Capitolo III - Gli Ufficiali

1. Gli ufficiali come categoria: cenni storici e sistematici(1)

Gli ufficiali costituiscono la categoria di vertice del personale dell’ordinamento militare; essi sono l’elemento direttivo e dirigenziale delle Forze armate, la cui funzione tipica è l’esercizio del comando, ma al quale viene anche demandata, con funzioni di complementarità, attribuzioni direttive in campo tecnico, logistico e amministrativo(2). Le originarie caratteristiche eroiche e aristocratiche degli ufficiali rappresentavano i segni distintivi di una categoria di militari destinata alle funzioni di comando in epoche storiche nelle quali gli eserciti, dopo la disintegrazione dell’Impero romano, andavano a ricomporsi attorno alle figure quasi mitiche di capi barbari, re e comandanti di interi popoli guerrieri. Queste caratteristiche primordiali si conservarono durante tutto il Medioevo e furono perpetuate, aggiungendo quegli elementi di sacralità tipici del sistema politico occidentale noto come Respublica Christiana, dall’istituzione della Cavalleria.

Il sistema feudale cristallizzò questa situazione, facendo degli ufficiali l’espressione dell’aristocrazia ereditaria, legata al sovrano da vincoli di vassallaggio e di fedeltà. Con lo sviluppo delle scienze militari, la specializzazione delle forze combattenti, l’acquisizione di nuovi strumenti di guerra, come le artiglierie, la professionalizzazione del mestiere della armi, i tratti aristocratici vengono ad essere ridimensionati (almeno in alcuni settori dell’Esercito, mentre altri, come l’Arma di cavalleria, almeno sino alla meccanizzazione e all’abbandono del cavallo, saranno gelosi custodi di queste tradizioni aristocratiche) e tende a crearsi una categoria di specialisti della guerra, tecnicamente preparati. Tra il XVII e il XVIII secolo gli eserciti vivono questa profonda trasformazione dei loro vertici e nascono le prime grandi scuole militari, deputate alla formazione degli ufficiali. La Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche rappresenteranno lo spartiacque definitivo tra la concezione aristocratica del mestiere di ufficiale e la concezione del comandante militare che basa le sue fortune e la sua carriera esclusivamente sul campo di battaglia.

L’ufficiale dovrà essere un professionista formato e dedicato interamente ad un mestiere che richiederà sempre più conoscenze tecniche e specialistiche, oltre a tutte quelle virtù che fondano la peculiare etica militare, basata sulla regola fondamentale dell’onore. La figura dell’ufficiale comandante, se perderà sostanzialmente i suoi tratti aristocratici, mantenendo però i simboli e il prestigio formale di quell’antica tradizione, conserverà e in un certo senso recupererà le caratteristiche eroiche, sino a quando le stesse non si infrangeranno irrimediabilmente contro i reticolati, le trincee e il tiro delle mitragliatrici della Prima guerra mondiale. La Grande guerra, che è stata soprattutto una guerra di logoramento e che ha visto impegnate tutte le risorse materiali e spirituali delle Nazioni coinvolte, ha posto in evidenza l’importanza della componente logistica e tecnica. Questa componente sarà avvertita sempre più come una variabile strategica e sarà fondamentale nella Seconda guerra mondiale, postulando la necessità di avere a disposizione e, quindi, formare ufficiali specialisti in branche particolari che nulla hanno a che vedere con il combattimento vero e proprio. Nel secondo dopoguerra, non a caso, la sociologia militare americana si domanderà se l’ufficiale dovrà ancora possedere quelle caratteristiche eroiche di comandante militare o dovrà essere formato e comportarsi operativamente come un manager(3).

Questa parabola evolutiva della figura e della categoria degli ufficiali ha lasciato visibili tracce a livello giuridico, dove la disciplina normativa del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione di carriera degli ufficiali sarà sempre molto sviluppata - talvolta troppo - costituendo la base di quel complesso rapporto giuridico tra questa figura professionale e la specifica amministrazione dello Stato, deputata a gestire questo stesso rapporto. Nel nostro ordinamento giuridico, al di là della lenta mutazione della composizione sociologica della categoria, la Costituzione ha indubbiamente contribuito a livello normativo ad omogeneizzare tutte le categorie di militari, provocando il cambiamento della regolamentazione disciplinare ed il progressivo riavvicinamento delle normative di stato giuridico, sulla base del principio fondamentale dell’uguaglianza e della pari dignità, espressi in sintesi dall’art. 52, ultimo comma, Cost., dove viene sancito che l’ordinamento delle Forze armate dovrà informarsi allo spirito democratico della Repubblica. L’approccio, quindi, alla materia degli ufficiali delle Forze armate, se pur deve tener conto dell’evoluzione storica e di quegli elementi tradizionali, ancora importanti a livello etico e deontologico, deve necessariamente procedere su un piano di positiva analisi delle norme giuridiche che hanno completamente “laicizzato” questa figura professionale.

In particolare, la categoria ha una sua sistemazione giuridica omogenea con la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante lo stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, cui fanno riferimento anche gli ufficiali della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, della l. 15 dicembre 1959, n. 1089, recante lo stato e l’avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza(4). Anche il sistema di avanzamento degli ufficiali è stato per molto tempo omogeneo, essendo stato disciplinato dall’unica legge in materia, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, parzialmente ancora vigente, ma sostanzialmente superata da normative di settore (d. lg. n. 490/1997, d. lg. n. 298/2000 e d. lg. n. 69/2001), emanate per le singoli istituzioni militari, che compongono un quadro piuttosto complesso, ma non privo di punti di collegamento e istituti comuni. La materia del reclutamento, invece, ha sempre dato vita a normative specifiche che hanno avuto il primario obiettivo di selezionare gli aspiranti all’arruolamento, attraverso modelli professionali differenziati ed adeguati alle singole esigenze istituzionali.

2. Caratteristiche peculiari degli ufficiali: qualità e funzioni

Le differenze caratterizzanti la categoria degli ufficiali, rispetto a quelle degli altri militari, non sono esclusivamente basate sulla diversa disciplina legislativa in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento, dove il quadro normativo, come accennato, è complicato anche dalla diversa regolamentazione che nel tempo ha riguardato gli ufficiali di alcune Forze armate e Corpi armati. Il ruolo e le funzioni dell’ufficiale si desumono anche dalla complessiva legislazione militare, con particolare riferimento alla regolamentazione disciplinare, dove rilevano peculiari incarichi demandati agli ufficiali come, per esempio, quelli di comandante di corpo o di comandante di reparto. D’altra parte, la positiva formulazione delle funzioni di comando e di quelle direttive che, come accennato, competono agli ufficiali in quanto personale di vertice dell’ordinamento militare e le correlative qualità richieste ad un ufficiale, l’assenza delle quali potrebbe comportare un provvedimento espulsivo(5), sono ormai ricavabili dal contesto normativo e non rappresentano più un principio di organizzazione, implicito per le strutture militari.

L’art. 8, 1° comma, d. lg. 30 dicembre 1997, n. 490(6), recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, nello stabilire quali debbano essere i requisiti che deve possedere l’ufficiale per l’avanzamento al grado superiore, elenca una serie di qualità necessarie per ben adempiere le funzioni del nuovo grado, specificando che l’aver disimpegnato bene quelle del proprio grado è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’avanzamento. Al 2° comma, il predetto articolo precisa che per l’avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i suddetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado. La norma, in sostanza, specifica le due principali funzioni degli ufficiali, qualificando quelle svolte dai generali e gradi corrispondenti come alto comando o alta direzione, per sottolineare le attribuzioni apicali conferite ai massimi gradi gerarchici(7).

