Capitolo VII - Il grado

1. Generalità sullo stato giuridico e sul rapporto di impiego

Secondo un’autorevole ricostruzione dottrinale lo stato giuridico e il rapporto di impiego dei militari sono due concetti ben distinti che sottendono differenti relazioni giuridiche tra il soggetto investito di un grado o avente un rapporto di impiego e l’amministrazione militare di competenza(1). I due concetti, in realtà, al di là della condivisibile correttezza formale di una simile impostazione, sono strettamente legati e lo stesso rapporto di impiego dei militari non è concepibile al di fuori del concetto di stato giuridico. Infatti, mentre l’interruzione del rapporto di impiego non fa venir meno lo stato giuridico - al contrario - le cause, legislativamente previste, che fanno venir meno lo stato giuridico, interrompono - conseguentemente e contestualmente - il rapporto di impiego che, per i militari, costituisce una mera eventualità, riscontrabile soltanto in coloro che sono nella posizione di “servizio permanente”.

D’altra parte, non esiste uno stato giuridico unitario per tutte le categorie di militari, nel senso che l’insieme dei diritti e dei doveri(2) che ineriscono al particolare rapporto del militare con l’amministrazione dello Stato differisce (anche se in realtà solo formalmente, come vedremo) a seconda dell’inquadramento del militare in una delle categorie in precedenza illustrate, cioè a seconda che si sia ufficiali, sottufficiali o militari di truppa. È pur vero che base comune di tutti i militari, cioè un caratteristico e tipico status militis, è positivamente configurabile in relazione alla sottoposizione di tutti i militari alle regole della disciplina militare e alle norme penali militari. Così come lo stato di militare, al di là dell’appartenenza ad una delle categorie previste, è rilevante ai sensi dell’art. 3, d. lg. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di escludere dal processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il personale militare complessivamente considerato.

Nonostante questi elementi normativi comuni che consentono di elaborare una nozione giuridicamente rilevante di status militis comune a tutti gli appartenenti alle Forze armate e Corpi armati dello Stato, dobbiamo necessariamente ricostruire questa complessa materia, distinguendo uno stato di ufficiale, uno stato di sottufficiale e uno stato di militare di truppa, anche se in quest’ultimo caso è più corretto far riferimento ai diversi stati giuridici che attengono agli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e ai volontari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Infatti se, per le ragioni sopra descritte, la normativa di stato giuridico per gli ufficiali e i sottufficiali è stata elaborata in modo sostanzialmente unitario e omogeneo per tutti gli appartenenti alle categorie in argomento (al di là, appunto, all’appartenenza ad una specifica Forza armata o Corpo armato), nel settore dei militari di truppa lo sviluppo normativo è stato condizionato dalle diverse esigenze istituzionali dei corpi militari e dalla lenta evoluzione dello strumento militare verso un ordinamento completamente professionale. Accanto, poi, alla nozione di stato giuridico e in maniera per molti aspetti centrale ed assorbente, troviamo il concetto di rapporto di impiego(3) che, più correttamente, in ambito militare, viene definito servizio permanente, denominazione ormai valida per tutte le categorie di militari (in precedenza vigeva anche la denominazione, peraltro equivalente di “servizio continuativo” per i militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza).

Il servizio permanente presuppone una posizione giuridica che non è riscontrabile in tutti coloro che comunque sono titolari di uno stato giuridico militare, ma ha un momento costitutivo, vicende connesse al suo diverso atteggiarsi e una conclusione che trovano in specifiche norme di legge il loro riferimento di legittimità. Tutte queste circostanze legate alla nascita, allo sviluppo e alla cessazione del servizio permanente, possono anche non coincidere, e di norma non coincidono, con i principali momenti della costituzione, delle eventuali modificazioni e della perdita dello stato giuridico. Lo stato giuridico si acquista o perché si è obbligati ad una prestazione di servizio militare (che tuttora può adempiersi come militare di leva, carabiniere ausiliario o ufficiale di complemento di prima nomina, anche se per queste due ultime modalità deve esprimersi un’opzione volontaria) o perché si sceglie di intraprendere una determinata professione, condividendo la relativa carriera. Al servizio permanente si accede esclusivamente per atto volontario espresso dal candidato in sede di partecipazione ai concorsi, pubblici o interni, indetti per l’immissione nei vari ruoli in cui si articolano le carriere militari. La partecipazione al concorso è in effetti l’unica espressione di volontà dell’interessato per accedere ad un rapporto di impiego regolato unilateralmente e in tutti i suoi aspetti dalla legge. Mentre, quindi, per l’accesso al servizio permanente è rilevante l’immissione nel ruolo per il quale si è concorso, per l’acquisizione dello stato giuridico è, invece, rilevante il conferimento del grado, cioè la collocazione del soggetto in una precisa posizione della scala gerarchica.

È indubbio, altresì, che l’immissione nel ruolo, quindi l’accesso al servizio permanente, comporta necessariamente il conferimento del relativo grado iniziale (normalmente al termine di specifici corsi di formazione). Non è possibile operare una sequenza logica inversa, per cui il conferimento del grado, se comporta l’acquisto del relativo stato giuridico, non importa necessariamente l’instaurazione del servizio permanente (basti pensare, ad esempio, a coloro che vengono nominati sottotenenti di complemento di prima nomina che acquistano lo stato di ufficiale, ma non sono titolari di alcun rapporto di impiego con l’amministrazione militare). Per lo stato giuridico, in definitiva, diviene essenziale il momento del conferimento del grado, per cui è necessario procedere ad un’esatta definizione di grado, dal quale dipende in sostanza tutta l’evoluzione normativa riguardante appunto lo stato giuridico del militare. Infatti, le vicende connesse con il grado (il conferimento, la perdita, la reintegrazione) condizionano le vicende relative allo stato giuridico, costituendo il loro presupposto logico-giuridico. Prima di procedere, quindi, all’analisi del servizio permanente e per comprendere i contenuti e le vicende dello stato giuridico dei militari è opportuno l’esame preliminare del concetto di grado, evidenziando tutti i momenti di rilevanza positiva con esso connessi.

