Capitolo IX - La ferma volontaria

. La natura giuridica della ferma volontaria

L’ordinamento militare, come precedentemente accennato, ha sempre previsto il servizio volontario temporaneo, rappresentato dal sistema delle ferme e delle rafferme, di varia durata, riguardanti tutte le categorie dei militari. Il sistema delle ferme e delle rafferme, come visto, risponde ad obiettive esigenze dell’organizzazione militare, costituendo, per alcuni aspetti, una fase di tirocinio per sperimentare il singolo militare e valutarne le attitudini al successivo sviluppo di carriera. D’altro canto, rappresenta la possibilità di disporre di un consistente organico di personale ai livelli ordinativi più bassi, per un periodo di tempo adeguato alle specifiche esigenze funzionali, impiegando per lo più giovani di selezionata efficienza psico-fisica.

Possiamo in sostanza differenziare un certo tipo di ferma, come passaggio obbligato e prodromico al servizio permanente, da un altro tipo, dove la possibilità del passaggio in servizio permanente è solo eventuale, mentre lo scopo principale è quello di instaurare un rapporto di servizio temporaneo per le immediate esigenze organiche delle varie organizzazioni militari. Possiamo affermare che, in un caso, l’ammissione al servizio permanente è basata su una valutazione discrezionale dell’amministrazione; nell’altro questo momento è demandato alle consuete procedure concorsuali, comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, con l’unica eventuale eccezione del carattere interno del concorso. L’accennata differenziazione, però, ha valore soltanto descrittivo, in quanto la posizione del militare è analoga sia nel primo sia nel secondo tipo di ferme volontarie. In sostanza, ed in senso molto lato, la ferma o rafferma volontaria può paragonarsi ad un rapporto di lavoro a tempo determinato che condivide con il servizio permanente le norme qualificanti lo stato giuridico, distinto per categorie di militari, e i contenuti del rapporto di servizio, in relazione soprattutto all’ambito disciplinare.

L’ufficiale, il sottufficiale o il militare in ferma volontaria o in rafferma sono inquadrati nello stesso sistema relazionale delle corrispondenti categorie in servizio permanente per quel che concerne lo stato giuridico, cioè i diritti e i doveri inerenti all’attribuzione di un grado gerarchico. Cambiano, invece, le norme relative al rapporto di impiego, nel senso che solo il militare in servizio permanente si considera fornito di impiego, mentre quello in ferma o in rafferma svolge un mero servizio temporaneo, destinato a consumarsi nei relativi termini di scadenza della ferma o rafferma.

Anche i contenuti del rapporto di servizio e disciplinare sono sostanzialmente uguali, nel senso che, ad esempio, l’impiego concreto, in termini di incarichi, comandi, obblighi di servizio specifici, ed altro ancora, di un tenente in ferma o rafferma sono gli stessi di un tenente in servizio permanente. In questi termini la ferma o rafferma volontaria non realizza né rappresenta un vero e proprio rapporto di impiego, costituendo una forma di “precariato” militare che soddisfa rilevanti interessi pubblici e solo subordinatamente l’eventuale interesse a permanere in servizio da parte del militare. Il militare in ferma o rafferma vede, quindi, pienamente tutelate le proprie situazioni giuridiche soggettive solo in relazione al periodo di servizio stabilito unilateralmente dall’amministrazione, in base alle norme di legge che lo prevedono espressamente.

Per concludere non dobbiamo confondere il sistema delle ferme volontarie con gli obblighi di legge stabiliti per i militari in servizio permanente, in relazione alla loro obbligatoria permanenza minima nel ruolo. Questi periodi di permanenza obbligatoria, denominati anch’essi come ferma, variano in ragione delle singole categorie di militari e delle esigenze istituzionali di ciascuna Forza armata o Corpo armato. Gli stessi vengono contratti all’atto dell’accesso ai vari istituti di formazione militare e vengono rinnovati all’atto della nomina nel grado. A parte dobbiamo, poi, considerare lo stato giuridico dei militari durante la frequenza dei vari corsi di formazione.