Sul piano funzionale, la normativa sul riordino dell’Arma dei Carabinieri, introdotta dal d. lg. 5 ottobre 2000, n. 297, è ancor più precisa, in relazione ai compiti ed alle attribuzioni degli ufficiali, indipendentemente dagli incarichi ricoperti o dalle competenze dei comandi previsti dalle normative di ordinamento(8). Sulla stessa linea, la legge 30 dicembre 2002, n. 295, all’art. 2, ha introdotto le attribuzioni e le funzioni generali degli ufficiali delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello e corrispondenti, riproducendo esattamente le norma di cui all’art. 27, comma 2, d. lg. n. 297/2000, relativa agli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri dei gradi corrispondenti(9). L’importanza, poi, delle qualità che deve possedere l’ufficiale, ai fini della sua progressione di carriera, sono ancor più evidenziate dal d. m. 2 novembre 1993, n. 571, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure e i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

L’art. 5, d. m. n. 571/1993, nell’indicare ragionevoli indici di non idoneità all’avanzamento, specifica che, per gli ufficiali sino al grado di colonnello e corrispondenti, gli stessi sono riscontrabili nell’aver riportato una prevalenza di qualifiche finali della propria documentazione caratteristica inferiori a “superiore alla media”, mentre per gli ufficiali generali e gradi corrispondenti la qualifica minima si innalza ad “eccellente”. È evidente come gli ufficiali si distinguano dalle altre categorie per il necessario possesso dei prescritti requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali ad un livello superiore a quello ordinario, pena la mancata progressione di carriera. Sintomo di questa impostazione è anche la differente normativa circa i presupposti di diritto per attivare la sospensione cautelare facoltativa dall’impiego che, ai sensi dell’art. 29, 1° comma, l. n. 113/1954, per gli ufficiali può essere irrogata quando vengano addebitati fatti per i quali si può essere sottoposti, eventualmente, a procedimento penale o disciplinare e la gravità di tali fatti consigli l’adozione del provvedimento precauzionale. Diversi, e meno rigorosi, i presupposti giuridici per l’adozione della sospensione cautelare facoltativa riguardo alle altre categorie, per le quali l’interessato deve risultare già sottoposto a procedimento penale o disciplinare per fatti di notevole gravità(10).

Dal punto di vista della disciplina militare gli ufficiali detengono in maniera quasi esclusiva la potestà sanzionatoria, tenendo conto che solo la sanzione disciplinare del richiamo verbale può essere inflitta da qualsiasi superiore, mentre il richiamo scritto può essere irrogato anche dal sottufficiale, ma solo se ricopre l’incarico di comandante di distaccamento, senza considerare la competenza esclusiva dei comandanti di corpo e dei comandanti di reparto, rispettivamente per la consegna di rigore e la consegna. Inoltre, solo gli ufficiali possono far parte dei consigli o delle commissioni di disciplina, formate dalle autorità militari competenti, che esprimono il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, circa la circostanza se qualsiasi militare, sottoposto ad un procedimento disciplinare di stato, sia meritevole o meno di conservare il grado(11). In questi particolari procedimenti disciplinari, per di più, l’incolpato può essere difeso esclusivamente da un ufficiale(12). Anche in materia di ricompense, di cui agli artt. 76 e 77 R.D.M., gli ufficiali hanno la competenza esclusiva per gli encomi solenni, gli encomi semplici e l’elogio trascrivibile sulla documentazione personale, mentre l’elogio verbale o scritto, senza trascrizione nei documenti personali, può essere tributato da qualsiasi superiore. A parte, infine, il capitolo sulle funzioni dirigenziali, introdotte per la prima volta con l. 10 dicembre 1973, n. 804, con la quale la carriera degli ufficiali risulta articolata in due tronconi, mantenendo però la sua continuità: un primo -direttivo- dal grado di sottotenente a quello di tenente colonnello ed un secondo -dirigenziale- dal grado di colonnello a quello di generale.

L’aspetto dirigenziale, che attiene al rapporto di impiego, è stato ulteriormente complicato dalle innovazioni introdotte dalla l. 1° aprile 1981, n, 121, con riguardo agli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, per i quali il trattamento economico dirigenziale prescinde dal raggiungimento di un determinato grado e scatta automaticamente a seguito della maturazione di una prestabilita anzianità di servizio da ufficiale(13). La dirigenza militare, come del resto tutta la materia relativa al personale militare, è esplicitamente sottratta al processo di riforma e di “privatizzazione” del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi -originariamente- dell’art. 2 d. lg. 3 febbraio 1993, n. 29, ora abrogato, e -attualmente- dell’art. 3, d. lg. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che elenca espressamente le categorie del personale che permangono in regime di diritto pubblico.

3. Particolari figure di ufficiali: il comandante di corpo e il comandante di reparto(14)

Particolarmente importante e significativa è la figura dell’ufficiale comandante di corpo, cui è dedicato l’intero art. 22 del Regolamento di disciplina militare (R.D.M.), emanato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, il quale sancisce che esercita le funzioni di comandante di corpo l’ufficiale preposto al comando o alla direzione di unità, enti o servizi organicamente costituiti e dotati di autonomia nel settore dell’impiego del personale, in quello logistico, tecnico ed amministrativo. Le attribuzioni del comandante di corpo vengono successivamente specificate e consistono nella diretta responsabilità disciplinare, organizzativa, dell’impiego del personale, addestrativa, di conservazione dei materiali in dotazione e della gestione amministrativa: insomma un’esatta configurazione di dirigente militare.

La norma, oltre a prefigurare il modello di comandante di corpo comune a tutte le Forze armate, demanda alle apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato la possibilità di individuare ulteriori incarichi che comunque comportino l’esercizio delle funzioni di comandante di corpo, anche solo esclusivamente nel settore delle attribuzioni del potere sanzionatorio in campo disciplinare. Per quest’ultimo caso, l’art. 14, 6° comma, l. n. 382/1978, prescrive che esclusivamente il comandante di corpo può irrogare la sanzione disciplinare della consegna di rigore. Nella contigua materia penale militare, che originariamente rappresentava una mera prosecuzione di quella disciplinare, il comandante di corpo è titolare di una delle due uniche condizioni di procedibilità previste nel processo penale militare: il potere di richiesta di cui all’art. 260, 2° comma, c.p.m.p., attraverso il quale il comandante di corpo ha a disposizione una sorta di discrezionale potere di depenalizzazione, con il quale può sanzionare sul piano disciplinare reati militari per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi. Ulteriore delicato settore di intervento del comandante di corpo è quello connesso con la possibilità di limitare l’esercizio di alcuni diritti costituzionali dei militari, ai sensi dell’art. 3 l. n. 384/1978. In particolare, la potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l’allontanamento dei militari dalla località di servizio per imprescindibili esigenze di impiego, ai sensi degli artt. 12 l. n. 382/1978 e 34 R.D.M., è esercitata normalmente dal comandante di corpo o da altra autorità superiore.

Così nel campo della libertà religiosa è il comandante di corpo o altra autorità superiore che, ai sensi degli artt. 11 l. n. 382/1978 e 35 R.D.M., compatibilmente con le esigenze di servizio, rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata. Il comandante di corpo, d’altra parte, è al centro di un complesso sistema di informazioni formali, rappresentando egli la principale autorità militare nei rapporti interrelazionali istituzionali, interni ed esterni, per i quali è destinatario di diverse comunicazioni da parte di tutti i militari(15), ha egli stesso particolari doveri di informazione(16); ha, inoltre, particolari poteri di autorizzazione(17) o di proibizione(18) anche in deroga alle disposizioni regolamentari e rappresenta il tramite gerarchico necessario per particolari corrispondenze con le superiori autorità militari o politiche(19). Infine, il comandante di corpo ha la possibilità di tributare la particolare ricompensa dell’elogio che, ai sensi dell’art. 77, comma 8, R.D.M., consiste nella lode al militare per costante ed esemplare comportamento nell’adempimento dei propri doveri o per elevato rendimento in servizio e che, quando appunto concesso da questa autorità militare, va trascritto nei documenti personali dell’interessato.