2. Il conferimento del grado e l’anzianità di grado

L’acquisizione dello stato giuridico di ufficiale, sottufficiale, appuntato e carabiniere, appuntato e finanziere o volontario di truppa, si ha, dunque, con il legittimo conferimento del grado iniziale delle rispettive carriere(4). La precisazione contenuta in tutte le leggi di stato giuridico, riguardante il “legittimo” conferimento del grado, si intende nel senso che quest’ultimo viene attribuito secondo le relative norme di legge che sono sostanzialmente le leggi di reclutamento( 5), come d’altra parte evidenzia l’art. 4, l. n. 599/1954, relativamente ai sottufficiali e l’art. 5, 3° comma, l. n. 833/1961, con riguardo ai militari della Guardia di finanza. Per il legittimo conferimento del grado dobbiamo anche tener conto delle disposizioni che stabiliscono la necessità, per gli ufficiali e i sottufficiali (nulla è previsto per le altre categorie, stante la disposizione del Regolamento di disciplina militare che prevede per i militari di truppa il giuramento collettivo) di prestare giuramento prima di assumere il servizio(6). L’eventuale omissione in materia dà luogo alla revoca, ex tunc, della nomina nel grado, con l’avvertenza che, come si desume dalle leggi, il non prestare giuramento deve essere conseguenza di un atto volontario dell’interessato, non rilevando altre cause di impedimento temporaneo per le quali non si può procedere alla revoca in oggetto(7).

Le leggi di stato giuridico specificano anche la forma dei relativi atti di nomina: decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali(8), determinazione, per il grado iniziale dei sottufficiali, e decreto ministeriale per gli altri gradi dei sottufficiali(9), determinazione dei rispettivi comandanti generali per i militari dell’Arma dei Carabinieri(10) e della Guardia di finanza(11). Nella prassi amministrativa il conferimento del grado è formalizzato con determinazione dirigenziale del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa, in ottemperanza alle norme sulle riforma della dirigenza pubblica, introdotta dal d. lg. 3 febbraio 1993, n. 29, e attualmente contenute nel d. lg. 30 marzo 2001, n. 165. Il grado, una volta conferito, colloca il militare in una ben precisa posizione nella scala di valori gerarchici che è connaturale all’ordinamento militare, rappresentando un livello gerarchico positivamente previsto che consente di stabilire con certezza i rapporti di subordinazione/sovraordinazione essenziali per la coesione, la funzionalità e l’organizzazione delle Forze armate(12).

Ogni militare ha, quindi, sempre e comunque una ben precisa collocazione gerarchica all’interno dell’ordinamento militare, corrispondente appunto al grado acquisito all’atto dell’arruolamento o lungo la sua carriera, tant’è che, come rilevato, la degradazione (sanzione penale accessoria propria del diritto penale militare), per l’effetto legale di togliere al condannato il grado militare, ha come conseguenza quella di far estinguere lo stesso stato giuridico di militare. Il grado, però, talora non è sufficiente a risolvere astrattamente - si pensi ai rapporti tra parigrado - le questioni connesse con le relazioni di subordinazione/sovraordinazione che in ogni circostanza devono essere certe ed inequivocabili (pena la possibile paralisi dell’essenziale funzione direttiva e di comando nell’ordinamento militare, specialmente nelle situazioni di emergenza dove gli automatismi sono vitali). Per questo motivo, nell’ambito della definizione normativa del grado, viene disciplinato anche l’istituto dell’anzianità di grado, finalizzato appunto a dirimere ogni eventuale contrasto in merito alla posizione gerarchica di subordinazione o sovraordinazione. In effetti, l’atto di nomina segna anche la cosiddetta anzianità di grado che le leggi di stato giuridico distinguono in anzianità assoluta e anzianità relativa.

L’anzianità assoluta individua il tempo trascorso dal militare nel grado rivestito, tempo che decorre dalla data dell’atto di nomina o di promozione e che può subire aumenti o detrazioni apportati ai sensi delle disposizioni di legge(13). L’anzianità relativa individua l’ordine di precedenza tra pari grado dello stesso ruolo con la medesima anzianità assoluta. L’ordine di precedenza è determinato dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di formazione o risultante dall’esito favorevole del relativo concorso, a seconda delle varie disposizioni dettate dalle leggi di reclutamento. L’anzianità, assoluta o relativa, ha una rilevanza giuridica nei seguenti settori: - in materia disciplinare, costituisce il criterio residuale di scelta del militare che deve subentrare ad altro militare investito di comando o carica direttiva deceduto, assente od impedito(14); - in materia di avanzamento, segna il periodo minimo di permanenza nel grado come requisito oggettivo necessario per il conseguimento della promozione al grado superiore; - in materia di promozione al grado superiore, può costituire criterio di base per l’iscrizione nei quadri di avanzamento, quando viene appunto effettuata in ordine di ruolo (e non di graduatoria, formata in esito al giudizio di avanzamento a scelta), a seconda delle disposizioni delle varie leggi di avanzamento.

