Capitolo X - La fase concorsuale

1. Generalità sul reclutamento volontario e sul servizio militare volontario femminile

Il reclutamento militare volontario avviene necessariamente mediante procedure concorsuali, pubbliche o interne, a seconda delle diverse disposizioni regolanti l’accesso e l’ordinamento dei vari ruoli. Sino al 2000 l’accesso al servizio militare volontario era riservato esclusivamente a personale di sesso maschile. Per sanare questo evidente aspetto di sperequazione, quasi unico nel panorama internazionale, è intervenuta la l. 20 ottobre 1999, n. 380, stabilendo, all’articolo 1, che le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa e categorie equiparate delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Il successivo d. lg. 31 gennaio 2000, n. 24, attuativo della legge delega n. 380/1999, ha disciplinato tutti gli aspetti relativi al reclutamento volontario del personale femminile su un piano di perfetta parità e con la previsione di specifiche norme di tutela, in relazione all’eventuale stato di gravidanza e di maternità(1). Se la previsione del servizio militare volontario femminile, sul punto delle pari opportunità tra uomo e donna, ha reso la normativa sul reclutamento militare meno eccentrica rispetto a quella relativa all’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, permangono ancora alcuni elementi di diversità che rendono l’arruolamento militare volontario molto peculiare. D’altra parte, i recenti interventi della Corte costituzionale, in materia di requisiti essenziali come la mancanza di prole e il celibato o nubilato, hanno sempre più avvicinato la normativa de qua a quella comune.

Tipica e caratterizzante il sistema di reclutamento militare rimane invece la fase di formazione di base che si salda strettamente con la fase concorsuale di accesso ai ruoli, rappresentando un momento ineliminabile e, per molti aspetti, integrativo dell’efficacia della stessa costituzione del rapporto di impiego. In questo contesto, diviene fondamentale definire i requisiti legali per la partecipazione alla fase concorsuale e, in caso di esito positivo delle relative prove, per la valida costituzione del rapporto di impiego militare. Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, contiene le disposizioni generali sulle modalità di accesso, sui requisiti generali, sui bandi di concorso, sulla presentazione delle domande di ammissione, sullo svolgimento delle prove, sui concorsi per esami, sui concorsi per titoli ed esami, sulle commissioni esaminatrici, sui vari adempimenti delle commissioni e dei concorrenti durante le prove concorsuali e sull’assunzione in servizio. Il D.P.R. n. 487/1994 ha costituito per tutte le amministrazioni militari un riferimento importante ed una guida nella definizione delle singole procedure concorsuali previste dalle leggi di reclutamento di ciascuna Forza armata o Corpo armato(2).

Prima di procedere all’analisi delle procedure concorsuali di arruolamento volontario è necessario distinguere le forme di reclutamento aperte a tutti, per le quali sono predisposti pubblici concorsi, da quelle di reclutamento interno, rivolto cioè a chi è già militare, per le quali sono organizzati concorsi interni. In questo contesto, sono predisposti concorsi pubblici (senza dimenticare che sono, comunque, previste forme di alimentazione interna, con diversa incidenza percentuale rispetto ai singoli ruoli) per l’accesso ai seguenti ruoli: - normali degli ufficiali delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza; - tecnico-logistico degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e tecnico-logistico- amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza; - aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza; - dei marescialli delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza; - dei volontari in ferma breve o prefissata delle Forze armate; - appuntati e carabinieri e appuntati e finanzieri; Sono, invece, previsti concorsi esclusivamente interni per i seguenti ruoli: - speciali degli ufficiali delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza; - dei sergenti delle Forze armate e dei sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza; - dei volontari in servizio permanente delle Forze armate.