Dal punto di vista amministrativo, il comandante di corpo, a seconda dei vari ordinamenti di Forza armata o Corpo armato, può conferire gradi gerarchici, ammettere i militari a determinati tipi di ferme, concedere rafferme, determinare il passaggio in servizio permanente, avviare il procedimento disciplinare di stato, con eventuale deferimento del militare ad una commissione di disciplina e la possibilità di irrogare la sospensione disciplinare dal servizio. Anche la figura dell’ufficiale comandante di reparto ha una sua centralità, soprattutto nel campo disciplinare, per il quale ha la competenza, legislativamente stabilita, di irrogare la sanzione della consegna, ai sensi dell’art. 14, 6° comma. l. n. 382/1978. La posizione istituzionale del comandante di reparto ha, però, rilevanza quasi esclusivamente interna all’ordinamento militare, in particolare nei settori addestrativo, operativo e di impiego del personale, con competenze di minor rilievo nei campi tecnico, logistico ed amministrativo. Il livello ordinativo considerato è individuato da ciascuna Forza armata o Corpo armato e generalmente corrisponde all’unità organica variamente denominata compagnia, squadrone, batteria e reparti corrispondenti. Il comandante di reparto rappresenta la prima significativa autorità militare per tutti i militari dipendenti che, ai sensi dell’art. 39, comma 5, lett. a), R.D.M., possono presentarsi direttamente ad essa, per giustificati motivi. Inoltre, ai sensi dell’art. 45, comma 3, R.D.M., ha la possibilità di anticipare o prorogare l’orario della libera uscita dei militari dipendenti che ne facciano richiesta per motivate esigenze, concedendo i relativi permessi.

4. I ruoli degli ufficiali(20)

La necessità di arruolare e formare ufficiali dai differenti profili professionali, per soddisfare le esigenze operative, tecniche e specialistiche delle Forze armate, ha condotto alla creazione di diversi ruoli. I ruoli rispondono non solo all’esigenza di inquadrare gli ufficiali secondo determinate tipologie professionali che segnano l’abbandono dell’ottica generalista per abbracciare la prospettiva specialistica, tipica delle moderne società post-industriali. Non esiste più un unico modello professionale di ufficiale, ma tante figure di comandante, di tecnico, di amministratore, di logista ed altro ancora. I ruoli, d’altra parte, tendono anche a decongestionare le carriere, prevedendo sistemi di avanzamento e progressione di carriera differenziati, per consentire agli ufficiali destinati, per formazione e sviluppo di carriera, ai gradi più elevati, di giungere a questi traguardi di rilievo in un’età non troppo avanzata, garantendo altresì il ricambio naturale della leadership militare.

In questo contesto, i ruoli si distinguono innanzitutto per Forza armata o Corpo armato, rispondendo alle specifiche esigenze istituzionali di ciascuna organizzazione militare, con ulteriori differenziazioni basate sui profili professionali di cui ciascuna istituzione militare ha bisogno e, infine, si suddividono tra carriere lunghe, raggruppate generalmente nei ruoli normali, e carriere brevi, corrispondenti ai ruoli speciali. I principali riferimenti normativi relativi ai ruoli degli ufficiali sono sostanzialmente: - il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per gli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; - il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri; - il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Iniziando dai ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito, l’art. 2, comma 1, d. lg. n. 490/1997, elenca tutti i ruoli normali e speciali distinti nei differenti profili professionali necessari per il funzionamento delle essenziali componenti operative, tecniche, logistiche ed amministrative che sostanziano l’intera organizzazione militare denominata Esercito. I ruoli normali sono alimentati dagli ufficiali reclutati ai sensi dell’art. 4, d. lg. n. 490/1997, principalmente tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato l’Accademia Militare.

I ruoli speciali sono alimentati dagli ufficiali reclutati ai sensi dell’art. 5, d. lg. n. 490/1997, principalmente tra il personale marescialli e gli ufficiali ausiliari, vincitori di appositi concorsi interni. Per alcune specifiche professionalità (come, ad esempio, il Corpo degli ingegneri), l’alimentazione dei ruoli normali e speciali avviene anche mediante ufficiali a nomina diretta, attraverso pubblici concorsi per giovani laureati. L’elenco completo dei ruoli degli ufficiali è il seguente: - normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, che comprende tutti gli ufficiali del ruolo delle tradizionali Armi combattenti (esclusa ormai l’Arma dei Carabinieri), elencate in ordine di precedenza formale; - normale e speciale dell’Arma dei trasporti e materiali, composto dagli ufficiali di questa particolare componente logistica creata dalla trasformazione e fusione del Corpo della motorizzazione con altre componenti logistiche; - normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito, componente tecnica nata dall’evoluzione dei precedenti servizi tecnici(21); - normale e speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, composto dagli ufficiali di questa particolare componente logistica, nata dalla ristrutturazione dei precedenti Corpi di sanità e di quello veterinario dell’Esercito ; - normale e speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito, formato dagli ufficiali di questa peculiare componente amministrativa dell’Esercito, nata dalla unificazione dei precedenti Corpi di amministrazione e quello di commissariato dell’Esercito.

Dopo i ruoli degli ufficiali dell’esercito l’art. 2, d. lg. n. 490/1997, elenca, al comma 2, i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente della Marina, alimentati con le stesse modalità previste per quelli dell’Esercito, con alcune particolarità riguardanti gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. Anche qui i ruoli degli ufficiali corrispondono ai profili professionali necessari per il funzionamento delle essenziali componenti operative, tecniche, logistiche ed amministrative che costituiscono la Forza armata “Marina Militare”. L’elenco completo dei ruoli è il seguente: - normale e speciale del Corpo di stato maggiore; - normale e speciale del Corpo del genio navale; - normale e speciale del Corpo delle armi navali; - normale e speciale del Corpo sanitario militare marittimo; - normale e speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; - normale e speciale del Corpo delle Capitanerie di porto. Infine, l’art. 2, d. lg. n. 490/1997, elenca, al comma 3, i ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica militare, alimentati con le stesse modalità previste per le altre due Forze armate, ma, anche qui, con alcune particolarità riguardanti il ruolo naviganti (gli ufficiali piloti).

