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Materiali per una storia dell'Arma

Cap. dott. Enrico Cosi

RIVISTA DEI CARABINIERI REALI Anno I - n. 1 - novembre-dicembre 1934

L’Arma dei Carabinieri Reali quale organo di Polizia Militare
e controspionaggio in pace e in guerra

1. - La funzione dell’Arma in materia di polizia militare è poco conosciuta, sia perché all’argomento è stato sempre dato particolare carattere di riservatezza, sia in conseguenza della convinzione che essa, e per talune attribuzioni, sia devoluta esclusivamente agli organi specializzati e quindi di scarso interesse per gli elementi non preposti allo speciale servizio. Ciò non è opportuno, ne esatto. Se riserbo sia da mantenere in tema di ordinamento, non è così per quanto riguarda gli scopi che il servizio di polizia militare si propone, le attribuzioni specifiche, le modalità e gli accorgimenti con cui la funzione viene esplicata.

Ne è possibile, per quanto la specializzazione dia maggior rendimento, che un esiguo numero di esperti possa far fronte a tutte le complesse esigenze nell’intero territorio del Regno. Ne consegue che un’assidua collaborazione da parte di tutti i componenti l’Arma è indispensabile. Ma per collaborare, occorre conoscere la funzione, convincersi di questa necessità, rendersi conto di quella che è l’azione avversaria da prevenire e combattere. L’importanza rilevante che va assumendo il servizio di controspionaggio, una delle branche della polizia militare, e la necessità, sempre più sentita di un’assidua azione di prevenzione sono motivi, altresì, per accrescere il numero degli esperti. Per far fronte alle esigenze di pace e per quelle prevedibili in caso di guerra, questo numero deve moltiplicarsi e soltanto potremo dire di aver raggiunto l’ideale, quando ogni elemento dell’Arma sia posto in grado di assolvere all’occorrenza, qualsiasi compito di polizia militare.

La polizia militare deve prevenire e combattere ogni forma di attività dannosa alla sicurezza e alla difesa dello Stato dal punto di vista militare. Sono pertanto da considerare principalmente: - lo spionaggio militare; - la trasgressione alle norme previste da leggi, regolamenti, ordinanze, decreti prefettizi per garantire il segreto militare o per meglio tutelare la difesa militare dello Stato; - la propaganda sovversiva e disfattista tra le forze armate; - gli attentati contro stabilimenti, impianti, materiali militari od Opere d’interesse militare; - i trafugamenti, l’incetta clandestina di armi, munizioni e materiale militare. Talune di queste attività assumono soltanto indirettamente un interesse militare, ma hanno un fondamento prevalentemente politico e perciò l’azione di prevenzione e di repressione è devoluta principalmente ad altri organi (autorità di p. s.). È da considerare al riguardo che non è sempre possibile fissare una netta linea di demarcazione tra il campo strettamente militare e quello politico e quindi la necessità di agire sempre d’intesa con gli anzidetti organi.

2. - Spionaggio militare. Gli Stati, sotto le più svariate forme, esplicano assidua attività tendente a raccogliere i maggiori elementi possibili sull’organizzazione bellica in generale degli altri Stati e su quanto possa in qualunque modo contribuire ad ostacolare in guerra, con maggiore efficacia, la loro azione militare o ad aver ragione della propria difesa. L’attività in parola, detta comunemente “attività informativa militare” ha naturalmente particolare sviluppo in tempo di guerra, e come è facile immaginare, grave è il danno che essa può produrre, potendo in taluni casi dar modo al nemico di risolvere in proprio favore l’esito di una battaglia e perfino dell’intero conflitto. Di fronte a sì grave pericolo lo Stato si tutela, sia con l’attuazione di particolari misure preventive, sia col prevedere nella sua legge penale ipotesi delittuose atte a colpire, nel caso concreto, chiunque tenti o riesca a violare la segretezza o la riservatezza cui sono vincolate le notizie in questione. Ma l’attività degli Stati esteri non si arresta di fronte alle misure preventive e alle sanzioni penali; gli Stati tentano ogni mezzo per raggiungere lo scopo e non potendo agire palesemente creano segretamente le loro organizzazioni alle quali prepongono menti direttive coadiuvate da elementi scaltri e spregiudicati e da larghi mezzi finanziari.

