Capitolo IV - I Sottufficiali

1. I sottufficiali come categoria: cenni storici e sistematici(1)

La categoria dei sottufficiali, come accennato, ha assunto l’attuale configurazione solo in epoca relativamente recente, attraverso l’enucleazione dalla truppa di quei graduati che nel tempo erano diventati i più stretti collaboratori degli ufficiali: i sergenti. L’iniziale indistinzione di carriera che univa caporali e sergenti venne col tempo ad essere superata, associando questi ultimi alle vicende di carriera e di comando degli ufficiali dei gradi più bassi, tant’è che una delle prime denominazioni dei sottufficiali è stata proprio quella di “bass’uffiziali”, adattata nel tempo e trasformata nell’attuale di “sottufficiali”.

Un sintomo dell’iniziale indistinzione tra i graduati di truppa ed i sottufficiali era ancora rinvenibile, anche in tempi recenti, nelle leggi di stato giuridico dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza che disciplinavano in un unico contesto normativo il rapporto di impiego dei vice brigadieri e dei militari di truppa, associavano cioè lo stato giuridico del grado iniziale della carriera di sottufficiali all’intera categoria dei militari di truppa(2). L’evoluzione degli ordinamenti militari e l’acquisizione di armi e di sistemi d’arma tecnologicamente avanzati e sempre più sofisticati, hanno comportato una maggiore individualizzazione del ruolo e della figura del sottufficiale. Non era più sufficiente il graduato quale strumento di estrinsecazione della volontà dei superiori nei confronti della truppa, mero elemento di demoltiplicazione degli ordini in contesti ordinativi che operavano a livello gerarchico elevato (reggimenti, battaglioni, raramente, compagnie e squadroni).

Quando le forze militari hanno cominciato ad operare per piccole unità organiche autonome, capaci di interventi anche strategici, e quando un singolo sistema d’arma o di supporto tattico poteva essere manovrato solo da personale altamente specializzato, si sentì il bisogno di differenziare dai graduati una categoria di militari con specifici profili professionali di comandanti di minori unità o di tecnici, capaci di gestire strumenti complessi e sofisticati. Questo processo di progressiva individualizzazione è ancor più evidente per i corpi militari di polizia, nel momento in cui le gendarmerie assumevano delle connotazioni marcatamente territoriali, per le quali l’elemento principale di forza era la capillarità della presenza sul territorio. In questo contesto i minori comandi (variamente denominati, anche tutt’oggi, stazioni o brigate) erano diretti dai marescialli o brigadieri che, con il tempo, venivano a costituire l’ossatura di comando di queste strutture militari di polizia.

Non a caso il peso di questa categoria di militari all’interno dei corpi di polizia sarà determinante e, nelle recenti linee di riforma, i sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare costituiranno addirittura l’elemento trainante per tutti gli altri appartenenti alla categoria, anticipando soluzioni di inquadramento giuridico-economico, prese a prestito da tutte le istituzioni militari. Il sottufficiale rappresenta, quindi, lo stadio evolutivo degli ordinamenti militari e dello sviluppo tecnologico delle forze armate, acquisendo sempre più una propria configurazione tecnico-militare, tradotta nel tempo in specifici strumenti normativi di riconoscimento e di valorizzazione della categoria. Elemento caratterizzante la categoria, non a caso sempre più orientata verso quella degli ufficiali, è stato l’articolazione della carriera in un numero consistente di gradi gerarchici che, nel Regolamento di disciplina militare del 1986, erano ben 6.

La risistemazione ordinativa e la creazione di nuovi ruoli, operate con i decreti legislativi del 1995, hanno comportato una crisi d’identità della categoria dei sottufficiali, tant’è che nel linguaggio tecnico-militare e nella denominazione di alcuni comandi si tende ad evitare questa parola, facendo riferimento alternativamente alla denominazione dei nuovi profili professionali introdotti a seguito della riforma. La frammentazione della categoria, meglio ancora lo sdoppiamento della categoria in due diversi ruoli sovrapposti e contigui, diversi per funzioni e sviluppo di carriera, ha messo in discussione la stessa idea di un’unica categoria intermedia tra ufficiali e militari di truppa, tant’è che anche in sede istituzionale si tende, almeno dal punto di vista amministrativo, a considerare i due ruoli come entità completamente diverse(3).

