Capitolo XIV - L'avenzamento e la promozione

1. Premessa

L’avanzamento costituisce una complessa attività procedimentalizzata che consente all’amministrazione militare di selezionare nella progressione di carriera il proprio personale, in modo da promuovere ai gradi più alti i più idonei e meritevoli(1). L’avanzamento rappresenta, quindi, un momento particolarmente delicato per l’amministrazione militare che predispone a tale scopo una serie di procedure che costituiscono altrettanti subprocedimenti, al fine di regolare minutamente ogni fase inerente alla progressione di carriera. D’altra parte il singolo militare vede ampiamente tutelata la sua posizione giuridica soggettiva, in relazione al suo interesse sostanziale a conseguire la promozione al grado superiore che comporta un diverso e più vantaggioso trattamento giuridico ed economico.

Nell’avanzamento confluiscono, in sostanza, un insieme di interessi pubblici e privati che il relativo procedimento prende in considerazione, comparando le esigenze dei singoli a conseguire il grado successivo della rispettiva carriera con il superiore interesse dell’amministrazione a promuovere il personale migliore per le funzioni più elevate. La ponderazione dei diversi interessi trova differenti soluzioni, a seconda che si tratti di formare le aliquote di avanzamento, di procedere alla valutazione dei candidati, di iscrivere il personale valutato nei quadri di avanzamento e di procedere alla promozione, cioè a seconda delle varie fasi in cui si sviluppa complessivamente l’avanzamento. Non c’è dubbio, però, che l’interesse preminente debba essere quello pubblico, quello cioè dell’amministrazione militare teso a collocare nelle posizioni più elevate in grado e, di conseguenza, negli incarichi di maggiore responsabilità, il personale che dà maggiori garanzie di meglio adempiere alle funzioni superiori. L’avanzamento, per queste ragioni, ha una particolare importanza per la categoria degli ufficiali, in virtù anche della complessa articolazione della relativa carriera nei gradi gerarchici e della prefissata consistenza organica per ogni grado(2).

In questo contesto, l’avanzamento degli ufficiali ha avuto da sempre una complessa ed organica disciplina, condensata in modo omogeneo per tutti gli ufficiali nella l. 12 novembre 1955, n. 1137, recante appunto l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successivamente sviluppatasi per distinta Forza armata o Corpo armato. Per affrontare il tema dell’avanzamento dobbiamo, quindi, tener presenti la varie fasi in cui esso si articola e le peculiari vicende connesse con ciascuna categoria di militari, considerando anche che le modalità, i tempi e i requisiti per l’avanzamento cambiano soprattutto in relazione all’appartenenza ad uno specifico ruolo. L’avanzamento, poi, si può distinguere a seconda delle modalità in cui si svolge, per cui abbiano l’avanzamento ad anzianità, l’avanzamento a scelta e quello per meriti eccezionali. Infine, bisogna tener conto dell’abbondante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, per cui, accanto alla normativa legislativa in merito, si è sviluppato un settore di diritto giurisprudenziale che non può essere assolutamente trascurato. Per quanto concerne la normativa di base, cioè le cosiddette leggi di avanzamento, tenendo presente anche che esistono leggi specifiche per le categorie dei militari in congedo, possiamo delineare il seguente quadro riferito ai militari in servizio permanente (effettivo): - l. 12 novembre 1955, n. 1137, recante l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e successive modificazioni; - l. 10 maggio 1983, n. 212, riguardante, tra l’altro, le norme sull’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza, e successive modificazioni; - l. 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche, tra l’altro, alle norme sull’avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e successive modificazioni; - d. m. 2 novembre 1993, n. 571, contenente il Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure e i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate (successivamente modificato con apposito regolamento, approvato con d. m. 22 novembre 2002, n. 299); - d. lg. 12 maggio 1995, n. 196, riguardante l’attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia, tra l’altro, di modifica alle norme di avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (successivamente integrato e corretto dal d. lg. 28 febbraio 2001, n. 82); - d. lg. 12 maggio 1995, n. 198, riguardante l’attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia, tra l’altro, di modifica alle norme di avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri (successivamente integrato e corretto dal d. lg. 28 febbraio 2001, n. 83); - d. lg. 12 maggio 1995, n. 199, riguardante l’attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia, tra l’altro, di modifica alle norme di avanzamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (successivamente integrato e corretto dal d. lg. 28 febbraio 2001, n. 67); - d. lg. 30 dicembre 1997, n. 490, recante, tra l’altro, il riordino dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’art. 1, comma 97, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (successivamente modificato e corretto dal d. lg. 28 giugno 2000, n. 216); - d. lg. 31 gennaio 2000, n. 24, inerente alle disposizioni in materia, tra l’altro, di avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’art. 1, comma 2, della l. 20 ottobre 1999, n. 380; - d. lg. 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino, tra l’altro, dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, a norma dell’art. 1 della l. 31 marzo 2000, n. 78 (successivamente integrato e corretto dal d. lg. 3 maggio 2001, n. 186); - d. lg. 19 marzo 2001, n. 69, riguardante, tra l’altro, il riordino dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Anche in questo ambito del diritto amministrativo militare la normativa è frammentaria e risponde a logiche settoriali distinte per i diversi profili professionali del personale militare. Tenteremo comunque di descrivere unitariamente il sistema di avanzamento e promozione, seguendo attentamente lo sviluppo del relativo procedimento.

2. La formazione delle aliquote di avanzamento

I militari per essere valutati per l’avanzamento devono essere ricompresi nelle aliquote di avanzamento, cioè in un elenco di persone formato per la circostanza in base a criteri predeterminati dalla legge. La formazione delle aliquote di avanzamento costituisce il primo atto dell’intero procedimento di avanzamento, per il quale il singolo candidato ha un interesse specifico, strumentale alla successiva procedura di valutazione(3). Le aliquote di avanzamento vengono formate il 31 ottobre di ogni anno per gli ufficiali e il 31 dicembre di ogni anno per il restante personale militare, con apposite determinazioni, che indicano nominativamente i militari da valutare, distinti per ciascuna Forza armata o Corpo armato, per ogni grado e per ciascun ruolo.

Le predette determinazioni sono adottate, rispettivamente, dal: - Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa, per gli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, per il personale non direttivo delle Forze armate e per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri; - Comandante generale della Guardia di finanza, per tutto il personale appartenente al Corpo; - Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, per il personale del ruolo appuntati e carabinieri. Per l’inserimento nelle aliquote di avanzamento il militare deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: - trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo; - essere stato giudicato idoneo in precedenti avanzamenti, ma non iscritto nel quadro di avanzamento, quindi non risulta ancora promosso al grado superiore; - dover essere ancora valutato o dover essere rivalutato, perché sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. Per quanto riguarda le apposite aliquote di ruolo, nelle quali il militare deve trovarsi, le stesse sono determinate essenzialmente dall’anzianità assoluta maturata, nel senso che la procedura di avanzamento si attiva dopo un periodo di permanenza minima nel grado rivestito, differente per ciascun grado e per ogni ruolo.