Sempre in analogia con le altre due Forze armate, ma in modo molto più simile alla Marina, da cui si differenzia soltanto il ruolo cardine degli ufficiali (del Corpo di stato maggiore per l’una, naviganti, per l’altra), i ruoli degli ufficiali dell’Aeronautica corrispondono ai profili professionali necessari per il funzionamento delle essenziali componenti operative, tecniche, logistiche ed amministrative che costituiscono questa Forza armata. L’elenco completo dei ruoli è il seguente: - naviganti normale e speciale; - normale e speciale del Corpo delle armi dell’Arma aeronautica; - normale e speciale del Corpo del genio aeronautico; - normale e speciale del Corpo di commissariato militare aeronautico; - normale e speciale del Corpo sanitario militare aeronautico. Per l’Arma dei Carabinieri i ruoli degli ufficiali in servizio permanente, come accennato, sono stati riordinati dal d. lg. n. 298/2000, che, oltre ai consueti profili professionali, già disciplinati con il d. lg. 24 marzo 1993, n. 117 (ora abrogato), ha tenuto conto dell’elevazione di questa istituzione militare al rango di Forza armata e della conseguente necessità di regolamentare l’intero settore logistico-amministrativo, in precedenza formato prevalentemente dagli ufficiali dei vari corpi logistici dell’Esercito. Per questo particolare settore, però, è stata adottata l’originale soluzione di prevedere esclusivamente un ruolo peculiare di ufficiali, senza costituire corpi logistici autonomi. In sostanza l’art. 2, d. lg. n. 298/2000, prevede tre ruoli per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: - ruolo normale, alimentato con le stesse modalità previste per la altre Forze armate; - ruolo speciale, anch’esso alimentato con le medesime forme previste per le altre Forze armate; - ruolo tecnico-logistico, evoluzione del precedente ruolo tecnico di cui al d. lg. n. 117/1993, alimentato esclusivamente con ufficiali a nomina diretta, mediante pubblici concorsi aperti a giovani laureati ed appartenenti al personale del ruolo ispettori, forniti anch’essi di laurea. Il ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri si articola in tre comparti a loro volta distinti in specialità, e cioè: comparto amministrativo, suddiviso nelle specialità amministrazione e commissariato; comparto tecnico-scientifico, suddiviso nelle specialità investigazioni scientifiche, telematica, genio e psicologia; comparto sanitario, suddiviso nelle specialità sanità (medicina e farmacia) e veterinaria. Per concludere con i ruoli degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza, gli stessi, come accennato, sono stati riordinati ai sensi dell’art. 2, d. lg. n. 69/2001, in analogia con quanto già previsto per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, ma con alcune significative particolarità per il settore aeronavale e il settore tecnico-logistico-amministrativo e con modalità di alimentazione dei ruoli analoghe a quelle delle altre organizzazioni militari. In sostanza sono previsti i seguenti ruoli: - normale, già esistente; - aeronavale; - speciale, con contestuale soppressione del ruolo speciale, istituito con l. 25 maggio 1989, n. 190 e del ruolo tecnico operativo, istituito con l. 10 maggio 1983, n. 212; - tecnico-logistico-amministrativo. Il ruolo aeronavale, creato proprio con questo provvedimento legislativo, rappresenta un momento di ristrutturazione dell’intero settore operativo del Corpo, la cui organizzazione ha raggiunto un livello di complessità e di specializzazione, anche con l’adozione di mezzi aeronavali di sempre maggiori capacità tecniche, che hanno consigliato di dedicare al comparto specifiche professionalità direttive e di comando.

Il ruolo tecnico-logistico-amministrativo è, invece, strutturato in forme originali, ai sensi dell’art. 44, d. lg. n. 69/2001, con tre comparti, articolati anch’essi in specialità: comparto logistico-amministrativo, suddiviso nelle specialità amministrazione e commissariato; comparto tecnico, suddiviso nelle specialità telematica, infrastrutture e motorizzazione; comparto sanitario, suddiviso nelle specialità sanità, veterinaria e psicologia. A parte vanno poi considerati gli ufficiali in congedo (dell’ausiliaria, del complemento, della riserva e della riserva di complemento) previsti dalla l. n. 113/1954, cui vanno ad aggiungersi la recente categoria, creata dal d. lg. 8 maggio 2001, n. 215, degli ufficiali ausiliari (art. 21), comprensiva degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale (art. 22), degli ufficiali piloti di complemento, di cui alla l. 19 maggio 1986, n. 224, degli ufficiali in ferma prefissata o in rafferma (artt. 23 e 24) e degli ufficiali delle forze di completamento (art. 25). 65 GLI UFFICIALI Tutti gli ufficiali di queste categorie sono iscritti in separati ruoli, corrispondenti esattamente a quelli degli ufficiali in servizio permanente(22). Per completezza accenniamo soltanto all’esistenza dei ruoli degli ufficiali in congedo del Corpo della Giustizia militare, del personale del Servizio dell’Assistenza spirituale, del personale del Sovrano Militare Ordine di Malta, del personale militare della Croce Rossa italiana.

5. I gradi gerarchici(23)

La categoria degli ufficiali, rispetto alle altre, è quella maggiormente articolata in gradi gerarchici, la cui corrispondenza con determinati livelli ordinativi, che strutturavano tradizionalmente le Forze armate, secondo quel modello piramidale che nel tempo si è sensibilmente modificato, non è più perfettamente riscontrabile. Ogni grado della scala gerarchica degli ufficiali ha sempre trovato corrispondenza con ben determinati comandi, tant’è che le necessità organiche di nuovi reparti o unità o, genericamente, di nuovi “uffici militari”, per rispondere con maggiore razionalità ed aderenza alle diverse esigenze dello sviluppo dell’arte militare e degli ordinamenti connessi, hanno anche comportato la creazione di nuovi gradi gerarchici (basti pensare al grado di ufficiale generale, nel tempo variamente articolato in generale di brigata, di divisione, di corpo d’armata e di armata).

Il rapido mutamento della struttura organizzativa, soprattutto a cavallo tra il XX e il XXI secolo, che ha comportato la modificazione dell’ordinamento delle Forze armate, con tempestivi provvedimenti di soppressione e riorganizzazione di corpi, specialità e comandi militari, ha determinato contestuali adeguamenti nella struttura dei gradi gerarchici, nonostante in questo settore la tradizione sia molto forte e sentita. A parte poi dobbiamo considerare le diverse esigenze delle singole Forze armate, soprattutto quelle operanti nelle dimensioni aerea e marittima, per cui la graduazione gerarchica molto spesso viene conservata, per ogni singola organizzazione militare, al solo fine di soddisfare la necessità di un’esatta corrispondenza tra i livelli gerarchici dei differenti corpi militari, essenziale per l’ordinamento militare che ha bisogno sempre di collocare ogni suo membro in un ben precisa posizione di subordinazione/sovraordinazione.

Ciò naturalmente complica il quadro dei gradi gerarchici, dove si sovrappongono diverse denominazioni e talvolta con una stessa dicitura si intendono livelli gerarchici differenti. Sia il Regolamento di disciplina militare, sia i successivi provvedimenti di riordino dei ruoli degli ufficiali, hanno sempre avuto cura di introdurre apposite tabelle di successione gerarchica e corrispondenza dei gradi tra i vari corpi militari, per evidenti ragioni ordinative e di certezza nei rapporti di subordinazione e in relazione al dovere di obbedienza. La tabella del R.D.M., allegato A, non è aggiornata e riporta la successione gerarchica di corpi armati dello Stato, ormai smilitarizzati (Corpo degli Agenti di custodia, ora Polizia Penitenziaria). Il riferimento è, adesso, alle tabelle contenute nei provvedimenti di riordino dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, d. lg. n. 298/2000, e ancor più recentemente, in quello del Corpo della Guardia di finanza, d. lg. n. 69/2001, che, per comodità espositiva, seguiremo nel descrivere la scala gerarchica dei gradi e le corrispondenze tra i vari corpi militari, tenendo conto che i gradi di riferimento sono quelli dell’Esercito(24). Il primo grado degli ufficiali è quello di sottotenente che corrisponde a quello di guardiamarina per la Marina(25).

Il sottotenente è inquadrato nella categoria degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti) e non è associato ad alcun particolare livello ordinativo nei vari corpi militari: la permanenza in questo grado rappresenta, generalmente, il periodo di frequenza delle scuole di applicazione, successive alle accademie miliari, al termine del quale si consegue la promozione al grado di tenente; infatti il superamento dei corsi di formazione (applicazione per i ruoli normali e applicativo per quelli speciali) è spesso requisito necessario per l’avanzamento al grado superiore. Non esiste questo grado per il personale del Servizio dell’Assistenza spirituale. Segue il grado di tenente, corrispondente a sottotenente di vascello per la Marina e a cappellano addetto per il Servizio di Assistenza spirituale(26). Al grado di tenente (in passato anche luogotenente) corrisponde un determinato livello ordinativo, variamente denominato plotone, sezione, nucleo o comandi che prendono il nome direttamente da quel grado, come la tenenza, comando territoriale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Proseguendo, incontriamo il grado di capitano che, assieme al tenente o al sottotenente, costituisce la categoria degli ufficiali inferiori ed è corrispondente al tenente di vascello per la Marina e cappellano capo per il Servizio di Assistenza spirituale(27).