2. I requisiti legali per il reclutamento
a. La cittadinanza

La cittadinanza italiana costituisce un requisito essenziale ed inderogabile(3); infatti lo stesso art. 2, comma 1, numero 1), D.P.R. n. 487/1994, nello stabilire che il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione europea, fa salve le eccezioni indicate nel D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. L’art. 1, comma 1, lett. d), D.P.C.M. n. 174/1994, sancisce che non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, tra gli altri, per i posti dei ruoli civili e militari del Ministero della difesa(4). In una prospettiva de iure condendo dobbiamo accennare alla problematica dell’arruolamento volontario di stranieri, noto in pubblico in relazione alla costituzione di una “brigata albanese”. È giacente al Senato un disegno di legge (n. 907, sen. Meleleo e ventisette cofirmatari), presentato il 29 novembre 2001 e assegnato il 29 gennaio 2002 alla 4^ Commissione permanente, sull’arruolamento dei giovani immigrati nelle Forze armate. Nella relazione illustrativa, oltre al riferimento comparato ai reparti del tercio extranjero spagnolo, delle legione straniera francese, dei gurkha inglesi e dei marines americani (e a quello storico agli ascari e ai reparti albanesi impiegati nel 2° conflitto mondiale nelle forze armate italiane), si afferma che i motivi a base dell’iniziativa legislativa sono molteplici: demografico, geo-politico, etico-sociale, vocazionale, selettivo, economico e addestrativo/operativo.

La legge proponenda istituisce il servizio militare volontario nelle Forze armate dei giovani immigrati, prevede i requisiti per l’arruolamento, stabilisce i presupposti per procedere al reclutamento in questione, disciplina le procedure di selezione, di formazione e di addestramento, il trattamento economico e stabilisce anche la possibilità per il militare giovane immigrato, al termine di una ferma complessiva non inferiore ai quattro anni, svolta senza demerito, di acquistare la cittadinanza italiana. Al di là di valutazioni eminentemente etiche e del valore politico di simili scelte, il disegno di legge punta a fugare ogni dubbio di legittimità giuridica, fissando un limite all’arruolamento di giovani immigrati con l’indicazione di una soglia massima del 10% del volume organico complessivo di volontari di truppa delle Forze armate (si tratterebbe comunque di un numero consistente: più di 10.000 unità), evitando (!) subdole forme di appalto del dovere di difesa della Patria a truppe straniere. Poiché l’iter del disegno di legge ha subito un certo rallentamento, riteniamo opportuno non svolgere ulteriori considerazioni.

b. L’età

Il requisito dell’età permane per il reclutamento volontario militare, nonostante sia stato eliminato, nell’indicazione del limite massimo, per la partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione, in base a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, l. 15 maggio 1997, n. 127. La predetta norma stabilisce anche che la regola generale può essere derogata da appositi regolamenti delle singole amministrazioni, in quanto ciò si renda necessario per la natura del servizio da svolgere e la deroga stessa risponda ad oggettive esigenze istituzionali. I regolamenti in materia sono stati emanati con apposti decreti ministeriali: - D.M. 22 aprile 1999, n. 188: Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell’Esercito (al tempo ricomprendente l’Arma dei Carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica; - D.M. 23 aprile 1999, n. 142: Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione dei concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; - D.M. 10 aprile 2000, n. 128: Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione dei concorsi di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, indetto dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In questo contesto, l’età continua ad essere uno dei requisiti essenziali previsti nel reclutamento volontario militare.