L’impostazione, seppur meritevole di attenzione sotto molteplici profili, non può considerarsi del tutto soddisfacente perché non tiene conto dei numerosi punti di contatto tra i due ruoli che fanno entrambi riferimento all’unica categoria dei sottufficiali, almeno dal punto di vista: - disciplinare, per il quale la relativa normativa, emanata con D.P.R. n. 545/1986, considera ancora l’unica categoria dei sottufficiali, in tema di potestà sanzionatoria, di modalità di esecuzione delle sanzioni disciplinari, di prestazione del giuramento, di alloggiamento, di presentazioni e visite all’atto di assunzione di comando o incarico, degli stessi rapporti gerarchici, senza considerare la normativa disciplinare di stato comune a tutti i sottufficiali, in base agli artt. 63 ss. l. n. 599/1954; - dello stato giuridico, per il quale la disciplina legislativa è comune e risiede nella l. n. 599/1954, cui fanno riferimento anche i sottufficiali della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, l. n. 260/1957; - della legge penale militare, nel momento in cui assume rilevanza lo stato soggettivo del militare, come in materia di militari in servizio alle armi e considerati tali (artt. 3 e 5 c.p.m.p.), di cessazione di appartenenza alle Forze armate dello Stato (art. 8 c.p.m.p. e Corte cost. n. 556 del 1989), di pena militare accessoria di sospensione dal grado (art. 31 c.p.m.p.); - dell’istituto della rappresentanza militare, per il quale, ai sensi dell’art. 18 l. n. 382/1978, la composizione degli organi di rappresentanza deve tener conto delle diverse categorie dei militari, tra cui quella dei sottufficiali unitariamente intesa; - della gestione tecnico-amministrativa a livello ministeriale, dove gli uffici dirigenziali che si occupano di personale militare sono spesso strutturati, ai sensi del d. m. 26 gennaio 1998, e successive modificazioni, in base ad una competenza per categorie di militari, tra le quali troviamo quella dei sottufficiali (2^ divisione: reclutamento sottufficiali; 5^ divisione: stato giuridico ed avanzamento sottufficiali; 19^ divisione: trattamento pensionistico dei sottufficiali). Queste sommarie precisazioni ci inducono a considerare ancora rilevante, ai presenti fini descrittivi, la categoria dei sottufficiali, con i necessari distinguo interni che emergeranno in sede di trattazione della materia.

2. Le funzioni dei sottufficiali

La categoria dei sottufficiali, proprio per la sua origine storica, che l’ha portata ad una graduale emancipazione dai militari di truppa e ad un progressivo avvicinamento a quella degli ufficiali, non ha caratteristiche autonome, ma ha assimilato nel tempo aspetti tipici o dell’una e dell’altra categoria di militari. Sintomo di questa ambivalenza strutturale sono alcuni istituti peculiari, come il giuramento (rectius: le modalità di prestazione del giuramento), atto essenziale per la stessa validità della costituzione del rapporto di impiego e di 80 CAPITOLO IV assunzione dello status di militare(4). Il disposto costituzionale dell’art. 54, 2° comma, stabilisce che i cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, devono prestare giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

La direttiva costituzionale, per quanto riguarda i militari, è stata attuata con l. n. 382/1978, che, all’art. 2, riporta letteralmente la formula del giuramento dei militari. Il Regolamento di disciplina militare, all’art. 6, precisa che il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante di corpo e che gli ufficiali e i sottufficiali devono prestarlo individualmente, a differenza dei militari di truppa, sottoscrivendo l’atto che andrà a corredare la documentazione personale dell’interessato. Altro istituto di carattere disciplinare che accomuna ufficiali e sottufficiali è quello relativo alla presentazione e alle visite connesse con l’atto dell’assunzione di un comando o di un incarico. L’art. 40 R.D.M. prescrive che l’ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio viene presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato. Inoltre, viene stabilito che l’ufficiale o il sottufficiale destinato comunque a una unità, un comando o un servizio, di norma viene presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto e deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità prescritte in appositi regolamenti. Ancora: i sottufficiali, così come gli ufficiali, a differenza dei militari di truppa, non sono obbligati ad osservare le norme relative alla libera uscita, di cui all’art. 45 R.D.M.