L’anzianità assoluta, inoltre, subisce una detrazione al verificarsi di alcune circostanze previste dalle leggi, in particolare(15): - per il periodo di detenzione, sia in caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale, sia in stato di custodia cautelare per reati che abbiano successivamente comportato una condanna a pena detentiva, sempre che i suddetti periodi siano non inferiori ad un mese(16); - per il periodo in cui il militare è rimasto sospeso dall’impiego per motivi disciplinari(17); - in aspettativa per motivi privati(18); - in aspettativa per infermità temporanea non dipendente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, il militare abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione(19). È bene precisare che le assenze dal servizio del personale militare femminile, connesse con lo stato di maternità e disciplinate dalla l. 30 dicembre 1971, n. 1204, non pregiudicano la posizione di stato giuridico, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d. lg. n. 24/2000, e, quindi, non comportano alcuna detrazione di anzianità.

Il calcolo delle detrazioni di anzianità è operato tenendo presente il tempo trascorso nelle varie posizioni rilevanti sopra descritte, mentre per gli ufficiali, ai sensi dell’art. 10, 2° comma, l. n. 113/1954, consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo, in ragione di tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall’ufficiale interessato, effettuate nel quinquennio precedente all’anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni, trascorsi in una delle posizioni sopraelencate(20). Inoltre, gli ufficiali o i sottufficiali che, ai sensi - rispettivamente - degli artt. 12 l. n. 113/1954 e 9 l. n. 599/1954, abbiano cessato di essere iscritti nei ruoli e che vi siano successivamente riammessi, subiscono una detrazione di anzianità assoluta pari all’interruzione, salvo che specifiche norme non prevedano diversamente per ipotesi eccezionali. Infine, ipotesi particolari di detrazioni di anzianità sono previste per le categorie in congedo degli ufficiali e dei sottufficiali, in caso di sospensione (penale o disciplinare) dalle attribuzioni del grado, ai sensi rispettivamente degli artt. 11 l. n. 113/1954 e 8 l. n. 599/1954.

3. La perdita del grado

La perdita del grado segna la cessazione dello stato giuridico di ufficiale, sottufficiale, appuntato e carabiniere o finanziere e volontario di truppa. Come accennato il militare che perde il grado può anche non essere in servizio permanente, ma in congedo, essendo le due situazioni giuridiche completamente diverse. È chiaro che il militare colpito dalla perdita del grado, perdendo lo stato della categoria cui apparteneva, viene a perdere anche un requisito essenziale per il proseguimento dell’eventuale rapporto di impiego che lo legava all’amministrazione militare, con il conseguente e contestuale verificarsi, dunque, della cessazione dal servizio permanente. Le ipotesi di perdita del grado sono tassativamente stabilite dalla legge, in quanto vanno ad incidere su una posizione giuridica creata da disposizioni di legge e conseguente alla attribuzione del grado. Anche in questo caso le singole leggi di stato giuridico elencano tutte le circostanze che danno luogo alla perdita del grado.

L’elenco più esaustivo è quello riportato all’art. 70, l. n. 113/1954, relativo agli ufficiali, che seguiremo per comodità espositiva, accennando mano a mano alle eventuali peculiarità per ciascuna categoria di militari. L’art. 70, l. n. 113/1954, raggruppa le cause di perdita del grado in cinque gruppi omogenei: dimissioni volontarie, dimissioni di autorità, cancellazioni dai ruoli, cause disciplinari e cause penali. Le dimissioni volontarie dal grado (ipotesi peraltro scolastica) sono previste esclusivamente per gli ufficiali con particolari condizioni. L’ufficiale non può dimettersi dal grado sino a quando non ha compiuto l’età oltre la quale cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa soggetti al servizio militare obbligatorio, cioè 45 anni(21). La ragione di tale disposizione risiede nel fatto che l’attribuzione dello stato di ufficiale è comunque inerente ad un atto volontario dell’interessato, ma allo stesso tempo non può essere derogatoria delle norme generali che stabiliscono per tutti i cittadini determinati obblighi di servizio militare. Analogamente, non può dimettersi dal grado l’ufficiale che gode di un trattamento di quiescenza, finché, ancorché in congedo, conservi l’idoneità al servizio della riserva(22).

La legge fa salve ipotesi eccezionali legislativamente previste o deroghe speciali autorizzate, con procedimento discrezionale, con atto del Presidente della Repubblica. Le dimissioni volontarie sono irrevocabili dal momento in cui l’amministrazione le ha accettate. Inoltre, la facoltà in argomento può essere sospesa in caso di mobilitazione. Per quanto riguarda le dimissioni di autorità vanno distinte le seguenti ipotesi: - per interdizione civile (o più correttamente interdizione giudiziale) o per inabilitazione civile(23). L’interdizione giudiziale e l’inabilitazione sono istituti previsti e disciplinati dal codice civile, attraverso i quali l’ordinamento giuridico, per mezzo dei competenti organi giudiziari, accerta - rispettivamente - una abituale infermità di mente che esclude la capacità di intendere o di volere, o - invece - una malattia mentale meno grave, o la prodigalità, o l’abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti che possano menomare quella capacità.

