, la possibilità di gestione diretta delle attività di protezione sociale per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, poiché ritiene di preminente interesse istituzionale e funzionale gli organismi in questione. La gestione diretta, quindi, non subentra soltanto in caso di motivata e dimostrata impossibilità di affidamento in concessione o per interruzione od inadempienza dell’affidatario, ma si attiva ogni qual volta l’amministrazione considera necessario intervenire direttamente per garantire un adeguato grado di protezione sociale al personale dipendente. Anche la classificazione delle sale convegno in organismi di supporto logistico accentua la tendenza a considerare alcune attività, che comunque rientrano in un concetto generale di benessere, come di preminente interesse dell’Amministrazione militare e, quindi, a connotarle in modo più rispondente ad una logica istituzionale che squisitamente sociale. L’efficienza di tutto il sistema di protezione sociale è un’esigenza vitale per l’ordinamento militare, il cui soddisfacimento non impegna solo l’amministrazione, ma tutti gli appartenenti alle Forze armate in uno sforzo partecipativo comune(24). D’altra parte nessuno può sottrarsi a questo impegno, stante il coinvolgente scopo fondamentale, ben evidenziato dai decreti ministeriali in argomento: “... il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria”(25).

3. Il sistema di concertazione e la rappresentanza militare

Anche nel procedimento di concertazione l’istituto della rappresentanza militare ha trovato una collocazione naturale e privilegiata. In questo contesto la rappresentanza militare svolge attività diversificate che si sviluppano lungo tutta la fase di concertazione ed anche durante l’intera - eventuale - fase di raffreddamento dei conflitti. Secondo l’esplicito richiamo contenuto negli artt. 4 e 5, d. lgs. n. 195/1995, per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382(26). Il d. lgs. n. 129/2000 ha perfezionato questo meccanismo di partecipazione pluristrutturata, disponendo che le sezioni Cocer vengano convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere consultate, in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio(27).

È chiaro che questi ultimi provvedimenti segnano effettivamente i limiti della procedura di concertazione per quel che riguarda il contenuto retributivo dei provvedimenti conseguenti, stante il divieto assoluto per questi ultimi di introdurre impegni di spesa eccedenti le previsioni finanziarie (art. 7, comma 10, d. lgs. n. 195/1995). Ecco, quindi, che la predetta consultazione delle sezioni Cocer deve ritenersi in qualche modo un’attività prodromica rispetto alle procedura di concertazione, che pone le rappresentanze militari in grado di conoscere e contribuire significativamente - attraverso il parere espresso in questa sede - a determinare il contenuto del rapporto di impiego del personale militare nelle materie previste. Il d. lgs. n. 129/2000 è andato anche oltre, prevedendo - pur mantenendo fermo il richiamo alle disposizioni dell’art. 19 l. n. 382/1978 - che le procedure di concertazione individuino e disciplinino le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del Cocer, l’informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

Tutto ciò rende ancor più dinamico e multiforme l’apporto concreto che le rappresentanze militari possono offrire durante le varie fasi della concertazione. In sostanza, per esemplificare, possiamo così riassumere i vari momenti partecipativi del Cocer: - possibilità di presentare - tramite gli organi istituzionali centrali(28) - proposte e pareri (al Ministro della funzione pubblica) almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini previsti dai precedenti decreti che recepiscono la pregressa concertazione; - partecipare - per comparti - ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento che si concludono con la sottoscrizione del predetto atto, così come concordato; - possibilità di essere convocati, anche congiuntamente, da parte del Ministro della funzione pubblica, per assicurare condizioni di sostanziale omogeneità tra i comparti; - possibilità di trasmettere, in caso di dissenso, al Presidente del Consiglio dei ministri - tramite sempre i predetti organi istituzionali centrali - entro cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento, eventuali osservazioni in merito(29); - possibilità (che deve essere prevista dai provvedimenti concordati) di richiedere - sempre attraverso i predetti organi istituzionali - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego(30), di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall’Istituto nazionale di statistica(31). Inoltre, è doveroso rammentare che, ai sensi dell’art. 7, comma 9, d. lgs. n. 195/1995, in tutti i casi in cui il Cocer deve formulare pareri, richieste ed osservazioni, lo stesso si articola e delibera per comparti, formati rispettivamente dalle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, da una parte, e dalle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza, dall’altra(32).

