Capitolo I - Il servizio militare obbligatorio

1. Il servizio militare: generalità (1)

Con la locuzione “servizio militare” si intende il contenuto e la forma di una particolare prestazione personale del cittadino, nei confronti dello Stato, che si traduce concretamente nella disponibilità soggettiva ad un peculiare regime di vita, connotato dalle regole della disciplina militare, ed all’adempimento di compiti che si differenziano sostanzialmente da una qualsiasi prestazione di lavoro, pubblica o privata. Il servizio militare rappresenta, quindi, l’ipostasi di un complesso rapporto soggettivo che lega il singolo cittadino allo Stato e, come tutti i rapporti giuridici, è costituito da un insieme di diritti e doveri che convivono dialetticamente nella conformità ai valori costituzionali di fondo riguardanti le Forze armate: quello del sacro dovere di difesa della Patria e quello di tendenziale democraticità dell’ordinamento militare.

D’altra parte, il rapporto giuridico che in modo paradigmatico viene identificato nel servizio militare, non rappresenta un omogeneo sistema di relazioni intersoggettive, poiché il suo contenuto cambia sensibilmente a seconda che il rapporto predetto venga costituito volontariamente o a seguito di una procedura basata sulla coscrizione, cioè sull’adempimento degli obblighi di soggezione derivanti dal sistema di reclutamento fondato sulla leva. Le vicende connesse sia con il servizio volontario sia con quello obbligatorio sono sensibilmente differenti, non solo nel momento costitutivo del rapporto, ma anche nel concreto svolgimento dello stesso, soprattutto per quel che concerne il trattamento giuridico ed economico. Nel servizio militare, complessivamente inteso, solo il contenuto disciplinare è comune alle due diverse posizioni giuridiche soggettive, anche se sul versante delle limitazioni all’esercizio dei diritti costituzionali la disciplina normativa presenta significative differenze che saranno illustrate nella sede opportuna.

Questa duplice configurazione del contenuto del servizio militare ha da sempre portato a distinguere due tipi di rapporti giuridici che fanno capo al singolo militare: uno relativo al titolo di costituzione del rapporto, l’altra relativo alla posizione interna individuata nel grado gerarchico rivestito. Ciascun militare, in base alla obbligatorietà o alla volontarietà del rapporto di servizio militare, si trova legato all’amministrazione militare da vincoli sostanzialmente diversi, ma la sua precisa collocazione nella scala gerarchica lo riconduce ad un comune complesso di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, conosciuto come disciplina militare, di cui i doveri attinenti al grado costituiscono momento qualificante e specializzante. Esiste, in sostanza, uno stato giuridico di base, comune a tutti i militari, che possiamo identificare nello status militis, per il quale non è rilevante il modo con cui si è costituito il rapporto di servizio o le temporaneità o meno dello stesso. Non a caso l’estromissione del militare dalle Forze armate, con la conseguente perdita dello stesso status militis, è tecnicamente definita degradazione, mentre il rapporto con l’amministrazione militare, basato sul grado gerarchico, non si estingue con la cessazione del servizio attivo alle armi (il passaggio nel congedo), ma permane addirittura al momento del transito nel congedo assoluto, in una posizione soggettiva, cioè, per la quale il cittadino non ha più alcun obbligo di servizio militare, né in tempo di pace né - tanto meno - in tempo di guerra. In definitiva, il rapporto giuridico relativo alla posizione di servizio, obbligatoriamente o volontariamente assunta, ha una sua vicenda interrelazionale che nasce con la concreta incorporazione e si conclude con la collocazione a riposo.

Il rapporto giuridico basato sulla posizione gerarchica, determinata dal grado rivestito, non si scioglie con il collocamento a riposo, ma permane sino al congedo assoluto, quando al cittadino viene riconosciuta ancora una militarità morale (conserva il grado e l’onore dell’uniforme) e non più giuridica (al di là del maturato trattamento di quiescenza). Questo specifico rapporto si può risolvere soltanto a seguito del perfezionamento di specifiche cause giuridiche che rientrano tutte nel concetto di perdita del grado. Queste brevi note introduttive non hanno la presunzione di descrivere compiutamente tutti gli aspetti giuridici inerenti al servizio militare, ma sono prodromiche ad un approccio sistematico che vuole evidenziare la complessità insospettata che si cela dietro la locuzione “servizio militare”, onde poter correttamente inquadrare tutte le problematiche relative allo stato giuridico del personale che svolge appunto questo peculiare servizio. Nel tenere distinto il titolo costitutivo del rapporto di servizio militare, con le vicende relative al grado gerarchico, dobbiamo differenziare un servizio militare obbligatorio da un servizio militare volontario. Mentre il primo è, anche intuitivamente, più semplice da illustrare nella sua natura giuridica e nei suoi risvolti applicativi, il servizio militare volontario presenta una complessità relativa a molteplici fattori che solo indicativamente si elencano: la sensibile differenziazione, organica, funzionale e di inquadramento del personale, tra le forze militari dello Stato, cioè le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare; le diverse categorie e i diversi ruoli dei militari in servizio volontario, con differenti discipline legislative; la temporaneità o meno del servizio volontario, per cui si distinguono ferme o rafferme volontarie e servizio permanente.

La frammentarietà del discorso giuridico sul servizio militare volontario è un momento di difficoltà sistematica di non poco conto e per il quale è ancor più avvertita la necessità dogmatica di ricostruire categorie generali, anche in una prospettiva de iure condendo.