Il militare che ha maturato il periodo in questione si trova ricompreso nelle aliquote di ruolo che vanno a formare l’aliquota di avanzamento, anche se ciò può non essere sufficiente in base ai peculiari profili di carriera che prevedono ulteriori condizioni di base come periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, o l’espletamento di determinati corsi, il conseguimento di titoli di studio, il superamento di prescritti esami. L’aliquota di avanzamento è formata, come visto, anche dai militari, già giudicati idonei e non promossi nell’anno di valutazione di riferimento, che saranno nuovamente giudicati per l’anno successivo. Infine, ulteriore base di alimentazione dell’aliquota di avanzamento è costituita dei quei militari non più sospesi dall’avanzamento o dalla promozione, per una delle tassative cause elencate dalle leggi di avanzamento. La cause in questione, che costituiscono motivi di impedimento per l’inclusione del militare nell’aliquota di avanzamento, sono le seguenti: - il ricoprire la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato(4); - il rinvio a giudizio o l’ammissione a riti alternativi per delitti non colposi(5); - l’essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato(6); - la sospensione, di qualsiasi natura, dall’impiego, dal servizio, o dalle funzioni o attribuzioni del grado(7); - l’aspettativa per qualsiasi motivo, ma non inferiore a sessanta giorni(8). Venuta meno una delle precedenti cause il militare viene incluso nella prima aliquota di avanzamento utile. Un’altra causa di esclusione da qualsiasi procedura di avanzamento è stabilita per il personale militare che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’istituzione o dell’onore militare(9).

L’ipotesi, che costituisce certamente una norma di tutela dell’amministrazione militare, appare più scolastica che reale, con riguardo ad un comportamento penale particolarmente grave sul piano disciplinare e sicuramente rilevante per una sanzione di stato destitutiva. Alcune particolarità sono previste per l’avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali che vengono iscritti in tre distinte aliquote di avanzamento in relazione ai precedenti avanzamenti e agli anni maturati nel grado(10). Una volta inserito nell’aliquota di avanzamento il militare viene valutato con distinte modalità, a seconda che sia sottoposto ad una procedura di avanzamento ad anzianità o a scelta; modalità stabilite dalle leggi di avanzamento in base ai diversi profili di carriera.

3. Le commissioni di avanzamento

Le commissioni di avanzamento sono speciali organi collegiali dell’amministrazione militare deputati a formulare i giudizi di idoneità all’avanzamento e a valutare i candidati nelle procedure di avanzamento a scelta, mediante l’attribuzione di punteggi di merito e la formazione delle appositi graduatorie(11). Le commissioni rappresentano l’espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, essendo composte da personale militare, con una matura esperienza professionale e una competenza specifica, garantite rispettivamente dall’elevato grado gerarchico rivestito (anche in relazione ai diversi ruoli) e dall’appartenenza alla stessa Forza armata o Corpo armato dei valutandi. Oltre che da criteri tecnici la formazione delle commissioni è determinata anche da criteri che potremo definire di equità e sensibilità corporativa, nel senso che le stesse sono integrate da elementi che apportano al collegio un tipo di valutazione particolarmente attento alle esigenze e alle caratteristiche dei singoli ruoli o categorie dei valutandi. D’altra parte, nelle commissioni per la valutazione degli ufficiali è anche inserito un componente dell’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa per una ulteriore garanzia di obiettività e legittimità della procedura. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti che si pronunciano con una votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità; il presidente si pronuncia per ultimo(12).

Le commissioni rappresentano, in sintesi, un perfezionamento del sistema di avanzamento e promozione, delegato in precedenza ai soli superiori gerarchici del valutando(13), al fine di ottenere giudizi più obiettivi e ponderati, quindi, una migliore selezione del personale cui affidare incarichi di maggiore responsabilità. Le prime commissioni furono costituite per l’avanzamento degli ufficiali e successivamente vennero create anche per l’avanzamento delle altre categoria di militari. Inoltre, le commissioni possono essere costituite di volta in volta, quando sorge l’esigenza di procedere alla valutazione, o possono essere permanenti. Le commissioni di avanzamento sono le seguenti: - commissioni di vertice, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), d. lg. n. 490/1997, distinte per ciascuna Forza armata, tutte presiedute dal Capo di Stato Maggiore della difesa e composte dagli stessi membri delle commissioni superiori di avanzamento, tra i quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata interessato o il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri assumono la funzione di vice presidente. Le commissioni di vertice sono costituite per la valutazione dei maggiori generali o gradi corrispondenti delle altre Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri per la promozione, rispettivamente, al grado di tenente generale o gradi corrispondenti(14).

Il Segretario generale della difesa o il Vice segretario generale militare, nel caso in cui il Segretario generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, sempre che non sia già tale in base alle specifiche previsioni di legge. Inoltre, il Segretario generale deve essere obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice, qualora la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa in servizio presso uffici od organi dipendenti(15); - commissioni superiori di avanzamento,distinte per ciascuna Forza armata o Corpo armato, presiedute, rispettivamente, dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Le commissioni superiori sono composte in modo differente per ciascuna Forza armata o Corpo armato e sono deputate alla valutazione degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello, per la promozione, quindi, ai gradi di colonnello, brigadiere generale e maggiore generale o gradi corrispondenti(16).

Il Vice segretario generale della difesa militare, nonché il Sottocapo di Stato Maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori della Forza armata di appartenenza, sempre che non siano già tali per specifiche previsioni di legge, e devono essere obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori qualora sono valutati ufficiali di Forza armata diversa in servizio, rispettivamente, presso organi dell’area tecnico-amministrativa della difesa o interforze dell’area tecnico-operativa(17). Per la Guardia di finanza la commissione superiore valuta anche i generali di divisione del Corpo per la promozione al grado di generale di copro d’armata(18); - commissioni ordinarie di avanzamento, distinte anch’esse per Forza armata o Corpo armato e formate secondo le rispettive, specifiche disposizioni di legge(19).Le commissioni ordinarie sono deputate alla valutazione degli ufficiali dal grado iniziale sino al grado di maggiore, per la promozione, quindi, ai gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello o gradi corrispondenti. Alle commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale del personale militare della difesa (o un suo sostituto), esprimendo parere di idoneità all’avanzamento(20); - commissioni permanenti di avanzamento per la valutazione del personale militare appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenziali, distinte per ciascuna Forza armata o Corpo armato.

Le predette commissioni sono state previste dall’art. 31, l. n. 212/1983, originariamente per la valutazione dei soli sottufficiali e, successivamente, anche degli appartenenti ai ruoli iniziali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d. lg. n. 196/1995 (Forze armate), dell’art. 31, comma 4, d. lg. n. 198/1995 (Arma dei Carabinieri) e dell’art. 10, comma 2, d. lg. n. 199/1995 (Guardia di finanza). Le commissioni permanenti sono costituite da un ufficiale generale - presidente -, da nove ufficiali superiori, di cui il più anziano assume la carica di vice presidente e il meno anziano quella di segretario, e dall’aiutante, dal sergente maggiore capo o dal caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti che risulti il più anziano del ruolo e che possa far parte della commissione almeno per l’intero anno solare considerato, quando si tratti di valutare l’appartenente al rispettivo ruolo. Per le commissioni di avanzamento degli ufficiali esistono specifiche ipotesi di incompatibilità, previste dalle leggi di avanzamento. In particolare, non possono far parte delle commissioni gli ufficiali che siano: - Ministro o sottosegretario di Stato(21); - Capo di Gabinetto di un ministero(22); - Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza (per le commissioni delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri)(23); - Consigliere militare del Presidente della Repubblica(24); - Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri(25); - impiegati presso i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato(26); - in servizio presso gli enti, i comandi, o le unità internazionali che abbiano sede fuori del territorio nazionale(27); - in servizio presso il Dipartimento della protezione civile(28); - presso il servizio centrale consultivo ed ispettivo tributario (solo per gli ufficiali della Guardia di finanza)(29).

Al di là delle predette ipotesi di incompatibilità, gli ufficiali chiamati a costituire le commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo (tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali commissioni) e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento(30). I componenti delle commissioni sono designati annualmente dal Ministro della difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri (per la Guardia di finanza provvede alla convocazione delle commissioni il rispettivo Comandante generale)(31). In base alle vigenti disposizioni di legge le commissioni di avanzamento degli ufficiali sono organi ad hoc del Ministero della difesa, mentre le commissioni permanenti di avanzamento sono organi collegiali, di emanazione della rispettiva Forza armata o Corpo armato.