4. I contenuti del rapporto di impiego oggetto di concertazione e il relativo procedimento di determinazione

Nell’ordinamento militare i procedimenti di concertazione, come precedentemente notato, sono stati adottati come modelli di riferimento per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare(33). La legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione - con modificazioni - del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, all’art. 2 ha previsto un’apposita delega al Governo per introdurre, tra l’altro, una specifica normativa che stabilisse l’iter procedimentale attraverso il quale le amministrazioni interessate possano giungere ad un accordo riguardo i profili economici e, in parte, normativi del rapporto di impiego del personale militare. Il predetto provvedimento legislativo prevede, inoltre, un elenco dettagliato di materie sottratte ai procedimenti di concertazione e riservate alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo(34).

Il provvedimento delegato è stato emanato, come visto, con decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che in modo analitico disciplina il procedimento di concertazione rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per quello delle Forze armate, con alcune significative eccezioni soggettive, già indicate dalla legge delega. Il d. lgs. n. 195/1995 esclude espressamente dai procedimenti di concertazione il personale di leva e quello ausiliario di leva, nonché il personale con qualifica dirigenziale il cui rapporto di impiego resta disciplinato dalla speciale normativa già esistente per la dirigenza militare e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nella normativa generale sulla dirigenza statale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, confluito nel d. lg. n. 165/2001. Le materie oggetto di concertazione sono state definite agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 195/1995(35), mentre il successivo art. 6 contiene un (pleonastico) richiamo all’art. 2, comma 4, l. n. 216/1992, ribadendo che le materie indicate in quella norma di legge devono ritenersi riservate alla disciplina per legge (o per atto normativo o amministrativo).

A distanza di qualche anno il legislatore non ha ritenuto sufficientemente aderente alle esigenze dello speciale rapporto di impiego militare (ed anche a quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile) la normativa de qua e con legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto, all’art. 18, una nuova delega al Governo per emanare disposizioni integrative e correttive del d. lgs. n. 195/1995(36). Al termine di questa - per alcuni aspetti anche rapida - evoluzione legislativa, il Governo ha emanato il decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante, appunto, le disposizioni imposte dal Parlamento. In particolare è stato ampliato il numero delle materie oggetto di concertazione(37) e sono state parzialmente modificate le norme sul procedimento di concertazione e quelle relative al raffreddamento dei conflitti. Inoltre, sono state sensibilmente riviste - accentuando il momento partecipativo - le modalità di informazione e consultazione che coinvolgono direttamente le rappresentanze militari. L’autorità concertante, quella cioè procedente - e responsabile - nella materia de qua, è il Ministro della funzione pubblica.

Quest’ultimo, quattro mesi prima della scadenza dei termini previsti dai provvedimenti concertati in vigore, avvia una nuova procedura di concertazione(38). Nello stesso termine il Cocer interforze, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, può presentare proposte e richieste, relative alle materie oggetto di concertazione, ai ministri competenti (funzione pubblica, difesa e finanze), per il tramite, rispettivamente, dei competenti comandi generali o dello Stato maggiore della difesa. Le procedure di concertazione hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità, anche con riferimento alle procedure di contrattazione relative alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sino alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sindacale (per queste ultime forze di polizia) o, per il personale militare, alla sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento(39). Proprio per garantire condizioni di sostanziale omogeneità, oltre all’inizio contemporaneo e alla contestualità delle varie fasi, il Ministro della funzione pubblica, in qualità di Presidente della delegazione di parte pubblica(40), può convocare - anche congiuntamente - le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei comandi generali e dei Cocer, nonché delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante il personale militare si svolgono in riunioni cui partecipano, rispettivamente, i delegati dei comandi generali o dello Stato maggiore difesa e i rappresentanti delle competenti sezioni Cocer (Carabinieri, Guardia di finanza, Esercito, Marina, Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento(41).

Entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento le relative sezioni Cocer possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei ministri, loro osservazioni in ordine al predetto Il Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla formulazione degli schemi di provvedimento, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni avanzate dalle sezioni Cocer, li approva. I predetti schemi vengono, quindi, recepiti in un apposito decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 195/1995, emanato separatamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per quello delle Forze armate(42). Il d. lgs. n. 129/2000 ha stabilito, inoltre, che le controdeduzioni alle eventuali richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte della Corte dei conti, in sede di controllo preventivo di legittimità sui predetti decreti, devono essere trasmesse entro quindici giorni(43). Il d. lgs. n. 195/1995 prevede anche speciali procedure di raffreddamento dei conflitti, cioè un articolato sistema di prevenzione e composizione di eventuali contrasti in sede di applicazione della normativa emanata con i decreti presidenziali; in particolare riguardo gli eventuali divergenti orientamenti interpretativi di rilevanza generale nella fase di attuazione del contenuto economico e normativo dei provvedimenti concertati. Innanzitutto l’art. 8 stabilisce che le amministrazioni interessate ed i comandi generali competenti provvedano a reciproci scambi di informazioni proprio al fine di assicurare una sostanziale omogeneità nell’applicazione delle disposizioni contenute nei decreti presidenziali che recepiscono i provvedimenti concertati (o contrattati).

Qualora, nonostante la predetta attività preventiva, dovessero insorgere contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, si può ricorrere, da parte delle amministrazioni e delle sezioni Cocer (tramite i rispettivi comandi generali o lo Stato maggiore della difesa), al Ministro della funzione pubblica. Il ricorso avviene formulando una motivata e puntuale richiesta di esame della questione interpretativa controversa, in base alla quale il Ministro della funzione pubblica, entro trenta giorni e dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di concertazione, può fare ricorso alle delegazioni partecipanti alle concertazioni. Entro trenta giorni dal primo incontro con le predette delegazioni, sulla base dell’orientamento emergente in tale fase, il Ministro della funzione pubblica provvede ad emanare le conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate onde superare i contrasti insorti. D’altra parte il d. lgs. n. 129/2000, oltre a ridisciplinare (e snellire) le predette procedure di raffreddamento dei conflitti che vengono attivate in caso di contrasti interpretativi di rilevanza generale, introduce un ulteriore criterio di risoluzione relativamente a quei conflitti che si situano ad un livello più basso (comunque non a livello generale). Il provvedimento di legge dispone, infatti, che le procedure di concertazione regolamentino anche le modalità di raffreddamento dei conflitti eventualmente insorti nell’ambito delle rispettive amministrazioni, sempre in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica che recepiscono i provvedimenti concertati. Si tratta ovviamente di conflitti scaturenti da contrasti interpretativi non di rilevanza generale, ma legati all’attuazione delle disposizioni concertate da parte delle singole amministrazioni, con riflessi sostanzialmente interni.

5. Il sistema delle assenze autorizzate(44)
a. Le licenze, i permessi e i riposi

Tra le materie oggetto di concertazione particolare rilievo assumono, per gli aspetti relativi al trattamento giuridico, quelle connesse con i periodi di assenza autorizzati: le licenze, l’aspettativa per motivi privati e per infermità, i permessi brevi per esigenze personali(45). Nei provvedimenti di concertazione, inoltre, è disciplinato anche l’istituto del riposo settimanale(46). La normativa sulle licenze sino all’attuazione della concertazione, il cui primo provvedimento è stato recepito dal d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, era contenuta esclusivamente in atti amministrativi generali, atti sostanzialmente interni all’ordinamento militare(47), e nel Regolamento di disciplina militare, il quale - all’art. 46 - sancisce che le licenze vengono concesse dalla competente autorità gerarchica, che i militari in licenza devono osservare le apposite norme (in caso contrario commetterebbero grave mancanza disciplinare) e che ad essi può essere ordinato di rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano. Il d.P.R. n. 395/1995, distingue tra licenza ordinaria e licenza straordinaria.