L’età minima per l’arruolamento volontario nelle Forze armate è di sedici anni, ma ormai riguarda esclusivamente l’accesso alle Scuole militari “Nunziatella” di Napoli e “Teulié” di Milano e alla Scuola navale “Morosini” di Venezia, dove peraltro gli allievi frequentano i corsi liceali con la possibilità di accesso riservato, o soltanto preferenziale a parità di punteggio, alle accademie militari. Per fornire un quadro completo della rilevanza dell’età nel reclutamento bisogna considerare anche alcuni concorsi interni, per cui gli attuali limiti di età, per partecipare ai concorsi per i ruoli di seguito indicati, sono(5): - minimo diciassette anni, in relazione ai candidati civili per: allievo ufficiale dei ruoli normali delle Forze armate, allievo ufficiale del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, allievo ufficiale dei ruoli normale e aeronavale della Guardia di finanza, allievo maresciallo delle Forze armate, volontario di truppa, allievo carabiniere; - minimo diciotto anni, in relazione ai candidati civili per: allievo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, allievo maresciallo della Guardia di finanza, allievo finanziere; - massimo ventidue anni, in relazione ai candidati civili per: allievo ufficiale dei ruoli normali delle Forze armate, allievo ufficiale del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, allievo ufficiale dei ruoli normale e aeronavale della Guardia di finanza; - massimo ventitré anni, in relazione ai candidati militari, con un anno di servizio prestato, per allievo ufficiale pilota dell’Aeronautica; - massimo ventiquattro anni, in relazione ai candidati militari, con due anni di servizio prestato, per allievo ufficiale pilota dell’Aeronautica; - massimo venticinque anni, in relazione ai candidati: militari, con tre anni di servizio prestato, per allievo ufficiale pilota dell’Aeronautica, civili, per volontario di truppa in ferma prefissata; - minimo ventisei anni, in relazione ai candidati già marescialli dei carabinieri per ufficiale del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri; - massimo ventisei anni, in relazione ai candidati: già marescialli per ufficiale pilota dei ruoli speciali della Marina e dell’Aeronautica, civili, per allievo maresciallo delle Forze armate, per allievo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, per allievo maresciallo della Guardia di finanza, per allievo carabiniere, per allievo finanziere; - massimo ventisette anni, in relazione ai candidati militari, con un anno di servizio prestato, per allievo finanziere; - massimo ventotto anni, in relazione ai candidati: già ufficiali di complemento piloti per ufficiale pilota dei ruoli speciali della Marina e dell’Aeronautica, già sottufficiali dei carabinieri per allievo ufficiale del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, già appartenenti al Corpo per allievo ufficiale dei ruoli normale e aeronavale della Guardia di finanza, militari, per allievo maresciallo delle Forze armate, per allievo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, per allievo carabiniere, militari - con due anni di servizio - prestato per allievo finanziere; - massimo ventinove anni, in relazione ai candidati militari, con tre anni di servizio prestato, per allievo finanziere; - massimo trenta anni, in relazione ai candidati già sovrintendenti dei carabinieri per allievo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri (corso biennale); - massimo trentadue anni, in relazione ai candidati: già ufficiali di complemento per ufficiale dei ruoli speciali delle Forze armate, già ufficiali di complemento per ufficiale del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, civili per ufficiale del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, civili per ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza; - minimo trentatré anni, in relazione ai candidati già appartenenti al Corpo per ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza; - minimo trentaquattro anni, in relazione ai candidati già appartenenti al Corpo per ufficiale del ruolo speciale della Guardia di finanza; - massimo trentaquattro anni, in relazione ai candidati già marescialli per ufficiale dei ruoli speciali delle Forze armate; - massimo trentacinque anni, in relazione ai candidati già appartenenti al Corpo per allievo maresciallo della Guardia di finanza; - massimo trentasei anni, in relazione ai candidati già appartenenti all’Arma per allievo maresciallo dei carabinieri; - massimo quaranta anni, in relazione ai candidati militari: già ufficiali delle forze di completamento per ufficiale dei ruoli speciali delle Forze armate, già marescialli dei carabinieri per ufficiale del ruolo speciale ed ufficiale del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, già sergenti per allievo maresciallo delle Forze armate; - massimo quarantadue anni, in relazione ai candidati già appartenenti al Corpo per ufficiale del ruolo speciale e per ufficiale del ruolo tecnico-logisticoamministrativo della Guardia di finanza.

È evidente come i dati riferiti all’età dei candidati siano oggettivamente orientati a favorire il reclutamento di elementi giovani, consentendo l’ammissione in determinati ruoli ad età più avanzate solo a chi è, in qualche modo, già inserito nell’amministrazione militare. È, altresì, interessante come venga anche indicato un limite minimo di età abbastanza avanzato (si arriva ad un minimo anche di trentaquattro anni) per garantire un elevato livello di professionalità ed esperienza da parte di candidati già in servizio per l’accesso ai ruoli considerati più tecnici o specialistici.

c. L’idoneità psico-fisica e attitudinale (6)