Il grado di capitano trova sicuramente corrispondenze sin dai primordi degli eserciti e ad esso è associato un tradizionale livello ordinativo che generalmente si identifica con la figura del comandante di reparto ed è variamente denominato compagnia, squadrone, batteria, reparto, nucleo. Segue il grado di maggiore, corrispondente al capitano di corvetta della Marina e al 1° cappellano capo del personale del Servizio di Assistenza spirituale(28). Questo grado segna il passaggio alla categoria degli ufficiali superiori e lo stesso non è associato a particolari livelli ordinativi, tranne che per la Marina, per la quale con questo grado cominciano ad essere denominati i capitani delle unità navali più importanti, cominciando proprio con la corvetta. Si deve tener conto che quello di capitano per la Marina è un grado cardine, tant’è che tutta l’organizzazione territoriale della Guardia costiera si basa sulle Capitanerie di porto che costituiscono un corpo autonomo di quella Forza armata.

Dopo il grado di maggiore incontriamo quello di tenente colonnello, corrispondente a capitano di fregata della Marina e 2° cappellano capo del Servizio di Assistenza spirituale(29). Al grado di tenente colonnello è associato un determinato livello ordinativo, variamente denominato battaglione, gruppo squadroni, gruppo, reparto territoriale, e che talvolta identifica anche l’incarico di comandante di corpo. Segue il grado di colonnello, corrispondente al capitano di vascello della Marina e 3° cappellano capo del Servizio di Assistenza spirituale(30), e con il quale si conclude la categoria degli ufficiali superiori. Il grado di colonnello è tradizionalmente associato alla figura del comandante di corpo e a un livello ordinativo variamente denominato reggimento, raggruppamento, stormo, scuola (in precedenza anche legione), considerando che il vascello nella Marina identifica tutte le unità navali superiori alla fregata. Con il grado di colonnello si accede anche alla dirigenza militare, equiparata a questo livello alla precedente posizione di primo dirigente comune a tutte la pubblica amministrazione, prima della riforma.

Si prosegue con la categoria degli ufficiali generali, incontrando il grado di brigadiere generale, corrispondente a contrammiraglio della Marina, generale di brigata aerea o di brigata dell’Aeronautica, generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ispettore del Servizio di Assistenza spirituale, maggiore generale per gli ufficiali in congedo del Corpo della Giustizia militare e per il personale militare della Croce Rossa italiana, generale direttore capo del personale del Sovrano Militare Ordine di Malta (per questi due ultimi corpi ausiliari delle Forze armate questo è il grado apicale)(31). Questo grado, come si evince dalla sue stessa denominazione è associato al livello ordinativo di brigata, per la Marina gruppo navale, per le Forze di polizia ad ordinamento militare anche regione (che può essere comandata anche con il grado superiore). Questo grado corrispondeva, inoltre, per l’ordinamento dirigenziale militare al livello di dirigente superiore. Segue il grado di maggiore generale, corrispondente all’ammiraglio di divisione o ammiraglio ispettore della Marina, al generale di divisione aerea o di divisione o ispettore dell’Aeronautica, al generale di divisione dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza (in precedenza e sino al 2000, grado apicale per questi corpi militari di polizia), al vicario generale del Servizio di Assistenza spirituale, al tenente generale per il personale degli ufficiali in congedo del Corpo della Giustizia militare(32).

Anche per questo grado il livello ordinativo corrispondente si evince dalla sua stessa denominazione, anche se il livello divisione nell’esercito è stato soppresso alla fine degli anni ottanta del secolo scorso e viene utilizzata spesso, per il livello ordinativo associato a questo grado, la dicitura “ispettorato”. Questo grado corrispondeva, inoltre, per l’ordinamento dirigenziale militare al livello di dirigente generale. A seguire, troviamo il grado di tenente generale, corrispondente all’ammiraglio di squadra o ammiraglio ispettore capo della Marina, al generale di squadra aerea o di squadra o ispettore capo dell’Aeronautica, al generale di corpo d’armata dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, all’ordinario militare del Servizio di Assistenza spirituale, al tenente generale capo degli ufficiali in congedo del Corpo della Giustizia militare(33). Il livello ordinativo associato a questo grado era quello di corpo d’armata, non più riscontrabile però in alcun corpo militare, all’interno dei quali troviamo, invece, comandi operativi intermedi, comandi interregionali e, per la Marina e l’Aeronautica, squadre, comandi generali, dipartimenti militari marittimi, regioni aeree e, comunque, per tutti, alti comandi variamente denominati. Questo grado rappresenta la posizione apicale di tutti i corpi militari e i comandi, enti o “uffici militari” associati a questo livello gerarchico corrispondono di massima agli uffici dirigenziali generali della pubblica amministrazione.

Per completare è previsto, infine, ma soltanto per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, il grado di generale o ammiraglio, senza altre specificazioni, che corrisponde al precedente grado di generale di armata o ammiraglio di armata o generale di armata aerea, ancora riportato nell’allegato A del R.D.M.(34). A quest’ultimo grado corrisponde esclusivamente l’incarico di Capo di Stato Maggiore della difesa che attualmente può essere ricoperto soltanto dai tenenti generali e gradi corrispondenti delle tre predette Forze armate. Non a caso con la riforma introdotta dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, il Capo di Stato Maggiore della difesa, ai sensi dell’art. 3, l. n. 25/1997, è gerarchicamente sovraordinato ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, al Segretario generale della difesa e al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, relativamente ai compiti militari di questa Forza di polizia ad ordinamento militare.

6. Gli organici degli ufficiali

Per ogni corpo militare la legge stabilisce gli organici di tutto il personale militare, tra i quali quelli degli ufficiali, cioè il numero massimo di ufficiali previsto per ogni grado gerarchico. L’indicazione dell’organico degli ufficiali è significativa sia per stabilire il peso della componente direttiva e dirigenziale all’interno di ciascuna organizzazione militare, sia per individuare all’interno della categoria degli ufficiali i gradi di maggior significato istituzionale oltre quelli apicali, sia, infine, per una comparazione tra le esigenze di inquadramento gerarchico delle diverse forze militari. Procedendo dai grandi numeri per successive disaggregazioni di dati, è possibile stabilire dai dati numerici, contenuti nelle tabelle dei provvedimenti legislativi di riordino, che tutto il personale ufficiali dei corpi militari dello Stato (ad esclusione dei cappellani militari, dei magistrati militari, certamente non più ufficiali, neanche in congedo, e del personale dei corpi ausiliari, il cui numero non è peraltro significativo) è di 29.863 unità.