Al militare spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di licenza ordinaria retribuito di diversa durata, in relazione all’anzianità di servizio acquisita e all’eventuale distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni. In particolare la durata della licenza ordinaria, distinta rispettivamente in base alla distribuzione dell’orario settimanale in sei giorni o cinque giorni, è la seguente: - personale con meno di quindici anni di servizio: trentadue giorni o ventotto giorni; - personale con più di quindici anni di servizio e meno di venticinque: trentasette giorni o trentadue giorni; - personale con più di quarantacinque anni di servizio: quarantacinque giorni o trentanove giorni. Nei giorni di licenza ordinaria sono inclusi anche i due giorni previsti dall’art. 1, comma 1, lett. a), l. 23 dicembre 1977, n. 937, la quale stabilisce anche l’attribuzione di ulteriori quattro giornate di riposo da fruire nel corso dell’anno solare a richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze di servizio. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile(48), con l’eccezione dei periodi di licenza ordinaria spettanti non potuti fruire, per documentate esigenze di servizio, all’atto della cessazione dal servizio, o per decesso dell’interessato o per sua cessazione dal servizio per infermità; solo in questi casi si procede al pagamento sostitutivo(49).

Inoltre, nell’anno di immissione e di cessazione dal servizio la durata della licenza è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a quindici giorni come mese intero a tutti gli effetti(50). È possibile anche fruire la licenza ordinaria, in tutto o in parte, entro un determinato periodo di tempo oltre l’anno solare considerato, qualora particolari circostanze ne abbiano impedito la fruizione, quali: - le indifferibili esigenze di servizio, per le quali la licenza dovrà comunque essere fruita entro l’anno successivo(51); - le motivate esigenze di carattere personale, che devono essere sempre compatibili con le esigenze di servizio, per le quali il militare dovrà fruire dei residui periodi spettanti entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento(52). Le infermità insorte durante il periodo di licenza, purché superiori a tre giorni e che siano adeguatamente e debitamente documentate e che l’Amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione, interrompono il godimento della licenza ordinaria(53), così come gli eventuali periodi di assenza per infermità non pregiudicano, anche se gli stessi si protraggano per l’intero anno solare, il diritto alla licenza ordinaria(54). Per quel che riguarda la licenza straordinaria l’art. 48, d.P.R. n. 395/1995, per un verso, estende ai militari la normativa di cui all’art. 3, l. 24 dicembre 1993, n. 537, così come interpretato, modificato ed integrato dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724, per altro verso stabilisce la durata della licenza per trasferimento e sopprime l’istituto della licenza breve. Il sistema delle licenze straordinarie, in parte disciplinato anche da ulteriori disposizioni legislative, può, quindi, essere classificato nel seguente modo, distinguendo i casi di licenza straordinaria comprese nel tetto massimo di quarantacinque giorni da quelli non compresi nel predetto tetto massimo.

In particolare rientrano nella prima ipotesi le licenze straordinarie per: - gravi motivi, per un massimo di quarantacinque giorni; - matrimonio del militare, per il quale sono previsti quindici giorni; - convalescenza per infermità temporanea, per un massimo di quarantacinque giorni; - esami, per un massimo di trenta giorni se si tratta di esami militari o per un massimo di quindici giorni se si tratta di esami di Stato; - cure termali, sino a quindici giorni; - aggiornamento scientifico degli ufficiali medici, sino ad otto giorni. - lavoratore padre o lavoratrice madre, ai sensi dell’art. 32, d. lg. 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità(55); - concorsi banditi da una pubblica amministrazione per l’accesso alle rispettive cariche. Rientrano nelle ipotesi di licenza straordinaria non comprese nel tetto massimo di quarantacinque giorni, quelle per: - radiazioni ionizzanti; - trasferimento(56); - frequenza di corsi di scuola di specializzazione, relativamente agli ufficiali medici; - soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali; - adozione o affidamento preadottivo; - malattia del figlio; - gravidanza; La durata della licenza speciale di trasferimento differisce a secondo che si tratti di trasferimento in territorio nazionale o di trasferimento per servizio all’estero o per rientro dal servizio all’estero e il personale interessato sia ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio o, invece, sia senza famiglia a carico o con meno di dieci anni di servizio.