Altro essenziale requisito è il possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, accertata dagli stessi organi di reclutamento e selezione di ciascuna Forza armata o Corpo armato(7). L’idoneità psico-fisica si riferisce sostanzialmente all’idoneità al servizio militare incondizionato, il cui accertamento è stabilito dall’apposito regolamento, approvato con d. m. 4 aprile 2000, n. 114. Il Regolamento precisa che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso per l’accesso a specifici ruoli possono essere indicati ulteriori peculiari requisiti psico-fisici. L’accertamento dell’idoneità al servizio militare incondizionato è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali. La selezione psicoattitudinale si fonda sulle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione ad un profilo attitudinale generale, riferito all’accesso ai distinti ruoli(8) e, ad integrazione del primo, con riguardo ai profili attitudinali specifici, per l’impiego in incarichi, specializzazioni, specialità, qualifiche e categorie particolari.

d. I limiti di altezza

Il requisito dell’altezza continua anch’esso ad avere rilevanza per il reclutamento militare in ragione di obiettive esigenze funzionali. In particolare, il D.P.C.M. 16 marzo 2000, n. 112, ha introdotto il nuovo Regolamento recante modifiche al D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici. Per altre categorie di militari (Guardia di finanza(9)), dobbiamo far riferimento alle rispettive leggi di reclutamento. In sintesi il sistema dei limiti di altezza previsti per il personale militare è il seguente: - minimo metri 1,61 per l’accesso delle donne a tutti i ruoli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, con le eccezioni di seguito elencate; - minimo metri 1,65 per l’accesso degli uomini a tutti i ruoli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, con le eccezioni di seguito elencate, e per l’accesso delle donne ai ruoli degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e ai ruoli degli ufficiali piloti della Marina e dell’Aeronautica; - minimo metri 1,70 per l’accesso degli uomini ai ruoli degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri; - massimo metri 1,90 per l’accesso ai ruoli degli ufficiali piloti della Marina e dell’Aeronautica; - massimo metri 1,95 per l’accesso a tutti i ruoli del personale militare della Marina.

e. Il titolo di studio

Il titolo di studio costituisce anch’esso requisito essenziale per il reclutamento militare. Il titolo di studio richiesto varia, ovviamente, per l’accesso ai singoli ruoli, in relazione al profilo culturale ritenuto adeguato(10). In particolare è richiesto almeno: - titolo di studio conferito dalla scuola dell’obbligo (istruzione secondaria di primo grado): sergenti/sovrintendenti, volontari di truppa, carabinieri e finanzieri; - diploma di istruzione secondaria di secondo grado: accademie per ufficiali di tutti i ruoli normali e per il ruolo aeronavale della Guardia di finanza, ufficiali di tutti i ruoli speciali, marescialli delle Forze armate (il requisito non è richiesto se si tratta di candidati sergenti), dell’Arma dei Carabinieri (il requisito non è richiesto se si tratta di candidati sovrintendenti, per il corso semestrale), marescialli della Guardia di finanza (il requisito non è richiesto se si tratta di candidati sovrintendenti, per il corso semestrale); - diploma di laurea: ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali, del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri e del ruolo tecnico-logistico- amministrativo della Guardia di finanza.

f. Il godimento dei diritti civili e politici(11)

Il godimento dei diritti civili e politici è requisito comune per tutti i candidati ai concorsi pubblici e consiste nella capacità elettorale politica attiva( 12) e nell’assenza di cause di interdizione (mancherebbe in questo caso un requisito di idoneità psico-fisica) o inabilitazione che possano compromettere o limitare la capacità di agire del soggetto (qualora queste ultime intervengano dopo l’acquisizione dello stato giuridico determinano, come visto, la perdita del grado). Ulteriori cause di natura penale che incidono sul godimento dei diritti civili sono rilevanti per se stesse. In pratica è difficile rilevare una propria sfera di efficacia al requisito del mancato godimento dei diritti civili, in quanto gli eventuali presupposti di diritto e di fatto, già per se stessi, sono cause soggettive di esclusione dal concorso pubblico. La formula tralatizia si ripete in tutte le leggi di reclutamento, mentre non appare nel D.P.R. n. 487/1994 e neanche nel D.P.R. n. 3/1957, per cui sembra che si possa appunto ritenere una mera riproposizione di disposizioni normative aventi in passato autonoma efficacia prescrittiva. Per quanto riguarda il mancato godimento dei diritti politici bisogna far riferimento alla norma di cui all’art. 2, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall’art. 1, l. 16 gennaio 1992, n. 15, in cui vengono elencati coloro che, trovandosi in una delle previste condizioni, non sono elettori(13).