Infine, la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, può essere inflitta, oltre che dall’ufficiale comandante di reparto o di distaccamento, anche dal sottufficiale comandante di distaccamento, qualora gli vengano anche conferite le attribuzioni di comandante di reparto. Per quel che concerne lo stato giuridico, la disciplina legislativa è per molti aspetti analoga a quella degli ufficiali, anche se è meno complessa (a differenza degli ufficiali, per i sottufficiali in servizio permanente non è prevista la posizione “a disposizione” e per quelli in congedo, non è prevista la categoria della riserva di complemento). In tema di funzioni dobbiamo distinguere necessariamente i ruoli dei marescialli/ ispettori dai ruoli dei sergenti/sovrintendenti, per il diverso livello di professionalità richiesto. All’interno dei ruoli poi le funzioni cambiano sensibilmente a secondo che il sottufficiale abbia o meno qualifiche di polizia giudiziaria( 5), di pubblica sicurezza(6) o di polizia tributaria(7), poiché i compiti sono necessariamente calibrati alle specifiche esigenze istituzionali. Iniziando dai marescialli/ispettori, possiamo individuare alcune caratteristiche funzionali comuni: - i classici compiti di collaborazione diretta con gli ufficiali, o comunque con i superiori diretti, con la conseguente possibilità di loro sostituzione, così come esplicitamente richiamati, per i marescialli aiutanti delle Forze armate, dall’art. 6, comma 2, d. lg. n. 196/1995, per i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell’Arma dei Carabinieri, dall’art. 13, comma 4, d. lg. n. 198/1995, per gli appartenenti al ruolo ispettori della Guardia di finanza, dall’art. 34, comma 2, lett. a), d. lg. n. 199/1995; - il comando delle minori unità, così come si deduce, per i marescialli delle Forze armate, dall’art. 6, commi 1 e 2, d. lg. n. 196/1995(8), mentre viene espressamente indicato, per i marescialli dell’Arma dei Carabinieri, dall’art. 13, commi 2 e 4, d. lg. n. 198/1995, e per i marescialli della Guardia di finanza dall’art. 42, comma 2, lett. e), d. lg. n. 199/1995; - i compiti di formazione, istruzione, inquadramento ed indirizzo del personale dipendente, così come indicati, per i marescialli delle Forze armate, dall’art. 6, commi 1 e 2, d. lg. n. 196/1995, per i marescialli dell’Arma dei Carabinieri, dall’art. 13, commi 2 e 3, d. lg. n. 198/1995, e per i marescialli della Guardia di finanza, dall’art. 34, comma 2, lett. e), d. lg. n. 199/1995; - i compiti specialistici nei diversi settori di impiego, così come vengono specificati, anche in relazione all’utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate, per i sottufficiali delle Forze armate (per cui si parla anche di interventi tecnico-operativi), dall’art. 6, comma 1, d. lg. n. 196/1995, e per i marescialli della Guardia di finanza, dall’art. 34, comma 2, lett. f ), d. lg. n. 199/1995, mentre per i marescialli dell’Arma dei Carabinieri, vengono riferiti, soprattutto in relazione a specifiche conoscenze e attitudini, al campo investigativo, dall’art. 13, comma 3, d. lg. n. 198/1995.

Norme speciali vigono per i singoli ruoli dei marescialli/ispettori(9). Per quanto riguarda i ruoli sergenti/sovrintendenti le funzioni sono sostanzialmente analoghe a quelle dei marescialli/ispettori, ma - naturalmente - di minor rilievo. Anche qui, poi, le funzioni cambiano sensibilmente a secondo che il sottufficiale abbia o meno qualifiche di polizia giudiziaria(10), di pubblica sicurezza(11) o di polizia tributaria(12). In particolare, anche in questo contesto, possiamo individuare alcune caratteristiche funzionali comuni a questi ruoli che, come detto, ricalcano, in una prospettiva più limitata, le stesse funzioni dei ruoli superiori: - i compiti di collaborazione con i superiori gerarchici (in questo caso non direttamente gli ufficiali), impliciti nella configurazione complessiva del ruolo dei sergenti delle Forze armate, espressamente stabiliti, con la possibilità di sostituzione del superiore diretto, per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d. lg. n. 198/1995, e per l’analogo ruolo della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 18, comma 2, d. lg. n. 199/1995; - i compiti di comando, ma di uno o più militari e non di unità, come previsto, per i sergenti dall’art. 5, comma 1, d. lg. n. 196/1995, per i sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, dall’art. 10, comma 3, d. lg. n. 198/1995, e per quelli della Guardia di finanza, dall’art. 18, comma 2, d. lg. n. 199/1995(13); - i compiti addestrativi, previsti per i sergenti, dall’art. 5, comma 1, d. lg. n. 196/1995, per i sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, rispettivamente, dagli artt. 10, comma 3, d. lg. n. 198/1995 e 18, comma 2, d. lg. n. 199/1995; - i compiti specialistici di carattere operativo, logistico o amministrativo che richiedano esclusivamente mansioni esecutive, previsti per i sergenti (per i quali si parla anche di compiti tecnico-manuali), dall’art. 5, comma 1, d. lg. n. 196/1995, per i sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, rispettivamente, dagli artt. 10, commi 2 e 3, d. lg. n. 198/1995 e 18, comma 2, d. lg. n. 199/1995.

