Capitolo II - Il servizio militare volontario

1. Profili storici e sistematici riguardanti l’arruolamento (1)

L’ordinamento militare italiano non si è mai esclusivamente basato sull’arruolamento obbligatorio, prevedendo da sempre personale militare reclutato anche su base volontaria. Dapprima, ebbe stabile sistemazione normativa la categoria degli ufficiali, reclutata esclusivamente su base volontaria e con un rapporto di impiego vero e proprio(2). Soltanto successivamente fu inserita nell’ordinamento dell’Esercito la figura dell’ufficiale di complemento, cui si fece ampio ricorso durante la Prima guerra mondiale per completare gli organici, nel frattempo sensibilmente aumentati per far fronte alle esigenze della guerra, e in considerazione del fatto che il ciclo di formazione garantito dalle accademie militari non consentiva una massiccia immissione nei ruoli di quadri ufficiali(3).

Anche per gli ufficiali, quindi, veniva creata una categoria arruolata su base obbligatoria, mantenuta sia durante il primo dopoguerra, sia durante il secondo dopoguerra. I sottufficiali, invece, videro il loro riconoscimento normativo, come categoria a sé stante, soltanto con legge 8 luglio 1883, n. 1470, che fu la prima legge organica sullo stato dei sottufficiali. In precedenza e anche dopo tale legge i sottufficiali potevano essere arruolati anche come sottufficiali di leva e, normalmente, con ferme e rafferme volontarie che solo dopo un lungo periodo di tempo si potevano convertire in servizio permanente. Solo i sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri godevano di vantaggi di carriera e di servizio attraverso i quali stabilizzavano il loro rapporto di impiego con largo anticipo rispetto agli altri sottufficiali. Recentemente, il periodo di ferma dei sottufficiali è stato sensibilmente ridotto e l’accesso al servizio permanente avviene dopo pochi anni di servizio; d’altra parte, le ipotesi di sottufficiali in servizio di leva sono scomparse, mentre per la categoria dei sottufficiali di complemento non sono previsti obblighi di servizio, almeno in tempo di pace.

Per la categoria dei militari di truppa una questione di servizio volontario organicamente strutturato si è posta solo recentemente, mentre in precedenza il problema veniva avvertito unicamente per soddisfare le esigenze di copertura di alcuni incarichi specialistici, dove era necessario personale professionale e con specifica preparazione. Inoltre, non tutte le Forze armate avvertivano la necessità di aliquote consistenti di volontari e tradizionalmente solo la Marina e, successivamente l’Aeronautica, erano favorevoli a forma di arruolamento volontario su larga scala, mentre l’Esercito puntava decisamente sulla consistenza organica, ottenibile esclusivamente con il gettito della leva. Discorso a parte valeva per l’Arma dei Carabinieri che ha sempre avuto esclusivamente volontari e ha cominciato ad arruolare personale di leva, come carabinieri ausiliari, soltanto nel periodo tra le due guerre mondiali.

Le varie forme di arruolamento volontario per i militari di truppa componevano un quadro estremamente frammentato e poco coerente, con evidenti sperequazioni tra Forze armate e scarso successo in termini di attrattiva professionale, soprattutto per l’Esercito. La necessità di una legge organica e di un trattamento economico e normativo omogeneo indussero, solo in questi ultimi anni, ad emanare una legge di riferimento la l. 24 dicembre 1986, n. 958, ed un importante decreto legislativo per disciplinare i ruoli, il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale non dirigente e non direttivo delle Forze armate: il d. lg. 12 maggio 1995, n. 196. È necessario, a questo punto, distinguere tra arruolamento volontario professionale e arruolamento volontario temporaneo, poiché, se ambedue le situazioni si riferiscono alla costituzione di un rapporto di servizio con l’amministrazione militare, sulla base di un atto di volontà del singolo interessato, diversi possono essere i presupposti legali e sicuramente differente è il rapporto giuridico con l’amministrazione della difesa.