g. La mancanza di eventuali negativi precedenti di servizio pubblico

Di diversa natura e di ben più consistente peso oggettivo sono i requisiti connessi con la necessaria mancanza di negativi precedenti di servizio con la pubblica amministrazione(14). In particolare le leggi di reclutamento si premurano di specificare il requisito in questione sia come mancata espulsione da altre Forze armate o Corpi armati, sia come mancata destituzione da qualsiasi pubblico ufficio o impiego nella pubblica amministrazione. Le formule molto ampie utilizzate dalle leggi di reclutamento consentono di prescindere dall’analisi della causa di espulsione o destituzione, per cui è sufficiente il dato obiettivo dell’espulsione o della destituzione come cessazione d’autorità o d’ufficio del rapporto di lavoro con una qualsiasi pubblica amministrazione, civile o militare. L’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 487/1994, invece rimanda, per la destituzione o la dispensa dall’impiego, ad una connessione con un persistente insufficiente rendimento o alle tassative ipotesi di decadenza elencate all’art. 127, 1° comma, lett. d), D.P.R. n. 3/1957 (impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile). La previsione in oggetto trova anche una sua giustificazione logico-giuridica nell’impostazione teorica della personalità giuridica unitaria dello Stato (meglio ancora dello Stato-apparato o Stato-governo), per la quale le pubbliche amministrazioni sono semplici branche dell’unica organizzazione pubblica personificata appunto nello Stato. L’interruzione d’autorità o d’ufficio del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, civile o militare, comporta che la causa impeditiva della prosecuzione dell’impiego abbia rilevanza per tutti i rapporti di lavoro che fanno comunque capo allo Stato.

h. La mancanza di precedenti penali (la buona condotta penale)

Nel precedente sistema di accesso al pubblico impiego tra i requisiti essenziali veniva posto anche quello della buona condotta(15). La legge 29 ottobre 1984, n. 732, eliminò il requisito in argomento dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato e sancì l’abrogazione implicita per incompatibilità di ogni altra disposizione di legge contrastante con l’introdotta prescrizione. Il requisito della buona condotta, per acquisire un necessario carattere di oggettività, in sostanza si doveva basare sull’assenza di precedenti penali che, pur non dando luogo alla cancellazione dalle liste elettorali, quindi alla perdita del godimento dei diritti politici, potevano assumere rilevanza sul piano della condotta morale e civile del cittadino. In effetti, per valutare la buona condotta, per la quale esisteva anche un certificato di buona condotta, appositamente rilasciato per poter partecipare ai concorsi pubblici, si faceva anche riferimento ad attività che destassero scandalo o riprovazione sociale, senza comportare violazione di norme penali. Un ampio e indeterminato spettro di ipotesi che per di più andava ad incidere sulla valutazione della dignità del cittadino, con riscontri fattuali non sempre univoci e concordanti(16).

Nel reclutamento volontario militare gli aspetti della buona condotta sono stati parzialmente recuperati attraverso il requisito dell’assenza di precedenti penali, i quali costituiscono certamente un dato obiettivo incontrovertibile nella formulazione adottata da alcune leggi di reclutamento: condanne per delitti non colposi(17). Sul punto, però, le sfumature sono tante, per cui in alcune norme diventano rilevanti non solo le condanne per delitti non colposi, ma anche l’imputazione, espressa in qualche passo come pendenza di procedimento penale, per tale tipo di reati(18). Superfluo appare il riferimento in alcune leggi anche alle misure di prevenzione(19), autonomamente rilevanti coma causa di mancato godimento dei diritti politici. In altri casi, invece, le leggi di reclutamento rinviano alla sola qualità di condotta incensurabile(20) e specificano che anche l’aver ottenuto l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per delitti non colposi, è rilevante come requisito negativo per il reclutamento(21). Possiamo in sostanza, laddove manchi il diretto riferimento a vicende di carattere penale, interpretare la qualità di buona condotta in stretta relazione con eventuali precedenti o, dove previsto, pendenze penali, in modo tale che il giudizio di esclusione possa fondarsi su dati sicuri e oggettivi.

i. Le qualità morali (la buona condotta morale)