4. La procedura di avanzamento ad anzianità

L’avanzamento ad anzianità risponde alla necessità di una costante alimentazione degli organici nei vari gradi, relativi a ciascun ruolo, e ancor più soddisfa le aspettative del personale militare per uno sviluppo di carriera, almeno parzialmente, garantito(32). Le procedure di avanzamento ad anzianità, infatti, traggono origine dal sistema del cosiddetto “avanzamento normalizzato” che mira ad un bilanciamento degli interessi dell’amministrazione con quelli dei singoli militari(33). L’avanzamento ad anzianità, in sostanza, costituisce un procedimento di progressione di carriera che si basa su automatismi legali, solo in parte corretti da una fase discrezionale in cui l’amministrazione esprime una propria valutazione riguardo l’idoneità a svolgere le funzioni del grado superiore. Le commissioni di avanzamento, infatti, esprimono i giudizi sull’avanzamento ad anzianità dichiarando se il militare interessato sia o meno idoneo a rivestire il grado superiore. Il giudizio di idoneità si consegue quando il valutando riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti(34).

I militari che hanno riportato un giudizio di idoneità e quelli che non lo hanno riportato sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi in ordine di ruolo, il primo per la formazione dei quadri di avanzamento, il secondo per includere i non idonei nelle successive aliquote di avanzamento, al fine di una loro ulteriore valutazione(35). Il giudizio di idoneità viene espresso dalle competenti commissioni, basandosi sugli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare del militare interessato, con particolare attenzione all’assolvimento delle funzioni inerenti al grado rivestito e ai requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali(36). Il militare che, pur avendo maturato i requisiti necessari per l’avanzamento, non abbia temporaneamente l’idoneità al servizio militare, può chiedere di essere sottoposto a giudizio di idoneità dalle competenti autorità sanitarie militari, per poter essere valutato con la sua aliquota di avanzamento. Le commissioni possono anche interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il candidato(37), mentre non esiste analoga facoltà di interpellare lo stesso candidato. Al termine dell’attività di valutazione delle commissioni vengono formati i quadri di avanzamento, iscrivendo negli stessi tutti i militari idonei, in ordine di ruolo(38).

Le commissioni di avanzamento possono, discrezionalmente, sospendere la valutazione nei confronti di un militare, quando ritengano - eccezionalmente - di non poter addivenire alla pronuncia di un giudizio di avanzamento, dandone comunicazione all’interessato e i motivi che hanno determinato la sospensione(39). Questa disposizione di legge, che conferisce alle commissioni un ampio margine di discrezionalità, costituisce una norma di chiusura del sistema di valutazione, considerando che anche l’eventuale sopravvenienza delle cause di esclusione dalle aliquote di avanzamento(40), precedentemente illustrate, non consente di procedere al giudizio di avanzamento da parte delle stesse commissioni. La procedura di avanzamento ad anzianità viene applicata per la promozione nei seguenti ruoli e per i gradi considerati: - ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate: per tutti i gradi(41); - ruoli dei sergenti delle Forze armate: per l’avanzamento al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti(42); - ruoli dei marescialli delle Forze armate: per l’avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo e gradi corrispondenti(43); - ruoli normali e speciali degli ufficiali delle Forze armate: per l’avanzamento ai gradi di tenente, capitano, maggiore (ma solo in terza valutazione) e tenente colonnello e gradi corrispondenti(44); - ruolo appuntati e carabinieri: per tutti i gradi(45); - ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri: per l’avanzamento al grado di brigadiere(46); - ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri: per l’avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo(47); - ruoli normale e speciale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: per l’avanzamento ai gradi di tenente, capitano, maggiore (ma solo in terza valutazione) e tenente colonnello(48); - ruolo tecnico logistico degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: per l’avanzamento ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello(49); - ruolo appuntati e finanzieri: per tutti i gradi(50); - ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza: per l’avanzamento al grado di brigadiere(51); - ruolo ispettori della Guardia di finanza:per l’avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo(52); - ruoli normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza: per l’avanzamento ai gradi di tenente, capitano, maggiore (ma solo in terza valutazione) e tenente colonnello(53); - ruolo aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza: per l’avanzamento ai gradi di tenente, capitano, maggiore (ma solo in terza valutazione) e tenente colonnello(54); - ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza: per l’avanzamento ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello(55).

5. L’avanzamento a scelta

Nell’avanzamento a scelta l’attività di valutazione delle commissioni è più articolata, scindendosi in due fasi ben distinte: quella del giudizio di idoneità, comune all’avanzamento ad anzianità, e quella di attribuzione del punteggio di merito, cui segue la compilazione della graduatoria di merito(56). Infatti, le commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il militare sottoposto a valutazione sia o meno idoneo all’avanzamento, considerando che l’idoneità si consegue con un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti per gli ufficiali e superiore alla metà dei votanti per il restante personale militare. Successivamente le commissioni attribuiscono a ciascun candidato un punto di merito da uno a trenta e, in base al punteggio conseguito, compilano la graduatoria di merito, dando precedenza, a parità di punti, al più anziano in ruolo(57). Al termine del giudizio di idoneità le commissioni iscrivono i candidati in due distinti elenchi in ordine di ruolo, riportando in uno i nominativi degli idonei e nell’altro quelli dei non idonei(58).

La fase del giudizio di idoneità è sostanzialmente analoga a quella già vista nell’avanzamento ad anzianità. Ben più pregnante è la fase di valutazione con attribuzione del punteggio, soprattutto perché ha dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale di vaste proporzioni, in materia di avanzamento degli ufficiali( 59), a seguito del quale la giurisprudenza amministrativa ha potuto consolidare alcuni principi di diritto giurisprudenziale(60), successivamente codificati in un apposito regolamento ministeriale. Infatti le modalità di attribuzione del punteggio, disciplinate dalla legge, lasciano ampio margine di discrezionalità alle commissioni di avanzamento, il cui apprezzamento di merito non è sempre stato ancorato a criteri costanti ed oggettivi, dando luogo ad un esteso sindacato del giudice amministrativo soprattutto in relazione al vizio di eccesso di potere in senso assoluto (attribuzione di un punteggio al candidato, macroscopicamente errato in base agli elementi della documentazione personale(61)) e in senso relativo (attribuzione di un punteggio al candidato palesemente errato, in relazione ad un punteggio più alto conferito ad altro candidato con il medesimo profilo di carriera(62)).

Originariamente l’art. 26, l. n. 1137/1955, relativo agli ufficiali, che in sostanza ha ispirato anche l’art. 35, l. n. 212/1983, relativo al restante personale militare, indicava esclusivamente i gruppi di qualità da valutare, con l’attribuzione di un punto di merito per ciascun complesso di elementi indicati all’interno dei predetti gruppi(63). Inizialmente i gruppi di qualità erano i seguenti: qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche(64); doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. Successivamente il d. lg. n. 490/1997 ha aggiunto un altro elemento di valutazione: l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’amministrazione(65). Per disciplinare l’attività di valutazione è stato emanato un apposito regolamento ministeriale con d. m. 2 novembre 1993, n. 571, proprio al fine di fornire alle competenti commissioni di valutazione degli ufficiali un insieme organico di modalità e di criteri da osservare(66). Il regolamento recepisce, codificandole, le indicazioni della giurisprudenza soprattutto in tema di autonomia dei giudizi(67), di giudizio di merito assoluto(68), di valutazione di sintesi(69), di rilevanza degli incarichi(70).