Il numero, è bene precisare, non tiene conto della forza effettiva degli ufficiali, nella quale vanno ricompresi anche gli ufficiali dei vari ruoli ad esaurimento, peraltro in numero sempre meno consistente, e gli ufficiali in servizio temporaneo (ufficiali ausiliari). Inoltre, non si tiene conto delle reali dotazioni organiche degli ufficiali, definite annualmente con decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 60, d. lg. n. 490/1997, al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli stessi organici dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica entro il 1° gennaio 2006. I dati illustrati sono, quindi, indicativi e registrano un tendenza di fondo che dovrà stabilizzarsi con il definitivo passaggio all’arruolamento esclusivamente volontario. Ferme queste considerazioni preliminari, è possibile suddividere il dato generale di 29.863 unità nelle varie consistenze organiche per grado gerarchico, con le relative percentuali sul totale, e per Forza armata o Corpo armato, con relative percentuali sul totale. La suddivisione numerica per gradi è la seguente: - tenente generale e gradi corrispondenti (compreso l’unico posto organico di generale o ammiraglio): 66 unità (0,22%); - maggiore generale e gradi corrispondenti: 146 unità (0,48%); - brigadiere generale e gradi corrispondenti: 442 unità (1,48%). In totale gli ufficiali generali sono 654 unità (2,19%); - colonnello e gradi corrispondenti: 2.821 unità (9,44%). In totale gli ufficiali di livello dirigenziale, generali e colonnelli, sono 3.475 (11,63%); - tenente colonnello e gradi corrispondenti: 7.414 unità (24,82%); - maggiore e gradi corrispondenti: 4.233 unità (14,17%). In totale gli ufficiali superiori, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori, sono 14.468 (48,44%); - capitano e gradi corrispondenti: 8.142 unità (27,26%). In totale gli ufficiali inferiori, capitani, tenenti e sottotenenti, sono 14.741 (49,36%); - tenente e gradi corrispondenti: 4.767 unità (15,96%); - sottotenenti e gradi corrispondenti: 1.832 unità (6,13%). In totale gli ufficiali subalterni, tenenti e sottotenenti, sono 6.599 (22,09%).

Bisogna considerare che i dati relativi ai gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente sono approssimativi, poiché alcune tabelle riportano i dati complessivi relativi ai tenenti e ai sottotenenti e, per alcuni ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare, i dati complessivi relativi ai tenenti colonnelli, ai maggiori, ai capitani e ai tenenti(35). Per quanto concerne la suddivisione per Forza armata e Corpo armato i dati complessivi e percentuali sul totale degli ufficiali sono i seguenti: - Esercito: 12.000 unità (40,18%); - Marina: 5.129 unità (17,17%); - Aeronautica: 5.701 unità (19,09%); - Arma dei Carabinieri: 3.800 unità (12,72%); - Guardia di finanza: 3.233 unità (10,82%). Significativo è anche il dato complessivo relativo al numero degli ufficiali appartenenti ai ruoli normali (tra i quali per comodità espositiva ricomprendiamo i ruoli aeronavale e tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e quello tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, assimilabili per sviluppo di carriera più a quelli normali che a quelli speciali) e speciali, per valutare la differente composizione e l’incidenza percentuale delle carriere lunghe e di quelle brevi: - ruoli normali: 16.220 unità (54,31%); - ruoli speciali: 13.643 unità (45,68%)(36). Inoltre, è interessante anche il dato relativo alla suddivisione degli ufficiali per ruoli operativi (in cui si ricomprendono anche quelli delle armi e del genio della Marina e dell’Aeronautica) e ruoli di sostegno tecnico, logistico e amministrativo (in cui si ricomprende l’Arma trasporti e materiali dell’Esercito), per valutare la diversa incidenza delle componenti organizzative: - ruoli operativi: 23.966 unità (80,25%); - ruoli di supporto tecnico, logistico ed amministrativo: 5.897 unità (19,74%)(37). Bisogna, infine, considerare che l’art. 3, d. lg. n. 215/2001, ha stabilito che fino al dicembre 2005 gli organici dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica continueranno ad essere disciplinati dal d. lg. n. 490/1997(38), mentre successivamente, a decorrere dal 2006 e sino alla data del 1° gennaio 2021, le dotazioni organiche saranno adeguate con decreti ministeriali, sino al raggiungimento dei volumi fissati dall’allegato A del predetto decreto legislativo cioè: Esercito: 12.050 unità; Marina: 4.500 unità; Aeronautica: 5.700.

Solo la Marina, in sostanza, subirebbe un sensibile decremento degli organici degli ufficiali. Tenendo presente i volumi organici complessivi, fissati dall’art. 2 d. lg. n. 215/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2007, e comprensivi delle aliquote di ufficiali come poco sopra indicate, e sommando gli organici complessivi dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, possiamo ottenere il dato complessivo del personale militare dello Stato, con l’incidenza percentuale della categoria ufficiali ed anche del numero degli ufficiali con funzioni dirigenziali: - i 29.283 ufficiali delle varie Forze armate o Corpi armati (dato proiettato alla riforma completa dello strumento militare) costituiranno il 7,92% del totale del personale militare di ogni categoria(39); - i 3.475 dirigenti militari (generali e colonnelli) costituiranno l’11,86% del totale degli ufficiali e lo 0,94% del totale del personale militare (le percentuali in questo caso sono approssimative, poiché il dato dei dirigenti è ricavato dalla situazione attuale, mentre i totali sono dati dalla forza proiettata nel futuro).