L’art. 2, comma 5, D.P.R. n. 487/1994, stabilisce che il requisito della condotta e delle qualità morali per l’ammissione ai concorsi della magistratura viene richiesto, per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, in conformità dell’art. 41 d. lg. n. 29/1993, attualmente l’art. 35, comma 6, d. lg. n. 165/2001(22). Quest’ultima norma rinvia all’applicazione dell’art. 26, l. n. 53/1989, il quale stabilisce che, per l’accesso ai ruoli delle Forze di polizia, indicate dall’art. 16, l. n. 121/1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. La norma in argomento è contenuta nell’art. 124, 7° comma, r. d. 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituito dall’art. 6, d. lg. n. 398/1997, e stabilisce che non sono ammessi al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p..

Dobbiamo rilevare che la Corte costituzionale è intervenuta riguardo al requisito connesso con la parentela, dichiarando l’illegittimità della norma in relazione alla pregiudiziale esclusione di candidati da un pubblico concorso in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato stesso(23). In definitiva l’attuale assetto normativo, al di là delle diversità lessicali di ciascuna legge di reclutamento, non consente una netta differenziazione tra requisiti di buona condotta (penale) e qualità morali (o buona condotta morale), in quanto, qualora si voglia dare rilevanza a circostanze penalmente indifferenti, è difficile configurare ipotesi di immoralità o cattiva condotta su elementi che si sottraggono al vaglio probatorio processualpenalistico e risiedano esclusivamente su un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione (si pensi all’uso di sostanze stupefacenti che può essere valutato come elemento di immoralità o cattiva condotta od anche, e in maniera più oggettiva, come causa di inidoneità psico-fisica(24)).

Quest’ultimo tipo di valutazione, in quanto concernente la discrezionalità cosiddetta pura, dovrà necessariamente basarsi sul vincolo finalistico dell’affidabilità del candidato allo svolgimento delle funzioni per le quali chiede l’immissione in ruolo e sui principi di ragionevolezza dell’azione amministrativa che postulano un attento esame delle circostanze fattuali e della loro rilevanza, in merito sempre alle esigenze funzionali dell’amministrazione, e con la necessità di reperire i necessari riscontri probatori ai fatti allegati che costituiscono la base di un giudizio negativo(25).

l. La mancanza di prole, il celibato o il nubilato

Sino ai recenti interventi della Corte costituzionale, tra i requisiti legali per il reclutamento militare venivano annoverati l’essere celibe o nubile o, eventualmente vedovo o vedova, senza prole. La prima pronuncia della Corte in materia si ha con sentenza 12 luglio 2000, n. 332, con la quale viene affrontata la questione di costituzionalità relativa alla disposizione della legge di reclutamento degli allievi finanzieri, nella quale si stabilisce come requisito essenziale la mancanza di prole. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma de qua, in applicazione dell’art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, ha comportato altresì la dichiarazione di incostituzionalità di tutte le disposizioni delle varie leggi di reclutamento che contemplavano lo stesso requisito.

La Corte motivò la sentenza non ravvisando, neppure nella delicata fase del reclutamento e della formazione militare, un’esigenza dell’organizzazione militare così preminente da giustificare una limitazione del diritto di procreare o di diventare genitore. Una simile grave interferenza nella vita privata e familiare della persona, secondo la Corte, non poteva, sul piano del bilanciamento con gli altri valori costituzionali, ritenersi giustificata dall’intensità e dall’esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare all’istituzione, con speciale riferimento alla fase di formazione di base. La sentenza n. 332 del 2000 non aveva preso in considerazione l’altro requisito del celibato o nubilato (o della vedovanza) che, per le stesse ragioni espresse con la predetta pronuncia, è venuto anch’esso a cadere con la sentenza 12 novembre 2002, n. 445(26). Anche qui la Corte ha affermato che l’assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l’accesso alle carriere militari. Il requisito in questione, tralatiziamente riprodotto anche nelle più recenti leggi di reclutamento, apparirebbe come il residuo di una concezione tradizionale dell’ordinamento militare, ormai del tutto estranea e contrastante con gli attuali principi costituzionali, che vuole il giovane arruolato, nella prima fase di istruzione e all’inizio della sua carriera militare, a totale disposizione dell’istituzione che ben potrebbe avvalersi della totalità del suo tempo e delle sue energie psicofisiche e delle sue capacità. Questo modo di concepire l’ordinamento militare, secondo la Corte, renderebbe incompatibile lo status di militare, nei primi anni della sua costituzione, con la sussistenza di impegni e responsabilità di carattere familiare.