3. I ruoli dei sottufficiali

Come accennato, la frammentazione della categoria dei sottufficiali in diversi ruoli ha provocato una frattura della relativa carriera che, per alcuni aspetti, ha comportato la perdita della stessa identità di questa categoria di militari. Oltre alla necessità di distinguere diversi profili professionali, in relazione alle diverse esigenze funzionali, emerse soprattutto con la spiccata specializzazione dei compiti e delle attribuzioni per particolari incarichi, determinante è stata la spinta di carattere occupazionale, generata da rivendicazioni economiche e di equiparazione di qualifiche e carriere tra Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle ad ordinamento militare. La complessa vicenda giudiziaria che ha portato alla creazione dei ruoli ha avuto origine da un ricorso giurisdizionale amministrativo presentato da un gruppo di sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’equiparazione economica e giuridica, relativa alle qualifiche funzionali, riconosciute alla categoria degli ispettori della Polizia di Stato. Quest’ultima categoria era stata creata a seguito della riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e della conseguente smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, operate dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il contenzioso giurisdizionale ha avuto un importante sviluppo incidentale, con la sollevazione di una questione di costituzionalità, inerente proprio alla differenziazione di inquadramento funzionale tra ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e di conseguenza degli altri corpi militari di polizia, come la Guardia di finanza e l’allora Corpo degli Agenti di custodia. La Corte costituzionale con sentenza n. 277, 3-12 giugno 1991, risolse la questione dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, 17° comma, dell’allegata tabella C, nonché della nota in calce alla predetta tabella, della l. n. 121/1981, nella parte in cui queste norme non includevano le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato, sicché era stata omessa la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse con i gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri (che nell’originaria tabella C, l. n. 121/1981, erano equiparati, a livello funzionale, ai vari gradi del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato). La pronuncia della Corte costituzionale indusse il Governo ad un intervento legislativo di urgenza, realizzato con il d. l. 7 gennaio 1992, n. 7, successivamente convertito dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, con la quale veniva altresì delegato il Governo ad emanare una serie di decreti legislativi di attuazione, al fine di riordinare tutti i ruoli non direttivi e non dirigenziali del personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per una omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico e un più corretto sistema di corrispondenze tra gradi e funzioni del predetto personale.

Il Governo emanò così una serie di decreti legislativi, in data 12 maggio 1995, numerati dal 195 al 201, inerenti rispettivamente a: - le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate: d. lg. n. 195/1995; - il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate: d. lg. n. 196/1995; - il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato: d. lg. n. 197/1995; - il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri: d. lg. n. 198/1995; - il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale non direttivo del Corpo della Guardia di finanza: d. lg. n. 199/1995; - il riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria: d. lg. n. 200/1995; - il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato: d. lg. n. 201/1995.

Questo corpo normativo ha in sostanza completamente ridisegnato la disciplina giuridica del personale militare non direttivo e non dirigente, prevedendo per la categoria dei sottufficiali (al posto dei precedenti ruoli unici per il personale sottufficiali di ogni singola Forza armata o Corpo armato), i seguenti ruoli: - ruolo dei sergenti dell’Esercito, costituito ai sensi degli artt. 1 e 3, d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei sergenti della Marina, costituito ai sensi degli artt. 1 e 3, d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei sergenti del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina, ai sensi degli artt. 1 e 3, d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei sergenti dell’Aeronautica, costituito ai sensi degli artt. 1 e 3, d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei marescialli dell’Esercito, costituito ai sensi degli artt. 1 e 3, d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei marescialli della Marina, costituito ai sensi degli artt. 1 e 3, d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina, ai sensi degli artt. 1 e 3, d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei marescialli dell’Aeronautica, costituito ai sensi degli artt. 1 e 3, d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, costituito ai sensi degli artt. 1 e 9, d. lg. n. 198/1995; - ruolo degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri, costituito ai sensi degli artt. 1 e 12, d. lg. n. 198/1995; - ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, costituito ai sensi degli artt. 15 e 16, d. lg. n. 199/1995; - ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza, costituito ai sensi degli artt. 15 e 32, d. lg. n. 199/1995(14); I successivi provvedimenti di legge, integrativi e modificativi, della normativa sopra riportata(15), non hanno alterato il quadro precedentemente delineato dai decreti del 1995, ma hanno introdotto esclusivamente ulteriori benefici economici e normativi a favore del personale dei predetti ruoli, prevedendo nuove qualifiche e scatti retributivi aggiuntivi e, talvolta, hanno corretto e uniformato alcune norme che, originariamente, evidenziavano le differenti tecniche di redazione, utilizzate dagli uffici legislativi competenti (uffici ministeriali, Stati Maggiori, Comandi generali).