2. Servizio militare e il dovere di difesa della Patria

Nel comune sentire il servizio militare rappresenta la naturale e principale modalità di difesa della Patria, anzi la tendenziale identificazione tra difesa della Patria e servizio militare è talmente avvertita che, soprattutto in passato (e, per certe impostazioni ideologiche, ancora oggi), non sarebbero concepibili ulteriori modalità per difendere la propria sovranità politica. Il servizio militare, come esplicazione della difesa armata dello Stato, ha da sempre assunto un ruolo quasi assorbente nella funzione di difesa esterna, almeno sino a quando la mobilitazione di tutte le risorse della Nazione, umane e materiali, resa necessaria da un cambiamento qualitativo e quantitativo della guerra, ha posto all’attenzione di tutti il ruolo non secondario di altre attività - che potremmo definire “civili” - strumentali alla difesa. Le stesse dapprima sono state inquadrate in un’ottica esclusivamente logistica (cioè, con una funzione esclusivamente di sostegno materiale), successivamente anche in una prospettiva operativa, se non addirittura strategica, secondo una particolare visione, dichiaratamente alternativa a quella militare(2).

In effetti, il Costituente, subito dopo la proclamazione del primo comma, ha inserito nell’art. 52 Cost. un secondo comma, la cui prima proposizione così recita: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge”. La conseguenza, testuale e logica, tra il primo e il secondo comma ha da sempre indotto a considerare il servizio militare obbligatorio in una posizione di strumentalità necessaria (e, per quel che conta nel diritto, di legittimazione etica) con il dovere di difesa della Patria. Strumentalità, però, non esclusiva e neanche sovrapponibile al dovere - finale - di difesa della Patria: se per sovrapposizione si volesse configurare l’obbligo del servizio militare come dovere anch’esso inderogabile di solidarietà politica. Quest’ultimo, errato, passaggio logico tra posizione strumentale e posizione finale è chiaramente avvertibile in un certo orientamento giurisprudenziale degli organi di giustizia amministrativa(3), corretto definitivamente dalla Corte costituzionale con l’importante sentenza n. 164 del 1985(4).

La differenza concettuale e potremmo dire operativa, in base alle diverse applicazioni ed attuazioni delle normativa costituzionale, tra dovere di difesa della Patria ed obbligo del servizio militare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, è ormai talmente evidente che accanto al servizio militare, in una posizione perfettamente paritetica, dobbiamo collocare il servizio civile, strumentale anch’esso (almeno quando è obbligatoriamente prestato in sostituzione di quello militare) al dovere di difesa della Patria. È evidente poi che il servizio militare obbligatorio consiste nell’imposizione di prestazioni personali, la cui legittimità, basata esclusivamente sulla legge, è prevista in generale dall’art. 23 Cost. L’art. 52, 2° comma, Cost. regola una specifica ipotesi di prestazione personale obbligatoria, stabilendo anche una speciale riserva di legge(5), che alcuni autori qualificano come riserva di legge rin forzata(6).

Le particolari garanzie apprestate dall’art. 52, 2° comma, Cost. si rifrangono soprattutto in materia di conservazione del posto di lavoro e di esercizio dei diritti politici, mentre non rimarrebbero impregiudicati altri diritti, come quello di libertà personale ed in genere quelli attinenti ai rapporti civili. Quest’ultima tesi vorrebbe fondare proprio su questo comma dell’art. 52 Cost., quelle restrizioni alle libertà costituzionali previste dalla regolamentazione disciplinare(7), le quali, a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione, apparivano prima facie di dubbia legittimità(8). La tesi è aspramente criticata in dottrina, soprattutto perché non può legittimare il particolare status subiectionis, derivante dalla regolamentazione disciplinare, che riguarda anche i militari che volontariamente prestano servizio, ai quali - appunto - non può riferirsi l’art. 52, 2° comma, Cost.(9).

3. La leva militare(10)

Il concreto sistema amministrativo che traduce in termini operativi la prestazione del servizio militare obbligatorio si articola su due livelli: il primo finalizzato all’adempimento degli obblighi di leva, il secondo strutturato per rendere effettivi gli adempimenti di legge derivanti dall’arruolamento obbligatorio. Al primo livello si pongono gli organi del servizio di leva (consigli, uffici e commissari di leva, commissioni consultive di appello) e la procedura di arruolamento che si articola nella formazione delle liste di leva e nella chiamata di leva con il relativo esame personale che si può concludere o con la riforma dell’interessato o con l’arruolamento. Un’ipotesi eventuale è la rivedibilità dell’iscritto di leva, con la quale l’esame personale viene rinviato in considerazione della possibilità che le imperfezioni o infermità riscontrate siano sanabili(11).

Al secondo livello si pongono le Forze armate che curano l’incorporazione dell’arruolato, lo svolgimento del servizio militare di leva e degli eventuali obblighi successivi, compresa la mobilitazione. In particolare, gli obblighi consistono nell’adempimento della chiamata alle armi, del servizio alle armi, denominato anche ferma di leva, degli obblighi in congedo, tra i quali i richiami e le chiamate di controllo. La principale normativa di riferimento è rappresentata ancora dal D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, recante disposizioni in materia di leva e reclutamento obbligatorio nelle Forze armate dello Stato. Il predetto decreto, pur conservando l’impianto originario, è stato integrato e modificato nel tempo dalla legislazione successiva, in particolare dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, riguardante ulteriori norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, dalla legge 31 gennaio 1992, n. 64, relativa ad una parziale riforma degli organi del servizio della leva militare e, infine, dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, recante l’adeguamento delle norme in materia di ritardi, di rinvii e di dispense relativi al servizio di leva.