In particolare in materia di qualità morali, di carattere e fisiche, l’art. 8, d. m. n. 571/1993, stabilisce che le predette qualità sono da considerare in relazione ad un modello ideale della figura di ufficiale, risultante dai valori espressi dal regolamento di disciplina militare e rapportato alla realtà sociale dello specifico periodo storico(71). Per quanto concerne le qualità professionali, l’art. 9, comma 1, d. m. n. 571/1993, elenca gli elementi desumibili dalla documentazione personale del candidato che hanno particolare rilevanza per la valutazione di queste qualità: benemerenze di guerra e di pace, incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco, incarichi di particolare responsabilità, incarico attuale(72), specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni di impiego, encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni(73). Inoltre, l’art. 9, comma 2, d. m. n. 571/1993, sancisce che adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro, come espressione dell’interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio. Per quel che riguarda le qualità culturali ed intellettuali, l’art. 11, d. m. n. 571/1993, stabilisce che gli stessi vanno valutati prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui il candidato appartiene e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’amministrazione(74), per cui gli elementi esenziali da valutare sono: l’iter formativo, i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale, gli altri corsi in Italia e all’estero, i titoli culturali, la conoscenza delle lingue straniere debitamente accertata, le pubblicazioni(75).

Infine, per l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, stante il successivo intervento integrativo del d. lg. n. 490/1997, solo recentemente si è provveduto ad adeguare il regolamento del 1993, inserendo un nuovo articolo, l’11-bis, con d. m. 22 novembre 2002, n. 299, che ha stabilito quali elementi devono essere presi in particolare considerazione per valutare questa specifica attitudine, cioè: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l’esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; le specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego. È evidente come, in questo contesto, assuma rilevanza fondamentale la documentazione matricolare e caratteristica dell’interessato, poiché contiene tutti gli elementi desumibili per la valutazione delle commissioni che devono esclusivamente basarsi (al di là della predetta facoltà di convocare i superiori del candidato) su tale supporto documentale(76). Le norme disciplinano anche la procedura di votazione e la formazione del punteggio finale di merito(77). Una volta proceduto alla valutazione di tutti i candidati cui è stato assegnato un punteggio finale come valore assoluto del singolo, viene compilata la graduatoria di merito a cura della commissione per la successiva iscrizione nei quadri di avanzamento dei nominativi compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Anche per l’avanzamento a scelta sono previste le stesse cause di sospensione dell’avanzamento già illustrate con la procedura di avanzamento ad anzianità. La procedura di avanzamento a scelta viene applicata per la promozione relativa ai seguenti ruoli e nei gradi considerati: - ruoli dei sergenti delle Forze armate: per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti(78); - ruoli dei marescialli delle Forze armate: per l’avanzamento al grado di primo maresciallo e il conseguimento della qualifica di luogotenente(79); - ruoli normali e speciali degli ufficiali delle Forze armate: per l’avanzamento ai gradi di maggiore, colonnello e tutti quelli di generale e gradi corrispondenti(80); - ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri: per l’avanzamento al grado di brigadiere capo(81); - ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri: per l’avanzamento al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e per il conseguimento della qualifica di luogotenente(82); - ruoli normale e speciale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: per l’avanzamento ai gradi di maggiore, colonnello e tutti quelli di generale(83); - ruolo tecnico logistico degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: per l’avanzamento ai gradi di colonnello e tutti quelli di generale(84); - ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza: per l’avanzamento al grado di brigadiere capo(85); - ruolo ispettori della Guardia di finanza: per l’avanzamento al grado di maresciallo aiutante e per il conseguimento della qualifica di luogotenente(86); - ruoli normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza: per l’avanzamento ai gradi di maggiore, colonnello e tutti quelli di generale(87); - ruolo aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza: per l’avanzamento ai gradi di maggiore, colonnello e generale di brigata(88); - ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza: per l’avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata(89). Una variante della procedura di avanzamento a scelta è l’avanzamento a scelta per esami, prevista per la promozione al grado apicale di primo maresciallo e gradi corrispondenti dei ruoli marescialli/ispettori(90).

6. I quadri di avanzamento e la promozione

Concluse le procedure di valutazione (od espresso unicamente il giudizio di idoneità per l’avanzamento ad anzianità) vengono formati i quadri di avanzamento per procedere alla successiva promozione. In questa fase le leggi di avanzamento inseriscono, per quanto riguarda la promozione degli ufficiali, un importante e significativo intervento discrezionale dell’autorità politica. In particolare è disposto che gli elenchi (degli idonei e dei non idonei) e le graduatorie sono sottoposti al Ministro della difesa, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato le esclusioni dagli stessi che giudica opportune e necessarie nell’interesse dell’amministrazione(91). Analogo potere, ma oggettivamente più ristretto, è attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze in merito alla approvazione degli elenchi e delle graduatorie per l’avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza( 92). Per l’avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza da tenente a tenente colonnello l’approvazione de qua spetta al rispettivo Comandante generale(93).

I quadri di avanzamento degli ufficiali sono formati dal Direttore generale di Persomil, mentre quelli degli ufficiali della Guardia di finanza dal rispettivo Comandante generale. Le autorità competenti iscrivono gli ufficiali nei quadri con le seguenti modalità: - per l’avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo(94); - per l’avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e colonnello (e generale di brigata per l’Arma dei Carabinieri), gli ufficiali idonei, nell’ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare(95); - per l’avanzamento a scelta ai gradi di generale (con la predetta particolarità riguardante l’Arma dei Carabinieri), gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi anch’essi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare(96). I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti in quadro dalla prima delle tre aliquote di avanzamento previste, secondo l’ordine della graduatoria di merito(97). I quadri di avanzamento del restante personale militare sono formati dalle rispettive commissioni permanenti che iscrivono tutti gli idonei, nell’avanzamento ad anzianità, in ordine di ruolo, mentre nell’avanzamento a scelta, nell’ordine della graduatoria di merito(98). I militari iscritti nei quadri di avanzamento sono promossi secondo due fondamentali modalità: a ruolo chiuso e a ruolo aperto, cioè a seconda che sia necessaria o meno una vacanza organica nel grado considerato.

La promozione a ruolo chiuso si ha ovviamente per quei gradi gerarchici per i quali vi è una precisa indicazione organica da parte della legge (in sostanza per la stragrande maggioranza dei ruoli degli ufficiali e per i gradi apicali dei ruoli dei marescialli/ispettori). La promozione a ruolo aperto si ha per: - il personale non direttivo delle Forze armate, tranne che per la promozione al gradi di primo maresciallo - aiutante(99); - gli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri iscritto nei quadri di avanzamento ad anzianità(100); - il personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri, tranne che per la promozione al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza(101); - gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità(102); - il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, tranne che per la promozione al grado di maresciallo aiutante(103). Nella promozione a ruolo chiuso è importante, quindi, che si abbia la necessaria vacanza organica nel grado per il quale devono essere effettuate le promozioni. Le vacanze organiche vengono determinate dalle promozioni al grado superiore, dalle cessazioni dal servizio permanente, dai trasferimenti in altro ruolo, dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge (servizio permanente “a disposizione”, aspettativa per riduzione dei quadri(104)) e dai decessi(105).