2. Il sistema delle ferme e delle rafferme

La ferma volontaria e la rafferma sono previste dalle leggi di stato giuridico e di reclutamento delle varie categorie di militari. In generale, gli aspetti comuni, relativi allo stato giuridico, riguardanti i militari in ferma o rafferma, sono contenuti nelle leggi sottoelencate: - per gli ufficiali, artt. 21 ss., d. lg. 8 maggio 2001, n. 215, relativamente agli ufficiali ausiliari: ufficiali di complemento(1), ufficiali in ferma prefissata, ufficiali piloti di complemento(2) e ufficiali delle forze di completamento; - per i sottufficiali, artt. 38 ss., l. 31 luglio 1954, n. 599, e artt. 4 ss., l. 10 maggio 1983, n. 212; - per i volontari di truppa delle Forze armate, d. lg. 30 dicembre 1997, n. 505, e artt. 12 ss. d. lg. n. 215/2001. Inoltre in base alle norme di rinvio di cui all’art. 12, comma 4, d. lg. n. 215/2001 e all’art. 30, d. lg. n. 196/1995, ai volontari di truppa in ferma volontaria si applica la relativa normativa prevista per i sottufficiali; - per gli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, rispettivamente, artt. 23 ss., l. 18 ottobre 1961, n. 1168, e artt 27 ss. L. 3 agosto 1961, n. 833; inoltre, a fattor comune, artt. 2 ss. L. 1° febbraio 1989, n. 53. Le singole previsioni delle varie ferme e rafferme sono contenute nelle cosiddette leggi di reclutamento che si riportano di seguito (a parte considereremo le ferme degli allievi degli istituti di formazione militare): - ufficiali di complemento di prima nomina: artt. 59, l. n. 113/1954, 12, l. n. 958/1986, 1, l. n. 662/1996, 22, d. lg. n. 215/2001.

L’ufficiale di complemento in servizio di prima nomina adempie gli obblighi di legge relativi al servizio militare di leva, ma viene considerato, anche per gli aspetti economici, un militare volontario. Questa categoria è destinata a non essere più alimentata, se non nei casi previsti dall’art. 22, comma 1, lett. b), d. lg. n. 215/2001, dal 2007; - ufficiali di complemento in ferma volontaria (biennale): art. 37, l. n. 574/1980. Gli ufficiali di complemento di prima nomina possono, a domanda, vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni - con possibilità di proscioglimento anticipato dopo almeno un anno di servizio di ferma - che decorre dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina. Anche per questi ufficiali vale quanto previsto in materia di alimentazione della categoria con la sospensione del servizio militare obbligatorio; - ufficiali piloti di complemento: titolo II e III, l. 19 maggio 1986, n. 224; - ufficiali in ferma prefissata: art. 23, d. lg. n. 215/2001.

Questi ufficiali contraggono una ferma di due anni e sei mesi, compreso il periodo di formazione da allievi ufficiali, con la possibilità di essere ammessi, a domanda, ad un’ulteriore ferma annuale (art. 24, comma 6, lett. a), d. lg. n. 215/2001). Inoltre possono essere trattenuti in servizio per un altro periodo di ferma di sei mesi, previo consenso degli interessati, su proposta dei rispettivi Capi di Stato Maggiore di Forza armata o Comandanti generali, per consentirne l’impiego o l’ulteriore utilizzazione nelle operazioni condotte fuori del territorio nazionale o a bordo delle unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero per le operazioni di concorso alle Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale (art. 24, comma 6, lett. b), d. lg. n. 215/2001). Agli ufficiali in ferma prefissata, ai sensi dell’art. 24, comma 1, d. lg. n. 215/2001 si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento; - ufficiali delle forze di completamento: art. 25, d. lg. n. 215/2001.

