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  • N.3 - Luglio-Settembre
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Il problema dell'immigrazione in Italia e la nuova normativa di riferimento

Rosario Castello

1. Premessa

Lo scopo di questo tema è quello di analizzare la problematica dell’immigrazione e la relativa normativa di riferimento, atteso che il fenomeno migratorio costituisce un problema rilevante e prioritario per tutti i Paesi dell’Unione Europea e quindi per l’Italia, che per la sua posizione geografica, è maggiormente esposta ai flussi migratori, sia come Paese di immigrazione, sia come Paese di transito.
Quello dell’immigrazione è, infatti, un problema di vasta portata che investe non solo l’aspetto sociale ed economico ma anche quello giuridico e della sicurezza.
L’approccio al fenomeno migratorio trova quasi tutti d’accordo nell’assunto che esso può trasformarsi in un arricchimento della struttura sociale nazionale, ormai avviata ad invecchiare sempre di più, e del settore economico che potrebbe trarre linfa vitale dall’immissione di manodopera produttiva. Di pari passo, è al contempo necessario che i responsabili, ai vari livelli, della Sicurezza operino perché questi flussi migratori avvengano nell’alveo delle reali esigenze ed abbiano il crisma della legalità, intervenendo con determinatezza e severità contro ogni forma di clandestinità ed attività che possano rappresentare una minaccia per l’ordine e per la sicurezza nazionale e dell’area Schengen.



2. Dimensioni del fenomeno

Il fenomeno dell’immigrazione ha assunto oggi una rilevanza tale da costituire uno dei prioritari problemi che si impongono prepotentemente all’attenzione dei governi dei Paesi dell’UE.
Negli ultimi 6 anni, infatti, il flusso immigratorio legale, per non parlare di quello clandestino, nei Paesi dell’UE ha raggiunto livelli molto alti: secondo recenti indagini Istat la comunità di cittadini immigrati ammonta ad un totale di 17 milioni pari al 4,6 % dell’intera popolazione dell’UE, che registra in contemporanea la generale flessione della crescita demografica.
In tale quadro il problema assume una rilevanza preoccupante se si considera che l’immigrazione clandestina è andata sempre più lievitando a causa del sorgere di nuove crisi socio-politiche in Paesi dell’area del Mediterraneo e in Paesi in via di sviluppo.
Le preoccupazioni maggiori sono legate alle rischiose ripercussioni che il fenomeno presenta:
a. sul piano sociale, in quanto occupa spazi, seppure generalmente nei settori più umili, nel mercato del lavoro locale trattandosi di manodopera a buon mercato;
b. nel campo del terrorismo di matrice religiosa, poiché il flusso migratorio proveniente dai Paesi nordafricani rappresenta un potenziale veicolo di nuove istanze religiose ed alimenta la consistente comunità musulmana residente nei Paesi dell’UE dove tali sentimenti sono già molto diffusi;
c. nel settore della criminalità organizzata, in quanto la prostituzione ed il traffico di droga offrono fonti di facile guadagno.