Il complesso sistema introdotto dal D.P.R. n. 237/1964 costituisce una organica disciplina delle procedure di reclutamento e degli organi preposti al servizio militare obbligatorio, distinguendo la materia della leva militare (titolo I) da quella del servizio militare (titolo II). La soggezione alla leva riguarda, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 237/1964, tutti i cittadini italiani maschi che nell’anno solare in cui compiono il diciassettesimo anno di età sono iscritti nelle liste di leva a cura delle amministrazioni comunali(12). L’obbligo di soggezione alla leva permane sino al raggiungimento del 45° anno di età. Una volta iscritti nelle liste di leva, i cittadini devono presentarsi alla chiamata di leva, stabilita per ogni classe di leva, per essere sottoposti all’esame personale, al termine del quale, se riconosciuti idonei al servizio alle armi, sono iscritti nei ruoli militari delle Forze armate (arruolamento), per essere successivamente incorporati. Gli organi deputati alla fase di arruolamento sono i consigli di leva e gli uffici di leva(13), organicamente inseriti nell’organizzazione territoriale dell’Esercito o della Marina, in particolare nei distretti militari e nelle capitanerie di porto, a seconda che il cittadino concorra per la leva di terra (comprensiva del contingente aeronautico( 14)) o per la leva di mare(15).

L’organizzazione amministrativa della leva militare è diretta e coordinata da un organo centrale costituito presso il Ministero della difesa che è la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della mobilitazione civile, della militarizzazione e dei corpi ausiliari. Il Consiglio di leva, con l’assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all’impiego negli incarichi del servizio militare e delibera in materia(16). Per rendere effettivi gli obblighi di leva il D.P.R. n. 237/1964 prevede anche specifiche ipotesi di reato, tra le quali la più importante è certamente quella della renitenza, fattispecie delittuosa che può commettere l’iscritto di leva che non si presenta alla chiamata di leva o, pur presentandosi, non si sottopone all’esame personale(17). A conclusione del procedimento di leva, con la dichiarazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato, l’iscritto di leva assume lo status di militare in congedo illimitato provvisorio e viene iscritto, come già detto, nei ruoli militari dello Stato, aggiornati e custoditi dai distretti militari o dalle capitanerie di porto(18).

4. L’adempimento del servizio militare obbligatorio(19)

L’art. 10 D.P.R. n. 237/1964 stabilisce chiaramente le modalità concrete per il soddisfacimento degli obblighi del servizio militare che derivano dall’arruolamento dei giovani iscritti di leva. In sostanza, il servizio militare obbligatorio si adempie in parte sotto le armi, svolgendo la ferma di leva e rispondendo agli eventuali richiami, e in parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato, sino al congedo assoluto. Per il servizio sotto le armi sono previste particolari ipotesi di dispensa dal compiere la ferma di leva e di esenzioni dai richiami, disciplinate dal capo IX del titolo II del D.P.R. n. 237/1964, per le dispense a domanda, d’autorità e le riduzioni del servizio di leva, e dagli artt. 120 e segg. D.P.R. n. 237/1964, per le esenzioni o i ritardi in caso di richiami(20). L’arruolato ha l’obbligo di presentarsi al corpo di destinazione a seguito delle chiamata alle armi e, una volta incorporato, di svolgere la ferma di leva che, ai sensi dell’art. 80 D.P.R. n. 237/1964, ha lo scopo di far acquisire all’interessato la necessaria istruzione militare.

La ferma di leva, ai sensi dell’art. 81 D.P.R. n. 237/1964, comprende un periodo di addestramento di base, durante il quale l’incorporato assume la qualità di recluta, ed uno di attività operativa presso i reparti delle Forze armate. La durata della ferma di leva è stabilita attualmente in 10 mesi, in base alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’incorporazione comporta l’attivazione dello status di “militare in servizio alle armi”, con l’applicazione integrale del Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, ai sensi dell’art. 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e con la sottoposizione alla giurisdizione penale militare in caso di commissione di reati militari; giurisdizione che, in tempo di pace, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, è limitata esclusivamente agli appartenenti alle Forze armate, i quali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre 1992, n. 429, sono esattamente i militari in servizio attivo alle armi e quelli considerati tali dalla legge penale militare(21).

La ferma di leva, inoltre, può svolgersi non soltanto come soldato semplice (o figure equiparate), ma anche come ufficiale di complemento di prima nomina che, a tutti gli effetti di legge, appartiene alla categoria degli ufficiali in congedo( 22), e come carabiniere ausiliario(23), considerando a parte le altre prestazioni di servizio personali equiparate all’assolvimento degli obblighi militari svolte, però, al di fuori delle Forze armate(24). Da considerare, inoltre, che alcune prestazioni di servizio, assolutamente volontarie, vengono considerate utili anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di leva: per tutte, principalmente, il servizio svolto in qualità di ufficiale in ferma prefissata o il servizio volontario in ferma (annuale, breve o prefissata)(25). Sui contenuti concreti della ferma di leva è intervenuta, da ultimo, la legge n. 958/1986 la quale, all’art. 25, sancisce espressamente che i militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma. Inoltre, ai sensi dei successivi artt. 27 e 28, la formazione del militare di leva deve prevedere, come parte integrante, la preparazione civica, secondo programmi fissati dal Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e l’attività sportiva, condotta da istruttori qualificati.