In particolare, l’aspettativa per riduzione dei quadri è disciplinata dall’art. 7, l. 10 dicembre 1973, n. 804, che prevede una serie di meccanismi per il collocamento in soprannumero in base ad un prestabilito ordine di priorità fissato dall’anzianità anagrafica o da quella di grado(106). I predetti meccanismi non riguardano gli ufficiali che ricoprano le cariche di capo di stato maggiore o segretario generale della difesa(107). Nei gradi degli ufficiali in cui l’avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito dalle leggi di avanzamento e la promozione si effettua al verificarsi della vacanza nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell’anno in cui si riferiscono i quadri stessi. Per il restante personale militare da promuovere a scelta al grado apicale dei ruoli marescialli/ispettori, il numero delle promozioni annuali è pari alla vacanza organica determinatasi al 31 dicembre di ogni anno(108). Le promozioni per gli ufficiali sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti nei gradi, ma con l’eventuale applicazione delle previsioni di cui all’art. 7, l. n. 804/1973, cioè con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri che riguarda i gradi di colonnello e generale e corrispondenti(109).

Le leggi di avanzamento prevedono anche particolari modalità per colmare eventuali vacanze organiche che permanessero nonostante le avvenute promozioni(110). Le promozioni da effettuare a seguito dell’avanzamento ad anzianità decorrono, per tutto il personale militare, dalla data di maturazione del periodo di permanenza minima nel grado prevista dalle leggi di avanzamento. Le promozioni sono disposte con i seguenti atti amministrativi: - decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per il grado di tenente generale e gradi corrispondenti(111); - decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a brigadiere generale e gradi corrispondenti(112); - decreto ministeriale per tutti i restanti gradi degli ufficiali (tranne per quelli della Guardia di finanza)(113); - con determinazione dirigenziale per il personale appartenente ai ruoli marescialli/ ispettori e sergenti/sovrintendenti (tranne quelli della Guardia di finanza); - con determinazione del rispettivo comandante generale per gli appartenenti ai ruoli appuntati e carabinieri(114); - con determinazione del rispettivo comandante generale per tutti gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza ad eccezione degli ufficiali generali(115). Esistono, infine, cause di sospensione della promozione e cancellazione dai quadri di avanzamento(116). Abbiamo già visto le cause di esclusione, di impedimento e di sospensione relative alla fase di formazione delle aliquote di avanzamento e a quella di valutazione, a parte devono essere considerate la cause di sospensione dalla promozione con conseguente cancellazione dai quadri di avanzamento del militare interessato.

Per gli ufficiali (ad eccezione di quelli della Guardia di finanza(117)) la normativa è ancora contenuta negli artt. 34, 35 e 36, l. n. 1137/1955(118). Il primo articolo si riferisce all’eventuale sopravvenienza delle stesse cause che avrebbero dovuto impedire l’inserimento dell’ufficiale nell’aliquota di avanzamento o sospenderne la valutazione, mentre l’art. 35, l. n. 1137/1955 dà facoltà al Ministro della difesa di sospendere discrezionalmente la promozione in presenza di fatti di notevole gravità in cui sia rimasto coinvolto l’ufficiale, senza peraltro che la norma specifichi di quali fatti si debba tener conto, anche se dobbiamo ritenere siano certamente ulteriori rispetto a quelli contemplati dell’articolo precedente(119). L’ultima ipotesi riguarda l’accertamento della successiva perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge per l’avanzamento, attraverso un procedimento che viene aperto ad iniziativa dell’autorità militare che ha alle dipendenze l’ufficiale, completato dai pareri gerarchici delle autorità superiori e rimesso alla decisione finale del Ministro della difesa, sentita la competente commissione di avanzamento. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata; considerando poi che i quadri di avanzamento hanno validità soltanto per l’anno cui si riferiscono, diventa quasi automatica la rinnovazione del giudizio di avanzamento, mentre per l’accertamento ex post della mancanza dei requisiti per l’avanzamento, di cui all’art. 36, l. n. 1137/1955, determina la conseguente cancellazione dai quadri, con giudizio di non idoneità(120).

È chiaro che si tratta di ulteriori norme di tutela dell’amministrazione della difesa che soddisfano il pubblico interesse a non veder promosso un ufficiale al quale non vengono più riconosciuti i requisiti essenziali per l’avanzamento. Anche per le altre categorie di militari sono previsti specifici casi di sospensione della promozione e cancellazione dai quadri di avanzamento, anche se le stesse sono collegate esclusivamente alla sopravvenienza delle medesime cause che avrebbero determinato l’esclusione, l’impedimento o la sospensione dalla valutazione o dalla inclusione nelle aliquote di avanzamento(121). Una particolare causa di sospensione e cancellazione è prevista per i militari che svolgono funzioni di polizia giudiziaria presso le sezioni o i servizi di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 15, disp. att. c.p.p., le cui promozioni sono effettuate previo parere favorevole della competente autorità giudiziaria(122). Il venir meno delle varie cause di sospensione e cancellazione determina l’obbligo da parte dell’amministrazione di rinnovare il giudizio di avanzamento. Analogo obbligo viene a sussistere per l’amministrazione a seguito della eventuale sentenza di annullamento del giudice amministrativo, pronunciata a seguito di ricorso giurisdizionale del militare interessato che ha subito un provvedimento di illegittima esclusione dall’aliquota o sospensione della valutazione, o un giudizio di non idoneità, o la mancata iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta. Nel caso di pronuncia del giudice amministrativo l’amministrazione, per di più, è vincolata in sede di esecuzione della sentenza(123).

7. Avanzamento e promozione per meriti speciali

Un ulteriore procedimento di avanzamento è quello per meriti eccezionali(124). Appunto perché basato su circostanze comunque al di fuori dell’ordinario (i meriti eccezionali), le leggi di avanzamento spesso lo definiscono come “avanzamento straordinario”(125). Per gli ufficiali la procedura è regolata dagli artt. 55 e 56, l. n. 1137/1955, in cui sono previsti i requisiti soggettivi dell’ufficiale (aver reso eccezionali servizi alle Forze armate e aver dimostrato il possesso di qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore) e quelli oggettivi (trovarsi nella prima metà del ruolo del proprio grado e non aver conseguito un’altra promozione per meriti eccezionali). La proposta è formulata dal generale o ammiraglio dal quale l’ufficiale dipende ed è corredata degli ulteriori pareri gerarchici, mentre la decisione spetta al Ministro che deve prima acquisire il parere favorevole della competente commissione di avanzamento. Per il restante personale militare le previsioni normative, riguardanti l’avanzamento straordinario per meriti eccezionali, sono contenute nelle rispettive leggi di avanzamento che ricalcano sostanzialmente la normativa prevista per gli ufficiali, con alcune varianti inerenti alla mancanza di particolari requisiti oggettivi e all’autorità decidente(126).

Ulteriore forma di promozione per meriti speciali è la promozione per benemerenze d’istituto prevista esclusivamente per il personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza(127). L’interessato per beneficiare di questa speciale promozione deve aver, effettivamente e personalmente, partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità, dimostrando nel contesto delle stesse chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari. La proposta in merito è formulata dal comandante di corpo ed è corredata dei pareri gerarchici delle altre superiori autorità militari. La decisione viene adottata con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento(128). In alcuni casi l’avanzamento straordinario per meriti eccezionali e la promozione per benemerenze d’istituto possono comportare anche il passaggio al ruolo superiore con l’acquisizione del relativo grado iniziale(129).