Questa categoria di ufficiali può essere alimentata con gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata richiamata in servizio dal congedo, previo consenso degli interessati, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali, per le esigenze connesse con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale che all’estero. Gli ufficiali delle forze di completamento contraggono una ferma volontaria di un anno rinnovabile per non più di una volta. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali in servizio permanente; - volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate, che diventeranno volontari di truppa in ferma prefissata: art. 8, d. lg. n. 196/1995, e art. 12, d. lg. n. 215/2001. L’eventuale passaggio di questi volontari nel servizio permanente avviene attraverso l’utile inserimento in apposite graduatorie di merito, compilate mediante i criteri stabiliti dall’art. 9, d. lg. n. 196/1995 al termine dei periodi di ferma, sino al completamento dei posti disponibili nel relativo ruolo dei volontari in servizio permanente; - volontari di truppa in ferma annuale delle Forze armate, che diventeranno volontari in ferma prefissata di un anno: art. 2, d. l. n. 110/1999, e artt. 12, comma 6, e 16, d. lg. n. 215/2001.

Questi volontari possono esclusivamente ottenere un ulteriore proroga di sei mesi della ferma volontaria, su proposta dei rispettivi Capi di Stato Maggiore di Forza armata, per consentirne l’impiego o l’ulteriore utilizzazione nelle operazioni condotte fuori del territorio nazionale o a bordo delle unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero per le operazioni di concorso alle Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, o, infine, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla ferma breve o prefissata (art. 16, comma 2, d. lg. n. 215/2001). Inoltre, questi volontari, congedati senza demerito, possono concorrere per l’assunzione di un’altra ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito durante il primo periodo di ferma (art. 16, comma 2, d. lg. n. 215/2001); - carabinieri in ferma volontaria: art. 4, comma 1, lett. a), d. lg. n. 198/1995. I carabinieri effettivi all’atto dell’arruolamento contraggono una ferma volontaria quadriennale, al termine della quale, qualora conservino, ai sensi dell’art. 4, l. n. 53/1989, l’idoneità al servizio militare incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento a prestare servizio nell’Arma dei Carabinieri, vengono ammessi, a domanda, in servizio permanente, nell’apposito ruolo appuntati e carabinieri; - carabinieri ausiliari (categoria di militari destinata a scomparire con la sospensione del servizio di leva): art. 4, comma 1, lett. b), d. lg. n. 198/1995. I carabinieri ausiliari adempiono gli obblighi di legge relativi al servizio militare di leva, ma vengono considerati, anche per gli aspetti economici, militari volontari; - carabinieri ausiliari in ferma volontaria: artt. 21, l. n. 958/1986, 4, comma 2, d. lg. n. 198/1995. Le norme sopra indicate prevedono che i carabinieri ausiliari, al termine della ferma di leva, possono vincolarsi, a domanda, ad una ferma biennale, previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge; - marescialli in ferma volontaria dell’Arma dei Carabinieri: art. 21, d. lg. n. 198/1995. I concorrenti ai corsi biennali per allievo maresciallo (qualora non già militari in servizio permanente), all’atto della vincita del concorso e dell’arruolamento contraggono una ferma quadriennale (qualora già siano militari in ferma volontaria, quest’ultima va a cumularsi a quella successiva, ai fini del conteggio totale dei quattro anni), al termine della quale transitano nel servizio permanente con il grado di maresciallo, già acquisito; - finanzieri in ferma volontaria: artt. 8 e 9, d. lg. n. 199/1995. I finanzieri effettivi all’atto dell’arruolamento contraggono una ferma volontaria quadriennale, al termine della quale, qualora conservino, ai sensi dell’art. 4, l. n. 53/1989, l’idoneità al servizio militare incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento a prestare servizio nel Corpo della Guardia di finanza, vengono ammessi, a domanda, in servizio permanente, nell’apposito ruolo appuntati e finanzieri; - marescialli in ferma volontaria della Guardia di finanza: art. 49, d. lg. n. 199/1995. I concorrenti al corso di formazione di cui all’art. 44, d. lg. n. 199/1995, all’atto della vincita del concorso e dell’arruolamento (qualora non già militari della Guardia di finanza in servizio permanente), contraggono una ferma quadriennale (qualora siano già militari della Guardia di finanza in ferma volontaria, quest’ultima va a cumularsi a quella successiva, per il conteggio totale dei quattro anni), al termine della quale transitano nel servizio permanente con il grado di maresciallo, già acquisito, qualora conservino, ai sensi dell’art. 49, comma 3, d. lg. n. 199/1995, l’idoneità al servizio militare incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento a prestare servizio nel Corpo della Guardia di finanza.