L’effetto tipico della dichiarazione di interdizione o inabilitazione civile è, rispettivamente, quello di porre l’interessato nell’assoluta incapacità di agire (cioè, di autodeterminarsi nella sfera dei rapporti interprivati di carattere patrimoniale e per molti aspetti anche personale) o di riconoscergli una limitata capacità di agire, con la necessità nel primo caso di nominargli un tutore e nel secondo caso un curatore(24). Per queste ipotesi la perdita del grado decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza civile, per ragioni di massima garanzia dell’interessato; - per irreperibilità accertata(25). È stato rilevato che questo istituto richiama propriamente quello dell’assenza, disciplinato dal codice civile, ma se ne differenzia in quanto l’accertamento, in questo caso, è demandato all’amministrazione, nell’altro, invece, è rimesso all’organo giurisdizionale competente. L’irreperibilità deve essere una situazione formalmente accertata e non soltanto di mero fatto, inoltre non deve risultare da atto volontario dell’interessato che realizzerebbe, nella fattispecie, altre ipotesi di violazione di doveri di ufficio, se non proprio specifiche fattispecie di reato militare. Infine, l’irreperibilità deve essere permanente e non temporanea, poiché solo la prima giustificherebbe una perdita del grado e non una mera sospensione dalle sue attribuzioni(26); - per attività moralmente incompatibili (rilevante solo riguardo allo stato giuridico degli ufficiali)(27).

L’ipotesi è attualmente molto problematica, sia riguardo alla esatta definizione di attività moralmente incompatibile, sia rispetto all’individuazione dei parametri di moralità media inerenti allo stato giuridico dell’ufficiale, sia in considerazione dei presupposti di diritto e di fatto cha autorizzerebbero una procedura di perdita del grado motivata da questo tipo di incompatibilità, sia, infine, per il trattamento differenziato riservato agli ufficiali, in confronto alle altre categorie di militari, difficilmente giustificabile in base al principio costituzionale di uguaglianza. È evidente, poi, che questa ipotesi si basa su valutazioni ampiamente discrezionali dell’amministrazione, al di là di precisi riferimenti giuridici e di eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti, per i quali esistono sanzioni prestabilite.

Le valutazioni in argomento, riguarderebbero, inoltre, non singoli atti moralmente riprovevoli, ma una serie di comportamenti ripetuti nel tempo (una specie di colpa d’autore ipotizzata in campo penale da dottrina ormai superata). Per concludere, in mancanza assoluta di giurisprudenza nel merito, non è possibile ulteriormente definire questa fattispecie, estremamente generica, di cui si auspica in futuro la soppressione, sia perché comporterebbe più difficoltà applicative che efficaci risposte risolutive per la stessa amministrazione, sia per la mancanza di precise garanzie per l’interessato che si troverebbe esposto ad un procedimento amministrativo basato su presupposti impalpabili, difficilmente contrastabili in sede difensiva e ampiamente opinabili nell’attuale complesso contesto sociale(28); - a seguito di applicazione di una misura di sicurezza(29). La disposizione di legge in argomento completa il quadro riguardante le sanzioni di natura penale, nel tentativo di evitare qualsiasi vuoto di tutela del rapporto inerente al grado. La natura ampiamente discrezionale della perdita del grado, motivata in base all’applicazione di una misura di sicurezza, risiede nel fatto che il provvedimento è rimesso sostanzialmente alla decisione del Ministro, da adottare con il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Tribunale Supremo Militare (in tempo di pace, per queste attribuzioni è ora competente la Corte Militare d’Appello(30)).

La misura di sicurezza consegue ad un reato - o ad un quasi reato (arrt. 49 e 115 c. p.: rispettivamente reato impossibile e accordo per commettere un reato, non commesso, o istigazione non accolta) - e può essere irrogata anche al di fuori di una condanna penale, nei confronti di soggetti non imputabili o non punibili, qualora il giudice accerti che il medesimo soggetto sia socialmente pericoloso(31). Un altro gruppo di ipotesi di perdita del grado riguarda casi nei quali non vi è sostanzialmente valutazione discrezionale dell’amministrazione, la quale, come visto, deve intervenire d’ufficio per risolvere situazioni che possono compromettere il rapporto fiduciario tra il militare fornito di un grado e la competente amministrazione, a causa di una successiva carenza di requisiti essenziali (incapacità di agire, quale incapacità di intendere e di volere, indisponibilità permanente a prestare servizio, immoralità, pericolosità sociale) che non garantisce l’esatto adempimento dei doveri e delle funzioni riconnesse ad un grado gerarchico militare.

Per queste altre ipotesi che analizzeremo, il provvedimento consegue automaticamente al verificarsi di circostanze prestabilite: si parla in questo caso di cancellazione dai ruoli proprio per sottolineare l’attività di mero accertamento da parte dell’amministrazione che non deve operare scelte discrezionali, ma solo verificare la mancanza di peculiari requisiti o le incompatibilità prefissate. Possiamo affermare che nel primo caso l’amministrazione pone in essere un’attività costitutiva di situazioni giuridiche, nel secondo caso - invece - effettua una ricognizione di fattispecie e pone in essere un’attività dichiarativa. Per le ipotesi di cancellazione dai ruoli, quindi, ricomprendiamo: - la perdita della cittadinanza(32). Il requisito della cittadinanza, in base alle leggi di reclutamento, è essenziale per intraprendere la carriera militare, pena l’impossibilità di costituire lo stesso rapporto giuridico connesso con il grado.