La Corte, quindi, censura l’uso eccessivo della discrezionalità del legislatore che, nella determinazione dei requisiti legali per l’accesso ai pubblici uffici militari, non può tradurre in requisito attitudinale una imposizione che, anche indirettamente, limita irragionevolmente l’esercizio di diritti fondamentali. Dobbiamo, infine, rilevare che anche con questa sentenza la Corte, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27, l. n. 87/1953, ha coinvolto nel giudizio di illegittimità costituzionale tutta la serie di norme delle diverse leggi di reclutamento che annoveravano, tra i requisiti per la partecipazione ai relativi concorsi, l’essere celibi o nubili (o vedovi). La Corte, però, non ha esteso il giudizio di incostituzionalità alle norme sul matrimonio dei militari, contenute nella l. 8 agosto 1977, n. 564, creando una discrasia normativa, poiché la violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari sono anche cause di cessazione dal servizio permanente. La predetta discrasia, peraltro, è stata superata dal d. lgs. 31 luglio 2003, n. 236 che all’art. 12 ha espressamente abrogato la normativa in questione.


(1) - Le ipotesi di tutela relativa allo stato di gravidanza e maternità sono espressamente disciplinate dagli artt. 2, commi 3 e 4 (in tema di reclutamento), 4, commi 2 e 3 (per quanto concerne lo di stato giuridico), 5, commi 2 e 3 (in materia di avanzamento), d. lg. n. 24/2000.
(2) - Sul punto, con particolare riferimento ai concorsi in ambito difesa: N. G. BOCCIA (1997), “Il concorso pubblico”, 94.
(3) - Cfr.: art. 3, comma 1, lett. a), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma 1, lett. a), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 5, comma 1, lett. a), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett. a), numero 1), d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. b), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri), art. 36, comma 1, lett. b), numero 1), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 6, comma 1, all. 2, D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. a), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. a), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(4) - Sulla soluzione normativa in argomento, dettata anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vedi: S. BATTINI (2000), “ Il personale”, 437.
(5) - Cfr.: DD. MM. nn. 142/1999, 188/1999 e 128/2000, inoltre: artt. 4, comma 3, 5, comma 1, lett. a), numero 1), 5, comma 1, lett.) a-bis, 5, comma 2, lett. a) numeri 1) e 2), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); artt. 6, comma 2, 7, comma 1, lett. a) e b), 8, comma 1, lett. a) e b), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 1, lett. a) e b), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); artt. 11, comma 2, lett. a), numero 6), 11, comma 2, lett. b), numero 2), d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); artt. 15, comma 2, lett. a), numero 3), 15, comma 2, lett. b), numero 3), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri), artt. 36, comma 1, lett. a), numero 1), 36, comma 1, lett. b), numero 2), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 6, comma 1, all. 2, D.P.R. n. 332/1997 e art. 19, d. lg. n. 215/2001 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. b), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. b), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(6) - Sulla selezione attitudinale, in relazione al reclutamento militare, vedi: L. AUDINO - G. NUCCI - D. PANICO (1998), “La selezione psicoattitudinale”, 58.
(7) - Cfr.: art. 3, comma 1, lett. d), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma 1, lett. c) d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 5, comma 1, lett. c), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett. a), numero 5), d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. a), numero 1), 15, comma 2, lett. b), numero 5), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri), art. 38, comma 1, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 6, comma 1, all. 2, D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. c) ed f ), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. d), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(8) - Sul profilo attitudinale, vedi: L. AUDINO - G. NUCCI - D. PANICO (1998), “La selezione psicoattitudinale”, 73.
(9) - Cfr.: artt. 6, comma 1, lett. e), e 36, comma 1, lett. b), numero 4), d. lg. n 199/1995.
(10) - Cfr.: art. 3, comma 1, lett. c), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma 1, lett. b) d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 5, comma 1, lett. b), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett. a), numero 7), d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. a), numero 2) e 15, comma 2, lett. b), numero 2), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri), art. 36, comma 1, lett. a), numero 2), 36, comma 1, lett. b), numero 8) e 36, comma 5, lett. b), numero 2), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 6, comma 1, all. 2, D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. d) d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. f ), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(11) - Cfr.: art. 3, comma 1, lett. e), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma 1, lett. d) d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 5, comma 1, lett. d), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett. a), numero 5), d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. b), numero 1), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri), art. 36, comma 1, lett. b), numero 1), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 6, comma 1, all. 2, lett. d), D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. a), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. a), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(12) - In questa accezione è contemplato sia nell’art. 2, 5° comma, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia nell’art. 2, comma 3, D.P.R. n: 487/1994.