Gli elementi di queste organizzazioni, detti comunemente “agenti informatori” agiscono sotto le più svariate forme di copertura e con i più astuti mezzi s’infiltrano, penetrano ovunque per osservare, per raccogliere notizie. Il loro compito non è facile: la segretezza e riservatezza imposta, le misure cautelari, le gravi pene, sono forti ostacoli pel raggiungimento dei loro fini. Ecco la necessità di procurarsi dei rivelatori tanto più necessari, quanto più segreta è tenuta la notizia. Ogni specie di allettamento viene adoperato per infittire le proprie reti informative di elementi adatti allo scopo. Questi emissari stranieri non limitano la loro ricerca tra i rifiuti sociali, ma tentano di corrompere i funzionari, i militari; valendosi spesso delle arti insinuanti di astute mondane, cercano di carpire la loro buona fede, di profittare di un momento di leggerezza, di negligenza, di imprudenza. E oltre a ciò, per sfuggire all’azione repressiva creano le loro linee di comunicazione da e per l’estero, con i più svariati mezzi. Si valgono a riguardo della comune corrispondenza, usando linguaggi convenzionali, scritture invisibili, esaltabili mediante processi chimici, di inserzioni convenzionali su giornali e riviste; impiantano linee radiotelegrafiche abusive, trasmettono notizie con segnalazioni luminose convenzionali, con lancio di colombi viaggiatori e così via.

Non di rado emissari stranieri, abilmente camuffati, offrono i propri servizi di carattere informativo per entrare nelle organizzazioni avversarie e cercare di studiarne i metodi e sistemi, di conoscerne gli obiettivi particolari come anche e specialmente di procurarsi notizie. Alle volte però l’offerta dei servizi viene fatta d’iniziativa, col fine di esercitare il così detto “doppio giuoco” e carpire compensi da ambo le parti. Tutta la complessa attività spiegata dalle suddette organizzazioni segrete per violare la segretezza e la riservatezza delle notizie innanzi accennate, più intensa naturalmente in tempo di guerra, va compresa, in senso lato, sotto il nome di “spionaggio militare”. Abbiamo detto che gli Stati adottano misure preventive di carattere generale per combattere lo spionaggio militare; esse sono previste da norme di carattere interno e da norme legislative. La trasgressione a dette norme costituisce attività contraria alla sicurezza dello Stato dal punto di vista militare. Citeremo in proposito, nei riguardi dello stato italiana, le misure previste per le “località militarmente importanti”.

Sono così denominate quelle località ove esistono o si compiono opere di fortificazione, quelle ove sorgono stabilimenti militari, arsenali, aeroporti armati e disarmati, depositi di combustibili, di munizioni, dove esistono strade militari; quelle relative a determinate posizioni militari, quelle che assumono temporanea importanza militare in occasione di manovre, esperienze, esercitazioni, ecc. Per le suddette località ed in relazione alle caratteristiche di ciascuna, vengono di solito previsti, a richiesta dell’autorità militare, appositi divieti consistenti in genere in quelli di accedere, circolare, eseguire fotografie, cinematografie, schizzi, disegni, rilievi topografici, fotogrammetrici, di portare in taluni posti macchine e strumenti atti allo scopo, di usare teleobiettivi, macchine fotografiche panoramiche, binocoli e cannocchiali. Altre misure preventive e sempre allo stesso fine, prevede il regolamento per la navigazione aerea, riguardanti principalmente il divieto di eseguire (salvo apposita autorizzazione) sul territorio dello Stato e sulle rispettive acque territoriali, fotografie e cinematografie, come anche di trasportare a bordo apparecchi fotografici e cinematografici, salvo che siano trasportati come bagaglio ed in condizioni d’imballaggio tali, da non consentire la presa delle immagini. Sono previste inoltre zone vietate al volo e rotte obbligatorie.

Anche il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede misure a tutela del segreto militare, come ad esempio, la facoltà data all’autorità prefettizia di vietare il soggiorno di stranieri in comuni o località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Per la radiotelegrafia e radiofonia esiste tutta una complessa serie di norme legislative, miranti tra l’altro ad infrenare gli impianti clandestini telegrafici riceventi e trasmittenti, nonché quelli per radioaudizioni circolari. In proposito è da considerare che la scoperta dell’installazione e dell’esercizio di impianti abusivi si presenta oggi di una difficoltà diremo quasi insuperabile. L’aereo radiotelegrafico, consistente in un sistema di fili e di relativi sostegni, ha perduto il suo primitivo carattere iniziale, sia perché di esso si può fare a meno sostituendolo con un telaio, sia perché esso non differenzia da molti usati per la radioaudizione, sia ancora perché può essere collocato all’interno di qualunque fabbricato.