3. La cessazione dalla ferma o dalla rafferma

In tema di cessazione dalla ferma o dalla rafferma dobbiamo distinguere le diverse cause espressamente previste di cessazione anticipata, da quelle che più propriamente possono qualificarsi come cause di mancato transito nel servizio permanente, anch’esse tassativamente previste dalle relative leggi di stato giuridico. Inoltre, per gli ufficiali di complemento di prima nomina e i carabinieri ausiliari, in quanto personale in servizio di leva, dobbiamo considerare le relative norme contenute nel D.P.R. n. 237/1964, nella l. n. 191/1975, nella l. n. 958/1986 e, da ultimo, nel d. lg. n. 504/1997, così come modificato dal d. lg. n. 215/2001. Infine, per gli ufficiali delle forze di completamento trovano applicazione le cause di cessazione dal servizio permanente, per estensione a questa categoria delle relative norme di stato giuridico, in quanto compatibili.

Per le cause di cessazione anticipata dalla ferma, poiché la l. n. 113/1954 non contempla la figura dell’ufficiale in ferma volontaria, seguiamo l’elencazione della legge n. 599/1954, che appare la più completa, integrandola con le eventuali specifiche ipotesi previste dalle altre leggi di stato giuridico e considerando che, ai sensi dell’art. 35, comma 5, l. n. 958/1986, le disposizioni sul proscioglimento dalla ferma volontaria previste per i sottufficiali dalla l. n. 599/1954 e dalla l. n. 212/1983, in quanto compatibili si applicano anche ai volontari di truppa in ferma delle Forze armate, per i quali, però, esiste la normativa speciale dettata dall’art. 8, d.P.R. 2 settembre 1997, n. 332. In particolare vanno ricordate: - l’infermità, sia in caso di riconoscimento dell’inidoneità permanente al servizio militare incondizionato (per cui si viene collocati in congedo assoluto( 3)), sia nel caso di infermità temporanea, quando il militare, dopo aver fruito tutti i periodi di licenza spettanti per questa evenienza, non abbia ancora riacquistato l’idoneità al servizio incondizionato(4); - la non idoneità psico-fisica agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità di assegnazione, quando previsti dagli ordinamenti di Forza armata o Corpo armato(5); - l’inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, rilevata dai superiori gerarchici attraverso le periodiche valutazioni del dipendente e applicabile solo previo parere nel senso da parte delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento(6); - lo scarso rendimento, accertato sempre mediante la periodica attività di valutazione del personale militare e anch’esso applicabile solo a seguito di apposito parere nel senso da parte delle commissioni o autorità competenti in tema di avanzamento(7); - i motivi di carattere disciplinare, per gravi mancanze, ma non tali da comportare un procedimento disciplinare di stato per l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione(8).