Storicamente, infatti, il rapporto professionale ha riguardato come visto soltanto alcune categorie di militari, prima gli ufficiali e successivamente i sottufficiali, e solo recentemente anche i cosiddetti militari di truppa, ampia categoria che comprende i gradi iniziali delle Forze armate. L’arruolamento volontario temporaneo, invece, ha riguardato - nel tempo - sostanzialmente tutte le categorie di militari e può a sua volta distinguersi a seconda che lo stesso venga svolto in adempimento della ferma di leva o sia parzialmente autonomo dagli obblighi di leva e costituisca uno stadio iniziale per un rapporto di servizio permanente. La schematizzazione sopra illustrata è meramente indicativa perché anche la prima ipotesi può essere prodromica ad un rapporto di impiego stabile, mentre la seconda non conduce necessariamente ad un tale tipo di rapporto. In effetti, nella prima ipotesi oggi possiamo ricomprendere gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e i carabinieri ausiliari, categorie di militari che svolgono una particolare ferma di leva e possono stabilizzare il loro rapporto di impiego con l’Amministrazione militare.

Nella seconda ipotesi rientrano svariate tipologie di arruolamento volontario, come i volontari in ferma breve, i volontari in ferma annuale, gli ufficiali ausiliari in ferma prefissata ed altro ancora. Queste categorie di militari stabiliscono un rapporto di servizio con l’Amministrazione militare a tempo determinato, con la particolarità che, sino alla sospensione del servizio di leva, queste particolari forme di arruolamento sono anche valide al fine dell’adempimento degli stessi obblighi di leva. La differenza sostanziale tra queste due ipotesi è nella circostanza che gli ufficiali di complemento e i carabinieri ausiliari sono categorie di militari destinate a scomparire con il passaggio allo strumento militare completamente professionale e possono essere nuovamente alimentate solo negli eccezionali casi previsti dalla l. n. 331/2000. D’altra parte la stessa locuzione “servizio militare volontario” può essere intesa in due diverse accezioni, a seconda che la prospettiva di indagine verta sull’ordinamento militare nel suo complesso, come organizzazione formale delle Forze armate, oppure si indirizzi al tipo di rapporto che il personale militare instaura con l’Amministrazione della difesa. Il secondo aspetto costituisce lo sviluppo di questa trattazione, mentre è necessario gettare un rapido sguardo anche sulla prima prospettiva ed accennare, anche in un’ottica diacronica, ai diversi modelli ordinativi delle Forze armate, per percorrere interamente la parabola normativa che condotto allo strumento militare completamente professionale.

2. Modelli ordinativi delle Forze armate nel tempo(4)

Il sistema di reclutamento delle Forze armate e il conseguente rapporto di servizio, ed eventualmente di impiego, contratto dal personale militare con l’Amministrazione della difesa è condizionato non solo dal contesto socio-economico di ogni singolo Stato, ma anche dalle scelte organizzative di rilevanza strategica. Le scelte organizzative, a loro volta condizionate dalle risorse materiali e finanziarie messe a disposizione e dal consenso sociale e politico in tema di difesa e sicurezza dello Stato, tengono conto di molte variabili e in generale sottendono opzioni ideologiche e politiche, storicamente mutevoli(5).

Tutto ciò per dire che non esiste una formula organizzativa ottimale, ma tante soluzioni, storicamente date, dettate spesso dalla situazione contingente o da motivi di opportunità che non sempre hanno seguito i criteri più razionali(6). Al di là, comunque, del diverso sistema di reclutamento, le Forze armate presentano strutture organizzative che, nel tempo, non hanno subito sostanziali modifiche, ma si sono consolidate attorno al principio guida dell’ordinamento militare: il principio gerarchico, basato sui rapporti di subordinazione/sovraordinazione e sul dovere di obbedienza(7). Per quanto concerne le Forze armate italiane, la loro costituzione, al realizzarsi dell’Unità nazionale, riflette tutti i limiti ideologici dell’epoca e le scelte politiche fondamentali in tema di funzioni militari, nella prospettiva della necessità di poter disporre di uno strumento principalmente orientato all’ordine e alla difesa interni(8).