(1) - Per un inquadramento abbastanza esaustivo, ma non sempre aggiornato, della materia, anche in relazione ad interessanti cenni storici, per tutti: O. SEPE (1992), “Ufficiali delle Forze armate”, 582. Si veda anche: G. GRASSO (1990), “Militari (stato giuridico e trattamento economico)”, 3.
(2) - Per tutti: G. LANDI (1975), “Ufficiali e sottufficiali”, 1034. Inoltre, sulla presenza di professionalità diverse all’interno della categoria degli ufficiali: A. BALDANZA (2000), “La difesa”, 211.
(3) - Sul punto: F. BATTISTELLI (1990), Marte e Mercurio - sociologia dell’organizzazione militare, 127.
(4) - La l. n. 1089/1959, per quel che riguarda lo stato giuridico, contiene soltanto alcune norme speciali relative alle autorità che possono disporre l’inchiesta formale a carico degli ufficiali del Corpo (art. 2), alle incompatibilità per gli ufficiali in ausiliaria (art. 4), alla composizione dei consigli di disciplina (art. 5) e all’ipotesi di concorso disciplinare tra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali delle Forze armate (art. 6). L’art. 37, d. lg. n. 69/2001, estende - inoltre - l’applicazione di alcune norme della l. n. 113/1954, successivamente modificate, agli ufficiali della Guardia di finanza.
(5) - È ancora vigente una norma, peraltro di dubbia applicazione, che stabilisce la perdita del grado per l’ufficiale che commetta “attività moralmente incompatibili con lo stato di ufficiale”: art. 70, 1° comma, numero 2), lett. c), l. 10 aprile 1954, n. 113.
(6) - La norma è applicabile anche agli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 11, d. lg. n. 298/2000, mentre identica norma è contenuta nell’art. 12, d. lg. n. 69/2001, riguardante gli ufficiali della Guardia di finanza.
(7) - Sul punto vedi anche: A. BALDANZA - C. LAMBERTI (2002), “L’avanzamento nelle Forze armate”, 177.
(8) - In particolare gli artt. 20, 21, 22, 23 e 24, d. lg. n. 297/2000, stabiliscono le attribuzioni del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, l’art. 25, d. lg. n. 297/2000 quelle del vice comandante generale, l’art. 26, d. lg. n. 297/2000, quelle dei generali di corpo d’armata, tra le quali, particolarmente significative, quelle relative allo svolgimento delle “funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate ad efficacia, efficienza ed economicità”, e, infine, l’art. 27, d. lg. n. 297/2000, quelle degli altri ufficiali, prevedendo quelle degli altri ufficiali generali e dei colonnelli, al 1° comma, e quelle dei restanti ufficiali al 2° comma, così come modificato dal d. lg. 28 dicembre 2001, n. 484, dove vengono ribadite le funzioni di comando ed evidenziate anche quelle di gestione amministrativa, di controllo gerarchico, di studio, di sostituzione, di consulenza.
(9) - Le predette disposizioni di legge attribuiscono funzioni e competenze agli ufficiali in questione, recitando nel seguente modo: “a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione e all’impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati; c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell’ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all’attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l’espletamento del servizio nell’ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.” (10) - Per i sottufficiali la norma è contenuta nell’art. 20 l. 31 luglio 1954, n. 599, per i volontari di truppa il riferimento è all’art. 26, comma 2, d. lg. 12 maggio 1995, n. 196, per gli appuntati e i carabinieri la norma correlata è l’art. 9, 1° comma, l. 18 ottobre 1961, n. 1168, infine per gli appuntati e i finanzieri il riferimento è all’art. 14, 1° comma, l. 3 agosto 1961, n. 833. Sul punto si veda anche: V. POLI (2002), “Sospensione cautelare”, 338.
(11) - La norma di riferimento per gli ufficiali è l’art. 80 l. n. 113/1954, per i sottufficiali e i volontari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica è l’art. 68, l. n. 599/1954, per i sottufficiali della Guardia di finanza è il combinato disposto degli artt. 1, l. n. 260/1957 e 68, l. n. 599/1954, per gli appuntati e i carabinieri è l’art. 39, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e finanzieri è il combinato disposto degli artt. 68, l. n. 599/1954 e 46, l. n. 833/1961.
(12) - Anche qui, la norma di riferimento per i sottufficiali e i volontari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica è l’art. 73, l. n. 599/1954, per i sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri è contenuta nelle relative norme di rinvio al precedente articolo 73, per gli appuntati e i carabinieri è l’art. 41, l. n. 1168/1961.
(13) - Sulla dirigenza militare: G. LANDI (1987), “Ufficiali e sottufficiali”, 957. Norme di omogeneizzazione stipendiale sono state emanate per superare le differenze di trattamento economico, con riguardo al trattamento dirigenziale, tra ufficiali delle Forze armate e ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. In particolare bisogna far riferimento alla l. 8 agosto 1990, n, 231 (disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) e alla l. 30 dicembre 2002, n. 295 (disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia).
(14) - Si tenga conto però che, eccezionalmente e soltanto con provvedimento specifico di ciascuna Forza armata o Corpo armato, al sottufficiale comandante di distaccamento, può essere attribuita la funzione di comandante di reparto.
(15) - L’art. 39, comma 6, lett. b), R.D.M., prescrive che qualunque militare può presentarsi direttamente a qualsiasi superiore, sino al comandante di corpo, per gravi e urgenti motivi.
(16) - L’art. 52, comma 3, R.D.M., prescrive che il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versi in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui lo stesso è affetto e il luogo dove si trova ricoverato.
(17) - L’art. 48, comma 3, R.D.M., così come sostituito dall’art. 8 d. Lg. 30 dicembre 1997, n. 505, prescrive che il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio e in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare i militari dipendenti ad alloggiare in località diversa da quella di servizio, o i militari con particolari obblighi di pernottamento in caserma a trascorrere la notte presso la propria famiglia se la stessa abita nella stessa località di servizio dell’interessato, tutto ciò in deroga alle disposizioni di carattere generale contenute nei primi due commi del predetto articolo.
(18) - L’art. 49, comma 1, lett. b), R.D.M., prescrive che il comandante di corpo, o altra autorità superiore, può proibire nei luoghi militari l’uso o la semplice detenzione di macchina fotografiche o cinematografiche o di apparecchi per registrazioni foniche o audiovisive, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee.
(19) - L’art. 39, comma 5, R.D.M., prescrive che qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità militare superiore a quello, un plico chiuso nel quale siano trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio.
(20) - Per un primo inquadramento della materia: R. JUSO (1999), “Ufficiale”, 402.
(21) - La legge 6 dicembre 1960, n. 1479, aveva istituito, nell’ambito dell’Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio chimico fisico, il servizio tecnico - geografico.
(22) - Cfr.: art. 2, comma 4, d. lg. n. 490/1997, per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica; art. 2, comma 5, d. lg. n. 298/2000, per l’Arma dei carabinieri; art. 2, comma 3, d. Lg. n. 69/2001, per il Corpo della Guardia di finanza.
(23) - Sul punto: R. JUSO (1999), “Ufficiale”, 403.
(24) - L’art. 32, d. lg. n. 298/2000, introduce anche un sistema di equiparazione tra gradi degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) e qualifiche dei funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Sistema di equiparazione esteso, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d. lg. n. 298/2000 anche ai gradi degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
(25) - Il grado di sottotenente (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di vice commissario delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 2, d. lg. n. 298/2000; equiparazione che non si applica ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, d. lg. n. 298/2000.
(26) - Il grado di tenente (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di commissario delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(27) - Il grado di capitano (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di commissario capo delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(28) - Il grado di maggiore (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di vice questore aggiunto delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(29) - Il grado di tenente colonnello (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di vice questore aggiunto delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(30) - Il grado di colonnello (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di primo dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(31) - Il grado di generale di brigata (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di dirigente superiore delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(32) - Il grado di generale di divisione (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di dirigente generale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(33) - Il grado di generale di corpo d’armata (e corrispondenti) è equiparato anche alla qualifica di dirigente generale di livello B delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(34) - Nei precedenti ordinamenti erano previsti gradi apicali variamente denominati come quelli di generale dell’esercito, grande ammiraglio, maresciallo dell’aria, maresciallo d’Italia, che avevano un valore prettamente onorifico e ricompensavano particolari servizi resi soprattutto in tempo di guerra.