(1) - Sull’avanzamento del personale militare in generale, vedi: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 153. Sui problemi dell’applicazione dei principi della l. 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento di avanzamento, soprattutto con riguardo alla necessità della comunicazione di avvio del procedimento e conseguentemente alla partecipazione dell’interessato al procedimento de quo (principi tuttora non applicati), quindi sulla specialità di questo particolare procedimento amministrativo, che conferma in fondo la specialità dell’ordinamento militare, vedi: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 154; G. PAVICH (1996), “Riflessi della legge sulla trasparenza in relazione a provvedimenti tipici dell’amministrazione militare: trasferimenti, avanzamenti, sanzioni disciplinari”, 65.
(2) - Sull’importanza dell’avanzamento, soprattutto nella carriera dell’ufficiale: F. MODAFFERI (2002), “Procedure di avanzamento degli ufficiali”, 1611.
(3) - Sulla formazione delle aliquote di avanzamento, vedi: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 178.
(4) - Cfr.: art. 14, comma 2, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 15, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 18, comma 2, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(5) - Cfr.: art. 14, comma 3, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 15, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 18, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 17, comma 3, d. lg. n. 196/1995 (personale non direttivo delle Forze armate); art. 31, comma 6, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 35, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (sottufficiali dei Carabinieri); art. 11, comma 1, lett. b), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri); art. 55, comma 2, lett. a), d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza).
(6) - Cfr.: art. 14, comma 3, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 15, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 18, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 17, comma 3, d. lg. n. 196/1995 (personale non direttivo delle Forze armate); art. 31, comma 6, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 35, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (sottufficiali dei Carabinieri); art. 11, comma 1, lett. c), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri); art. 55, comma 2, lett. b), d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza).
(7) - Cfr.: art. 14, comma 3, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 15, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 18, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 17, comma 3, d. lg. n. 196/1995 (personale non direttivo delle Forze armate); art. 31, comma 6, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 35, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (sottufficiali dei Carabinieri); art. 11, comma 1, lett. a), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri); art. 55, comma 2, lett. c), d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza).
(8) - Cfr.: art. 14, comma 3, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 15, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 18, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 17, comma 3, d. lg. n. 196/1995 (personale non direttivo delle Forze armate); art. 31, comma 6, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 35, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (sottufficiali dei Carabinieri); art. 11, comma 1, lett.d), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri); art. 55, comma 2, lett. d), d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza).
(9) - Cfr.: art. 14, comma 4, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 15, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 18, comma 4, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 17, comma 6-bis, d. lg. n. 196/1995 (personale non direttivo delle Forze armate); art. 35-bis, comma 1, d. lg. n. 198/1995 (personale non direttivo e non dirigente dei Carabinieri).
(10) - Cfr.: art. 21, comma 2, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 18, comma 2, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 28, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(11) - Sulle commissioni di avanzamento in generale, vedi: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 170.
(12) - Cfr.: art. 11, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 15, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali delle Finanza).
(13) - Il sistema di avanzamento basato sui giudizi dei superiori gerarchici permane ancora per gli ufficiali di complemento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate) e dell’art. 12, comma 1, d. lg n. 298/2000 (Arma dei carabinieri), e per la promozione ai gradi di caporale e caporal maggiore delle Forze armate, ai sensi dell’art. 13, d. lg. n. 196/1995.
(14) - Cfr.: art. 12, d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 13, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri).
(15) - Cfr.: art. 12, comma 6, d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 13, comma 4, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri).
(16) - Per l’Esercito, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d. lg. n. 490/1997, la commissione superiore è composta, oltre che dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito - presidente -, da alcuni componenti necessari: dai tenenti generali che ricoprono le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri e di ispettori a competenza generale nell’ambito dell’Esercito, dai due tenenti generali del ruolo normale delle armi più anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni nel grado, nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito. Inoltre la commissione può essere integrata all’occorrenza dall’ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi dell’Esercito quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi o dall’ufficiale più elevato in grado e più anziano dell’Arma trasporti e materiali, ove non ricopra l’incarico di Ispettore logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. Per la Marina, ai sensi dell’art. 12, comma 4, d. lg. n. 490/1997, la commissione superiore è composta, oltre che dal Capo di Stato Maggiore della marina - presidente -, dai seguenti componenti necessari: dall’ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore, dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o di dipartimento militare marittimo. Inoltre, la commissione può essere composta all’occorrenza dall’ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo. Per l’Aeronautica, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d. lg. n. 490/1997, la commissione superiore è formata, oltre che dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica - presidente -, dai quattro generali di squadra aerea - membri necessari - più anziani in ruolo che non ricoprano la carica di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e che siano o siano stati preposti al Comando operativo delle Forze aeree o a comandi di grande unità aeronautica, ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico, logistico o addestrativo. Inoltre, la commissione viene integrata, all’occorrenza, dall’ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell’Arma aeronautica ruolo delle armi, o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. Per l’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 13, comma 2, d. lg. n. 298/2000, la commissione superiore è composta, oltre che dal Comandante generale - presidente -, dai generali di copro d’armata dell’Arma dei Carabinieri e, eventualmente, dall’ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico logistico, qualora la valutazione riguardi gli ufficiali di detto ruolo. Per il Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 16, d. lg. n. 69/2001, la commissione superiore è composta, oltre che dal Comandante generale - presidente -, dagli ufficiali di corpo d’armata della Guardia di finanza.
(17) - Cfr.: art. 12, comma 7, d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 13, comma 4, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri).
(18) - Cfr.: art. 14, comma 1, lett. a), d. lg. n. 69/2001.
(19) - Per l’Esercito, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d. lg. n. 490/1997, la commissione ordinaria è composta da un tenente generale - presidente -, da un maggiore generale, da cinque colonnelli del ruolo normale delle armi (tutti membri necessari) e, eventualmente, da un colonnello dell’Arma trasporti e materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali appartenenti ai rispettivi Arma o Corpi, e da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli. Per la Marina, ai sensi dell’art. 13, comma 2, d. lg. n. 490/1997, la commissione ordinaria è composta da un ammiraglio di squadra - presidente -, da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello (tutti membri necessari) e, eventualmente, da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato, o delle capitanerie di porto, qualora la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo. Per l’Aeronautica, ai sensi dell’art. 13, comma 3, d. lg. n. 490/1997, la commissione ordinaria è composta da un generale di squadra aerea - presidente -, da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale (tutti membri necessari) e, eventualmente, da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. Per l’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 14, d. lg. n. 298/2000, la commissione ordinaria è composta dal vice comandante generale - presidente -, da un generale di divisione o di brigata e da cinque colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri (tutti membri necessari) e, eventualmente, da un colonnello del ruolo speciale o da un colonnello del comparto di appartenenza del ruolo tecnico logistico, quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli. Per il Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 17, d. lg. n. 69/2001, la commissione ordinaria è composta dal comandante in seconda - presidente -, dai sette generali di divisione più anziani in ruolo, in comando, nel Corpo (membri necessari) e, eventualmente, dal colonnello più anziano in ruolo del ruolo normale, del ruolo aeronavale, del ruolo speciale o del ruolo tecnico logistico amministrativo, quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai predetti ruoli (per i primi tre ruoli il colonnello deve essere anche in comando).