Non si distingue più, invece, tra personale accasermato o meno, quando le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare riguardino comunque anche il primo(57). I giorni di licenza sono rispettivamente, per il territorio nazionale, venti o dieci, per l’estero, trenta o venti; - campagna elettorale, concessa ai sensi dell’art. 6, 3° comma, l. n. 382/1978; - esercizio del mandato elettorale, quando non subentri l’aspettativa, in base ai casi contemplati dall’art. 2, l. 12 dicembre 1966, n. 1078, recante la posizione e il trattamento dei dipendenti dello Stato eletti a cariche elettive presso enti autonomi territoriali, e dall’art. 79, d. lg. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; - frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e per borse di studio universitarie; - donazioni di organi, ivi compresa quella di midollo osseo. Il militare può fruire anche di permessi brevi, con facoltà di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro, concessi discrezionalmente dall’autorità militare competente, con l’obbligo di recupero degli eventuali periodi di permesso concessi(58).

b. L’aspettativa (59)

L’aspettativa, che è una posizione di stato propria del personale in servizio permanente, è un istituto generale che sancisce la sospensione del rapporto sinallagmatico tra il personale militare e l’amministrazione interessata e comporta la mancata prestazione dell’attività di servizio da parte del personale e l’eventuale mancata controprestazione economica (o anche una parziale controprestazione economica) da parte dell’amministrazione a seconda delle diverse cause che danno luogo all’aspettativa. In particolare l’aspettativa può intervenire per i seguenti motivi: - prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorché non formalmente dichiarato( 60). L’aspettativa per prigionia di guerra è disposta di diritto(61), decorre dalla data di cattura(62) e non è soggetta a limiti temporali(63).

Al militare in aspettativa per prigionia di guerra compete il trattamento economico previsto per il pari grado in attività di servizio(64); - riduzione dei quadri. L’aspettativa per riduzione dei quadri è un istituto speciale previsto soltanto per gli ufficiali ed è collegato al sistema di avanzamento(65). In un sistema di avanzamento a numero chiuso e con un numero di promozioni annuali prestabilito dalla legge la necessaria vacanza organica deve essere indotta anche con strumenti di intervento autoritativo, come l’aspettativa per riduzione dei quadri, quindi con il collocamento in soprannumero degli ufficiali con il grado per il quale devono essere operate le promozioni. Per il trattamento economico del personale in aspettativa per riduzione dei quadri sono previste apposite norme(66); - cariche elettive politiche e amministrative. Questo gruppo di ipotesi riguardanti l’aspettativa può distinguersi a seconda che l’aspettativa sia disposta d’ufficio o a richiesta dell’interessato. In particolare l’elezione al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali determina il collocamento in aspettativa retribuita all’atto della proclamazione degli eletti(67). Sono, invece, collocati in aspettativa retribuita - a loro richiesta - coloro che sono eletti presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di provincia con più di 700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti(68).

Coloro che, infine, sono eletti come amministratori locali, al di fuori delle ipotesi sopra contemplate, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita(69); - infermità temporanea(70). In questa materia l’art. 49, d.P.R. n. 395/1995, estende al personale militare la relativa disciplina legislativa di cui alla l. 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724, oltre a richiamare la specifica normativa di stato giuridico, per gli aspetti non disciplinati dai due predetti provvedimenti di legge. L’aspettativa per infermità è disposta a domanda o d’autorità e al militare possono essere concessi, ad istanza dell’interessato, i periodi di licenza spettante non ancora fruiti(71). Non è computato, ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa per infermità, il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o di lesioni riportate a causa di servizio(72). Inoltre, sempre ai fini di cui sopra, non sono computati i periodi di assenza, sino a completa guarigione, dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio che non comportino inidoneità assoluta(73). Il militare che abbia superato i due anni di aspettativa per infermità e sia ancora riconosciuto non idoneo al servizio militare viene collocato in congedo. Durante l’aspettativa per infermità il trattamento economico varia a seconda che la stessa infermità si dovuta o meno a causa di servizio, spetti cioè lo stesso trattamento economico goduto dai pari grado in attività di servizio(74), o quello previsto dall’art. 26, l. 5 maggio 1976, n. 187(75); - motivi privati.

L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda dell’interessato e secondo valutazione discrezionale dell’amministrazione che deve tener conto delle esigenze di servizio(76). L’aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno e l’interessato non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio(77). Questo tipo di aspettativa non comporta alcun trattamento economico( 78). L’aspettativa non può superare i due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l’ha determinata(79). È disposta con decreto o determinazione ministeriale o determinazione dei rispettivi comandanti generali, a seconda delle categorie di militari, qualora comporti un diverso trattamento economico(80), mentre è disposta dal comandante di corpo, quando non viene ridotto o sospeso il trattamento economico(81).