(13) - Si tratta di coloro che sono stati dichiarati falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data di sentenza dichiarativa di fallimento, dei sottoposti alle misure di prevenzione, di cui alla normativa vigente, dei condannati a pena che importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dei sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
(14) - Cfr.: art. 3, comma 1, lett. f), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma 1, lett. e) d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 5, comma 1, lett. e), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett. a), numero 2), d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. b), numero 10), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 6, comma 1, all. 2, D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. h) d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. l), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(15) - Cfr.: art. 2, 1° comma, numero 3), D.P.R. n. 3/1957.
(16) - Sulle perplessità della dottrina in tema di buona condotta, per tutti: C. LAVAGNA (1982), Istituzioni di diritto pubblico, 779.
(17) - Cfr.: art. 5, comma 1, lett. g), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett. a), numero 2), d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. b), numero 7), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei carabinieri); art. 36, comma 1, lett. b), numero 5), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 6, comma 1, all. 2, D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. j) d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. g), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(18) - Cfr.: art. 5, comma 1, lett. g), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 36, comma 1, lett. b), numero 5), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 6, comma 1, all. 2, lett. d), D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. k), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. g), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(19) - Cfr.: art. 5, comma 1, lett. g), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 15, comma 2, lett. b), numero 7), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei carabinieri); art. 36, comma 1, lett. b), numero 5), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 5, comma 1, lett. k), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. g), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(20) - Cfr.: art. 3, comma 1, lett. g), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma 1, lett. f ), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali del carabinieri).
(21) - Cfr.: art. 5, comma 1, lett. g), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(22) - Cfr.: art. 3, comma 1, lett. g), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma 1, lett. f ) d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei carabinieri); art. 5, comma 1, lett. f ), d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 15, comma 2, lett. b), numero 9), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei carabinieri), art. 36, comma 1, lett. b), numero 7), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 6, comma 1, all. 2, lett. d), D.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa); art. 5, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. i), d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(23) - Cfr.: Corte cost., 13 luglio 2000, n. 391. Un precedente intervento della Corte (Corte cost., 23 marzo 1994, n. 108) aveva colpito per illegittimità costituzionale la predetta norma, nella sua formulazione originaria, nella parte in cui prevedeva tra i requisiti per l’ammissione al concorso l’appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa. Infatti, quest’ultimo requisito, non attenendo a capacità, attitudini o condotte relative all’aspirante, riguardava valutazioni o comportamenti riferibili ai suoi familiari che venivano automaticamente imputate al soggetto interessato, con apprezzamento insindacabile dell’autorità amministrativa. Questo intervento della Corte determinò la sostituzione del 7° comma, dell’art. 124, r. d. n. 12/1941, con la nuova previsione introdotta dall’art. 6, d. lg. n. 398/1997, anch’essa, come visto, giudicata incostituzionale.
(24) - Sulla specifica problematica, vedi: V. POLI (2002), “Assunzione di sostanze stupefacenti”, 455.
(25) - Ibidem, 463.
(26) - Per un primo commento della sentenza in questione, vedi: V. TRIGGIANI (2002), “I requisiti di accesso ai corpi militari”, 1-8; G. BRUNELLI (2002), “L’illegittimità derivata di norme analoghe come tecnica di tutela dei diritti fondamentali”, 3644; D. TEGA (2002), “L’addio al celibato (e nubilato) dei militari”, 3652.