4. I gradi gerarchici

I gradi gerarchici dei sottufficiali si succedono ormai nelle due distinte e contigue carriere, senza alcuna linea di continuità, poiché il passaggio da un ruolo inferiore a quello superiore può avvenire solo a seguito di positivo superamento di apposito concorso interno. La due carriere hanno un proprio sviluppo e un differente sistema di avanzamento. Tenendo presente questa precisazione, procederemo ad illustrare la successione gerarchica, cominciando dai gradi iniziali dei ruoli sergenti/sovrintendenti, sino ai gradi apicali dei ruoli marescialli/ispettori. Dobbiamo, comunque, rilevare che la graduazione gerarchica dei sottufficiali non corrisponde più a determinati livelli ordinativi o a particolari incarichi in quanto, come già visto, le norme in materia funzionale si riferiscono a tutti gli appartenenti ad un determinato ruolo, a prescindere dal grado, puntualizzando alcune attribuzioni solo per i gradi apicali dei vari ruoli. Dobbiamo considerare poi, così come abbiamo già visto per gli ufficiali, che i provvedimenti legislativi di riordino dei ruoli hanno avuto cura di riportare apposite tabelle di corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei vari ruoli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, tabelle recentemente aggiornate con i dd. lgs. 28 febbraio 2001, rispettivamente, n. 82, per le Forze armate, n. 83, per l’Arma dei Carabinieri, n. 67, per la Guardia di finanza.

Le predette tabelle hanno sostanzialmente comportato il superamento di quella contenuta nell’allegato A del R.D.M. per i corpi militari sopra elencati, mentre ha ancora valore per i corpi ausiliari del Sovrano Militare Ordine di Malta e della Croce Rossa italiana, considerando che i magistrati militari e i cappellani militari sono tutti equiparati agli ufficiali. Il primo grado, riferito ai ruoli sergenti/sovrintendenti è quello di sergente, comune ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, cui corrisponde quello di vice brigadiere dei Carabinieri e della Guardia di finanza(16). Segue il grado di sergente maggiore, cui corrisponde quello di 2° capo della Marina e di brigadiere dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza(17). In successione troviamo il grado di sergente maggiore, cui corrisponde quello di 2° capo scelto della Marina e di brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza(18). Questo è il grado apicale dei ruoli sergenti/sovrintendenti cui vengono riferite attribuzioni specifiche in sede di determinazioni funzionali(19).

Con il successivo grado gerarchico si passa al ruolo dei marescialli/ispettori, iniziando da quello di maresciallo, cui corrisponde il capo di 3^ classe della Marina e il maresciallo di 3^ classe dell’Aeronautica(20). Segue il grado di maresciallo ordinario, cui corrisponde il capo di 2^ classe della Marina e il maresciallo di 2^ classe dell’Aeronautica(21). In progressione troviamo il grado di maresciallo capo, cui corrisponde il capo di 1^ classe della Marina e il maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica(22). Segue, infine, il grado vertice di primo maresciallo, cui corrisponde il maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dell’Arma dei Carabinieri e il maresciallo aiutante della Guardia di finanza(23). È prevista, per quest’ultimo grado gerarchico, anche la qualifica di luogotenente( 24) che può essere conseguita con una determinata anzianità di grado e il possesso di specifici requisiti disciplinari e di servizio(25).

5. Gli organici dei sottufficiali

Per quanto riguarda gli organici dei sottufficiali, la materia è regolata dai decreti legislativi di riordino dei ruoli, e successive modificazioni e integrazioni, mentre, per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, dobbiamo tenere presenti le innovazioni strutturali introdotte con la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, secondo le indicazioni della l. n. 331/2000 e il decreto legislativo di attuazione n. 215/2001. Per i marescialli aiutanti della Guardia di finanza il conferimento della qualifica di luogotenente è disciplinato dall’art. 58-quater, aggiunto al d. lg. n. 199/1995, dal d. lg. n. 67/2001. Anche i marescialli aiutanti luogotenenti di questo corpo militare sono impiegati, ai sensi dell’art. 34, comma 4, d. lg. n. 199/1995, in incarichi di massima responsabilità tra quelli previsti per gli altri appartenenti al ruolo. Le norme, a differenza della categoria degli ufficiali, non distinguono gli organici per singolo grado gerarchico, ma si limitano a definire i volumi organici complessivi per ogni singolo ruolo, con un’ulteriore specificazione per i gradi vertice. Procedendo, analogamente a quanto abbiamo visto per gli ufficiali, dai grandi numeri per successive disaggregazioni dei dati, è possibile stabilire dalle indicazioni contenute nei provvedimenti legislativi che il numero complessivo dei sottufficiali dei corpi militari dello Stato è di 162.447(26).