Un secondo elemento indiziale era il caratteristico rumore della scintilla, ora completamente eliminato con l’impiego dei moderni apparati trasmettitori e ricevitori. Inoltre il rumore che faceva il tasto durante la manipolazione è ora grandemente attutito e può essere eliminato del tutto, sostituendo al tasto un combinatore del tipo usato nei telefoni automatici. Per l’assenza di questi due importanti elementi, i soli che una stazione radio telegrafica presentava all’osservazione diretta prima di raggiungere l’attuale grado di perfezione, potremmo senz’altro escludere la possibilità di giungere ad individuare e scoprire un impianto abusivo senza che della sua esistenza si abbia sospetto per altre vie e per indizi estranei all’impianto stesso. La radiotelegrafia deve quindi considerarsi oggi un normale ed utile mezzo a disposizione di chi esercita lo spionaggio, come è stata ed è la fotografia e perciò la vigilanza sulla radiotelegrafia non può che identificarsi con la vigilanza sullo spionaggio in genere. Molte altre ancora sono le norme di carattere preventivo a tutela diretta o indiretta del segreto militare come ad esempio, quelle che disciplinano l’allevamento, l’impiego e l’importazione nel Regno dei colombi viaggiatori, quelle che regolano le visite di stranieri a stabilimenti militari, arsenali, depositi, magazzini, polveriere, colombaie militari, aeroporti, aeromobili, navi da guerra, a stabilimenti industriali civili che lavorano per conto delle amministrazioni militari, ad impianti ed opere d’importanza militare, quelle relative al soggiorno ed impiego di stranieri presso stabilimenti e imprese che lavorano per conto delle amministrazioni militari, quelle sui disertori stranieri, ecc.

A queste sono da aggiungere le norme di esclusivo carattere interno, pure molteplici. Ma abbiamo detto che esistono anche misure per meglio tutelare la difesa militare dello Stato e tra queste sono da porre in rilievo quelle previste dalla legge sul “regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti”, quelle sulle “zone soggette a servitù militari ed aeronautiche”, ecc. In genere tali norme subordinano al nulla osta e alla condizione che crederà di imporre l’autorità militare, l’esercizio di determinate attività (come ad esempio, costruzioni ferroviarie, lavori minerari, marittimi, idraulici, elettrici, edificazioni, scavi e demolizioni ecc). Ciò al fine di impedire che l’esercizio di tali attività per il modo come esplicato, sia di danno o comunque d’intralcio alla difesa militare del territorio. Ora tutte le trasgressioni alle suddette misure costituiscono attività contraria alla sicurezza e alla difesa militare dello Stato. Propaganda sovversiva, propaganda disfattista tra le forze armate: la pericolosità di entrambe è ben nota. La prima va intesa sotto qualsiasi forma, anche contro lo spirito religioso; essa è esiziale, perché tenta minare la compagine morale degli organismi militari, sulla saldezza dei quali si fonda la sicurezza dello Stato.

La seconda tende a gettare il discredito sulle istituzioni militari, ad affievolire lo spirito combattivo delle forze armate, a deprimerne il morale. Entrambe, specie in tempo di guerra, sono da prevenire, seguire e reprimere. Attentati contro stabilimenti, impianti, materiali militari ed opere di interesse militare: possono essere determinati oltre che dal fine delittuoso politico o terroristico, dall’intento di affievolire l’efficienza bellica del Paese, nonché di suscitare gravi turbamenti nelle file delle forze armate e ripercussioni di ordine internazionale. Nell’attentato, dobbiamo considerare anche gli atti di sabotaggio. Trafugamenti, incetta clandestina di armi, munizioni e materiale militare: possono celare tra l’altro l’intendimento delittuoso di armare i sudditi italiani contro lo Stato. Queste sono le principali attività dannose alla sicurezza e difesa dello Stato dal punto di vista militare. Non sono quindi le sole, perché l’interesse militare si estende indirettamente o per riflesso a quasi tutta la sfera degli interessi dello Stato e non più limitata, secondo la concezione demo-liberale ormai sepolta, a ciò che concerneva la sicurezza dello Stato e cioè la sua esistenza e conservazione.

