• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2003
    >
  • N.3 - Luglio-Settembre
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Giustizia Amministrativa

Sentenze tratte dal sito www.giustizia-amministrativa.it (Massime a cura della Redazione)


Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Valutazione degli scrutinandi - Utilizzo di numeri espressi anche in decimi o centesimi - Legittimità. Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Mancata preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio -Irrilevanza. Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Valutazione degli scrutinandi - Dichiarazioni simili o uguali a fronte di valutazioni numeriche differenziate da ridotti margini di punteggio - Irrilevanza. Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Valutazione degli scrutinandi - Attribuzione dei punteggi numerici mantenendo una differenza uniforme tra i comparandi - Irrilevanza. Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Valutazione degli scrutinandi - Mancata simmetrica omogeneità fra le aggettivazioni utilizzate per le varie categorie ed il punteggio numerico assegnato - Irrilevanza. Avanzamento ufficiali - Avanzamento a scelta - Limiti del sindacato giurisdizionale.

Consiglio di Stato - Sez. IV - 20 maggio 2003 - n. 4236 - Pres. Barbagallo, Est. Poli. (Conferma sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 14 gennaio 2002, n. 231)

Le disposizioni in tema di avanzamento degli ufficiali non vietano alla commissione di utilizzare, già nell’attribuzione del punteggio per ogni singola categoria, numeri espressi anche in decimi o centesimi, conformemente ad una prassi costantemente seguita nel tempo. Infatti, l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 non ha fatto venire meno la disposizione contenuta nell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi legittimamente mediante punteggio.
Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato dall’art. 26 legge cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio elencati nell’art. 26 cit.; non potendosi ritenere che tale obbligo scaturisca dall’art. 45 della legge n. 224 del 1986, che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni.
La consonanza delle valutazioni refluite in dichiarazioni simili o uguali per tutti gli esaminati non è di per sé indice di eccesso di potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche differenziate da ridotti margini di punteggio, possa corrispondere una analoga, capillare differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo il caso in cui il privato non provi rigorosamente la rinuncia di uno dei componenti della commissione ad emettere giudizio autonomo rispetto a quelli formulati dagli altri membri.
è irrilevante che tutti i componenti della commissione di avanzamento mantengano, nell’attribuzione dei punteggi numerici, una differenza uniforme tra i comparandi: tale circostanza, in assenza di prova rigorosa sulla volontà dei componenti della commissione di predeterminare i differenziali di punteggio, non integra alcun vizio di legittimità.
Deve escludersi che possa instaurarsi un rapporto di simmetrica omogeneità fra le aggettivazioni utilizzate per le varie categorie ed il punteggio numerico assegnato a queste ultime, così da esigersi che ad un determinato aggettivo utilizzato per una categoria e trasfuso in un determinato punteggio, corrisponda il medesimo proporzionale punteggio in un’altra categoria, a fronte dell’uso di un uguale o diverso aggettivo. Gli elementi di base che devono essere presi in considerazione all’interno della categoria di riferimento sono infatti diversi e tali da non sostenere un giudizio di immediata comparabilità avuto riferimento all’utilizzo di diversi gradi della medesima aggettivazione.
Si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenza di rispettare la sottile, ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento. Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:
“…
2. In diritto il collegio osserva quanto segue.
L’art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 - nel testo applicabile al caso in esame - prescrive che la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali, debba essere effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c). doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento a settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione.
L’art. 45 della legge 19 maggio 1986 n. 224, ha stabilito, successivamente, che il Ministero della difesa, stabilisca le modalità applicative dell’art. 26 legge n. 1137 del 1955, «prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni».
Il sistema della promozione a scelta, è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente:
A) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726);
In sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati come nel caso di specie), il giudizio operato dalla commissione superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la quale l’amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592).
B) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (v. da ultimo, C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit., n. 951 del 1998, cit.; sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della sua carriera; vizio che nella specie non ricorre in considerazione della collocazione in graduatoria del ricorrente, sopravanzato da molti ufficiali del pari non promossi; un tale divario rende inverosimile la denunziata macroscopicità di un ingiusto apprezzamento: «...il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è rilevabile dal giudice della legittimità solo nel caso in cui l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti, e cioè quando dall’esame della documentazione caratteristica... risulta con assoluta immediatezza l’incoerenza della valutazione della Commissione superiore rispetto ai precedenti di carriera dell’ufficiale» (cfr. C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, n. 1681 del 20 marzo 2001; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; id. 25 luglio 1997, n. 741).
2.1. In definitiva, l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002, n. 3251; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397; sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; sez. III n. 726\96 cit.).
2.2. Circa la formulazione del giudizio in termini numerici, la sezione, non intende discostarsi dai propri precedenti specifici, secondo cui l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 non ha fatto venire meno la disposizione contenuta nell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi legittimamente mediante punteggio (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; sez. IV, 24 giugno 1997, n. 675); vieppiù corretta, tale scelta appare alla luce dell’art. 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 - riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che testualmente recita: «l’attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei» (in senso conforme C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.).
Sotto tale angolazione deve escludersi che le disposizioni in commento vietino alla commissione di utilizzare, già nell’attribuzione del punteggio per ogni singola categoria, numeri espressi anche in decimi o centesimi, conformemente ad una prassi costantemente seguita nel tempo.
2.3. Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato dall’art. 26 legge cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio elencati nell’art. 26 cit.; non potendosi ritenere che tale obbligo scaturisca dall’art. 45 della legge n. 224 del 1986, che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal citato decreto legislativo n. 490 del 1997, cfr. art. 70 e 71).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento approvato con d.m. 2 novembre 1993, n. 571, in attuazione del su menzionato art. 45, la votazione per ciascun ufficiale è preceduta da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità, anche a seguito di relazione svolta da uno o più membri nominati dal Presidente.
La consonanza delle valutazioni refluite in dichiarazioni simili o uguali per tutti gli esaminati non è di per sé indice di eccesso di potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche differenziate da ridotti margini di punteggio (espressi in decimi o talora in centesimi), possa corrispondere una analoga, capillare differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo il caso in cui il privato non provi rigorosamente la rinuncia di uno dei componenti della commissione ad emettere giudizio autonomo rispetto a quelli formulati dagli altri membri (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 3251 del 2002 cit.).
Per le stesse ragioni è irrilevante che tutti i componenti della commissione di avanzamento mantengano, nell’attribuzione dei punteggi numerici, una differenza uniforme tra i comparandi: tale circostanza, in assenza di prova rigorosa sulla volontà dei componenti della commissione di predeterminare i differenziali di punteggio, non integra alcun vizio di legittimità.
Sotto la medesima angolazione deve escludersi che possa instaurarsi un rapporto di simmetrica omogeneità fra le aggettivazioni utilizzate per le varie categorie ed il punteggio numerico assegnato a queste ultime, così da esigersi che ad un determinato aggettivo utilizzato per una categoria e trasfuso in un determinato punteggio, corrisponda il medesimo proporzionale punteggio in un’altra categoria, a fronte dell’uso di un uguale o diverso aggettivo. Gli elementi di base che devono essere presi in considerazione all’interno della categoria di riferimento sono infatti diversi e tali da non sostenere un giudizio di immediata comparabilità avuto riferimento all’utilizzo di diversi gradi della medesima aggettivazione (cfr. sez. IV, n. 4074 del 30 luglio 2002).
2.4. Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice amministrativo.
Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenza di rispettare la sottile, ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento (cfr. Cass. S.U. n. 91, 8 gennaio 1997; C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.; 1 settembre 1999, n. 1398; n. 951 del 1998 cit.; 6 giugno 1997, n. 623).
Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni superiori di avanzamento, sulla scorta dei propri specifici precedenti (cfr. C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1398 del 1999 cit.; 27 novembre 1997, n. 1328; 18 marzo 1997, n. 256, 11 marzo 1997, n. 239), la sezione osserva che è assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi.
Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 495 del 1998 cit.; id., 3 giugno 1997, n. 592 ).
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, «....si da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire» (in termini C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; 18 marzo 1998, n. 256).
Si badi, infine, che l’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 495 del 1998 cit., n. 397 del 1998 cit.; 6 giugno 1997 n. 623).
Cadono così, in puntuale applicazione dei principi ora esposti, tutte le doglianze sviluppate nell’atto di appello.
2.5. Quanto alle considerazioni del ricorrente circa l’avvenuta promozione, in prima valutazione, dei parigrado D. e R. è appena il caso di notare che trattasi di teoria priva di fondamento normativo, specie in considerazione dell’autonomia dei singoli giudizi di avanzamento e della inesistenza di consuetudini vincolanti nel senso auspicato dall’appellante.
In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (n. 4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 1398 del 1999 cit.), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento, non può comportare l’automatica promozione di qualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche vieppiù illegittime; con l’assurdo risultato della promozione soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della carriera militare.