3. Le cause dell’ immigrazione

L’analisi delle principali cause del fenomeno porta ad affermare che esse sono essenzialmente legate alla continua evoluzione dei seguenti fenomeni sociali:
a. Povertà. Da sempre una delle cause più immediate per la scelta migratoria di una popolazione è rappresentata dalla povertà, che continua ad aumentare in molti Paesi del Sud del Mediterraneo come effetto combinato di una serie di fattori.
b. Guerre, conflitti etnici e religiosi, ostilità tribali ed altre forme di persecuzione. Si tratta di cause ascrivibili in generale alla situazione politica dei Paesi d’origine.
c. Progressivo deterioramento delle condizioni ambientali. Calamità naturali, erosione dei suoli, deforestazioni, mancanza di risorse idriche, desertificazione e inquinamento nelle sue più varie manifestazioni rendono poco invitanti aree sempre più estese del pianeta, provocando il trasferimento in massa delle popolazioni in aree ritenute più sicure.
d. Deficit alimentare. La riduzione delle aree coltivabili a causa dello sviluppo della desertificazione e dell’urbanizzazione ha come conseguenza un evidente declino della produzione alimentare.
e. Imponente crescita demografica. L’aumento esponenziale ed accelerato della popolazione urbana dei Paesi del Sud del Mediterraneo ha generato ulteriori squilibri, in quanto non è risultato compatibile con la capacità di crescita del sistema economico e del sistema sociale del Paese.
f. Rottura dell’equilibrio tra i cosiddetti “push-pull factors”. Rottura cioè dell’equilibrio tra i fattori attrattivi e quelli espulsivi, che tradizionalmente regolano i fenomeni migratori. Se nel passato esisteva una sorta di bilanciamento tra i motivi che causano fenomeni di espulsione da un determinato territorio (ad esempio, disoccupazione o crisi economica) e quelli di attrazione in un altro (prospettive occupazionali), le nuove migrazioni sembrano motivate per lo più dal fattore espulsivo.
g. Avvento di nuove tecnologie. Fenomeno che si è dimostrato distruttivo per molti settori lavorativi di tipo tradizionale e che ha contribuito ad accrescere la disoccupazione, colpendo le strutture produttive dei Paesi meno avanzati, caratterizzati dall’impiego massiccio di forze lavoro a basso costo non specializzate.



4. La prospettiva occupazionale

La principale causa rimane quella economica: la prospettiva di un posto di lavoro, di un guadagno sicuro, di un miglioramento delle condizioni di vita, per sé e per la propria famiglia, costituisce la maggior attrattiva verso i Paesi dell’Europa Occidentale.
Bisogna tuttavia considerare che agli inizi una spinta alla immigrazione è provenuta anche e soprattutto dai Paesi Europei, carenti di mano d’opera, specialmente dopo i due conflitti mondiali, e in particolare di quella necessaria per i lavori più umili e faticosi, pericolosi e mal retribuiti sempre più disertati dai lavoratori europei.
Con il passare del tempo il fenomeno si è ampliato sino a raggiungere le dimensioni attuali: i Paesi europei - in particolare quelli del sud a cominciare dall’Italia - sono stati interessati dalle migrazioni dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e da alcuni paesi africani, nonché dalle migrazioni provenienti dall’ex Jugoslavia, dalla Polonia e dalla Romania.
Da rilevare che la Repubblica Ceca e l’Ungheria sono diventati Paesi di immigrazione.