(1) - Cfr.: art. 19, l. n. 382/1978.
(2) - Cfr.: art. 20, 1° comma, l. n. 382/1978.
(3) - Cfr.: art. 20, 2° comma, l. n. 382/1978.
(4) - Cfr.: art. 2, d.P.R. n. 691/1979.
(5) - Cfr.: art. 3, d.P.R. n. 691/1979.
(6) - Cfr.: art. 7, d.P.R. n. 691/1979.
(7) - Cfr.: art. 8, 1° comma, d.P.R. n. 691/1979.
(8) - Cfr.: art. 9, d.P.R. n. 691/1979.
(9) - Cfr.: art. 10, d.P.R. n. 691/1979.
(10) - Cfr.: art. 11, d.P.R. n. 691/1979.
(11) - In particolare l’art. 12, d.P.R. n. 691/1979 fa riferimento ai seguenti divieti: formulare pareri, proposte e richieste che esulino dalle materie indicate dalla legge; rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi a ciò deputati; avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, al di fuori di quelli previsti dalle norme vigenti; svolgere attività che sono devolute alla competenza collegiale degli organi di rappresentanza; promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell’esercizio della rappresentanza militare; assumere iniziative che possano pregiudicare l’assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.
(12) - Cfr.: art. 14, 1° comma, d.P.R. n. 691/1979.
(13) - Sui comitati di presidenza vedi artt. 6 e 10 RIRM.
(14) - Cfr.: art. 18, 5° comma, l. n. 382/1978.
(15) - Perplessità ha suscitato questo sistema di rappresentanza per gradi successivi, poiché non sembrerebbe del tutto idoneo a realizzare una piena rappresentanza. Sul punto: E. BOURSIER NIUTTA (1999), “I diritti costituzionali dei militari e le loro limitazioni”, 102.
(16) - Cfr.: art. 23, 3° e 4° comma, d.P.R. n. 691/1979 e artt. 30 e 31 RIRM. Vedi, inoltre, le norme sulle audizioni di cui all’art. 27 RIRM.
(17) - Cfr.: art. 36, d.P.R. n. 691/1979.
(18) - Cfr.: art. 37, d.P.R. n. 691/1979. Vedi anche artt.25 e 26 RIRM.
(19) - Vedi: art. 2, comma 3, d.m. n. 521/1998.
(20) - Vedi: art. 2, comma 4, d.m. n. 521/1998.
(21) - Vedi: art. 3 (contribuzioni); art. 5 (organi di vigilanza e controllo); art. 6 (organi amministrativi); art. 10 (gestione diretta); art. 11 (rendicontazione).
(22) - Sulla mancanza di idoneità a disciplinare alcunché da parte della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 3: E. BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO (2002), Elementi di diritto disciplinare militare, 76.
(23) - Che ai sensi dell’art. 2 ricomprende i capi di stato maggiore della Difesa e di Forza armata, il Segretario generale della Difesa ed il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.
(24) - Per maggiori approfondimenti sulla protezione sociale militare sia consentito rinviare a: F. BASSETTA (2001), “Protezione sociale militare”, 273.
(25) - Vedi: art. 1, comma 1, d.m. n. 521/1998.
(26) - Le disposizioni in argomento stabiliscono la competenza dell’organo centrale di rappresentanza riguardo la formulazione di pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari, con esclusione delle materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico- operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale. Inoltre, gli organi di rappresentanza hanno la funzione di prospettare le istanze collettive relative ai seguenti campi di interesse: conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni igienico-sanitarie; alloggi.
(27) - Vedi: art. 7, d. lgs. n. 129/2000, che ha aggiunto l’art. 8-bis (consultazione delle rappresentanze del personale), al d. lgs. n. 195/1995.
(28) - Competenti comandi generali o Stato maggiore della difesa.
(29) - È evidente che questa procedura, non modificata dal d. lgs. n. 129/2000, presuppone che le sezioni Cocer non abbiano concordato lo schema di provvedimento, così come previsto dai commi 5 e 7, dell’art. 7, d. lgs. n. 195/1995, sostituiti dai commi 3 e 4, dell’art. 5, d. lgs. n. 129/2000.
(30) - Istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ai sensi dell’art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
(31) - Il predetto Nucleo valuta il contenuto degli schemi di provvedimento, accertando l’esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall’applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento all’arco temporale considerato, e si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
(32) - Per maggiori approfondimenti sulla concertazione in ambito militare, sia consentito rinviare a: F. BASSETTA (2001), “La concertazione per comparti”, 261.
(33) - Nella presente esposizione si prescinde dagli aspetti relativi ai procedimenti di contrattazione, propri delle Forze di polizia ad ordinamento civile, disciplinati dagli stessi provvedimenti legislativi che recano la normativa in tema di concertazione.
(34) - L’art. 2, l. n. 216/1992, al comma 4, riporta il seguente elenco di materie: organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell’orario di lavoro ordinario; le procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l’estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; mobilità ed impiego del personale; sanzioni disciplinari e relativo procedimento; determinazione delle dotazioni organiche; modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi; esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali del personale; trattamento accessorio per servizi prestati all’estero.