La perdita della cittadinanza fa, quindi, venir meno, un requisito legale, cui consegue l’impossibilità della continuazione del rapporto giuridico inerente al grado, e determina l’estinzione di questo rapporto. La legge 5 febbraio 1992, n. 91 elenca le cause di perdita della cittadinanza; - l’assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata o Corpo armato diverso da quello di appartenenza o, con grado diverso, nella stessa Forza armata o Corpo armato di appartenenza(33). In questo caso è evidente l’incompatibilità derivante dal fatto che un militare possa avere un duplice rapporto giuridico inerente al grado e allo stesso impiego con l’amministrazione militare, circostanza che determinerebbe confusione e palese antinomia. In questi casi normalmente - e correttamente - l’amministrazione invita l’interessato ad esprimere un’opzione, facendogli produrre una dichiarazione di rinuncia al grado già rivestito, a favore di quello successivamente acquisito con la nuova assunzione di servizio; - l’assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate degli Stati esteri(34).

Ancor più evidente, in questo caso, l’incompatibilità che potrebbe minare lo stesso rapporto di fedeltà del militare, in considerazione anche del fatto che, ai sensi dell’art. 4, 1° comma, l. 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, l’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri dell’appartenente alle Forze armate. Qui, però, sembra reintrodotta una certa valutazione discrezionale dell’amministrazione, là dove l’assunzione di servizio sia avvenuta appunto senza autorizzazione. Un atto di consenso dell’amministrazione militare potrebbe allora rendere legittima l’assunzione di servizio nelle Forze armate di Stati esteri, quindi, l’ipotesi in questione è sostanzialmente lasciata al libero apprezzamento dell’autorità preposta all’eventuale autorizzazione. Si rammenti, poi, che l’art. 12, l. n. 91/1992, contempla due particolari casi di perdita della cittadinanza che possono essere riconnessi a questa ipotesi: il primo riguarda il cittadino che, accettando, tra l’altro, di prestare servizio militare per uno Stato estero non ottempera, nel termine stabilito, all’eventuale intimazione del Governo italiano di abbandonare il servizio militare; il secondo, di maggior gravità, riguarda il cittadino che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia, tra l’altro, prestato servizio militare per tale Stato, senza esservi obbligato (in quest’ultimo caso la cittadinanza si perde al momento della cessazione dello stato di guerra, per rendere effettive le relative responsabilità penali). Altra importante ipotesi di perdita del grado è quella della rimozione per motivi disciplinari(35).

La rimozione è una sanzione disciplinare di stato prevista dalle relative leggi di stato giuridico. Per l’applicazione di questa sanzione le leggi di stato non tipizzano le fattispecie di illecito disciplinare rilevanti, ma forniscono indicazioni molto generiche, in linea con la caratteristica dell’atipicità del predetto illecito comune a tutto il diritto disciplinare militare, tranne qualche eccezione connessa con l’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore(36). L’applicazione della rimozione, d’altronde, è possibile soltanto a seguito di un procedimento amministrativo tipico che è definito procedimento disciplinare di stato. Per il contenuto della sanzione e il relativo procedimento di accertamento rinviamo al relativo capitolo. Ultima ipotesi di perdita del grado è quella conseguente a condanna penale, quando a quest’ultima evenienza conseguono anche alcune tassative sanzioni penali accessorie(37).

In particolare la perdita del grado per condanna si ha quando: - ai sensi della legge penale militare, quest’ultima importi anche la pena accessoria della rimozione(38); - per delitti non colposi, quest’ultima importi l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte e la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori(39); - per i delitti contemplati dall’art. 32-quinquies c. p., quest’ultima importi la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro(40). Per quanto concerne le ipotesi di perdita del grado per condanna penale, dobbiamo distinguere il caso in cui le stesse, oltre ad estinguere lo stato giuridico di ufficiale, sottufficiale, o di appartenente ai ruoli iniziali delle Forze armate o Corpi armati, estinguano anche il rapporto di impiego, rappresentando cause legali di cessazione dal servizio permanente(41). In questo caso, oltre alla perdita del grado, si ha anche un effetto giuridico analogo alla destituzione, contemplata per tutto il pubblico impiego, poiché la cessazione dal servizio permanente importa il transito nel congedo da parte del militare. Occorre allora tener presente il disposto dell’art. 9, l. 7 febbraio 1990, n. 19, che stabilisce la necessità di un previo accertamento disciplinare, per irrogare la destituzione dall’impiego del pubblico dipendente, per cui è illegittima qualsiasi forma di destituzione di diritto a seguito di condanna penale. In questo senso, per l’ipotesi di applicazione della rimozione come pena accessoria prevista dal codice penale militare di pace, dobbiamo registrare un importante intervento in materia da parte della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. f ) e 34, numero 7), l. n. 1168/1961, nel momento in cui non prevedono l’instaurazione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio permanente per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione, nei riguardi degli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

Le ipotesi di perdita del grado per condanna in sostanza, quando hanno come effetto diretto anche quello di interrompere il rapporto di impiego, hanno perso il carattere di automatismo che le differenziavano dall’ipotesi della sanzione disciplinare della rimozione, per cui possiamo affermare che le stesse costituiscono esclusivamente validi presupposti di diritto per l’instaurazione di un procedimento disciplinare di stato volto alla rimozione dal grado del militare. Possiamo ipotizzare ancora un certo margine di automatismo relativo alla perdita del grado per condanna, solo quando riguardi in sostanza le categorie dei militari in congedo, per i quali non sussiste un problema di destituzione dall’impiego. Recentemente il legislatore, con l. 27 marzo 2001, n. 97, ha recuperato il meccanismo automatico della destituzione per ipotesi ben circoscritte, con l’inserimento nel codice penale di un’ulteriore pena accessoria (l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro), disciplinata dall’art. 32-quinquies (42). Diversa l’ipotesi di condanna penale, con applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici o della corrispondente pena accessoria militare della degradazione. In questo caso la perdita del grado dovrebbe intervenire come effetto giuridico necessario alla privazione dello status di militare, per il quale l’amministrazione è obbligata a prendere atto con provvedimento sostanzialmente vincolato, senza ulteriori valutazioni discrezionali in merito al rapporto di impiego.