(35) - L’Esercito ha un organico di 12.000 unità dei vari ruoli, così suddivise per gradi gerarchici, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali della Forza armata: 24 tenenti generali (0,2%); 54 maggiori generali (0,45%); 165 brigadieri generali (1,37%), in totale gli ufficiali generali sono 243 (2,02%); 1.025 colonnelli (8,54%), in totale gli ufficiali di livello dirigenziale, generali e colonnelli, sono 1.268 (10,56%); 2.673 tenenti colonnelli (22,27%); 1.712 maggiori (14,26%), in totale gli ufficiali superiori, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori, sono 5.410 (45,08%); 3.478 capitani (28,98%), in totale gli ufficiali inferiori, capitani, tenenti e sottotenenti, sono 6.347 (52,89%); 2.089 tenenti (17,4%); 780 sottotenenti (6,5%), in totale gli ufficiali subalterni, tenenti e sottotenenti, sono 2.869 (23,9%). La Marina ha un organico di 5.129 unità dei vari ruoli, così suddivise per gradi gerarchici, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali della Forza armata: 12 ammiragli di squadra (0,23%); 29 ammiragli di divisione (0,56%); 76 contrammiragli (1,48%), in totale gli ufficiali generali sono 117 (2,28%); 537 capitani di vascello (10,46%), in totale gli ufficiali di livello dirigenziale, ammiragli e capitani di vascello, sono 654 (12,75%); 1.238 capitani di fregata (24,13%); 688 capitani di corvetta (13,41%), in totale gli ufficiali superiori, capitani di vascello, di fregata e di corvetta, sono 2.463 (48,02%); 1.420 tenenti di vascello (27,68%), in totale gli ufficiali inferiori, tenenti e sottotenenti di vascello e guardiamarina, sono 2.549 (49,69%); 828 sottotenenti di vascello (16,14%); 301 guardiamarina (5,86%), in totale gli ufficiali subalterni, tenenti e sottotenenti, sono 1.129 (22,01). L’Aeronautica ha un organico di 5.701 unità dei vari ruoli, così suddivise per gradi gerarchici, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali della Forza armata: 12 generali di squadra (0,21%); 23 generali di divisione (0,4%); 68 generali di brigata (1,19%), in totale gli ufficiali generali sono 103 (1,8%); 513 colonnelli (8,99%), in totale gli ufficiali di livello dirigenziale, generali e colonnelli, sono 616 (10,8%); 1.288 tenenti colonnelli (22,59%); 822 maggiori (14,41%), in totale gli ufficiali superiori, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori, sono 2.623 (46%); 1.603 capitani (28,11%), in totale gli ufficiali inferiori, capitani, tenenti e sottotenenti, sono 2.975 (52,18%); 1.009 tenenti (17,69%); 363 sottotenenti (6,36%), in totale gli ufficiali subalterni, tenenti e sottotenenti, sono 1.372 (24,06%). L’Arma dei Carabinieri ha un organico di 3.800 unità dei vari ruoli, così suddivise per gradi gerarchici, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali dell’Arma: 9 generali di corpo d’armata (0,23%); 21 generali di divisione (0,55%); 64 generali di brigata (1,68%), in totale gli ufficiali generali sono 94 (2,47%); 386 colonnelli (10,15%), in totale gli ufficiali di livello dirigenziale, generali e colonnelli, sono 480 (12,63%); 1.179 tenenti colonnelli (31,02%); 570 maggiori (15%), in totale gli ufficiali superiori, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori, sono 2.135 (56,18%); 910 capitani (23,94%), in totale gli ufficiali inferiori, capitani, tenenti e sottotenenti, sono 1.571 (41,34%); 459 tenenti (12,07%); 202 sottotenenti (5,31%), in totale gli ufficiali subalterni, tenenti e sottotenenti, sono 661 (17,39%). La Guardia di finanza ha un organico di 3.233 unità dei vari ruoli, così suddivise per gradi gerarchici, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali del Corpo armato: 9 generali di corpo d’armata (0,27%); 19 generali di divisione (0,58%); 69 generali di brigata (2,13%), in totale gli ufficiali generali sono 97 (3%); 360 colonnelli (11,13%), in totale gli ufficiali di livello dirigenziale, generali e colonnelli, sono 457 (14,13%); 1.036 tenenti colonnelli (32,04%); 441 maggiori (13,64%), in totale gli ufficiali superiori, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori, sono 1.837 (56,82%); 731 capitani (22,61%), in totale gli ufficiali inferiori, capitani, tenenti e sottotenenti, sono 1.299 (40,17%); 382 tenenti (11,81%); 186 sottotenenti (5,75%), in totale gli ufficiali subalterni, tenenti e sottotenenti, sono 568 (17,56%).
(36) - Per l’Esercito il numero degli ufficiali, distinti per ruoli normali e speciali e relative percentuali sul totale, è il seguente: ruoli normali: 5.489 unità (45,74%); ruoli speciali: 6.511 unità (54,25%). Per la Marina il numero degli ufficiali, distinti per ruoli normali e speciali e relative percentuali sul totale, è il seguente: ruoli normali: 3.172 unità (61,84%); ruoli speciali: 1.957 unità (38,15%). Per l’Aeronautica il numero degli ufficiali, distinti per ruoli normali e speciali e relative percentuali sul totale, è il seguente: ruoli normali: 2.719 unità (47,69%); ruoli speciali: 2.982 unità (52,3%). Per l’Arma dei Carabinieri il numero degli ufficiali, distinti per i ruoli normale, speciale e tecnico- logistico e relative percentuali sul totale, è il seguente: ruolo normale: 1.880 unità (49,47%); ruolo speciale: 1.510 unità (39,73%); ruolo tecnico-logistico: 410 unità (10,78%). Per la Guardia di finanza il numero degli ufficiali, distinti per i ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo e relative percentuali sul totale, è il seguente: ruolo normale: 2.048 unità (63,34%); ruolo aeronavale: 267 unità (8,25%); ruolo speciale: 683 unità (21,12%); ruolo tecnico-logistico-amministrativo: 235 unità (7,26%).
(37) - Per l’Esercito la suddivisione del numero degli ufficiali per ruoli operativi e ruoli di sostegno tecnico, logistico ed amministrativo, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali, fornisce i seguenti risultati: ruoli operativi: 8.466 unità (70,55%); ruoli di sostegno: 3.534 unità (29,45%). Per la Marina la suddivisione del numero degli ufficiali per ruoli operativi e ruoli di sostegno tecnico, logistico ed amministrativo, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali, fornisce i seguenti risultati: ruoli operativi: 4.340 unità (84,61%); ruoli di sostegno: 789 unità (15,38%). Per l’Aeronautica la suddivisione del numero degli ufficiali per ruoli operativi e ruoli di sostegno tecnico, logistico ed amministrativo, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali, fornisce i seguenti risultati: ruoli operativi: 4.772 unità (83,7%); ruoli di sostegno: 929 unità (16,29%). Per l’Arma dei Carabinieri la suddivisione del numero degli ufficiali per ruoli operativi e ruoli di sostegno tecnico, logistico ed amministrativo, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali, fornisce i seguenti risultati: ruoli operativi: 3.390 unità (89,21%); ruoli di sostegno: 410 unità (10,78%). Per la Guardia di finanza la suddivisione del numero degli ufficiali per ruoli operativi e ruoli di sostegno tecnico, logistico ed amministrativo, con le relative percentuali sul totale degli ufficiali, fornisce i seguenti risultati: ruoli operativi: 2.298 unità (92,73%); ruoli di sostegno: 235 unità (7,26%).
(38) - Bisogna considerare, come già notato, che l’art. 60, d. lg. n. 490/1997, stabilisce che con decreto ministeriale vengano definiti annualmente gli organici degli ufficiali per ogni grado, in modo da ricondurli, entro il 1° gennaio 2006, a quelli previsti dalle apposite tabelle dello stesso d. lg. n. 490/1997. Gli ultimi decreti ministeriali sono il d. m. 8 novembre 2002, recante la determinazione per l’anno 2003 delle dotazioni organiche complessive agli ufficiali in spe dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ripartite per ruolo e per grado e il d. m. 13 gennaio 2003, recante determinazione per l’anno 2003 delle dotazioni organiche complessive relative agli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto ripartite per ruolo e per grado.
(39) - Per le singole Forze armate o Corpi armati i dati percentuali degli ufficiali e dei dirigenti militari saranno calcolati sul totale della singola Forza o Corpo armati, sul totale di tutto il personale militare della categoria ufficiali e sul totale di tutto il personale militare di ogni categoria. Esercito: ufficiali: 10,75% tot. F.A.; 41,15% tot. uff.; 3,26% tot. generale; dirigenti militari: 1,13% tot. F.A.; 4,33% tot. uff.; 0,34% tot. generale. Marina: ufficiali: 13,23% tot. F.A.; 15,36% tot. uff.; 1,21% tot. generale; dirigenti militari: 1,92% tot. F.A.; 2,23% tot. uff.; 0,17% tot. generale. Aeronautica: ufficiali: 12,95% tot. F.A.; 19,46 tot. uff.; 1,54% tot. generale; dirigenti militari: 1,4% tot. F.A.; 2,1% tot. uff.; 0,16% tot. generale. Arma dei Carabinieri: ufficiali: 3,35% tot. Arma; 12,97% tot. uff.; 1,02% tot. generale; dirigenti militari: 0,42% tot. Arma; 1,63% tot. uff.; 0,12% tot. generale. Corpo della Guardia di finanza: ufficiali: 4,83% tot. Corpo; 11,04% tot. uff.; 0,87% tot. generale; dirigenti militari: 0,68% tot. Corpo; 1,56% tot. uff.; 0,87% tot. generale.