5. Il caso Italia

In questo contesto, l’Italia viene a trovarsi in una situazione molto esposta, anche dal punto di vista geografico, per le migrazioni dai Paesi della sponda sud del Mediterraneo e dell’Africa e per quelle dai Paesi dell’area balcanica.
È esposta altresì a quelle correnti asiatiche che cercano di raggiungere l’Europa Occidentale attraverso il Mediterraneo.
L’Italia è stata fino ai primi decenni dell’ultimo dopoguerra (in particolare negli anni ’50 e ’60) un grande paese di emigrazione, anzi gli Italiani sono tuttora nelle prime posizioni nelle statistiche degli immigrati dei principali paesi del mondo.
I problemi dell’immigrazione si sono posti nel nostro Paese solo a partire dagli anni ’80 e sono diventati visibili agli inizi degli anni ’90.
Le ragioni di questi movimenti verso l’Italia sono da ricercare negli aspetti attrattivi del nostro Paese caratterizzati innanzi tutto dai mutamenti avvenuti nel nostro Paese nei settori produttivi ed economici che hanno comportato una considerevole corrente di manovalanza straniera tendente a riempire gli spazi occupazionali rifiutati o non copribili dalla popolazione nazionale, sia per il calo demografico, sia per il suo invecchiamento e la relativa diminuzione della forza lavoro, sia, infine, per il rifiuto dei giovani ad esplicare lavori sgradevoli, logoranti o comunque non graditi.
I giovani italiani, com’è noto, tendono a rifiutare o a non rincorrere offerte di lavoro “ovunque e comunque”, tant’è che recenti indagini Istat hanno messo in evidenza come la tendenza occupazionale sia verso un lavoro sotto casa, con un’adeguata retribuzione.
Da qui l’aumento dei flussi migratori, soprattutto di clandestini, alla ricerca di migliori condizioni di vita.
Un’altra causa che ha contribuito all’aumento dell’immigrazione è costituita dalle norme restrittive adottate di recente da altri Paesi dell’UE per arginare appunto il dilagare del lavoro nero straniero ma dovuto soprattutto alla recessione economica seguita al boom dei decenni passati.
L’afflusso di immigrati, ormai imponente, non è stato controbilanciato nel nostro Paese da una corrispondente richiesta di manodopera, per cui molti soggetti si sono adattati a dover vivere di espedienti a svolgere attività marginali o abusive, in condizioni di emarginazione sociale e in luoghi di dimora improvvisati ed igienicamente carenti.
è proprio questo “bacino” di clandestini e di emarginati che è divenuto il serbatoio di reclutamento sia per lo sfruttamento lavorativo, sia per la micro-criminalità e la criminalità organizzata autoctona.
A ciò si aggiunge la difficoltà di conoscere con esattezza il numero di immigrati presenti sul territorio nazionale con regolare permesso di soggiorno. Le fonti d’informazione sono diverse e non concordanti. Più attendibile è l’Istat che a dicembre del 2002 ha contato 1.590.000 immigrati con il permesso regolare di soggiorno per motivi di lavoro. Questa presenza si concretizza per lo più nell’Italia settentrionale (50,4%), seguita dall’Italia centrale (30,5%), precisamente nelle zone maggiormente industrializzate e quindi economicamente più avanzate e con maggiore opportunità di lavoro.
Spiccano comunque le cifre della Lombardia (19,5%) e del Lazio (20%), mentre al Sud la presenza è del 11,8% e nelle Isole del 7,3%.
La nazionalità maggiormente rappresentata è nel complesso quella del Marocco, della Tunisia, del Senegal, dell’ Albania, dell’ex Jugoslavia.
Il carattere di clandestinità nel quale vive una gran parte della popolazione extracomunitaria (sprovvista cioè di documenti o con i documenti non in regola o ancora entrata in un Paese sottraendosi ai controlli presso le frontiere o utilizzando documenti falsi) alimenta il mercato del lavoro nero e favorisce il ricorso al crimine che, per molti, rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza.
Il problema si rileva sotto un duplice aspetto: quello estremamente diffuso, specialmente nelle città metropolitane, della micro-criminalità (o criminalità diffusa o da strada, caratterizzata dallo spaccio di stupefacenti e dai cosiddetti “reati predatori” - rapine e furti -) e quello della presenza di organizzazioni criminali di matrice straniera.
Con il secondo termine si vuol fare riferimento ai gruppi criminali costituiti da cittadini extracomunitari. Sono così emersi gruppi balcanici ed albanesi capaci di gestire con efficienza gran parte del mercato della droga proveniente dalla Turchia e dall’Est Europa e quello delle armi proveniente dai teatri bellici balcanici nonché una consistente porzione del mercato della prostituzione.
La criminalità cinese controlla l’immigrazione clandestina e le attività tipiche delle comunità cinesi, quali la ristorazione e la lavorazione dei tessuti e del pellame.
La criminalità nord africana e più in particolare quella di etnia marocchina è attiva nel settore del traffico di stupefacenti con l’impiego molto spesso dei minori per la vendita al dettaglio della droga.
Per quanto attiene alla criminalità nigeriana, è da considerare che la natura tribale del loro associazionismo delinquenziale permette la loro affermazione quale etnia africana maggiormente dedita ai traffici criminali in ordine soprattutto allo spaccio di stupefacenti e alla prostituzione.
La mafia russa non risulta, allo stato, essere radicata in Italia, tuttavia molto forte è il rischio di investimenti nel nostro Paese di capitali di provenienza da attività illecite perpetrate nel loro Paese di origine.
I cartelli colombiani rappresentano gli interlocutori privilegiati delle organizzazioni mafiose italiane dedite al narcotraffico.
Discorso a sé stante merita la lotta al terrorismo di matrice integralista che rappresenta, anche alla luce degli avvenimenti dell’11 settembre del 2001, la maggiore minaccia per la stabilità e la sicurezza non solo in Italia, ma anche per tutti i Paesi dell’ UE, nella considerazione che i sodalizi terroristici, pur agendo prevalentemente nei Paesi di origine, dispongono di ramificazioni di carattere operativo, logistico, propagandistico e finanziario su entrambe le sponde del Mediterraneo.