Per gli ulteriori aspetti disciplinari, relativi soprattutto al procedimento di accertamento, si rimanda al capitolo sulla disciplina militare di stato. La perdita del grado viene formalizzata con apposito provvedimento(43), dalla cui data decorrono gli effetti estintivi per quasi tutte le ipotesi, tranne: - per l’interdizione giudiziale, l’inabilitazione e la condanna (ma soltanto nella residuale ipotesi introdotta dalla l. n. 97/2001), per cui la perdita del grado decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza; - per l’assunzione di servizio presso altre Forze armate o Corpi armati, o nella stessa istituzione militare, ma con grado diverso, o - senza autorizzazione - in Forze armate di Stato esteri, per cui la perdita del grado decorre dalla stessa data di assunzione del servizio in questione(44).

4. La reintegrazione nel grado

Quando alcune delle cause di perdita del grado vengono meno, si può far luogo alla reintegrazione nel grado, prevista da tutte le leggi di stato giuridico(45). La reintegrazione avviene normalmente a domanda dell’interessato. Solo per un caso è prevista la possibilità di reintegrazione d’ufficio: si tratta del militare delle categorie in congedo, cancellato dai ruoli per assunzione di servizio in altra Forza armata o Corpo armato, o nella stessa istituzione militare, ma con grado diverso, per il quale cessi la causa che ne aveva determinato la cancellazione(46).

Per il resto tutte le ipotesi di reintegrazione sono a domanda, con l’importante distinzione che, per alcuni casi, il provvedimento di reintegrazione consegue alla cessazione della causa che aveva determinato la perdita del grado, per altri l’amministrazione può reintegrare l’interessato nel grado, solo previa acquisizione di pareri vincolanti, e con scelta di carattere sostanzialmente discrezionale. In particolare: - la reintegrazione consegue - a domanda - alla cessazione della specifica causa, nelle circostanze di ulteriori assunzioni di servizio, interdizione giudiziale e inabilitazione, irreperibilità accertata, (per attività moralmente incompatibile( 47)), per perdita della cittadinanza(48). In sostanza, la reintegrazione consegue quando il militare cessi dall’ulteriore servizio, per revoca - con sentenza - dello stato di interdizione o di inabilitazione, perché il militare è stato reperito, perché la cittadinanza è stata riacquistata; - la reintegrazione è concessa - a domanda dell’interessato -, previo parere favorevole del Tribunale Supremo Militare (in tempo di pace, per queste attribuzioni è ora competente la Corte Militare d’Appello(49)) negli altri casi di perdita del grado, cioè quando la stessa consegue a motivi disciplinari o a condanna penale. Per quest’ultima ipotesi dobbiamo considerare, da una parte, il caso in cui la perdita del grado sia derivata a seguito di applicazione della sanzione disciplinare di stato della rimozione, dall’altra la circostanza che vi sia stata un’applicazione automatica della perdita del grado in seguito a condanna penale.

Per la prima evenienza le leggi di stato giuridico, oltre il parere del Tribunale Supremo Militare (Corte Militare d’Appello), esigono che l’amministrazione valuti il successivo comportamento del militare che, per almeno cinque anni dalla data della rimozione, deve aver conservato ottima condotta morale e civile, con particolari agevolazioni (periodo di prova ridotto alla metà), qualora l’interessato abbia conseguito particolari benemerenze e ricompense(50). Inoltre, qualora la sanzione disciplinare sia stata irrogata a seguito di procedimento disciplinare instaurato in conseguenza di una condanna penale, è necessario che nel frattempo sia anche intervenuta la riabilitazione. Nei casi invece di automatica perdita del grado a seguito di condanna penale la reintegrazione, sempre previo parere favorevole del Tribunale Supremo Militare (Corte Militare d’Appello), può avvenire soltanto quando intervenga la riabilitazione, a norma della legge penale comune e, in caso di applicazione di pena militare, anche a norma della legge penale militare(51). La reintegrazione nel grado viene disposta con un atto amministrativo della stessa natura di quello che aveva comportato la perdita del grado.

Infine, le leggi di stato giuridico, sottolineano come la reintegrazione nel grado non importi di diritto la reiscrizione del militare nei ruoli del servizio permanente( 52), qualora l’interessato fosse già stato inserito negli stessi, evidenziando ancora una volta la differenza tra stato giuridico, connesso con il grado, e rapporto di impiego, che si risolve nel servizio permanente.