(20) - Cfr.: art. 13, comma 4, d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 14, comma 2, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri).
(21) - Cfr.: art. 10, comma 3, lett. a), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri); art. 14, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (Guardia di finanza).
(22) - Cfr.: art. 10, comma 3, lett. b), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri); art. 14, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (Guardia di finanza) che prevede l’incompatibilità anche per la carica di vice capo di gabinetto di un ministero.
(23) - Cfr.: art. 10, comma 3, lett. c), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri).
(24) - Cfr.: art. 10, comma 3, lett. d), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri). (
25) - Cfr.: art. 10, comma 3, lett. e), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri).
(26) - Cfr.: art. 10, comma 4, lett. a), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri); art. 14, comma 4, lett. a), d. lg. n. 69/2001 (Guardia di finanza).
(27) - Cfr.: art. 10, comma 4, lett. b), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri); art. 14, comma 4, lett. b), d. lg. n. 69/2001 (Guardia di finanza).
(28) - Cfr.: art. 10, comma 4, lett. c), d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri).
(29) - Cfr.: art. 14, comma 4, lett. c), d. lg. n. 69/2001 (Guardia di finanza).
(30) - Cfr.: art. 10, comma 2, d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri); art. 14, comma 2, d. lg. n. 69/2001 (Guardia di finanza) il quale specifica che gli ufficiali a disposizione di altre amministrazioni non devono, inoltre, ricoprire incarichi che implichino una dipendenza anche funzionale.
(31) - Cfr.: art. 11, comma 2, d. lg. n. 490/1997 (Forze armate); art. 12, comma 2, d. lg. n. 298/2000 (Arma dei Carabinieri); art. 15, comma 1, d. lg. n. 69/2001 (Guardia di finanza). Il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), d. lg. n. 297/2000, indica al Capo di Stato Maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore di avanzamento, mentre, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), d. lg. n. 297/2000, propone direttamente al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria di avanzamento.
(32) - Sull’avanzamento ad anzianità, vedi: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 183.
(33) - Sull’avanzamento normalizzato, vedi: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 155.
(34) - Cfr.: art. 24, 1° comma, l. n. 1137/1955 (ufficiali delle Forze armate e dei Carabinieri); art. 20, comma 1, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 34, 1° comma, l. n. 212/1983 (restante personale militare).
(35) - Cfr.: art. 24, 2° comma, l. n. 1137/1955 (ufficiali delle Forze armate e dei Carabinieri); art. 20, comma 2, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 34, commi 3° ss., l. n. 212/1983 (restante personale militare).
(36) - Cfr.: artt. 8 e 15, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); artt. 11 e 15, comma 1, d. l. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 19, comma 1, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 57, comma 1, d. lg. n. 199/1995 (ruoli ispettori e sovrintendenti della Finanza); art. 10, comma 3, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri). Per l’avanzamento ai vari gradi di generale o ammiraglio i requisiti richiesti per conseguire un giudizio di idoneità devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado. Sul punto, cfr.: art. 8, comma 2, d. lg. n. 490/1997 e art. 12, comma 2, d. lg. n. 69/2001.
(37) - Cfr.: art. 15, comma 3, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali); art. 33, 2° comma, l. n. 212/1983 (restante personale militare).
(38) - Cfr.: art. 17, comma 1, lett. a), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 16, comma 1, lett. a), d. l. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 22, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 34, 2° comma, l. n. 212/1983 (restanti ruoli delle Forze armate dell’Arma dei carabinieri); art. 57, d. lg. n. 199/1995 (ruoli ispettori e sovrintendenti della Finanza); art. 10, comma 7, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(39) - Cfr.: art. 14, comma 5, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 15, comma 1, d. l. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 18, comma 5, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 17, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (ruoli non direttivi delle Forze armate); art. 31, comma 6-bis, d. lg. n. 198/1995 (appuntati e carabinieri).
(40) - Cfr.: art. 17, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (ruoli non direttivi delle Forze armate); art. 12, comma 1, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(41) - Cfr.: art. 15, d. lg. n. 196/1995.
(42) - Cfr.: art. 14, comma 3, tabella B/2, d. lg. n. 196/1995.
(43) - Cfr.: art. 14, comma 3, tabella B/3, d. lg. n. 196/1995.
(44) - Cfr.: art. 9, comma 5, tabelle 1, 2 e 3, d. lg. n. 490/1997.
(45) - Cfr.: art. 31, comma 5, tabella “B”, d. lg. n. 198/1995.
(46) - Cfr.: art. 32, comma 3, tabella “C2”, d. lg. n. 198/1995.
(47) - Cfr.: art. 32, comma 3, tabella “C1”, d. lg. n. 198/1995.
(48) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabelle 1 e 2, d. lg. n. 298/2000.
(49) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabella 3, d. lg. n. 298/2000.
(50) - Cfr.: art. 10, comma 1, tabella “B”, d. lg. n. 199/1995.
(51) - Cfr.: art. 52, comma 2, tabella “D”, d. lg. n. 199/1995. (52) - Cfr.: art. 52, comma 2, tabella “E”, d. lg. n. 199/1995.
(53) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabelle 1 e 3, d. lg. n. 69/2001.
(54) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabelle 2, d. lg. n. 69/2001.
(55) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabelle 4, d. lg. n. 69/2001.
(56) - Sull’avanzamento a scelta, vedi: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 189.
(57) - Cfr.: art. 25, l. n. 1137/1955 (ufficiali delle Forze armate e dei Carabinieri); art. 21, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 35, l. n. 212/1983 (restante personale militare).
(58) - Cfr.: art. 25, 3° comma, l. n. 1137/1955 (ufficiali delle Forze armate e dei Carabinieri); art. 20, comma 2, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 35, l. n. 212/1983 (restante personale militare).
(59) - Sul punto: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 218.
(60) - Sulla problematica, con ampi riferimenti giurisprudenziali: C. SCHWARZENBERG (1991), “Avanzamento ufficiali e discrezionalità dell’amministrazione: gli orientamenti della giurisprudenza”, 15.
(61) - Sull’eccesso di potere in senso assoluto: Ibidem.
(62) - Sull’eccesso di potere in senso relativo, con riferimento anche al cosiddetto “scavalcamento”: Ibidem, 21.
(63) - Sul punto: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 202.
(64) - Questo gruppo di qualità è stato così riformulato dall’art. 4, l. 2 maggio 1977, n. 189.
(65) - Sulle problematiche riguardanti il giudizio sull’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore: F. MODAFFERI (2002), “Procedure di avanzamento degli ufficiali”, 1619.
(66) - Sulle vicende connesse con l’emanazione del regolamento in questione: C. SCHWARZENBERG (1994), “Il regolamento per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate”, 57. Sull’applicazione del regolamento de quo anche all’avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza: F. MODAFFERI (2002), “Procedure di avanzamento degli ufficiali”, 1614.
(67) - Anche se l’art. 12, comma 2, d. m. n. 571/1993, prescrive che, fermo restando il principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento, codificato all’art. 3, d. m. n. 571/1993, costituisce elemento da tener presente anche l’andamento complessivo della progressione di carriera.
(68) - Cfr.: art. 6, d. m. n. 571/1993.
(69) - Cfr.: art. 7, d. m. n. 571/1993.
(70) - Cfr.: art. 10, d. m. n. 571/1993.
(71) - Inoltre, l’art. 8, d. m. 571/1993, sancisce che per la valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, devono essere considerati gli elogi, le punizioni e gli encomi ricevuti, con particolare riguardo alle relative motivazioni, mentre per la qualità fisiche la loro rilevanza deve essere rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del corpo di appartenenza, restando immutata nel tempo soltanto la rilevanza da attribuire al decoro della persona. Sul punto, vedi: C. SCHWARZENBERG (1994), “Il regolamento per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate”, 61.