L’Esercito italiano fu, quindi, concepito come una moderna versione dell’esercito dinastico, organismo militare autonomo, strettamente legato alla figura del monarca, corretto nelle soluzioni ordinative da quegli elementi strutturali ed operativi acquisiti con l’esperienza napoleonica e con le vicende repressive seguite alla Restaurazione(9). Uno strumento militare, quindi, che fosse utilizzabile non solo nelle guerre (in un’ottica sia risorgimentale, sia imperialista), ma anche e soprattutto nel mantenimento e nel ristabilimento dell’ordine pubblico interno, come ampiamente dimostrato nella lotta al brigantaggio meridionale(10). Il concetto chiave allora, non era la qualità, ma la massa, garantita soltanto dalla coscrizione obbligatoria ed unica in grado di consentire l’effettuazione di imprese non più limitate in termini spazio-temporali (tali furono in sostanza le Guerre d’indipendenza), ma estese all’imminente fronte coloniale, tenendo anche conto che bisognava difendere l’indipendenza e l’unità conquistate a danno di un potente nemico quale l’Impero austriaco. In effetti, il dibattito sulle Forze armate, all’indomani dell’Unità d’Italia, fu molto ampio e vivace e registrava le due principali opzioni politiche espresse dalle forze della Destra storica e della Sinistra liberale; l’una, vincente, orientata ad un sistema di reclutamento basato sulla coscrizione obbligatoria, su ferme di leva piuttosto lunghe, su un sistema di mobilitazione complesso che prevedeva una riserva consistente: in una parola il cosiddetto “esercito di qualità” alla francese; l’altra, perdente, che proponeva un modello alternativo strutturato su forze volontarie, in base all’esperienza risorgimentale e garibaldina, con una guardia nazionale o “guardia mobile” che fosse espressione della cosiddetta leva di massa(11).

Il sistema di reclutamento introdotto con l’ordinamento dell’Esercito italiano permarrà anche negli anni successivi, rappresentando la realizzazione del concetto di “Nazione armata”, allora imperante nei maggiori Paesi europei continentali e contrapposto alle originali soluzioni dei Paesi anglo-sassoni, da sempre orientati ad uno strumento militare completamente volontario che solo con le Guerre mondiali conoscerà forme di arruolamento obbligatorio generalizzate. È interessante, infatti, sottolineare come le scelte organizzative interne, in merito alla difesa e alla politica militare, fossero in sostanza condizionate dalle scelte ordinative operate anche dalle altre Nazioni, in una sorta di reciproca influenza geostrategica. Le Forze armate dovevano, inoltre, costituire anche una scuola di educazione civica e di integrazione nazionale, funzione che sarà fondamentale sino alla Prima guerra mondiale, rappresentando il servizio di leva un importante momento di unificazione morale e spirituale del Popolo italiano. Tutto ciò, certamente, non poteva essere raggiunto con uno strumento militare aperto esclusivamente a pochi professionisti della guerra, che avrebbe altresì provocato fratture ancor più profonde nel tessuto socio-economico nazionale, segnato da differenze sociali e regionali profonde e difficilmente superabili.

L’instaurazione della dittatura in Italia pervertirà il concetto di “Nazione armata” in quello di “Nazione militare”, ma le strutture di base delle Forze armate non cambieranno, tant’è che il regime politico fascista sarà costretto ad affiancare alle forze armate tradizionali proprie strutture paramilitari, autonome e gerarchicamente sottoposte ad autorità di partito, come la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale(12). L’esperimento di un’intera Nazione votata alla guerra si dimostrerà fallimentare e non farà che sottolineare il distacco tra Forze armate e società civile che esploderà in tutte le sue implicazioni sociali, morali e di costume negli anni successivi alla dolorosa sconfitta subita durante la Seconda guerra mondiale e solo parzialmente riassorbito con la Resistenza e la Guerra di liberazione. In questo contesto anche la scelta fondamentale sul servizio militare di leva, operata in Assemblea costituente, è stata per molti aspetti una scelta obbligata, condizionata da una situazione politica interna critica e da una realtà socio-economica lacerata da anni di guerra, oltre che da una congiuntura internazionale inizialmente sfavorevole e ben presto polarizzata su due fronti antagonisti che richiedevano ai rispettivi alleati scelte ben precise in campo militare. È evidente, quindi, che una scelta alternativa al servizio militare obbligatorio è maturata molto lentamente ed è strettamente legata ai cambiamenti dello scenario internazionale e alle diverse sensibilità sociale e politica interne.