(1) - Vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, 5; G. ZANOBINI (1957), Corso di diritto amministrativo, vol. V, 44; G. LANDI (1975), “Ufficiali e sottufficiali”, 1034.
(2) - Così si esprimono le norme per definire il concetto di stato giuridico, cfr.: art. 1, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 1, 1° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 5, 1° comma, l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 1, 1° comma, l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(3) - Il rapporto inerente alla stato giuridico, in costanza di rapporto di impiego, rimarrebbe assorbito da quest’ultimo, così: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 5.
(4) - Cfr.: art. 1, 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 1, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 5, 2° comma, l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 1, 2° comma, l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(5) - Sul punto: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 5.
(6) - Cfr.: art. 2, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 2, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa).
(7) - Cfr.: art. 2, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 2, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottuffi ciali e volontari di truppa). Sul punto vedi anche: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 7.
(8) - Cfr.: art. 4, 1° comma, l. n. 113/1954.
(9) - Cfr.: art. 4, l. n. 599/1954.
(10) - Cfr.: art. 7, comma 1, d. lg. n. 198/1995, così come modificato dal d. lg. n. 83/2001.
(11) - Cfr.: art. 5, 3° comma, l. n. 833/1961.
(12) - Così, efficacemente, si esprime il Regolamento di disciplina militare in materia: art. 10, 1° comma, R.D.M.: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica”.
(13) - Cfr.: artt. 5 e 6 l. n. 113/1954 (ufficiali); artt. 5 e 6 l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 7 l. n. 833/1961 (app. e finanzieri).
(14) - Cfr.: art. 12, comma 4, R.D.M.
(15) - Ai fini di una maggiore comprensione dei richiami normativi nelle prossime note si precisa che la materia dell’anzianità per gli ufficiali è contemplata nella l. n. 113/1954, per i sottufficiali nella l. n. 599/1954, così come per i volontari di truppa, ai sensi del rinvio operato dall’art. 30, comma 2, d. lg. n. 196/1995, mentre per gli appuntati e carabinieri o finanzieri nella l. n. 53/1989, che ha parzialmente modificato il loro stato giuridico.
(16) - Cfr. art. 10, 1° comma, nn. 1) e 2), l. n. 113/1954; art. 7, 1° comma, e 8 l. n. 599/1954, che però non contempla il tempo trascorso in stato di custodia cautelare in carcere; art. 7, comma 1, l. n. 53/1989, che, come l’articolo precedente, non prevede l’ipotesti della custodia cautelare.
(17) - Cfr.: art. 10, 1° comma, n. 3), l. n. 113/1954; art. 7, 1° comma, l. n. 599/1954; art. 7, comma 1, l. n. 53/1989.
(18) - Cfr.: art. 10, 1° comma, n. 4), l. n. 113/1954; art. 7, 1° comma, l. n. 599/1954; art. 7, comma 3, l. n. 53/1989.
(19) - Cfr.: art. 10, 1° comma, n. 5), l. n. 113/1954; art. 7, 2° comma, l. n. 599/1954. Questa ipotesi non è espressamente contemplata dalla l. n. 53/1989 che, all’art. 7, è stata integrata con un comma 2-bis, aggiunto dal d. lg. n. 199/1995, con il quale si stabilisce che il calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti ad interruzioni del servizio avviene, come per le ipotesi espressamente contemplate, detraendo il tempo trascorso nelle posizioni di interruzione.
(20) - Sulle particolari ragioni dello speciale calcolo di detrazione dell’anzianità per gli ufficiali e per le considerazioni che in sostanza questo tipo di detrazione incide più sull’anzianità relativa che su quella assoluta, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 27.
(21) - Per questa età, cfr.: art. 1, D.P.R. n. 237/1964.
(22) - Sul punto: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 240.
(23) - Cfr.: artt. 70, 1° comma, numero 2), lett. a), e 71, 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); artt. 60, 1° comma, numero 1), e 61, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 40, 1° comma, numero 4), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri) che parla più correttamente di “interdizione giudiziale e inabilitazione”, così come l’art. 34, 1° comma, numero 4), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(24) - Su questi istituti giuridici, più ampiamente, tra i tanti: C. M. BIANCA (1990), Diritto civile, 1, 220; F. GAZZONI (1998), Manuale di diritto privato, 130.
(25) - Cfr.: art. 70, 1° comma, numero 2), lett. b), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 60, 1° comma, numero 5), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 40, 1° comma, numero 5), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 34, 1° comma, numero 5), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(26) - Sul punto: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 245. (27) - Cfr.: art. 70, 1° comma, numero 2), lett. c), l. n. 113/1954.
(28) - Già all’entrata in vigore della legge di stato degli ufficiali i primi commentatori hanno immediatamente sottolineato come il potere conferito all’amministrazione con questa ipotesi sia estremamente ampio e suscettivo di essere circondato di maggiori cautele. Vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali, 246.
(29) - Cfr.: art. 70, 1° comma, numero 2), lett. d), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 60, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa). Le leggi di stato giuridico degli appuntati e carabinieri o finanzieri non prevedono espressamente questa ipotesi.
(30) - Cfr.: art. 3, 9° comma, l. 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all’ordinamento giudiziario militare in tempo di pace, il quale stabilisce che la competenza, di carattere sostanzialmente amministrativo, prevista dall’art. 45 dell’Ordinamento giudiziario militare, approvato con r. d. 9 settembre 1941, n. 1022, è devoluta alla Corte militare d’Appello.
(31) - Sulle misure di sicurezza, più ampiamente, tra i tanti: A. PAGLIARO (2000), Principi di diritto penale, 701; F. MANTOVANI (2001), Diritto penale, 878; G. FIANDACA - E. MUSCO (2001), Diritto penale - parte generale, 789; T. PADOVANI (2002), Diritto penale, 319.