Il precedente dato tiene presente che gli organici dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono stati recentemente rivisti dai dd. lgs. nn. 298/2000 e 83/2001, per l’Arma dei Carabinieri, e n. 69/2001, per la Guardia di finanza, mentre il dato complessivo dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica è stato tratto dalla tabella “B” del d. lg. n. 215/2001, dove viene indicato il volume organico da conseguire alla data del 31 dicembre 2002. In particolare per l’Arma dei Carabinieri vengono indicati i seguenti volumi organici, con le relative percentuali sul totale dei sottufficiali che è di 49.292 unità (il 30,34% di tutto il personale militare sottufficiali): - ruolo ispettori: 29.531 unità (59,91%), di cui 13.500 marescialli aiutanti( 45,71% del ruolo e 27,38% della categoria), ai sensi dell’art. 12, comma 3, d. lg. n. 198/1995, così come modificato dall’art. 7, d. lg. n. 83/2001; - ruolo sovrintendenti: 19.761 unità (40,08%), dato ricavato dalla indicazione dell’art. 9, comma 3, d. lg. n. 198/1995 (20.000 unità), tenendo conto del decremento organico di 239 unità, stabilito dall’art. 37 d. lg. n. 298/2000. Per la Guardia di finanza i volumi organici sono i seguenti, con le relative percentuali sul totale dei sottufficiali che è di 36.750 unità (il 22,62% di tutto il personale militare sottufficiali): - ruolo ispettori: 23.450 unità (63,8%), di cui 11.500 marescialli aiutanti (49,04% del ruolo e 31,29% della categoria), in base a quanto stabilito dall’art. 68 d. lg. n. 69/2001, tenendo conto che il numero dei marescialli aiutanti non risulta variato rispetto a quanto previsto dall’art. 33, d. lg. n. 199/1995; - ruolo sovrintendenti: 13.300 unità (36,19%), ai sensi dell’art. 68, d. lg. n. 69/2001. Per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica in assenza di indicazioni normative distinte per Forza armata, dobbiamo considerare il dato complessivo di 76.405 unità (il 47.03% di tutto il personale militare sottufficiali), previsto dalla tabella “B” d. lg. n. 215/2001. Per i dati scorporati per Forza armata possiamo, solo approssimativamente, ancora utilizzare quelli forniti del d. lg. n. 196/1995(27). Si consideri inoltre che i volumi organici previsti a conclusione della riforma del servizio militare, da conseguire alla data del 1° gennaio 2021, sono riportati nella tabella “A” d. lg. n. 215/2001, e sono: - 7.578 marescialli aiutanti (2.400 per l’Esercito, 2.178 per la Marina e 3.000 per l’Aeronautica), 7.422 in meno rispetto agli attuali(28); - 17.837 marescialli (5.583 per l’Esercito, 5.774 per la Marina e 6.480 per l’Aeronautica), 34.980 in meno rispetto agli attuali; - in totale, 24.415 unità dei ruoli marescialli (7.983 per l’Esercito, 7.952 per la Marina 9.480 per l’Aeronautica), 43.402 unità in meno rispetto alle attuali(29); - 38.532 sergenti (16.108 per l’Esercito, 5.624 per la Marina e 16.800 per l’Aeronautica), 29.944 in più rispetto agli attuali(30); - in totale, 63.947 unità (24.091 per l’Esercito, 13.576 per la Marina e 26.280 per l’Aeronautica), 12.458 unità in meno rispetto alle attuali(31).