Anche la qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 14 l. n. 958/1986, rientra nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai compiti istituzionali delle Forze armate, con la previsione di un piano di corsi per la formazione di specialisti e aiuto specialisti che viene comunicato ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica. Anche per rendere effettivo l’adempimento della ferma di leva e degli altri obblighi del servizio militare, l’ordinamento ha predisposto una serie di norme penali, contenute nei codici penali militari, che configurano alcune fattispecie, comunemente definite reati di assenza, tra cui - particolarmente significative - quelle rubricate come “mancanza alla chiamata” e “diserzione” che puniscono, rispettivamente, l’inadempimento dell’obbligo di presentazione alla chiamata alle armi ed ai richiami e le arbitrarie assenze dal servizio(26).

5. Il servizio militare obbligatorio e il servizio sostitutivo civile

La Costituzione non contiene nessuna indicazione esplicita sull’obiezione di coscienza e si è dovuto attendere sino agli anni settanta per una sistemazione legislativa organica della materia, quando con l’entrata in vigore della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è stata riconosciuta la possibilità di essere ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile(27). In questi termini, l’obiezione di coscienza è stata costantemente inquadrata in un rapporto di contrapposizione, ma comunque di complementarità, con il servizio militare obbligatorio, e lo stesso obiettore è stato considerato appartenente alle Forze armate, quindi sottoponibile alla giurisdizione dei tribunali militari(28). Una lenta evoluzione interpretativa operata dalla Corte costituzionale ha gradualmente corretto le impostazioni giuridiche, amministrative e giurisprudenziali, che riconducevano tutta questa tematica al servizio militare.

Col tempo si è ritenuto l’obiettore non appartenente alle Forze armate ai fini penali militari(29), si sono ridotti - di fatto - i margini di discrezionalità dell’Amministrazione della difesa nell’ammissione al servizio alternativo a quello militare obbligatorio, sino a considerare perfettamente paritetici il servizio civile ed il servizio militare, nella comune prospettiva dell’adempimento del dovere di difesa della Patria(30). Prendendo atto della crescente importanza sociologica del fenomeno dell’obiezione di coscienza e recependo gli indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale, il legislatore ha infine riformato completamente la materia con l’introduzione della legge 8 luglio 1998, n. 230. Innanzitutto, la legge ha risolto definitivamente il problema della qualificazione giuridica dell’ammissione al servizio civile sostitutivo, configurandola come diritto soggettivo e non come interesse legittimo. Conseguentemente è stata soppressa la Commissione nominata dal Ministro della difesa che doveva fornire appositi pareri in merito alla fondatezza e alla sincerità dei motivi addotti dal richiedente l’ammissione al servizio civile. In quanto diritto soggettivo, la legge prevede alcune tassative cause che non ne consentono l’esercizio (in particolare: titolarità di licenze o autorizzazioni in materia di armi, presentazione di domande per l’arruolamento nelle Forze armate e di polizia, condanne per taluni delitti) e, di converso, la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, nel caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di dichiarazione di decadenza.

D’altronde, l’ammissione al servizio civile determina una serie di divieti permanenti tassativamente previsti dalla legge. Dal punto di vista “operativo” la legge ha determinato da un parte la soppressione del servizio militare non armato e, per un altro verso, ha previsto l’istituzione di un Ufficio nazionale per il servizio civile, organicamente inserito nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, deputato all’organizzazione e alla gestione del servizio civile; inoltre, è previsto che il servizio civile abbia la stessa durata del servizio militare e che gli ammessi possano essere richiamati in caso di pubbliche calamità, di dichiarazione dello stato di guerra e di mobilitazione generale (con eventuale assegnazione alla protezione civile o alla Croce Rossa). Il servizio civile, che non attiene alla “materia militare”, proprio perché diverso per natura ed autonomo da quello, non può considerarsi un oggetto completamente estraneo per la presente riflessione. È evidente, anzi, la necessaria complementarità (espressa dagli stessi concetti di “sostituzione” ed “alternatività”, espressi dalle legge istitutiva del servizio civile) con il servizio militare, nella comune prospettiva della difesa nazionale. La legge n. 230 del 1998 istituzionalizza il servizio civile, nel senso di renderlo un’organizzazione stabile, plurisoggettiva e complessa, deputata al fine di difesa della Patria, attraverso quelle particolari attività specificate nei compiti devoluti al neo istituito Ufficio nazionale.