(32) - Cfr.: art. 70, 1° comma, numero 3), lett. a), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 60, 1° comma, numero 1), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 40, 1° comma, numero 1), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 34, 1° comma, numero 1), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(33) - Cfr.: art. 70, 1° comma, numero 3), lett. b), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 60, 1° comma, numero 3), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 40, 1° comma, numero 3), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 34, 1° comma, numero 3), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(34) - Cfr.: art. 70, 1° comma, numero 3), lett. c), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 60, 1° comma, numero 2), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 40, 1° comma, numero 2), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 34, 1° comma, numero 2), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(35) - Cfr.: art. 70, 1° comma, numero 4), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 60, 1° comma, numero 6), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 40, 1° comma, numero 6), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 34, 1° comma, numero 6), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(36) - Le leggi di stato degli ufficiali e dei sottufficiali parlano di “violazione di giuramento o per altri motivi disciplinari”, le leggi di stato degli appuntati e carabinieri o finanzieri aggiungono alla precedente frase “ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell’Arma [del Corpo] o alle esigenze di sicurezza dello Stato”, nel tentativo di tipizzare maggiormente la fattispecie di illecito disciplinare connesso con la rimozione. Non a caso le leggi di stato giuridico di queste ultime categorie di militari sono posteriori (1961) di qualche anno alle precedenti (1954).
(37) - Cfr.: art. 70, 1° comma, numero 5), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 60, 1° comma, numero 7), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 40, 1° comma, numero 7), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 34, 1° comma, numero 7), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(38) - Ai sensi dell’art. 29 c.p.m.p. la rimozione, quale pena accessoria perpetua, si applica a tutti i militari rivestiti di un grado, quando viene inflitta la reclusione militare per una durata superiore a tre anni.
(39) - L’interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica, ai sensi degli artt. 29 e 31 c. p., per condanna alla reclusione per un durata non inferiore a tre anni o per condanna per delitti commessi con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
(40) - L’art. 32-quinquies prevede che l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro interviene per condanna alla reclusione, per un tempo non inferiore a tre anni, relativamente ai delitti di peculato (art. 314, 1° comma, c. p.), concussione (art. 317 c. p.), corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c. p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c. p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c. p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.).
(41) - Cfr.: art. 33, 1° comma, lett. h), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 26, 1° comma, lett. g), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 15, 1° comma, lett. g), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 12, 1° comma, lett. f ), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(42) - In dottrina si sottolinea come, anche dopo l’entrata in vigore della l n. 19/1990 e a prescindere dalle particolari ipotesi della legge n. 97/2001, esistano due correnti di pensiero: una evidenzia che l’affermazione del principio della necessità del procedimento disciplinare non concerna le pene accessorie di carattere interdittivo, in presenza delle quali l’amministrazione non può che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento sostanzialmente vincolato; l’altra, basandosi sulle pronunce della Corte costituzionale in merito, afferma l’esistenza di un principio generale secondo cui deve ritenersi abrogata per incompatibilità ogni ipotesi di destituzione automatica a seguito di condanna penale. Per maggiori approfondimenti: A. SIMONCELLI (2002), “Sanzioni di stato e di corpo. I procedimenti disciplinari”, 257.
(43) - La natura dei provvedimenti di perdita del grado era, originariamente, la stessa prevista per il conferimento del grado (come visto, decreti presidenziali e ministeriali e determinazioni ministeriali e dei comandanti generali dei corpi militari di polizia). Anche qui ha inciso la normativa sulla riforma del pubblico impiego, per cui ci limitiamo a precisare che per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri è prevista la determinazione del comandante generale del Corpo, ai sensi dell’art. 41, 1° comma, l. n. 833/1961, per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri è prevista la determinazione del comandante generale dell’Arma, ma solo per i militari in congedo, ai sensi dell’art. 35, 1° comma, lett. b), l. n. 1168/1961.
(44) - Cfr.: art. 71, 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 61, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 41, 1° comma, l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 35, 2° comma, l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(45) - Cfr.: art. 72, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 62, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 42, l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 36, l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(46) - Cfr.: art. 72, 1° comma, numero 2), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 62, 1° comma, numero 2), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 42, 1° comma, numero 2), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 36, 1° comma, numero 2), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(47) - Qui rileva tutta l’ambiguità di questa ipotesi, poiché non si comprende come l’amministrazione militare possa accertare l’eventuale ulteriore compatibilità morale del comportamento dell’ufficiale, senza alcun parametro normativo di riferimento, ma soltanto ricorrendo ai concetti - difficilmente codificabili - di attività morale od immorale.
(48) - Cfr.: art. 72, 1° comma, numeri 1) e 2), l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 62, 1° comma, numeri 1) e 2), l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 42, 1° comma, numeri 1) e 2), l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 36, 1° comma, numeri 1) e 2), l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).
(49) - Cfr.: art. 3, 9° comma, l. 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all’ordinamento giudiziario militare in tempo di pace, il quale stabilisce che la competenza, di carattere sostanzialmente amministrativo, prevista dall’art. 45 dell’Ordinamento giudiziario militare, approvato con r. d. 9 settembre 1941, n. 1022, è devoluta alla Corte militare d’Appello.
(50) - Promozioni per merito di guerra e altre ricompense al valor militare. Qualora siano state conseguite più promozioni o ricompense previste dalle norme di stato giuridico, il militare può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi momento.
(51) - Sull’istituto della riabilitazione nel diritto penale militare e le sue incongruenze, vedi: R. VENDITTI (1997), Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, 284; S. RIONDATO (1998), Diritto penale militare, 304; D. BRUNELLI - G. MAZZI (2002), Diritto penale militare, 165.
(52) - Cfr.: art. 72, 3° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 62, 3° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 42, 3° comma, l. n. 833/1961 (app. e finanzieri); art. 36, 3° comma, l. n. 1168/1961 (app. e carabinieri).