3. Il servizio volontario temporaneo

Il servizio militare volontario con carattere di temporaneità è sempre stato presente nel sistema di reclutamento delle Forze armate italiane ed ha costituito sostanzialmente la fase prodromica al servizio permanente. Le diverse formule di servizio volontario temporaneo sono legate alle differenti categorie di militari e alle diverse esigenze delle singole Forze armate e dei vari corpi militari. A parte, quindi, la categoria degli ufficiali e quella dei sottufficiali, che hanno nel tempo stabilizzato il loro rapporto di impiego con l’amministrazione militare, e tenuto conto delle esigenze operative dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Marina militare e successivamente dell’Aeronautica militare (senza tener conto degli ex corpi militari delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia), il servizio militare volontario temporaneo solo recentemente ha riguardato anche la categoria dei militari di truppa con un sistema generalizzato e non ristretto a singole specializzazioni.

Il servizio volontario temporaneo risponde ad obiettive esigenze dell’organizzazione militare; in particolare costituisce, per alcuni aspetti, una fase di tirocinio per sperimentare il singolo militare e valutare le sue attitudini ad un carriera singolare e difficoltosa. D’altro canto, rappresenta la possibilità di disporre di un consistente organico di personale ai livelli ordinativi più bassi, per un periodo di tempo adeguato alle esigenze funzionali delle Forze armate, impiegando per lo più giovani di selezionata efficienza psico-fisica. Per il primo aspetto si pensi ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui agli artt. 38 ss. legge 31 luglio 1954, n. 599, recante lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate, per i quali sono previste precise cause di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, tra le quali, particolarmente significative: - l’inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, lo scarso rendimento, ovvero la cattiva condotta in servizio e in privato, di cui all’art. 40, 1° comma, lett. b), l. n. 599/1954; - i motivi disciplinari, di cui all’art. 40, 1° comma, lett. c), l. n. 599/1954, sempre che i fatti non siano di tale gravità da imporre il deferimento ad una commissione di disciplina per l’eventuale perdita del grado.

Al di là del contenuto prescrittivo e della natura giuridica delle singole ipotesi sopra riportate, è importante notare come il legislatore abbia predisposto analitiche previsioni di cessazione, anche anticipata, di un rapporto di servizio temporaneo che serve appunto a valutare le attitudini di carriera del sottufficiale. Ancor più interessante è la disciplina del servizio volontario temporaneo (rectius: ferma volontaria) per il personale dei ruoli iniziali e del ruolo ispettori delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza). La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante, tra l’altro, modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, prevede un meccanismo di ferme volontarie prodromiche al passaggio in servizio permanente. In particolare, ai sensi dell’art. 3 l. n. 53/1989, gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dei due corpi di polizia in argomento (attualmente allievi marescialli, ai sensi dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 198 e 199, e successive modificazioni), devono contrarre all’atto dell’arruolamento una ferma volontaria di quattro anni. Gli allievi marescialli e successivamente, al termine dei due anni di corso previsti, i marescialli, se non già militari in servizio permanente o in ferma volontaria, in quanto già appartenenti ai ruoli appuntati e carabinieri o finanzieri o a quelli di sovrintendente, transitano in servizio permanete ai sensi degli artt. 38 ss. della l. n. 599/1954.

I carabinieri e i finanzieri, al termine della ferma volontaria, qualora conservino l’idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudine e rendimento, di continuare a prestare servizio nei corpi di appartenenza, sono ammessi al servizio permanente, ai sensi dell’art. 4 l. n. 53/1989. Il non essere meritevoli del passaggio in servizio permanente viene accertato attraverso un procedimento discrezionale che viene instaurato dall’ufficiale diretto superiore dell’interessato, il quale inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento dalla ferma volontaria al rispettivo comandante generale che decide, sentito il parere della Commissione permanente di avanzamento(13). È chiaro come in questa ottica la ferma volontaria sia un momento di sperimentazione e di valutazione attitudinale del singolo militare.