In effetti, la novità più importante della legge è proprio l’istituzione dell’Ufficio nazionale, costituito all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una propria dotazione organica ed un’organizzazione centrale e periferica (articolata in sedi regionali), e diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio. L’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio nazionale sono stati disciplinati con apposito regolamento, approvato con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 352, che prevede: - un Direttore generale, direttore dell’Ufficio nazionale per il servizio civile che ha alle sue dirette dipendenze una segreteria particolare, di cui si avvale per curare i rapporti con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Dipartimenti e gli altri Uffici della Presidenza stessa; - un Ufficio di segreteria generale, articolato in servizi, che cura: la programmazione del servizio civile(31); la predisposizione delle forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta(32); la predisposizione di piani, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, per il richiamo degli obiettori in caso di pubbliche calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative(33); la definizione di intese, protocolli e convenzioni per il servizio civile, anche all’estero(34); i rapporti con organismi internazionali, con organi statali centrali e periferici, con le regioni e con le province autonome, per le attività istituzionali, di informazione e coordinamento(35); le relazioni con il pubblico; l’attività di verifica (a campione e periodica), ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori in servizio(36); - un Ufficio del servizio civile, articolato in servizi, che cura: l’organizzazione e la gestione della chiamata in servizio e degli eventuali richiami(37); l’ammissione al servizio civile, ai sensi dell’art. 9 l. n. 230/1998; la stipula e l’aggiornamento delle convenzioni(38); la definizione dei progetti di impiego; la gestione dell’albo degli enti e delle organizzazioni convenzionate(39); la programmazione delle attività di formazione e di aggiornamento(40); - un Ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso, articolato in servizi, che cura: la gestione amministrativa ed informatica del personale e delle strutture dipendenti dall’Ufficio nazionale; la predisposizione dei provvedimenti disciplinari(41); l’adozione dei provvedimenti di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile, ai sensi dell’art. 15 l. n. 230/1998. Per completare il sommario quadro riguardante il servizio sostitutivo civile, dobbiamo accennare alla tutela penale apprestata dal legislatore per salvaguardare l’adempimento dello stesso servizio civile.

La principale fattispecie criminosa è il rifiuto del servizio civile, prevista dall’art. 14 della legge n. 230/1998, assieme all’analoga del rifiuto del servizio militare (una differenza sostanziale sarebbe però individuabile nel fatto che solo il secondo conserverebbe le caratteristiche di “reato militare”(42)). L’oggettività giuridica del reato è indubbiamente l’interesse dello Stato ad un adempimento di facere connesso con la difesa della Patria nella sua modalità alternativa, autonoma e differenziata dal servizio militare, con i propri contenuti pratici e le sue finalità di solidarietà non solo politica, ma soprattutto sociale(43). Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, stessi limiti edittali previsti per il rifiuto del servizio militare e per altri reati di assenza contemplati dal codice penale militare di pace: mancanza alla chiamata e diserzione. La sentenza penale di condanna esonera, ai sensi dell’art. 14, comma 4, l. n. 230/1998, l’obiettore di coscienza dagli obblighi di leva, quindi dall’obbligo di prestare il servizio sostitutivo civile. La legge prevede anche una speciale causa di estinzione del reato, contemplata dall’art. 14, commi 6, 7 e 8, l. n. 230/1998, per la quale l’imputato o il condannato può presentare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile. L’accoglimento della domanda comporta l’effetto estintivo del reato e gli eventuali periodi trascorsi in stato di detenzione sono computati in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile.

6. La sospensione del servizio militare obbligatorio

Il sistema del servizio militare obbligatorio e del servizio sostitutivo civile muterà radicalmente con il passaggio al servizio militare completamente professionale. Attualmente l’ordinamento militare sta vivendo una fase di transizione, per la verità iniziata da oltre un decennio, da quando cioè una serie di circostanze, interne ed internazionali, hanno indotto i responsabili politici e tecnici della difesa a progettare un nuovo modello di difesa. La caduta del Muro di Berlino, il collasso del sistema politico-internazionale sovietico, con il conseguente scioglimento del Patto di Varsavia, la crescente e diffusa instabilità mondiale che ha indotto ad un sempre maggior intervento della comunità internazionale in operazioni di ristabilimento e di mantenimento della pace, nonché in operazioni di polizia internazionale che sottendono vere e proprie guerre sono le principali cause esterne della riforma delle Forze armate. Sul piano interno il sensibile calo demografico, l’affermazione continua dell’obiezione di coscienza e la conseguente maggiore “appetibilità” del servizio sostitutivo civile, l’introduzione di un servizio militare volontario femminile, la necessità di uno strumento militare altamente professionale (secondo la consueta e, per certi aspetti, logora formula più qualità, meno quantità) e, soprattutto, l’esigenza di forze volontarie, le uniche spendibili nelle operazioni internazionali, sempre più numerose ed impegnative e, non da ultima, l’esigenza di una razionalizzazione finanziaria sono le principali cause interne della riforma.

In questo contesto è intervenuta la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, che all’art. 1, comma 6, stabilisce che le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla stessa legge. Il sistema introdotto dalla l. n. 331/2000 non va, quindi, a configurare uno strumento militare esclusivamente professionale, poiché l’arruolamento obbligatorio viene messo in stato di quiescenza, pronto ad essere riattivato in determinate circostanze. L’art. 2 l. n. 331/2000 dispone, infatti, che si può procedere a reclutare personale su base obbligatoria, nel caso in cui quello in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale volontario, cessato dal servizio da non più di cinque anni. Quanto sopra, però, soltanto nel caso in cui sia deliberato lo stato di guerra, ai sensi dell’art. 78 Cost., o sia in corso una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un’organizzazione internazionale: situazioni eccezionali che possono giustificare un aumento della consistenza numerica delle Forze armate(44).

L’art. 2, comma 2, l. n. 331/2000 specifica, inoltre, che il servizio militare obbligatorio, riattivato per le circostanze sopra descritte, ha la durata di 10 mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra; inoltre, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato) ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Non cambia, quindi, per l’arruolamento obbligatorio il contesto normativo e la sua legittimazione costituzionale; soltanto l’attualità del servizio di leva verrà meno e rimarrà allo stato puramente potenziale(45). I tempi della riforma sono dettati dal decreto legislativo di attuazione della l. n. 331/2000, cioè il d. lg. 8 maggio 2001, n. 215, che all’art. 7 disciplina la sospensione del servizio di leva, stabilendo che lo stesso è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Sino al 31 dicembre 2006 le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985.


(1) - Sul servizio militare in generale e per un primo inquadramento dello stato giuridico dei militari: F. BREGLIA (1976), “Militare”, 303; G. TATTOLI (1984), “Servizio militare”, 173; G. GRASSO (1990), “Militari (stato giuridico e trattamento economico)”, 1-8; A. MONTEROSSO (1994), “Militare”, 463; A. MONTEROSSO (1999), “Servizio militare”, 104.
(2) - Sul valore morale e sull’efficacia operativa della difesa non armata e non violenta, con esemplificazioni storiche ed ampia bibliografia: R. VENDITTI (1997), Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, 13.
(3) - Vedi, ad esempio, l’ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, emessa il 15 aprile 1980 dal T.A.R. per il Piemonte.
(4) - Vedi, in particolare, il passaggio logico - argomentativo con cui la Corte costituzionale critica l’ordinanza del giudice a quo che erroneamente interpreta il dettato costituzionale offrendo una lettura più aderente alla ratio delle norme espresse dall’art. 52 Cost.: “Il congiunto richiamo degli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost. sembra dare per presupposto che l’obbligo di prestare servizio militare armato sia un dovere di solidarietà politica inderogabile per tutti i cittadini. Inderogabile dovere di solidarietà politica per tutti i cittadini è, invece, la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente. La mancata distinzione tra il primo e il secondo comma dell’art. 52 Cost., invocato dall’ordinanza come un tutt’uno, è al tempo stesso la causa ed il sintomo dell’equivoco in cui incorre il ragionamento dinanzi riassunto: un equivoco che riappare ancora più chiaramente nel prosieguo dell’ordinanza, allorché, ventilando l’eventualità di un rigetto della questione, il giudice a quo sembrerebbe non saperlo spiegare altrimenti che con il ‘ritenere che la difesa della Patria non è più un dovere sacro per tutti i cittadini’. Questa Corte, come l’Avvocatura dello Stato ha puntualmente ricordato nell’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, ha già avuto modo di precisare (sentenza n. 53 del 1967) che ‘per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria - che è condizione prima della conservazione della comunità nazionale - rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri’, cosicché ‘esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare’. Di conseguenza, questo servizio - ‘nel quale ... non si esaurisce, per i cittadini il dovere sacro di difesa della Patria’ - ha una sua ‘autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell’art. 52 Cost.’, il che impone di tenere distinte le rispettive sfere di applicazione. In particolare, mentre il dovere di difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venir meno, il servizio militare è obbligatorio ‘nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge’, purché, ovviamente, ‘non siano violati altri precetti costituzionali’.”
(5) - Così: M. MAZZIOTTI DI CELSO (1985), Lezioni di diritto costituzionale, 295.
(6) - Per tutti: A. LONGO (1975), Istituzioni di diritto militare, 207. Da ultimo: F. PIZZOLATO (2002), “Servizio militare professionale e Costituzione”, 779.
(7) - Per tutti: A. LONGO (1975), Istituzioni di diritto militare, 207. D’altra parte, il Longo basa le sue argomentazioni sull’autorità dottrinale di Costantino Mortati e Vittorio Bachelet.
(8) - È nota la tesi di Giuliano Vassalli sull’incostituzionalità delle sanzioni disciplinari restrittive della libertà personale (pensiamo inoltre che quando la tesi fu espressa era in vigore il Regolamento di disciplina militare del 1929, che contemplava le “punizioni disciplinari” degli arresti, semplici e di rigore - la fortezza per gli ufficiali era stata eliminata con una semplice circolare -, e delle sale e/o delle camere di punizione, semplici o di rigore), formulata sulla base di una testuale lettura dell’art. 13 Cost.: G. VASSALLI (1958), “La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali”, 355.
(9) - Per tutti: R. BALDUZZI (1988), Principio di legalità e spirito democratico nell’ordinamento delle Forze armate, 50. Infatti, Il Balduzzi ritiene che la regolamentazione disciplinare debba essere fondata sul principio di legalità, basato per l’ordinamento militare nell’art. 52, 3° comma, Cost.
(10) - Sulla leva militare, in generale: P. D’AMELIO (1974), “Leva militare”, 186; A. M. SANDULLI (1989), Manuale di diritto amministrativo, 994; P. VIRGA (1990), Diritto Amministrativo - attività e prestazioni, 319; G. GRASSO (1990), “Leva militare”, 1; V. ILARI (1992), Storia del servizio militare in Italia, V vol., tomo II, 44; R. JUSO (1994), “Leva militare”, 212.
(11) - Cfr. art. 69 D.P.R. n. 237/1964.
(12) - L’art. 1 D.P.R. n. 237/1964 oltre ai cittadini italiani maschi contempla anche gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita. Quest’ultima previsione di legge è stata recentemente riformulata con l’art. 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. È stata invece sostanzialmente svuotata di contenuto la previsione di cui all’art. 1, 1° comma, lettera b), D.P.R. n. 237/1964 che prevedeva la soggezione alla leva anche per coloro che pur avendo perduto la cittadinanza italiana sono rimasti obbligati alla leva, ai sensi delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, cioè della legge 13 giugno 1912, n. 555. Sul punto è intervenuta ripetutamente la Corte costituzionale con sentenze 11 ottobre 1988, n. 974, 4 giugno 1992, n. 278 e 7 maggio 2001, n. 131, escludendo gli obblighi di leva per coloro che, avendo perduto la cittadinanza italiana, abbiano obblighi di servizio militare o abbiano svolto comunque servizio militare nello Stato per il quale hanno acquisito la nuova cittadinanza.
(13) - Per l’organizzazione degli organi di leva, vedi, da ultimo: decreto 22 ottobre 2002, n. 274, riguardante il Regolamento recante norme per la rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica nonché degli Uffici di leva per l’arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.
(14) - La formazione di contingenti aeronautici di leva è prevista dall’art. 3 D.P.R. n. 237/1964.
(15) - L’art. 2 D.P.R. n. 237/1964, stabilisce quali siano i soggetti destinati all’arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.
(16) - Con decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, è stato, da ultimo, introdotto il regolamento recante norme in materia di accertamento dell’idoneità al servizio militare. Il predetto regolamento riporta anche l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.
(17) - L’art. 135 D.P.R. n. 237/1964 introduce la nozione di renitenza alla leva, mentre il successivo art. 138 stabilisce le pene per i renitenti.
(18) - L’iscritto di leva non può assolutamente considerarsi un militare, né tantomeno un appartenente alle Forze armate, come ha definitivamente stabilito la Corte costituzionale con sentenza 23 aprile 1986, n. 112, in relazione alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace, riguardo gli eventuali reati militari previsti dal codice penale militare di pace commessi dagli iscritti di leva. La cognizione dell’autorità giudiziaria militare in queste ipotesi era prevista, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale, dall’art. 134 D.P.R. n. 237/1964.
(19) - Sul punto, per tutti: V. ILARI (1992), Storia del servizio militare in Italia, V vol., tomo II, 137. Più recentemente: A. MONTEROSSO (1999), “Servizio militare”, 104.
(20) - In materia ecclesiastica vigono norme speciali, ai sensi dell’art. 109 D.P.R. n. 237/1964 e l’art. 4 dell’Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato dall’Italia con legge 25 marzo 1985, n. 121.
(21) - Cfr. artt. 3 e 5 c.p.m.p.
(22) - Sull’arruolamento degli ufficiali di complemento cfr., da ultimo, l’art. 12 l. n. 958/1986 e il decreto ministeriale 11 febbraio 1988. La durata del servizio obbligatorio per gli ufficiali di complemento è stata stabilita in 14 mesi dalla l. n. 662/1992, comprensivi di 5 mesi di addestramento, in qualità di allievi ufficiali di complemento.
(23) - La durata del servizio militare obbligatorio per i carabinieri ausiliari è di 12 mesi ai sensi della l. n. 662/1992.
(24) - Si possono assolvere gli obblighi del servizio militare prestando servizio nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nella Polizia di Stato e nella Polizia penitenziaria. Sul punto, per tutti: V. ILARI (1992), Storia del servizio militare in Italia, V vol., tomo II, 35.
(25) - Cfr.: art. 111 D.P.R. n. 237/1964. Può essere anche rilevante la frequenza delle scuole militari, dove si consegue il diploma di maturità, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett d-ter, d. lg. n. 504/1997.
(26) - La mancanza alla chiamata è prevista dall’art. 151 c.p.m.p., la diserzione dall’art. 148 c.p.m.p., mentre il successivo art. 149 c.p.m.p. prevede casi di diserzione immediata. Ipotesi minore di assenza arbitraria è l’allontanamento illecito, previsto dall’art. 147 c.p.m.p. 5.
(27) - La legge n. 772 del 1972 se da una parte riconosceva all’obiettore di coscienza la possibilità di prestare un servizio alternativo a quello militare, inseriva particolari cautele ed una serie di vincoli amministrativi ed organizzativi, nel tentativo di evitare che l’ammissione al servizio civile diventasse un comodo pretesto per eludere il servizio militare obbligatorio, soprattutto da parte di chi richiedesse il beneficio solo per motivi di opportunità e convenienza e non per vere ragioni di coscienza. In questo senso l’art. 1, comma 2° della legge, si premurava di specificare che i “motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto”. Sulla fondatezza e la sincerità dei motivi addotti doveva poi pronunciarsi, ai sensi dell’art. 3 della legge, una Commissione nominata dal Ministro della difesa e composta, ai sensi dell’art. 4 stessa legge, da un magistrato di Cassazione, un professore universitario di discipline morali, un sostituto avvocato generale dello Stato, un esperto in psicologia ed un ufficiale generale o ammiraglio. Il parere della Commissione era obbligatorio, ma non vincolante, per il Ministro della difesa che decideva, con proprio decreto, sulle domande presentate. Per il servizio alternativo, inoltre, la legge prevedeva una durata maggiore rispetto al servizio militare ed una serie di ipotesi di decadenza dal beneficio e di divieti penalmente sanzionati. Le insufficienze della legge ben presto emersero ed intervennero un primo provvedimento legislativo correttivo (la legge 24 dicembre 1974, n. 695) ed una serie cospicua di sentenze della Corte costituzionale che cambiarono il volto alla legge e la stessa posizione giuridica dell’obiettore. Inoltre, la difficoltà di una seria valutazione delle ragioni della coscienza, della loro origine, del loro oggetto, della loro fondatezza e sincerità, indussero, nella prassi, ad un’ammissione al servizio civile “quasi automatica” per tutti coloro che presentavano apposita domanda. Per i giudizi critici della dottrina sulla legge in argomento: F. C. PALAZZO (1979), “Obiezione di coscienza”, 542; R. BERTOLINO (1990), “Obiezione di coscienza - I) profili teorici”, 1; P. MONETA (1990), “Obiezione di coscienza - II) profili pratici”, 1; A. PUGIOTTO (1995), “Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale”, 250; D. BRUNELLI - G. Mazzi (1998), Diritto penale militare, 530.
(28) - L’art. 11 della legge n. 772 del 1972, prima della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale così recitava: “I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo e disciplinare, nonché del trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare”.
(29) - La sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 23 aprile 1986 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 11 l. n. 772/1972 nella parte in cui stabiliva che gli obiettori di coscienza fossero sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.
(30) - Si veda l’importante sentenza n. 164 del 1985 della Corte costituzionale che chiarisce definitivamente come il servizio sostitutivo civile, introdotto dalla legge n. 772/1972, non sia un modo di adempimento del servizio militare obbligatorio, ma una modalità di adempimento del dovere di difesa della Patria: “La legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all’obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato”.
(31) - Cfr. tra i compiti devoluti dalla legge all’Ufficio nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 230/1998, il seguente: “a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la chiamata e l’impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionate di cui alla lettera b)”. (32) - Cfr. tra i compiti devoluti dalla legge all’Ufficio nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 230/1998, il seguente: “e) predisporre, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta”.
(33) - Cfr. tra i compiti devoluti dalla legge all’Ufficio nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 230/1998, il seguente: “h) predisporre, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubbliche calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative”.
(34) - Per lo svolgimento del servizio civile in un altro Paese vedi l’art. 9, comma 5, legge n. 230/1998.
(35) - Cfr. tra i compiti devoluti dalla legge all’Ufficio nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 230/1998, il seguente: “g) predisporre e gestire un servizio informazioni permanente e campagne annuali di informazione, d’intesa con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge”.
(36) - Cfr. tra i compiti devoluti dalla legge all’Ufficio nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 230/1998, il seguente: “d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e h) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifica definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull’insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio”.
(37) - Si tenga presente, inoltre, la previsione dell’art. 12, comma 4, l. n. 230/1998: “In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all’articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa”.
(38) - Cfr. tra i compiti devoluti dalla legge all’Ufficio nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 230/1998, il seguente: “b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti e organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l’Ufficio stesso e le sedi regionali, per l’impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di incarichi burocratico-amministrativi”.
(39) - L’albo è istituito ai sensi dell’art. 10 l. n. 230/1998.
(40) - Cfr. tra i compiti devoluti dalla legge all’Ufficio nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 230/1998, i seguenti: “c) promuovere e curare la formazione e ‘l’addestramento degli obiettori sia organizzando, d’intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l’effettività e l’efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all’art. 9, comma 4”; “f ) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b)”.
(41) - Cfr. tra i compiti devoluti dalla legge all’Ufficio nazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 230/1998, il seguente: “i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza”. Cfr. anche l’art. 17 l. n. 230/1998:
“1. All’obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato”.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall’art. 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell’ente o dell’organizzazione interessati e vengono comunicate all’Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti e dalle organizzazioni, può decidere l’irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.
5. “Quando il comportamento dell’obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all’art. 14”. Il Regolamento di disciplina generale è stato adottato con d.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453. Per un sommario commento del Regolamento, si permetta di rinviare a: F. BASSETTA (2002), “Il Regolamento Generale di disciplina riguardante gli obiettori di coscienza: profili di comparazione con il Regolamento di disciplina militare”, 157.
(42) - Sulla militarità del reato di rifiuto del servizio militare, vedi: D. BRUNELLI - G. MAZZI (1998), Diritto penale militare, 537.
(43) - Autorevole dottrina sottolinea come, seppur la difesa dello Stato sia comunque sottesa all’interesse pubblico della prestazione del servizio sostitutivo civile a quello militare, l’interesse principale tutelato è quello relativo ai doveri inderogabili di solidarietà sociale, che si inseriscono nella difesa della Patria, ma certamente non nel senso, proprio e tecnico, qualificabile come militare: R. VENDITTI (1999), L’obiezione di coscienza al servizio militare, 173.
(44) - Ai sensi dell’art. 7, comma 3, d .lg. n. 215/2001, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f ), l. n. 331/2000, il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
(45) - Sui dubbi di costituzionalità della legge: F. PIZZOLATO (2002), “Servizio militare professionale e Costituzione”, 773. Le argomentazioni dell’Autore si basano sulla stretta corrispondenza tra sacro dovere di difesa della Patria e servizio militare obbligatorio, la cui asserita costituzionalizzazione, renderebbe necessario predisporre, in ottemperanza proprio di quel sacro dovere, uno strumento militare composto, almeno in parte, da personale soggetto alla leva militare.