Essa va estesa a tutto quel complesso d’interessi politici fondamentali the - disse il Ministro Rocco - vanno dalla saldezza e prosperità economica, al migliore assetto sociale del Paese e perfino al diritto di conseguire e consolidare quel maggiore prestigio politico che allo Stato possa competere in un determinato momento storico. Da ciò si deduce che ogni attività contraria agli interessi dello Stato è in buona parte per via indiretta o riflessa contraria anche all’interesse militare.

3. - Da questo breve accenno alle principali attività, emerge lo scopo generico che la polizia militare si propone: prevenire e reprimere ogni forma di attività dannosa alla sicurezza dello Stato dal punto di vista militare. Il servizio che vi è attinente, si distingue in due grandi branche: “servizio di polizia militare” propriamente detta, “servizio di controspionaggio militare”. Il primo riflette l’attuazione di tutte le misure preventive di carattere generale e particolare intese ad impedire come fine essenziale, che da parte degli stati esteri e dei loro agenti si venga a conoscenza di notizie, documenti, oggetti segreti o riservati comunque interessanti la forza, la preparazione, l’efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in attuazione; a combattere la propaganda sovversiva e disfattista fra le forze armate; a garantire la sicurezza delle opere e del materiale militare, nonché a meglio tutelare la difesa militare dello Stato; a prevenire l’attività antitaliana nelle terre redente e nelle colonie in quanto possa avere effetto nei riguardi militari.

Naturalmente nell’attuazione delle misure è implicita l’assidua vigilanza a che le stesse siano scrupolosamente osservate da parte di tutti, con conseguente repressione delle infrazioni. Il secondo (servizio di controspionaggio militare) tende ad individuare gli agenti di spionaggio ed a controllarne l’attività per poterne stroncare l’azione a momento opportuno. Tale servizio ha esigenze speciali, derivanti dal fatto che, salvo i casi particolari nei quali si renda necessario l’immediato intervento per evitare grave pregiudizio al segreto militare, deve ritenersi sommamente dannosa ogni azione che interrompa prematuramente l’attività delle persone indiziate o possa comunque metterle sull’avviso, poiché è anche scopo del controspionaggio scoprire l’intera rete informativa avversaria. Tra gli scopi che si propone il “servizio di polizia militare” propriamente detta abbiamo indicato quello, che può dirsi il preminente, di impedire con opportune misure che da parte degli stati esteri e dei loro agenti si venga a conoscenza di notizie, oggetti e documenti d’interesse militare di natura segreta o riservata.

Quali siano, è stato già indicato, con la formula generica: forza, preparazione, efficienza bellica, operazioni militari in progetto o in attuazione. Ma quali di essi sono segreti e quali riservati? E perché questa distinzione? È opportuno soffermarsi un poco su questo argomento: anzi tutto sul concetto di “segreto militare”.

4. - Tra i beni che lo Stato deve tutelare a difesa della sua personalità, ha fondamentale importanza quello concernente la sua esistenza e conservazione, sotto i tre aspetti dell’unità, integrità e indipendenza, considerato nei rapporti internazionali. Questa esistenza e conservazione e cioè la sicurezza dello Stato dal punto di vista suddetto, può essere minacciata da due tipiche forme di attività straniera; la prima, rivolta soprattutto a sconvolgere gli ordinamenti dello Stato o ad attentare alla sua unità, mediante le più svariate forme di propaganda e di sobillazioni; la seconda mirante a violare l’integrità del territorio, elemento reale costitutivo dello Stato o la sua sovranità personale e territoriale, mediante la forza delle armi. In entrambi i casi lo Stato ha necessità di difendersi e non è da escludersi che di fronte alla prima forma di attività possa trovarsi costretto ad un’azione offensiva militare a sua tutela. Ne consegue che lo Stato ha bisogno di allestire i suoi mezzi di difesa.