(1) - Per un primo inquadramento della materia: S. SANGIORGIO (1990), “Sottufficiali”, 198; G. GRASSO (1990), “Militari (stato giuridico e trattamento economico)”, 5.; R. JUSO (1999), “Sottufficiale”, 392.
(2) - Il riferimento è alle leggi 18 ottobre 1961, n. 1168, recante norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri, e 3 agosto 1961, n. 833, recante norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.
(3) - Il d. m. 8 giugno 2001, recante modifiche agli attuali ordinamenti di alcune direzioni generali del Ministero della difesa, ha riarticolato, all’interno della Direzione generale per il personale militare, la 21^ divisione, inserita nel 6° Reparto che si occupa di trattamento pensionistico, affidando a questo ufficio di livello dirigenziale il trattamento pensionistico dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri, con la relativa attività istruttoria del contenzioso di competenza: In particolare per i sovrintendenti la competenza del trattamento pensionistico era affidata alla 19^ divisione che si occupa di tutti i sottufficiali. Nel contesto di questo processo di differenziazione amministrativa tra ruoli sovrintendenti e marescialli/ispettori, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha riarticolato le sue strutture di staff, prevedendo, all’interno del I Reparto che si occupa di organizzazione delle forze, un ufficio personale marescialli ed un distinto ufficio personale brigadieri, appuntati e carabinieri (Ufficio B.A.C.).
(4) - L’art. 2, 2° comma, l. n. 599/1954, stabilisce che per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa. Identica norma è prevista all’art. 2, 2° comma, l. n. 113/1954, relativamente agli ufficiali.
(5) - Funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria vengono svolte, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. lg. n. 196/1995, dagli appartenenti al ruolo marescialli della categoria “nocchieri di porto” del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, in relazione soprattutto alle norme del codice della navigazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d. lg. n. 198/1995 e del c.p.p., con l’attribuzione di particolari incarichi investigativi, dagli appartenenti al ruolo degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 34, comma 1, d. lg. n. 199/1995 e del c.p.p., con particolare riguardo all’attività investigativa, dagli appartenenti al ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.
(6) - Hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d. lg. n. 198/1995, dagli appartenenti al ruolo degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 34, comma 1, d. lg. n. 199/1995, dagli appartenenti al ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.
(7) - Hanno la qualifica di ufficiali di polizia tributaria con l’assolvimento, in via prioritaria, di funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all’attività di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2, lett. b), d. lg. n. 199/1995, gli appartenenti al ruolo ispettori della Guardia di finanza.
(8) - La norma stabilisce che il personale appartenente al ruolo marescialli è di norma preposto ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici.
(9) - L’art. 33, comma 2, lett. f ), d. lg. n. 199/1995, stabilisce che i marescialli della Guardia di finanza espletano anche attività di studio e di pianificazione. L’art. 13, comma 2, d. l. n. 198/1995, stabilisce che i marescialli dell’Arma dei Carabinieri possono assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative.
(10) - Funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria vengono svolte, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d. lg. n. 196/1995, dagli appartenenti al ruolo sergenti della categoria “nocchieri di porto” del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, in relazione soprattutto alle norme del codice della navigazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d. lg. n. 198/1995 e del c.p.p., dagli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d. lg. n. 199/1995 e del c.p.p., dagli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza.
(11) - Hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d. lg. n. 198/1995, dagli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d. lg. n. 199/1995, dagli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza.
(12) - Hanno la qualifica di ufficiali di polizia tributaria, ai sensi dell’art. 18, commi 1, d. lg. n. 199/1995, gli appartenenti al ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza.
(13) - La possibilità di comando di piccole unità operative è prevista unicamente per i brigadieri capo dell’arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 10, comma 4, d. lg. n. 198/1995 e 18, comma 3, d. lg. n. 199/1995.
(14) - È interessante notare come l’art. 15 d. lg. n. 199/1995, recitava testualmente nel seguente modo: “I sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza sono ripartiti nei seguenti ruoli tra loro gerarchicamente ordinati”, elencando successivamente i due ruoli ispettori e sovrintendenti. La norma è stata successivamente abrogata con d. lg. n. 67/2001, proprio per evitare riferimenti testuali alla denominazione di “sottufficiali”, mai utilizzata, ad esempio, nel d. lg. n. 198/1995, relativo al personale dell’Arma dei Carabinieri.
(15) - Si tratta dei decreti legislativi del 28 febbraio 2001, nn. 67, 82 e 83, che hanno modificato, rispettivamente, i dd. lgs. 12 maggio 1995, nn. 199, 196 e 198.
(16) - Per le Forze di polizia ad ordinamento civile la qualifica corrispondente è quella di vice sovrintendente, ai sensi delle tabelle A ed F, rispettivamente allegate ai dd. lgs. nn. 198 e 199 del 1995, così come modificate dai dd. lgs. nn. 83 e 67 del 2001.