(72) - In tema di incarichi, l’art. 10, d. m. n. 571/1993, stabilisce che, fermo restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l’assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti. Inoltre, la norma prescrive che deve essere attribuita particolare rilevanza agli incarichi che presuppongono spiccate capacità professionali ed elevato grado di autonomia e responsabilità. Importante è anche l’affermazione contenuta nell’art. 10, comma 3, d. m. n. 571 /1993, per la quale la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé idonea ad attribuire capacità ed attitudini che devono, invece, essere sempre accertate in concreto. Sul contrasto tra il 2° e il 3° comma dell’art. 10: C. SCHWARZENBERG (1994), “Il regolamento per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate”, 62.
(73) - Sul punto criticamente: Ibidem, 61.
(74) - Per questo motivo, l’art. 11, comma 1, d. m. n. 571/1993, stabilisce che il possesso dei titoli non attinenti alla fisionomia istituzionale del ruolo del candidato e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’amministrazione non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
(75) - Bisogna, inoltre, considerare che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, d. m. n. 571/1993, le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall’ufficiale durante il successivo impiego.
(76) - Sul punto: C. SCHWARZENBERG (1993), “L’importanza in Italia e all’estero della documentazione caratteristica, con particolare riguardo ai problemi dell’avanzamento”, 48.
(77) - Cfr.: art. 26, l. n. 1137/1955 e art. 13, d. m. n. 571/1993 (ufficiali delle Forze armate e dei Carabinieri), art. 21, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 35, 4° comma, l. n. 212/1983 (restante personale militare).
(78) - Cfr.: art. 14, comma 3, tabella B/2, d. lg. n. 196/1995.
(79) - Cfr.: artt. 14, comma 3, tabella B/3 e 6-bis, d. lg. n. 196/1995.
(80) - Cfr.: art. 9, comma 5, tabelle 1, 2 e 3, d. lg. n. 490/1997.
(81) - Cfr.: art. 32, comma 3, tabella “C2”, d. lg. n. 198/1995.
(82) - Cfr.: artt. 32, comma 3, tabella “C1” e 38-ter, d. lg. n. 198/1995.
(83) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabelle 1 e 2, d. lg. n. 298/2000.
(84) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabella 3, d. lg. n. 298/2000.
(85) - Cfr.: art. 52, comma 2, tabella “D”, d. lg. n. 199/1995.
(86) - Cfr.: artt. 52, comma 2, tabella “E” e 58-quater, d. lg. n. 199/1995.
(87) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabelle 1 e 3, d. lg. n. 69/2001.
(88) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabelle 2, d. lg. n. 69/2001.
(89) - Cfr.: art. 4, comma 1, tabelle 4, d. lg. n. 69/2001.
(90) - Cfr.: art. 20, d. lg. n. 196/1995 (primo maresciallo); artt. 3 e 38-bis, d. lg. n. 198/1995 (maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza); artt. 58 e 58-bis, d. lg. n. 199/1995 (maresciallo aiutante).
(91) - Cfr.: art. 27, 1° comma, l. n. 1137/1955.
(92) - Cfr.: art. 22, comma 1, d. lg, n. 69/2001.
(93) - Cfr.: art. 22, comma 2, d. lg, n. 69/2001.
(94) - Cfr.: art. 17, comma 1, lett. a), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 16, comma 1, lett. a), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 22, comma 4, lett. a), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(95) - Cfr.: art. 17, comma 1, lett. b), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 16, comma 1, lett. b), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 22, comma 4, lett. b), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(96) -Cfr.: art. 17, comma 1, lett. c), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 16, comma 1, lett. c), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 22, comma 4, lett. c), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(97) -Cfr.: art. 17, comma 4°, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 16, comma 2, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 23, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(98) - Cfr.: artt. 34, 2° comma, e 35, 4° comma, l. n. 212/1983.
(99) -Cfr.: art. 18, comma 1, d. lg. n. 196/1995.
(100) -Cfr.: tabella 3, d. lg. n. 298/2000.
(101) -Cfr.: art. 37, comma 2, d. lg. n. 198/1995.
(102) -Cfr.: tabella 4, d. lg. n. 69/2001.
(103) -Cfr.: art. 57, comma 3, d. lg. n. 199/1995.
(104) -Su questi istituti, vedi in particolare: C. SCHWARZENBERG (1992), “Di alcune caratteristiche del pubblico impiego militare”, 46.
(105) -Cfr.: art. 22, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 19, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 29, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(106) -La norma prevede che le eventuali eccedenze organiche nei gradi di generale e colonnello sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri dell’ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell’ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell’ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell’ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo un ordine predefinito che colpisce prioritariamente gli ufficiali in servizio permanente “a disposizione”.
(107) -Cfr.: art. 7, 2° comma, l. n. 804/1973.
(108) -Cfr.: art. 20, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (primi marescialli); art. 38-bis, comma 1, d. lg. n. 198/1995 (marescialli aiutanti s.UPS); art. 58-bis, comma 4, d. lg. n. 199/1995 (marescialli aiutanti), che fissa il limite massimo annuale in un trentesimo dell’organico previsto.
(109) -Cfr.: art. 23, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 19, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 30, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza). La norma riguardante gli ufficiali della Guardia di finanza prevede particolari accorgimenti tesi ad evitare il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri.
(110) -Cfr.: art. 23, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 19, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 30, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(111) -Cfr.: art. 17, comma 5, d. Lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 16, comma 3, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 23, comma 4, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(112) -Cfr.: art. 17, comma 5, d. Lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 16, comma 3, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 23, comma 4, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(113) -Cfr.: art. 17, comma 5, d. Lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 16, comma 3, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri).
(114) -Cfr.: art. 31, comma 4, d. lg. n. 198/1995.
(115) -Cfr.: art. 23, comma 4, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali); artt. 57, comma 3, e 58, comma 2-bis, d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali); art. 10, comma 7, d. lg. n. 199/1995 (appuntati e finanzieri).
(116) - In generale per la varie cause di esclusione, di impedimento e di sospensione: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 180.
(117) -Per i quali vige l’art. 24, d. lg. n. 69/2001, che non riporta l’ipotesi di cui all’art. 36, l. n. 1137/1955.
(118) -Su queste ipotesi, vedi: G. RUSSO (1996), “Avanzamento degli ufficiali. La sospensione della promozione e la cancellazione dal quadro di avanzamento”, 34. (119) -Sul punto, vedi: Ibidem, 35.
(120) - Ibidem, 36.
(121) -Cfr.: art. 17, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (personale non direttivo delle Forze armate); art. 35, comma 3, d. lg. n. 198/1995 (personale non direttivo e non dirigente dei Carabinieri); art. 56, d. lg. n. 199/1995 (ispettori e sovrintendenti della Finanza); art. 12, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(122) -Cfr.: art. 56, comma 7, d. lg. n. 199/1995 (ispettori e sovrintendenti della Finanza); art. 10, comma 8, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(123) -Sul punto: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 224; P. LA SPINA (2002), “Avanzamento degli ufficiali e (limiti alla) esecuzione del giudicato di annullamento del giudizio”, III., col. 124.
(124) - Cfr.: art. 9, comma 1, lett. c), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 11, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 13, comma 1, lett. c), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 14, comma 2, lett. d), d. lg. n. 196/1995 (personale non direttivo delle Forze armate); art. 32, comma 2, lett. d), d. lg. n. 198/1995 (personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri); art. 52, comma 1, lett. d), d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza).
(125) - Sull’avanzamento per meriti eccezionali, vedi: C. LAMBERTI - A. BALDANZA (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 214 e 235.
(126) - Cfr.: art. 22, d. lg. n. 196/1995 (personale non direttivo delle Forze armate) che prevede come autorità decidente il Direttore generale di Persomil; art. 40, d. lg. n. 198/1995 (personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri) che prevede come provvedimento di promozione il decreto ministeriale; art. 60, d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza) che prevede come autorità decidente il Ministro dell’economia e delle finanze.
(127) - art. 32, comma 2, lett. e), d. lg. n. 198/1995 (personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri); art. 52, comma 1, lett. e), d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza); art. 14, d. lg. n. 199/1995 (appuntati e finanzieri).
(128) - art. 41, d. lg. n. 198/1995 (personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri); art. 61, d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza); art. 14, d. lg. n. 199/1995 (appuntati e finanzieri) che prevede come autorità decidente il rispettivo comandante generale.
(129) - art. 41, comma 7, d. lg. n. 198/1995 (personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri); art. 60, comma 6, d. lg. n. 199/1995 (sottufficiali della Finanza); art. 14, comma 6, d. lg. n. 199/1995 (appuntati e finanzieri).