In sostanza questa ipotesi rappresenta una vera e propria sanzione disciplinare di stato, irrogabile dopo apposita inchiesta formale, come espressamente previsto(9); - condanna penale per la quale deve essere espiata una pena restrittiva della libertà personale(10). L’ipotesi desta qualche perplessità, in quanto si tratterebbe - comunque - di una forma di destituzione automatica a seguito di condanna penale, rientrante nel divieto di cui all’art. 9, l. n. 19/1990, per cui questa ipotesi dovrebbe essere applicata solo a seguito dell’esito di un apposito procedimento disciplinare. D’altra parte è bene ricordare che in seguito a condanna penale può essere sempre adottata una sanzione disciplinare di stato, tra le quali trovano applicazione per queste categorie di militari la sospensione dalle funzioni del grado, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e la perdita del grado per rimozione; - la domanda dell’interessato, per gravi e comprovati motivi e con la possibilità che la stessa possa non venir accolta per ragioni di servizio(11); - l’inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari(12).

Questa ipotesi, identica peraltro, a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente, dovrà essere completamente ripensata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 12 novembre 2002, n. 445, che ha dichiarato l’illegittimità della necessità del requisito del celibato o del nubilato per l’arruolamento nelle Forze armate, come previsto dalle relative leggi, per cui affronteremo la problematica in oggetto a proposito di reclutamento e delle cause di cessazione del rapporto di impiego; - la perdita del grado, con la conseguente interruzione del rapporto di servizio correlato al grado considerato(13); La legge n. 599/1954, prevede anche come autonome cause di cessazione anticipata dalla ferma: l’applicazione delle disposizioni di legge sull’avanzamento che, allo stato attuale non risultano più vigenti; la nomina all’impiego civile, disciplinata dagli artt. 57 ss. l. n. 599/1954, e prevista anche dall’art. 33, l. n. 1168/1961, concretamente non più applicabili per il personale in ferma volontaria. Inoltre, l’art. 40, 1° comma, lett. b), l. n. 599/1954, prevede l’ipotesi di cattiva condotta in servizio o in privato, difficilmente configurabile almeno per le circostanze di cattiva condotta in privato, per le quali è opportuno ricondurre la stessa cattiva condotta alla fattispecie disciplinare della lesione del prestigio dell’Istituzione, sempre riscontrabile a carico del militare, in quanto violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 4° comma, l. n. 382/1978, e 10 R.D.M.. Per i casi di cattiva condotta in servizio riteniamo che, per ragioni di obiettività e certezza del diritto, le ipotesi siano configurabili in relazione a gravi motivi disciplinari o allo scarso rendimento in servizio. Per i volontari di truppa è prevista l’autonoma causa della perdita dei requisiti richiesti per l’arruolamento, di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), numero 4), d.P.R. n. 332/1997. Per la cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma, al termine dei relativi periodi, è prevista una speciale ipotesi, contemplata dall’art. 4, 4° comma, l. n. 53/1989, inerente agli appartenenti ai ruoli appuntati e carabinieri o finanzieri in ferma volontaria. In base alla predetta norma l’ufficiale superiore diretto del personale in argomento, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al rispettivo comandante generale che decide, sentito il parere della competente commissione di avanzamento, opportunamente integrata con personale del ruolo considerato. Analoga norma è contemplata dall’art. 49, comma 5, d. lg. n. 199/1995, relativamente ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della Guardia di finanza.