Diversa è la previsione di forme di volontariato temporaneo che hanno come scopo principale quello di completare gli organici, soprattutto dei gradi iniziali, delle varie categorie di militari, e come finalità eventuale quella di selezionare militari da ammettere al servizio permanente(14). Inizialmente è stata la legge 24 dicembre 1986, n. 958, a stabilire forme generalizzate (prima esistevano i volontari tecnici operatori delle Forze armate) di arruolamento volontario di militari di truppa, con la previsione della ferma di leva prolungata, biennale o triennale, di cui all’art. 5 l. n. 958/1986. Successivamente il d. lg. n. 196/1995 ha previsto la costituzione del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente (artt. 1 e 2), sancendo anche la possibilità di arruolamenti di volontari di truppa in ferma breve (art. 7), regolamentandone lo stato giuridico, il reclutamento e la progressione di carriera. Infine, la legge n. 331/2000 ha previsto la definitiva sistemazione dei volontari di truppa in servizio permanente e di quelli in ferma prefissata, indicando all’art. 3, le modalità di reclutamento e i profili professionali. In particolare la legge prevede due tipi di ferme prefissate, quella annuale e quella quinquennale, con possibilità, per i contraenti di quest’ultima, di accedere dapprima a due successive rafferme biennali e poi al servizio permanente.

4. Il servizio volontario permanente

Il servizio volontario permanente ha da sempre risposto all’esigenza di formare e mantenere in attività quadri delle Forze armate, professionalmente preparati e con notevole esperienza di servizio, che potessero costituire l’ossatura della stessa organizzazione militare. In questo contesto il diverso ruolo giocato dalle categorie ufficiali e sottufficiali è sicuramente l’elemento più evidente per valutare la ritardata stabilizzazione di impiego di quest’ultima categoria di militari nelle Forze armate italiane. Gli ufficiali, come quadri direttivi e dirigenziali delle Forze armate, hanno avuto da sempre riconosciuta una posizione istituzionale certa e per molti aspetti garantita e solo quando gli ampliamenti degli organici non hanno consentito un analogo sviluppo della forza degli ufficiali si è ricorso alle figure di precariato rappresentate dagli ufficiali di complemento, nella varie posizioni di servizio di prima nomina e di trattenimento in ferma o rafferma o in richiamo.

Le funzioni, la posizione istituzionale e il prestigio sociale dei sottufficiali nelle Forze armate italiane sono certamente risultati inferiori rispetto, ad esempio, alle analoghe categorie degli eserciti dei Paesi anglo-sassoni (Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania), dove il sergeant ha rappresentato un punto di riferimento importante nella scala gerarchica militare. Inizialmente, l’indistinzione formale rispetto alla categorie dei militari di truppa(15) e l’impiego prevalente in incarichi logistico-amministrativi rispetto a quelli operativi ed addestrativi hanno reso il sottufficiale una figura marginale, operante nell’ambito delle attività di supporto e sostegno, e non pienamente integrata nella catena di comando e controllo gerarchica. Solo il successivo recupero in incarichi di comando, come comandante di squadra e successivamente anche di plotone e l’utilizzazione nel campo della formazione e dell’inquadramento militare ha reso il ruolo del sottufficiale più visibile e remunerativo in termini di autorità e di prestigio interni.

Ciò ha comportato la lenta ma necessaria acquisizione di una ben determinata professionalità espressa dalla possibilità di costituire un rapporto di impiego stabile e duraturo con l’amministrazione militare e il raggiungimento di una posizione forte e garantita all’interno dello stesso ordinamento militare, analoga ormai a quella degli ufficiali. È significativo - poi - come, in occasioni di eventi bellici, la carenza organica dei quadri ufficiali in servizio permanente, soprattutto nei gradi bassi (sottotenente e tenente), non sia mai stata colmata con l’utilizzazione di sottufficiali, ma con gli ufficiali di complemento, attivando arruolamenti straordinari o richiamando quelli in congedo. In realtà la descritta situazione non è comune a tutti i sottufficiali delle Forze armate e, a parte le specializzazioni previste per questa categoria nella Marina e successivamente nell’Aeronautica militari, la posizione istituzionale dei sottufficiali dei corpi militari di polizia (Arma dei Carabinieri, Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, Corpo della Guardia di finanza, Corpo degli Agenti di custodia) era già molto diversa per funzioni, ruolo istituzionale e prestigio sociale.