Deve quindi provvedere ad organizzare una forza militare dotata dei più potenti e perfezionati armamenti ed atta a fronteggiare ed a rintuzzare l’eventuale azione avversaria, ad apprestare a difesa il suo territorio, specie nei punti dove più si presenta facile l’offesa nemica, a preparare i suoi piani difensivi ed offensivi per le eventuali operazioni militari, a predisporre tutto quanto potrà essere necessario per la mobilitazione delle sue forze in congedo e dell’intera popolazione (mobilitazione civile) per il trasporto dei mobilitati nei luoghi di combattimento, per il loro equipaggiamento, vettovagliamento, nonché per la loro assistenza ecc. Tutto ciò rappresenta la così detta “preparazione bellica” dello Stato e la potenza raggiunta in materia, la sua “efficienza bellica” che, come giustamente disse il ministro Rocco, nella sua relazione ai lavori preparatori al codice penale vigente, comprende anche “i mezzi naturali di cui lo Stato dispone ed ai quali si suole coordinare l’organizzazione bellica dello Stato medesimo”.

Questa preparazione bellica può servire all’occorrenza per soddisfare a rivendicazioni nazionali ed anche in tal caso non è estranea l’idea di difesa, perché lo Stato agendo con la forza delle armi non fa che difendersi da quelle aggressioni precedentemente patite che nelle più svariate forme ostacolano la sua indipendenza e unità nazionale. Quanto si è detto finora in materia di preparazione e di efficienza bellica si riferisce al tempo di pace, ma è ovvio che lo Stato, nel caso di guerra, continuerà con ogni vigore lo sforzo intrapreso per raggiungere quella superiorità militare che è stata la mira costante nella preparazione di pace. Superiorità militare, che non consiste soltanto nel poter disporre di fronte al nemico di più efficaci mezzi di offesa e di difesa, di piani ben studiati, ben diretti e bene eseguiti, ma anche nel poter prevalere su di esso moralmente, con lo spirito di combattività delle forze armate, con la loro sentita fiducia nei capi e con la ferma e voluta disciplina, con lo spirito di resistenza, di fede, di coesione dell’intera Nazione, pronta a qualsiasi sacrificio e a qualsiasi cimento, pur di uscirne vittoriosa. Vano riuscirebbe però ogni sforzo dello Stato se lasciasse a chiunque la possibilità di venire a conoscenza dei suoi divisamenti in materia e di tutto quanto costituisce elemento vitale della sua organizzazione bellica.

Ne consegue che esso vincola al segreto e alla riservatezza quelle notizie che se divulgate possono esporre a pericolo quella superiorità militare cui tende e dalla quale dipende la sua sicurezza. Tali notizie sono molteplici, mutevoli ed in continuo aumento con il progredire e col perfezionarsi dell’organizzazione bellica che come si è detto non si arresta al tempo di pace, ma che anzi ha il suo sviluppo maggiore in tempo di guerra, specie di fronte alle nuove esigenze che la stessa guerra può presentare. Notizia segreta è quella che per volontà dello Stato deve rimanere occulta “erga omnes” o rispetto a determinate persone. La volontà dello Stato rivolta a vincolare al segreto una notizia può essere dichiarata dallo Stato così espressamente come implicitamente, sia in modo generale, cioè concernente una determinata cerchia di affari, sia in modo particolare, cioè in conseguenza della speciale natura dell’affare o della cosa che si considera, sia mediante norme legislative o regolamentari, sia con atti amministrativi o per effetto di consuetudine o prassi ufficiale (Manzini).

Dunque la dichiarazione di volontà dello Stato è indispensabile, esplicita o implicita che sia; essa può manifestarsi nelle varie forme innanzi accennate, ma quando manchi non si può parlare di “segreto”, ne si può dichiarare segreta una qualsiasi notizia. Ciò che forma oggetto della notizia si deve poter nascondere alla vista e alla comune osservazione di tutti o di determinate persone: nel segreto è implicito che esso non sia alla portata di tutti, ma conosciuto soltanto da chi per volere dello Stato stesso ne deve essere il depositano in ragione delle sue funzioni o attribuzioni. Da ciò deriva che anche una notizia segreta, una volta divenuta di dominio pubblico non è più segreta, inteso questo dominio nel vero senso della parola, poiché ad esempio, il semplice fatto che taluno sia venuto a conoscenza di una notizia segreta e l’abbia palesata ad un terzo, non distrugge il vincolo del segreto che resta sempre tale verso gli altri che lo devono ignorare. È in proposito opportuno rilevare che in talune legislazioni penali straniere viene ora previsto il procacciamento e la rivelazione di notizie che hanno perduto il carattere di segreto per essere già state portate indebitamente a conoscenza di potenze straniere.