(17) - Per le Forze di polizia ad ordinamento civile la qualifica corrispondente è quella di sovrintendente, ai sensi delle tabelle A ed F, rispettivamente allegate ai dd. lgs. nn. 198 e 199 del 1995, così come modificate dai dd. lgs. nn. 83 e 67 del 2001.
(18) - Per le Forze di polizia ad ordinamento civile la qualifica corrispondente è quella di sovrintendente capo, ai sensi delle tabelle A ed F, rispettivamente allegate ai dd. lgs. nn. 198 e 199 del 1995, così come modificate dai dd. lgs. nn. 83 e 67 del 2001.
(19) - Ai brigadieri capo dell’Arma dei Carabinieri possono essere attributi incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unità, nonché incarichi operativi di più elevato impegno, ai sensi dell’art. 10, comma 4, d. lg. n. 198/1995. Ai brigadieri capo della Guardia di finanza possono essere attribuite mansioni che implicano maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, incarichi operativi di più elevato impegno, nonché il comando di piccole unità, ai sensi dell’art. 18, comma 3, d. lg. n. 199/1995.
(20) - Per le Forze di polizia ad ordinamento civile la qualifica corrispondente è quella di vice ispettore, ai sensi delle tabelle A ed F, rispettivamente allegate ai dd. lgs. nn. 198 e 199 del 1995, così come modificate dai dd. lgs. nn. 83 e 67 del 2001.
(21) - Per le Forze di polizia ad ordinamento civile la qualifica corrispondente è quella di ispettore, ai sensi delle tabelle A ed F, rispettivamente allegate ai dd. lgs. nn. 198 e 199 del 1995, così come modificate dai dd. lgs. nn. 83 e 67 del 2001.
(22) - Per le Forze di polizia ad ordinamento civile la qualifica corrispondente è quella di ispettore capo, ai sensi delle tabelle A ed F, rispettivamente allegate ai dd. lgs. nn. 198 e 199 del 1995, così come modificate dai dd. lgs. nn. 83 e 67 del 2001.
(23) - Ai sensi delle tabelle A ed F, rispettivamente allegate ai dd. lgs. nn. 198 e 199 del 1995, così come modificate dai dd. lgs. nn. 83 e 67 del 2001, per la Polizia di Stato la qualifica corrispondente è quella di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, mentre per le altre Forze di polizia ad ordinamento civile è quella di ispettore superiore. (24) - Ai sensi delle tabelle A ed F, rispettivamente allegate ai dd. lgs. nn. 198 e 199 del 1995, così come modificate dai dd. lgs. nn. 83 e 67 del 2001, per la Polizia di Stato la qualifica corrispondente è quella di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza sostituto commissario, per il Corpo di polizia penitenziaria è quella di ispettore sostituto commissario, per il Corpo forestale dello Stato è quella di ispettore superiore scelto.
(25) - Per i primi marescialli aiutanti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, l’attribuzione della qualifica di luogotenente e degli scatti aggiuntivi è disciplinata dall’art. 6-bis, aggiunto al d. lg. n. 196/1995 dal d. lg. n. 82/2001. Per i marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, dell’Arma dei Carabinieri, l’attribuzione della qualifica di luogotenente e degli scatti aggiuntivi è disciplinata dall’art. 38-ter, aggiunto al d. lg. n. 198/1995, dal d. lg. n. 83/2001. Inoltre, l’art. 13, comma 4-bis, d. lg. n. 1998/1995, stabilisce che ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli previsti per tutti gli appartenenti al ruolo.
(26) - Dei 162.447 sottufficiali, 120.798 sono appartenenti ai ruoli marescialli/ispettori (il 74,36% del totale dei sottufficiali), 41.649 sono appartenenti ai ruoli sergenti/sovrintendenti (il 25,63% del totale dei sottufficiali).
(27) - Art. 3, comma 3, d. lg. n. 196/1995: - Esercito: sergenti: 10.700; marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti); - Marina: sergenti: 7.875; marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti); - Capitanerie di Porto della Marina: sergenti: 2.100; marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti); - Aeronautica: sergenti: 10.044; marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).
(28) - Presupponendo che i volumi organici di tutti i corpi militari rimangano invariati sino alla data del 2021, possiamo sviluppare le seguenti percentuali (rispetto al totale degli aiutanti, al totale dei ruoli marescialli/ispettori e al totale dei sottufficiali) riguardo i marescialli aiutanti che saranno in totale 32.578: - Esercito: 7,36%; 3,06%; 1,6%; - Marina: 6,68%; 2,77%; 1,45%; - Aeronautica: 9,2%; 3,82%; 2%; - Arma dei Carabinieri: 41,43%; 17,22%; 9%; - Guardia di finanza: 35,29%; 14,66%; 7,66%.
(29) - Presupponendo, anche qui, che i volumi organici di tutti i corpi militari rimangano invariati sino alla data del 2021, possiamo sviluppare le seguenti percentuali (rispetto al totale dei ruoli marescialli/ispettori e al totale dei sottufficiali) riguardo gli appartenenti ai ruoli marescialli/ ispettori che saranno in totale 78.396: - Esercito: 10,18%; 5,32%; - Marina: 10,14%; 5,3%; - Aeronautica: 12,09%; 6,32%; - Arma dei Carabinieri: 37,66%; 19,68%; - Guardia di finanza: 29,91%; 15,63.
(30) - Presupponendo, anche qui, che i volumi organici di tutti i corpi militari rimangano invariati sino alla data del 2021, possiamo sviluppare le seguenti percentuali (rispetto al totale dei ruoli sergenti/sovrintendenti e al totale dei sottufficiali) riguardo gli appartenenti ai ruoli sergenti/ sovrintendenti che saranno in totale 71.593: - Esercito: 22,49%; 10,73%; - Marina: 7,85%; 3,74%; - Aeronautica: 23,46%; 11,2%; - Arma dei Carabinieri: 27,6%; 13,17%; - Guardia di finanza: 18,57%; 8,86%.
(31) - Presupponendo, infine, che i volumi organici di tutti i corpi militari rimangano invariati sino alla data del 2021, possiamo sviluppare le seguenti percentuali, rispetto al totale dei sottufficiali, 149.989: - Esercito: 16,06%; - Marina: 9,05%; - Aeronautica: 17,52%; - Arma dei Carabinieri: 32,86%; - Guardia di finanza: 24,5%. In sostanza il totale dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare sarà il 57,36%, contro il 42,63% delle Forze armate.