6. La legislazione italiana in materia di immigrazione ed in particolare la legge 189/2002 (Bossi-Fini)

Per molti anni la politica italiana in materia di immigrazione è rimasta ancorata ad una visione emergenzialista del problema con interventi che sono apparsi dettati più dall’interesse a dare risposte sul piano dell’ordine pubblico che da una visione di ampio respiro, in grado di cogliere la complessità dei fenomeni di trasformazione della società per effetto dell’immigrazione.
La legge Martelli del 1990, seguendo una logica dell’emergenza, più che una disciplina organica della materia dettava norme di polizia dell’immigrazione al fine di dotare l’Italia di strumenti di controllo degli ingressi e dei soggiorni di stranieri.
La legge Turco-Napolitano del 1998 (legge 40/98, recepita nel D.lgs. 25 luglio 1998 n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) succeduta a quella Martelli, nacque dalla necessità per lo Stato Italiano di darsi una legislazione in materia di stranieri al fine di ottenere il placet dei partners Europei per l’ingresso nell’area di Schengen, attraverso una previsione di norme più rigide sui respingimenti alla frontiera e sulle espulsioni.
L’Italia, infatti, rappresentava (e rappresenta tuttora) il confine esterno più debole dell’UE, atteso che la sua frontiera presenta caratteristiche tali da renderla di per sé difficilmente difendibile dagli ingressi clandestini.
La legge Turco-Napolitano, secondo un approccio pragmatico e realistico, prevedeva la programmazione dei flussi migratori attraverso un meccanismo di quote annuali di ingresso per motivi di lavoro e la negoziazione di accordi in materia migratoria con i principali Paesi dell’Est Europa e del Mediterraneo (in pratica, ingressi in funzione dei posti di lavoro).
Tuttavia il vero problema della politica migratoria non derivava dall’impostazione sostanzialmente corretta della legislazione, bensì dalla politica delle “sanatorie”, consistente nella legittimazione a posteriori della presenza dei cittadini extracomunitari entrati clandestinamente; ciò rappresentava l’esatto contrario di una politica di regolazione di flussi in quanto costituiva una semplice ratifica di ciò che è avvenuto violando la legalità.
Con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi - Fini), il Parlamento ha provveduto ad adottare nuove disposizioni in materia di immigrazione e diritto d’asilo. Si tratta di un provvedimento che intende, per un verso, regolare meglio gli aspetti di disciplina dei flussi migratori verso il nostro Paese; per altro verso, contrastare in modo più efficace l’immigrazione clandestina.
In sintesi il provvedimento, che interviene in materia di immigrazione “a tutto campo”, prevede:
- all’art. 3, una nuova disciplina riguardante le politiche migratorie. Con D.P.C. vengono stabilite entro il 30 novembre di ogni anno, le quote massime di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo;
- agli artt. da 2 a 7, una nuova disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- una nuova disciplina riguardante il rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo svolta dai cittadini extracomunitari (artt. da 18 a 22). In particolare viene ora previsto lo “sportello unico per l'immigrazione” che, istituito presso le prefetture, è responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione dei lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato;
- la sanatoria del lavoro irregolare (art. 33), attraverso “la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare”. Si tratta, com’è noto, di una disciplina di sanatoria dei rapporti di lavoro e delle connesse posizioni dei cittadini extracomunitari, instauratisi in modo non conforme a legge, che, ai sensi del citato art. 33, riguarda solo collaboratori familiari assunti per le ordinarie incombenze domestiche (colf ), ovvero soggetti adibiti ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti);
- innovazioni in materia di ulteriori presupposti per l’ingresso nel nostro Paese dei cittadini extracomunitari, quali il ricongiungimento familiare, il permesso di soggiorno per motivi familiari, ecc. (artt. da 23 a 26);
- all’art. 5, l’obbligo di sottoporre lo straniero, che richiede il permesso di soggiorno o procede al suo rinnovo, a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici (in pratica, la rilevazione delle impronte digitali e la fotografia dell’interessato). Tali accertamenti sono previsti anche qualora si nutrano dubbi sull’identità del soggetto (art. 6);
- la revoca immediata del permesso di soggiorno in caso di violazione delle norme contenute nel Testo Unico;
- nuove ipotesi delittuose di falsificazione e/o contraffazione della documentazione di soggiorno;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da 160 euro a 1.100 euro a carico di coloro che, ospitando o dando alloggio a qualsiasi titolo a uno straniero o a un apolide, non ne danno comunicazione scritta alla locale autorità, entro ventiquattrore (art. 7);
- l’obbligo di comunicazione, posto a carico dei datori di lavoro, di qualunque modificazione del rapporto di lavoro dello straniero, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro (art. 22);
- all’art. 11, la punibilità di chi favorisce l’ingresso illegale, in Italia o in altro Stato, dello straniero;
- la riduzione della pena fino alla metà a favore dell’imputato per reati inerenti l’immigrazione che si adopera affinché l’attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori e collabora con le FF.PP. nella raccolta di prove e nell’individuazione degli autori dei reati;
- la possibilità di utilizzare le navi della Marina Militare nell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina;
- all’art. 12, l’immediata esecutività del decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame;
- specifiche disposizioni circa il rilascio, da parte dell’A.G., del nulla osta all’espulsione;
- all’art. 13, l’arresto obbligatorio per lo straniero espulso che, senza giustificato motivo, si trattiene o viene trovato nel territorio dello Stato;
- all’art. 21, la revoca del permesso di soggiorno e l’accompagnamento alla frontiera per gli stranieri responsabili di delitti commessi in violazione alla normativa sul diritto d’autore;
- agli artt. 31 e 32, nuove procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- all’art. 35, l’istituzione presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera, con compiti d’impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina nonché delle attività demandate alle autorità di P.S. in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri;
- all’art. 36, l’invio di funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti in materia di immigrazione presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.