(35) - Nella versione originaria le materie oggetto di concertazione erano le seguenti: trattamento economico fondamentale ed accessorio; durata massima dell’orario di lavoro settimanale; licenze; aspettativa per motivi privati e per infermità; permessi brevi per esigenze personali; trattamento economico di missione e di trasferimento; criteri di massima per l’aggiornamento professionale ai fini del servizio di polizia (esclusivamente per le Forze di polizia ad ordinamento militare); criteri per l’istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l’elevazione e l’aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale. Successivamente, il predetto elenco è stato integrato con nuove materie oggetto di concertazione: il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’art. 26, comma 20, l. 23 dicembre 1998, n. 448; l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 9 d. lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(36) - La finalità espressa nell’art. 18, l. n. 266/1999 è stata quella di adeguare il sistema introdotto dal d. lgs. n. 195/1995, ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute. Tra i provvedimenti di riforma è doveroso citare i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, che hanno completamente sconvolto l’assetto del pubblico impiego civile, privatizzando sostanzialmente il rapporto di lavoro dei dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni.
(37) - Il d. lgs. 129/2000 ha introdotto le seguenti nuove materie: il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; il trattamento economico riguardante il lavoro straordinario; l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
(38) - L’art. 7, comma 12, d. lgs. n. 195/1995, dispone che la disciplina del rapporto di impiego del personale militare, così come concertata ed emanata con i decreti del Presidente della Repubblica, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennale per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all’entrata in vigore dei decreti successivi.
(39) - La concertazione, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare, avviene fra i Ministri della funzione pubblica, dell’interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali (o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati ) ed alla stessa partecipano, nell’ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i corrispondenti comandanti generali o loro delegati ed i rappresentanti delle rispettive sezioni Cocer. Per quanto riguarda le Forze armate, la concertazione avviene fra i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e della difesa (o i Sottosegretari rispettivamente delegati) ed alla stessa partecipano, nell’ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti delle rispettive sezioni Cocer.
(40) - La posizione di Presidente della delegazione di parte pubblica, assunta dal Ministro della funzione pubblica, scaturisce logicamente dall’attuale sistema di disciplina del pubblico impiego, così come si è venuto strutturando con la legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha attribuito al Ministro della funzione pubblica specifiche competenze, in materia - tra l’altro - di: attività di indirizzo e di coordinamento generale del pubblico impiego; attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione; coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale.
(41) - Gli schemi di provvedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 10, d. lgs. n. 195/1995, sono corredati da appositi prospetti contenenti l’individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta, ed indiretta, con l’indicazione della copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l’efficacia temporale, ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. schema, sempre per il tramite dei competenti comandi generali o dello Stato maggiore della difesa.
(42) - Ai sensi dell’art. 7, comma 11, d. lgs. n. 195/1995 si prescinde anche dal parere del Consiglio di Stato.
(43) - È bene rammentare che, ai sensi dell’art. 7, comma 10, d. lgs. n. 195/1995, gli schemi di provvedimento non possono mai comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché del bilancio. Inoltre, non possono mai essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica che recepiscono i provvedimenti concertati.
(44) - Sulle assenze dal servizio, in generale, vedi: G. B. DURANTE - D. BELLUCCI (2001), Le assenze dal servizio nel comparto sicurezza., 431.
(45) - Cfr.: artt. 4, comma 1, lett. d), e), ed f ), e 5, comma 1, lett. d), e) ed f ), d. lg. n. 195/1995.
(46) - Cfr.: art. 46, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. La norma stabilisce che sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale. La norma estende anche le disposizioni di cui alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101, agli appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica.