Questa la concezione del segreto di Stato in genere, che vale naturalmente anche per il segreto militare. Ma esiste un’altra categoria di notizie comunemente dette “riservate” e che il codice penale vigente cita sotto la denominazione di “notizie di cui è vietata la divulgazione”. Vari sono i caratteri differenziali tra le notizie segrete e le riservate. Anzitutto il minor nocumento che può derivare in genere dalla loro pubblicazione, diffusione e rivelazione. Ma non è da escludere che vi siano notizie riservate che, divulgate, possano produrre uguale danno ed alle volte anche maggiore. Se si considera infatti che talune notizie, in conseguenza della speciale natura di ciò che forma oggetto di esse, non sono da dichiararsi segrete, mancando la possibilità di sottrarle materialmente alla conoscenza di tutti o di determinate persone, è facile comprendere, come anche tra le notizie riservate ve ne siano di quelle che se divulgate possono esporre seriamente a pericolo l’esistenza e conservazione dello Stato, considerata nei rapporti internazionali. Ma vi sono altri caratteri differenziali. In genere la conoscenza del segreto, per volere dello Stato è limitata ad un ristretto numero di persone, e verificandosi il caso che la notizia diventi di dominio pubblico, non si può più parlare di segreto. La conoscenza della notizia riservata invece può estendersi, in taluni casi, per forza maggiore, ad un numero indeterminato di persone, cosa che non distrugge la riservatezza delle notizie, che resta sempre tale finche sussiste il divieto di divulgazione. Un altro carattere differenziale e di particolare importanza è quello che mentre per i segreti, la dichiarazione di volontà dello Stato può manifestarsi esplicitamente e implicitamente nelle varie forme su accennate, per le notizie riservate la dichiarazione di volontà dello Stato o dell’autorità competente a vietarne la divulgazione deve essere assolutamente esplicita.

Senza questo divieto esplicito, non sono applicabili le disposizioni penali e a ciò ha provveduto il R. D. 28 settembre 1934 n. 1728 “Elencazione delle principali notizie d’interesse militare delle quali è vietata la divulgazione”. Tra le notizie riservate sono da considerarsi anche quelle che a stretto criterio non possono comprendersi tra le notizie concernenti la preparazione, l’efficienza bellica e le operazioni militari, cioè quelle che si riferiscono alle risorse naturali o alle particolari caratteristiche del territorio, non costituenti mezzi naturali di difesa dello Stato, ma al contrario da potersi sfruttare dal nemico per le proprie operazioni militari; altresì quelle notizie utili al nemico, riferibili sempre alle condizioni del territorio, per regolarsi sull’opportunità o meno di seguire un determinato piano d’azione, come anche quelle che agevolano il compito dell’avversario per il raggiungimento di determinati obbiettivi offensivi. Ad esempio: il riconoscimento dei luoghi di più facile e conveniente approdo od ancoraggio per eventuali operazioni di sbarco, nonché i luoghi più adatti per l’atterraggio ed ammaraggio di aerei, la pendenza, larghezza, condizioni di determinate strade non militari, le possibilità di adattamento di esse alle esigenze di guerra, ecc. Dopo quanto si è detto possiamo precisare che costituisce “segreto militare” ogni notizia (con essa i documenti o oggetti) concernente la preparazione o l’efficienza bellica, oppure le operazioni militari, in progetto o in attuazione, che nell’interesse dell’esistenza e conservazione dello Stato (sicurezza), considerata nei rapporti internazionali deve rimanere occulta per volontà dello Stato (esplicita o implicita) verso tutti o rispetto a determinate persone.

Notizie riservate d’interesse militare, invece, sono quelle notizie, non segrete, concernenti la preparazione, l’efficienza bellica, le operazioni militari in progetto o in attuazione, o comunque aventi riflesso con interessi militari, che per espresso divieto del Governo o di altra autorità competente, non debbono essere divulgate, a tutela dell’esistenza e conservazione dello Stato (sicurezza) considerata nei rapporti internazionali. Questo chiarimento al concetto di notizia segreta e riservata può sembrare a prima vista superfluo, ma non lo è se si considera che nel disimpegno della funzione di polizia militare in genere e del controspionaggio in specie, è necessario avere una nozione esatta di questo concetto per riconoscere, di fronte al caso concreto, che costituisca reato, gli estremi di esso, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria e procedere agli incombenti relativi.

(Continua)