7. Strumenti di contrasto dell’immigrazione clandestina

La materia delle disposizioni volte al contrasto dell’immigrazione clandestina costituisce senza dubbio uno degli aspetti più innovativi della legge 189/2002. A fianco, infatti, alle nuove disposizioni regolanti il rapporto di lavoro (si pensi al contratto di soggiorno per lavoro subordinato) si riscontra nel nuovo testo un generale inasprimento dei meccanismi di espulsione e, soprattutto, delle pene previste per i reati connessi con l’immigrazione clandestina.
Con riguardo a questi ultimi aspetti, i principali elementi di novità, rispetto alla normativa previgente, possono essere così sintetizzati:
- una più dettagliata descrizione dei casi che impediscono l’ammissione dello straniero nel territorio dello Stato. Oltre ai casi in cui lo straniero rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, è ora prevista la non ammissione per coloro che siano stati condannati, anche a seguito di patteggiamento per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza) e per reati concernenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, l’immigrazione clandestina, la prostituzione;
- un generale inasprimento delle pene previste per i reati connessi con l’immigrazione clandestina, oltre alla previsione, in via generale, di nuove figure di reato (atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio italiano, con la previsione di aggravanti - fine di trarne profitto, fatto commesso da tre o più persone in concorso, utilizzando trasporti internazionali o documenti contraffatti, fatto compiuto per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o minori da impiegare in attività illecite -). Come si nota, vi è stata una modifica della condotta punibile, nel senso che sono ora sufficienti singoli “atti” e non più “attività”;
- la previsione generalizzata dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica come metodo ordinario di esecuzione del provvedimento di espulsione, mentre, nella disciplina previgente, il metodo ordinario era rappresentato dall’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni (si era riscontrato che la maggior parte degli intimati in realtà non ottemperava all’ordine di lasciare il territorio nazionale). Anche la pendenza di procedimento penale non costituisce di per sé impedimento all’espulsione, per eseguire la quale il questore è tenuto a richiedere il nulla osta all’A.G. che può negarlo solo in presenza di casi particolari (sussistenza di inderogabili esigenze processuali, stato di custodia cautelare dello straniero, procedimento penale connesso con gravissimi reati quali la devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, taluni gravi reati in materia di contrabbando doganale);
- l’aumento del termine di permanenza presso i centri di permanenza temporanea da 20 a 30 giorni;
- una nuova disciplina dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione;
- la previsione di una forma di espulsione, previa revoca del permesso di soggiorno, come conseguenza della condanna definitiva per reati connessi con la tutela del diritto d’autore (legge 633/1941) ovvero per i reati di cui agli artt. 473 e 474 del codice penale;
- l’arresto obbligatorio, come già detto, per lo straniero espulso che, senza giustificato motivo, si trattiene o viene trovato nel territorio dello Stato.
Occorre, inoltre, sottolineare come “la gestione” del fenomeno migratorio e, quindi, un più efficace controllo della presenza di extracomunitari, viene affrontata non solo come questione interna dello Stato italiano, ma anche come problema di cooperazione internazionale. In questo senso appare significativo quanto disposto dall’art. 17 che espressamente prevede che, in sede di definizione delle quote d’ingresso dei cittadini extracomunitari nel Paese, i decreti prevedano restrizioni numeriche all’ingresso dei lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari dei provvedimenti di espulsione.
Sempre in tema di controllo, oltre alla generalizzazione dell’obbligo delle impronte, occorre evidenziare come la legge, all’art. 4, in tema di concessione dei visti d’ingresso (solo per quelli di breve durata), introduca una deroga alle norme della legge n. 241/1990 escludendo “per motivi di sicurezza e di ordine pubblico” l’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego; tutto ciò, al fine di porre un freno alla concessione indiscriminata di visti, primi fra tutti quelli per scopi turistici, a fronte di una sostanziale impossibilità di una seria ed approfondita verifica documentale a monte. Le molteplici esperienze investigative e giudiziarie degli ultimi anni hanno dimostrato come proprio tale espediente costituisca il principale canale di instradamento, verso l’area Schengen, da parte delle organizzazioni criminali di una moltitudine di soggetti, in prevalenza donne da avviare alla prostituzione.