(1) - Per i quali si applicano anche gli artt. 58 ss. l. n. 113/1954 e gli artt. 37 ss. l. 20 settembre 1980, n. 574.
(2) - Per i quali trova applicazione la l. 19 maggio 1986, n. 224.
(3) - Ai sensi dell’art. 14, comma 5, 28 luglio 1999, n. 266, il personale militare, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa (o del Ministero dell’economia e delle finanze, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza), secondo modalità e procedure definite con decreto dai Ministri interessati, da emanare di concerto con il Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell’economia e delle finanze.
(4) - Cfr.: art. 37, 5° comma, l. n. 574/1980 (ufficiali in ferma); art. 40, 1° comma, lett. a), l. n. 599/1954 e art. 9, 1° comma, numero 2), lett. a), l. n. 212/1983 (marescialli e volontari di truppa); art. 34, 1° comma, lett. a), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. a), l. n. 1168/1961 (carabinieri).
(5) - Cfr.: art. 9, 1° comma, numero 2), lett. a), l. n. 212/1983 (marescialli); art. 8, comma 1, lett. b), numero 1), d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa). Ipotesi particolare di trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito lesioni o ferite in servizio o per causa di servizio, tali da provocare una permanente inidoneità psico-fisica agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità di assegnazione, purché conservino l’idoneità al servizio militare incondizionato, è prevista dall’art. 10, d. lg. n. 505/1997.
(6) - Cfr.: art. 61, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali in ferma); art. 40, 1° comma, lett. b), e 2° comma, l. n. 599/1954 e art. 9, 1° comma, numero 2), lett. c), l. n. 212/1983 (marescialli e volontari di truppa). Per i carabinieri e i finanzieri questa ipotesi può concretizzarsi al termine della ferma volontaria, ai sensi dell’art. 4, comma 4, l. n. 53/1989.
(7) - Cfr.: art. 24, comma 5, d. lg. n. 215/2001 (ufficiali in ferma); art. 40, 1° comma, lett. b), e 2° comma, l. n. 599/1954 (marescialli); art. 34, 1° comma, lett. b), e 2° comma, l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. b), e 2° comma, l. n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1, lett. b), numero 2), d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa).
(8) - Cfr.: art. 24, comma 5, d. lg. n. 215/2001 (ufficiali in ferma); art. 40, 1° comma, lett. c), l. n. 599/1954 e art. 9, 1° comma, numero 2), lett. d), l. n. 212/1983 (marescialli); art. 34, 1° comma, lett. c), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. c), l. n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1, lett. b), numero 3), d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa).
(9) - Cfr.: art. 63, 1° comma, lett. b), l. n. 599/1954 (marescialli e volontari di truppa); art. 43, 1° comma, lett. b), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 37, 1° comma, lett. b), l. n. 1168/1961 (carabinieri).
(10) - Cfr.: art. 40, 1° comma, lett. d), l. n. 599/1954 e art. 9, 1° comma, numero 3), lett. b), l. n. 212/1983 (marescialli); art. 34, 1° comma, lett. d), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. d), l. n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1, lett. c), numero 2), d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa). Nulla di specifico troviamo per gli ufficiali in ferma.
(11) - Cfr.: art. 37, 4° comma, d. lg. n. 215/2001 (ufficiali in ferma) dove si parla, però, di facoltà di ritardare l’accoglimento della domanda di cessazione anticipata per gli ufficiali con almeno un anno di servizio di ferma; art. 40, 1° comma, lett. e), l. n. 599/1954 e art. 9, 1° comma, numero 1), lett. a) - per qualsiasi causa durante i primi sei mesi di ferma volontaria - e b) - solo per gravi comprovati motivi dopo i primi sei mesi -, l. n. 212/1983 (marescialli); art. 34, 1° comma, lett. e), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. e), l. n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1, lett. a) - per gravi e comprovati motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio -, d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa).
(12) - Cfr.: art. 40, 1° comma, lett. f ), l. n. 599/1954 e art. 9, 1° comma, numero 3), lett. c), l. n. 212/1983 (marescialli); art. 8, comma 3, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 34, 1° comma, lett. f ), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. f ), l. n. 1168/1961 (carabinieri). Nulla di specifico troviamo per gli ufficiali in ferma, d’altra parte, le disposizioni della l. 8 agosto 1977, n. 564, relative appunto al matrimonio dei militari appaiono oggi di dubbia applicazione a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale.
(13) - Cfr.: art. 40, 1° comma, lett. i), l. n. 599/1954 e art. 9, 1° comma, numero 3), lett. a), l. n. 212/1983 (marescialli); art. 34, 1° comma, lett. g), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. g), l. n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1, lett. c), numero 1), d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa).