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Gazzetta Ufficiali


L. 11 AGOSTO 2003, N. 228

MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 195 del 23 agosto 2003)


Art. 1. Modifica dell’articolo 600 del codice penale

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 2. Modifica dell’articolo 601 del codice penale

Art. 601. Tratta di persone.

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 3. Modifica dell’articolo 602 del codice penale

Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 4. Modifica all’articolo 416 del codice penale

Art. 416. Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 5. Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per
delitti contro la personalità individuale

1. (omissis)

Art. 6. Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: “600, 601 e 602” sono soppresse;
b) all’articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: “di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “416, sesto comma, 600, 601, 602”;
c) all’articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: “dagli
articoli” la seguente: “600” e dopo la parola: “601” la seguente: “602”.

Art. 7. Ambito di applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

1. All’articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: “513-bis, 575” sono inserite le seguenti: “600, 601, 602”.
2. All’articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo
le parole: “previste dagli articoli”, sono inserite le seguenti: “600, 601, 602”.
3. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: “416-bis” sono sostituite dalle seguenti: “416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602”.

Art. 8. Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172

1. All’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, al comma 1, dopo le parole: “agli articoli” sono inserite le
seguenti: “600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602” e dopo le parole: “codice penale” sono aggiunte le seguenti: “e di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75”.
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 9. Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del 101 codice penale, nonché dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 10. Attività sotto copertura

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 11. Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia

1. Al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: “di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale” sono aggiunte le seguenti: “e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale”.
2. (omissis).

Art. 12. Fondo per le misure anti-tratta

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.
4. All’articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad esclusione delle somme stanziate dall’articolo 18”.
5. Il comma 2 dell’articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 13. Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14. Misure per la prevenzione

1. Al fine di rafforzare l’efficacia dell’azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell’attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d’intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all’interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell’interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 15. Norme di coordinamento

1. All’articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “600-quinquies” sono inserite le seguenti: “nonché dagli articoli 600, 601 e 602”.
2. All’articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: “600-ter” sono inserite le seguenti: “nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore”.
3. All’articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: “600-ter” sono inserite le seguenti: “nonché dagli articoli 600, 601 e 602”.
4. (omissis).
5. (omissis).
6. Al primo comma dell’articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: “dagli articoli” è inserita la seguente: “600” e dopo le parole: “600-quinquies” sono inserite le seguenti: “601, 602”.
7. All’articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: “agli articoli” è
inserita la seguente: “600” e dopo le parole: “600-quinquies” sono inserite le seguenti: “601, 602”.
8. All’articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: “dagli articoli” è inserita la seguente “600” e dopo le parole: “600-quinquies” sono inserite le seguenti: “601, 602”.
9. All’articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: “dagli articoli” è inserita la seguente: “600” e dopo le parole: “600-quinquies” sono inserite le seguenti: “601, 602”.
10. All’articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: “agli articoli” è
inserita la seguente: “600” e dopo le parole: “600-quinquies” sono inserite le seguenti: “601, 602”.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell’udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell’articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



L. 11 AGOSTO 2003, N. 231

DIFFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 197 del 26 agosto 2003)

Art. 1. Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.
3. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata.
4. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.
5. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell’Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

Art. 2. Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.
3. È autorizzata, per l’anno 2003, l’ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

Art. 3. Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan

1. È autorizzata, per l’anno 2003, l’ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Art. 4. Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell’Africa sub-sahariana

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell’Africa sub-sahariana, per un’ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

Art. 5. Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 6. Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, e al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 7. Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributicorrisposti
agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell’indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all’estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all’articolo 1, comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all’articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.

Art. 8. Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d’armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15, comma 1.

Art. 9. Compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all’articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 10. Cessione di materiali e sostegno logistico

1. Nei limiti temporali di cui all’articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d’armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all’articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d’equipaggiamento, escluso il materiale d’armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afghane.

Art. 11. Modifica all’articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42
1. All’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: “la spesa di euro 359.549.625” sono sostituite dalle seguenti: “la spesa di euro 389.023.554”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l’indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 12. Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Art. 13. Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 14. Relazione sulle operazioni internazionali in corso

1. Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’àmbito delle operazioni internazionali in corso.

Art. 15. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l’articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l’anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2003, N. 236

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO STRUMENTO MILITARE IN PROFESSIONALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2000, N. 331
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 199 del 28 agosto 2003)

Per una migliore comprensione delle novità legislative si riporta integralmente il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della l. 14 novembre 2000, n. 331” (in corsivo il testo modificato o aggiunto)

Capo I - Generalità

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell’Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell’Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto.
2. Nell’ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica appartenenti alle categorie:
a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

Capo II - Disciplina degli organici nel periodo transitorio

Art. 2. Organico complessivo delle Forze armate

1. L’entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.
2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all’articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella “A” allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l’evoluzione degli oneri indicata nella tabella “A” allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella “A” di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 3. Ufficiali

1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere disciplinato con le modalità definite dall’articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.

Art. 4. Sottufficiali

1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono indicate nella tabella “B” allegata al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica nella tabella “A” allegata al presente decreto, a decorrere dall’anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.

Art. 5. Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve

1. Nell’ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa in servizio permanente, è autorizzata, per il biennio 2001-2002, l’immissione in servizio permanente di non più di 10.450 unità, comprensive dei 2.531 volontari di cui all’articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione organica fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il personale in servizio non può comunque eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unità; Marina 2.797 unità; Aeronautica 1.658 unità;
b) anno 2002: Esercito 23.438 unità; Marina 3.183 unità; Aeronautica 1.750 unità.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i contingenti dei volontari di truppa in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unità; Marina 5.272 unità; Aeronautica 2.033 unità;
b) anno 2002: Esercito 24.066 unità; Marina 5.318 unità; Aeronautica 2.075 unità.
3. Al fine di realizzare con gradualità il raggiungimento degli organici da conseguire al 1° gennaio 2021, nella misura indicata nella tabella “A” allegata al presente decreto a decorrere dall’anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), sono determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.

Art. 6. Gestione delle eccedenze

1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella “A” allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l’anno di riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione della difesa nonché nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto dellaprogrammazione delle assunzioni di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovrà in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque nell’ambito della quota prevista per l’accesso dall’esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non economici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è definita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al comma 1 può permanere presso l’Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi, entro il quale può avvenire, a domanda, il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2006, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di età provati per ciascuna categoria di personale viene collocato in ausiliaria. Il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria è stabilito con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3(1).
5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale posizione l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza è considerato in servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all’articolo 2, comma 3.
7. Non è consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni conservano, ai fini del trattamento economico, le anzianità di grado e di servizio complessivamente maturate nonché, ove più favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l’attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza. riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del presente articolo è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell’àmbito del comune o della provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

Capo III - Sospensione del servizio di leva

Art. 7. Sospensione del servizio di leva

1. Il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti(2).
2. Dall’anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l’Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l’Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 8. Modalità per la chiamata alle armi

1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorità per l’assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,n. 504.
Tale decreto tiene conto, per l’assegnazione dei Giovani al Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, così come sostituito dall’articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa dispone, altresì, affinché sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi, nel limite del costo del biglietto a tariffa d’uso, escluso l’eventuale supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita dall’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è a carico dell’Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in ferma annuale di cui all’articolo 16.
4. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata.

Art. 9. Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari.

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole “Per ottenere il beneficio” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il beneficio”.

2. (omissis)

Art. 10. Dispensa dalla ferma di leva

1. (omissis)
2. (omissis)
3. All’articolo 7, comma I, lettera f). del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole “per un periodo di almeno 60 giorni” sono soppresse.

Art. 11. Contingenti ausiliari

1. Il Ministro della difesa,. di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le esigenze dell’Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

Art. 11-bis. Sospensione delle attività dei consigli di leva(3)

1. La data dell’ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.

Art. 11-ter. Formazione delle liste di leva(4)

1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.

Capo IV - Volontari di truppa

Art. 12. Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilità di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 e quelli in ferma breve sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale(5).
3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma 1 ed a quelli in ferma breve che, comandati in servizio isolato, si trovino nell’impossibilità, attestata dall’autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente(6).
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all’articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell’ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
8. I volontari di truppa in ferma breve, in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio(7).

Art. 13. Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma

1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno di un anno di servizio:
a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il personale militare in servizio di leva
obbligatorio, tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall’articolo 6 della legge11 luglio 1978, n. 382;
c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi speciali con decorrenza dall’inizio della libera uscita dell’ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente una festività.
2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti:
a) è concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dellalegge
23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità;
b) in caso di servizio all’estero o presso organismi internazionali, con sede in Italia o all’estero, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l’impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti organismi;
c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi;
d) nell’anno di maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti. gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la licenza ordinaria è fruita entro il primo semestre dell’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale fruisce della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza;
e) il diritto alla licenza ordinaria non è pregiudicato in caso di assenza per infermità, anche se tale assenza si protrae per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente documentate e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione;
f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta;
g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre tre anni di servizio o in rafferma, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) è concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità:
b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2.

Art. 14. Licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma.

1. Per il personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995.
2. Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve è soppressa.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio che intenda conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o Partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, è concesso, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze di servizio un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attività d’impiego, secondo le esigenze prospettate dall’interessato al comando di appartenenza. Nel caso di mancata frequenza dei corsi, il periodo di licenza straordinaria già fruito potrà essere detratto dalla licenza ordinaria dell’anno in corso ovvero dell’anno successivo.
4. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata o in rafferma, il periodo di inidoneità al servizio, anche qualora non dipenda da causa di servizio, è computato quale licenza straordinaria di convalescenza con i seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di quattro mesi per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a un anno;
b) fino ad un massimo di un anno per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a tre anni;
c) fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o rafferma superiore a tre anni. In ogni caso la licenza straordinaria non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.

Art. 14-bis. Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio(8)

1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialità di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, è impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Può essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell’eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.
2. Il militare è prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Art. 15. Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.
2. Nell’ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all’articolo 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell’armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un’indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio.
4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente. 4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio(9).
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all’espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell’ordine risultante dalla stessa(10).

Art. 16. Volontari di truppa in ferma annuale di cui all’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 1. Fino al 31 dicembre 2006, l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all’articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell’interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla ferma breve o prefissata.
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l’assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale si, applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, e all’articolo 14, comma 4.

Art. 17. Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate come determinate in applicazione dell’articolo 2, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell’occupazione e dell’imprenditorialità che individuino i beneficiari anche sulla base dell’età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l’arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l’affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata di uno o cinque anni, rilevanti per il curriculum degli studi.

Art. 18. Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve

1. Nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell’Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all’articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l’applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537] (11).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti,
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l’accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all’articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell’anno precedente.
La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

Art. 19. Età massima per il reclutamento dei volontari di truppa

1. L’età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve è stabilita in 25 anni(12).

Capo V - Disposizioni in materia dì ufficiali

Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni
1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da “Ispettore Logistico” a “Ispettore delle Armi” sono sostituite dalle seguenti: “ed ispettori a competenza generale nell’ambito dell’esercito”;
b) alla lettera c), le parole: “dai tre tenenti generali” sono sostituite dalle seguenti: “dai due tenenti generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni”;
6. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga “tenente”, colonna 6, le parole: “3 anni” sono sostituite dalle seguenti: “2 anni”;
7. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga “tenente”, colonna 6, sostituire le parole: “3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore” con le seguenti: “2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore”;
8. (omissis).
All’articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente;
“3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina”.

Art. 21. Ufficiali ausiliari

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n.224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale(13).

Art. 22. Ufficiali di complemento

1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;
b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331.

Art. 23. Ufficiali in ferma prefissata

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi(14).
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38° anno d’età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all’esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l’Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32° anno d’età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno d’età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale ai servizio incondizionato quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l’ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata(15).
5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni (16).
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d’appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado(17);
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d’appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;
d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L’anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

Art. 24. Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata

1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d’età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all’Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento.
5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L’amministrazione militare d’appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell’impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b)(18).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.

Art. 25. Ufficiali delle forze di completamento

1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.
3. L’avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all’Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempre che gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d’avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalità per l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalità per l’individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819(19).
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell’articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l’indennità integrativa speciale, dovute dall’amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all’interessato.

Art. 26. Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. nonché le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi.
2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito nell’Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298(20).
4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell’Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (21).
5. Le disposizioni di cui all’articolo 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito.
5-bis. Le riserve di posti di cui all’articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta(22).

Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. (omissis)

Art. 28. Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali

1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennità relative rispettivamente ai livelli retributivi VI° e VII°-bis nonché le indennità operative già previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennità operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stipendio è determinato, se più favorevole, sulla base dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti.
4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.
5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.

Capo VI - Disposizioni varie e finali

Art. 29. Disposizioni finali

1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella “A” allegata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.
2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella “A” allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nell’ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l’impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unità di personale militare per l’espletamento dei compiti d’istituto.
4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, può essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell’ambito delle risorse disponibili nell’apposito Fondo.

Art. 30. Modifica e abrogazione di norme

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da più di 10 mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato l’articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare:
a) l’articolo 33, primo comma, lettera f), e l’articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) l’articolo 26, primo comma, lettera e), l’articolo 35 e l’articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599;
c) articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833;
d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;
e) l’articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) l’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
g) l’articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332(23).

Art. 31. Clausola finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie e
con le modalità previste all’articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

(1) - Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(2) - Periodo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(3) - Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(4) - Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(5) - Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(6) - Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(7) - Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(8) - Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(9) - Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(10) - Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(11) - Periodo soppresso dall’art. 6, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(12) - Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(13) - Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(14) - Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(15) - Lettera così modificata dall’art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(16) - Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(17) - Lettera così modificata dall’art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(18) - Comma aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(19) - Lettera così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(20) - Comma così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(21) - Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(22) - Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.



DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 2003, N. 317

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CONCERNENTI LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 269 del 19 novembre 2003)

Per una migliore comprensione delle novità legislative si riporta - in stralcio - il d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in corsivo il testo modificato o aggiunto)

Capo II - Il ministero dell’interno

Art. 14. Attribuzioni

1. Al Ministero dell’interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico(1).
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell’amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero(2).
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente(3).
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 15. Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

(1) - Comma così sostituito dall’art. 1, d. l. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo modificato dalla relativa legge
di conversione.
(2) - Lettera aggiunta dall’art. 1, d. lg. 30 ottobre 2003, n. 317.
(3) - Comma così modificato dall’art. 1, d. l. 7 settembre 2001, n. 343.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque(4).
2. L’organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all’articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle
Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(4) - Comma così modificato dall’art. 2, d. lg. 30 ottobre 2003, n. 317