8. Considerazioni conclusive

Il fenomeno migratorio, per essere ricondotto a dimensioni non esasperate, richiede, in attuazione della recente normativa poco prima tratteggiata, una effettiva intensificazione dell’attività di controllo e di contrasto dell’immigrazione illegale e dei traffici di clandestini.
Sarebbe tuttavia illusorio pensare di bloccare o limitare in via permanente il fenomeno solo con strumenti di tipo repressivo. Poiché il fenomeno ha una valenza internazionale, sono, infatti, necessarie politiche comuni e complementari da parte dei Paesi della UE e degli stessi Paesi di emigrazione finalizzate a:
- programmare gli ingressi legali nell’ambito delle quote stabilite annualmente, quando definite;
- contrastare efficacemente l’immigrazione clandestina e lo sfruttamento criminale dei flussi migratori, raccordando le attività di polizia tra i vari Paesi dell’ UE;
- fornire maggiore e più concreto sostegno ai percorsi di integrazione per gli immigrati regolarmente soggiornanti, in uno spirito di cultura dell’integrazione;
- programmare piani di sviluppo sociale ed economico nei Paesi di origine degli immigrati in modo da fornire loro opportunità di lavoro;
- sollecitare intese di riammissione con i paesi di provenienza, nell’ambito di un dialogo Euro-Mediterraneo;
- assicurare investimenti di capitali dei Paesi industrializzati in quelli in via di sviluppo con sovrabbondanza di popolazione, con l’avvio di attività economiche che diano lavoro sul posto (superando le critiche/accuse di neo-colonialismo o di intralcio al libero sviluppo locale).
Il controllo del fenomeno migratorio, in sintesi, richiede una efficace politica preventiva che deve puntare a far “ rinascere la speranza” nello Stato di partenza; speranza di potersi affrancare dalle misere situazioni economiche e sociali, di non essere vittima di persecuzioni o discriminazioni, di non vedersi in pericolo di vita, di avere la possibilità di un futuro complessivamente migliore.
Nel contempo, una efficace politica di contenimento deve essere incentrata su una accoglienza quantitativamente sostenibile ed internazionalmente concordata e su una repressione dell’ immigrazione clandestina attuata d’intesa con lo Stato di partenza.