(47) - Le licenze erano classificate in ordinarie, straordinarie, speciali e brevi.
(48) - Cfr.: art. 47, comma 7, d.P.R. n. 395/1995.
(49) - Cfr.: art. 55, commi 1 e 2, d.P.R. n. 254/1999.
(50) - Cfr.: art. 47, comma 6, d.P.R. n. 395/1995.
(51) - Cfr.: art. 47, comma 8, d.P.R. n. 395/1995.
(52) - Cfr.: art. 47, comma 9, d.P.R. n. 395/1995.
(53) - Cfr.: art. 47, comma 11, d.P.R. n. 395/1995.
(54) - Cfr.: art. 47, comma 10, d.P.R. n. 395/1995.
(55) - Si tratta dell’istituto del “congedo parentale”. L’art. 58, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, prevede che il personale, con figli minori di tre anni, che intende avvalersi del congedo parentale, può chiedere di fruire di un periodo di licenza straordinaria nella misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino e, comunque, entro il limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria fruibile nell’anno di riferimento.
(56) - Cfr.: art. 48, comma 2, d.P.R. n. 395/1995.
(57) - Cfr.: art. 56, comma 4, d.P.R. n. 254/1999.
(58) - Cfr.: art. 50, d.P.R. n. 395/1995.
(59) - Per alcuni principi generali sull’aspettativa, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, 51.
(60) - Cfr.: art. 21, comma 1, lett. a), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 15, 1° comma, lett. a), l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 1, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 1, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(61) - Cfr.: art. 21, comma 2, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 15, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 1, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 1, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(62) - Cfr.: art. 23, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 15, 5° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 6, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 6, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(63) - Cfr.: art. 22, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 16, 1° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 2, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(64) - Cfr.: art. 8, comma 7, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri). (65) - Cfr.: art. 21, comma 1, lett. d), l. n. 113/1954.
(66) - Cfr.: art. 7, 3° comma, e 8, l. n. 804/1973.
(67) - Cfr.: art. 68, d. lg. 30 marzo 2001, n. 165.
(68) - Cfr.: artt. 1 e 3, l. 12 dicembre 1966, n. 1078.
(69) - Cfr.: art. 81, d. lg. 18 agosto 2000, n. 267. In questo caso le indennità, i rimborsi spese, le indennità di missione e gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi sono disciplinati dagli artt. 82, 84 e 86, d. lg. n. 267/2000.
(70) - Cfr.: art. 21, comma 1, lett. b), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 15, 1° comma, lett. b) e c), l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 1, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 1, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(71) - Cfr.: art. 21, comma 3, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 15, 3° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 3, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(72) - Cfr.: art. 49, comma 2, d.P.R. n. 395/1995.
(73) - Cfr.: art. 49, comma 3, d.P.R. n. 395/1995.
(74) - Cfr.: art. 25, comma 6, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 7, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri). Vedi, inoltre, l’art. 68, 6° comma, d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 40-bis, l. n. 537/1993. (75) - Cfr.: art. 25, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 8, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri). Vedi, inoltre, l’art. 68, 4° comma, d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 40-bis, l. n. 537/1993. (76) - Cfr.: art. 21, comma 4, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 15, 4° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 5, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 4, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(77) - Cfr.: art. 22, 3° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 16, 3° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 5, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 5, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(78) - Cfr.: art. 18, 1° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 5, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 12, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(79) - Cfr.: art. 22, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 16, 1° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 2, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(80) - Cfr.: art. 27, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 15, 5° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 25, comma 7, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 8, comma 6, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri).
(81) - Cfr.: art. 56, comma 6, d.P.R. n. 254/1999.