Figure come quelle dei marescialli dei Carabinieri avevano e conservano un peso funzionale ed organizzativo che non si riscontra neanche nei Paesi anglo-sassoni che non conoscono gendarmerie militari e situazioni soggettive analoghe. Anche se la professionalizzazione di alcune categorie di militari, in termini di qualificazione in ruoli ben precisi, di abilitazione a funzioni specifiche e di specializzazione in incarichi peculiari, è il motivo dominante per la realizzazione di un servizio permanente, non si può escludere quello che la sociologia militare ha individuato come scelta “occupazionale” nella carriera militare, scelta che ha rappresentato una potente spinta corporativa per ottenere posizioni di impiego sempre più stabili e garantite(16). Quando la professionalizzazione si è estesa anche alla categoria dei militari di truppa, ai profili professionali si è aggiunta l’opzione politica di disporre di uno strumento militare composto da personale spendibile in ogni situazione operativa, anche in tempo di pace. Ma è evidente che ciò poteva ottenersi anche con il servizio volontario temporaneo che più efficacemente avrebbe potuto garantire personale giovane con adeguata efficienza psico-fisica ed un ricambio dei quadri continuo e calibrato nel tempo, in modo da conservare preziose esperienze e rigenerare le forze di pronto impiego.

Bisogna allora considerare anche in questo settore il fattore occupazionale che ha orientato il legislatore nella creazione di un nuovo profilo professionale in servizio permanente, il quale costituisce lo sbocco privilegiato dei volontari in servizio temporaneo e garantisce quella continuità di carriera, potente stimolo per i giovani che vogliono abbracciare la carriera dei volontari di truppa. Ancora una volta il discorso è esattamente inverso per i gradi iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, cioè per gli appartenenti ai ruoli appuntati e carabinieri o finanzieri, dove la professionalizzazione è sempre stata un obiettivo prioritario nella costituzione di un servizio permanente (non a caso denominato precedentemente servizio continuativo). Infatti i compiti istituzionali dei corpi militari di polizia richiedono necessariamente profili professionali, dove l’esperienza e la preparazione sperimentata nel tempo sono più importanti dell’efficienza fisica connessa con la giovane età degli arruolati. Il problema, quindi, consiste esclusivamente in un giusto dosaggio all’interno del ruolo di elementi giovani con quelli dei gradi più elevati, quindi, più anziani, ottenibile con un’oculata politica di reclutamento.




(1) - Sulla storia del servizio militare in Italia si segnala, per tutti, l’opera monumentale di Virgilio Ilari che costituisce un lavoro di ricerca, il secondo in assoluto, svolto dall’Autore per conto del Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), organismo interforze della Difesa, e pubblicato a cura del Cemiss-Rivista Militare. L’opera, la più completa e dettagliata nel settore, si articola su cinque volumi (il volume quinto si suddivide in due tomi). Il primo volume (Roma, 1989) si occupa del periodo dal 1506 al 1870 e si articola in due parti: una prima dedicata alle milizia nazionali (1506-1799) e una seconda alla coscrizione obbligatoria e alla guardia nazionale (1796-1870). Il secondo volume (Roma, 1990) si occupa del periodo dal 1871 al 1918 ed è intitolata La “Nazione armata”. Il terzo volume (Roma, 1990) è dedicato al periodo dal 1919 al 1943 ed è intitolato La “Nazione militare”. Il quarto volume (Roma, 1991) si occupa del periodo dal 1943 al 1945 ed è significativamente intitolato “Soldati e partigiani”. Il quinto volume (Roma, 1992) si occupa del periodo dal 1945 al 1991 ed è intitolato “La difesa della Patria” con due sottotitoli, l’uno per il tomo I, “Pianificazione operativa e sistema di reclutamento”, l’altro, per il tomo II, “Servizio militare e servizio civile. Legislazione e statistiche”.
(2) - Costituirebbe addirittura un caso classico nella descrizione dello sviluppo del diritto amministrativo la disciplina dell’avanzamento di grado degli ufficiali dell’esercito, i quali tra i pubblici dipendenti sono stati i primi a veder regolata legalmente la loro carriera. Sul punto: L. MANNORI - B. SORDI (2001), Storia del diritto amministrativo, 295.
(3) - È bene precisare che la categoria degli ufficiali di complemento veniva ufficialmente istituita con legge di ordinamento dell’esercito del 30 settembre 1873. Sul punto amplius: V. ILARI (1990), Storia del servizio militare in Italia, II, 249.
(4) - La più ampia e documentata storia sugli ordinamenti militari italiani è sicuramente quella di Filippo Stefani dal titolo La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’Esercito italiano, edita a cura dell’Ufficio Storico dello SME, così strutturata: volume I, “Dall’Esercito piemontese all’Esercito di Vittorio Veneto” (Roma, 1984); volume II, tomo I, “Da Vittorio Veneto alla 2^ guerra mondiale” (Roma, 1985); volume II, tomo II, “La 2^ guerra mondiale” (Roma, 1985); volume III, tomo I, “Dalla guerra di liberazione all’arma atomica” (Roma, 1986); volume III, tomo II, “Dagli anni ’50 alla ristrutturazione (Roma, 1986).
(5) - Su queste questioni, vedi, per tutti: M. MAROTTA - S. LABONIA (1990), Servizio di leva e volontariato: riflessioni sociologiche, 5.
(6) - Sui condizionamenti politico-sociali e gli imperativi funzionali in tema di reclutamento, vedi: AA. VV. (1989), Il reclutamento in Italia, 23.
(7) - Per questi aspetti sia consentito rinviare a: F. BASSETTA (2001), “Le Forze armate nei loro aspetti organizzativi generali”, 47. Inoltre, da ultimo: S. CIMINI (2002), “La gerarchia come relazione organizzativa tipica dell’amministrazione militare”, 7.
(8) - In questa prospettiva, in particolare: G. ROCHAT - G. MASSOBRIO (1978), Breve storia dell’Esercito italiano dal 1861 al 1943, 37.
(9) - Per una sintetica illustrazione dell’evoluzione degli ordinamenti militari, sia consentito rinviare a: F. BASSETTA (2002), Lineamenti di diritto militare, 67.
(10) - Sul significato politico-militare della lotta al brigantaggio: O. BOVIO (1996), Storia dell’Esercito italiano (1861-1990), 53.
(11) - Sulla nascita delle Forze armate italiane, per tutti: G. ROCHAT - G. MASSOBRIO (1978), Breve storia dell’Esercito italiano dal 1861 al 1943, 30; O. BOVIO (1996), Storia dell’Esercito italiano (1861-1990), 33; L. CEVA (1999), Storia delle Forze armate in Italia, 34.
(12) - Sui rapporti tra Fascismo e Forze armate, per tutti: G. ROCHAT - G. MASSOBRIO (1978), Breve storia dell’Esercito italiano dal 1861 al 1943, 208; L. CEVA (1999), Storia delle Forze armate in Italia, 183.
(13) - Cfr.: art. 4, comma 4, l. n. 53/1989.
(14) - Il D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per l’immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, all’art. 8, tra le cause di proscioglimento dalla ferma breve, prevede: la permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione; il protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma; una grave mancanza disciplinare ovvero una grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n, 382.
(15) - In dottrina si ritiene che solo in epoca relativamente recente i sottufficiali hanno costituito una carriera intermedia tra gli ufficiali e i militari di truppa, rientrando in precedenza proprio in quest’ultima categoria di militari. In particolare, il riconoscimento formale dei sottufficiali come categoria intermedia si è avuta a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 689. Sul punto: R. JUSO (1999), “Sottufficiale”, 393.
(16) - Sul punto: F. BATTISTELLI (1990), Marte e Mercurio - sociologia dell’organizzazione militare, 149.