Sottufficiale delle Forze armate - Disciplina di stato - Sospensione disciplinare dall’impiego - Contestazione degli addebiti - Fatti compiutamente specificati sia pure per relationem - Legittimità. Sottufficiale delle Forze armate - Disciplina di stato - Sospensione disciplinare dall’impiego - Motivazione congrua ed esauriente - Idoneità del richiamo alle singole e specifiche disposizioni che individuano i doveri propri del militare.

Consiglio di Stato - Sez. IV - 6 maggio 2003 - n. 4158 - Pres. Riccio, Est. Salvatore - Ministero della difesa c. I. (Riforma sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 novembre 1996, n. 846).

L’indicazione dei fatti contestati, mediante rinvio al capo d’imputazione che ha dato luogo ad una sentenza di un Tribunale Militare di applicazione dell’amnistia, non possono essere diversi da quelli che hanno determinato l’apertura del procedimento penale: su questi fatti e circostanze - compiutamente specificati sia pure per relationem ed inconfutabilmente acclarati nella loro materiale esistenza, del resto mai messa in discussione da parte dell’interessato - l’amministrazione è chiamata ad operare solo la necessaria valutazione ai fini disciplinari, per cui sotto il profilo della necessaria specificità della contestazione, non possano essere mossi rilievi al comportamento della stessa.
L’amministrazione ha ritenuto che il comportamento del ricorrente integrasse la violazione di plurimi doveri del militare e, mediante l’espresso richiamo delle singole norme violate, ha dato idonea e sufficiente spiegazione della sanzione inflitta e delle ragioni che l’hanno indotta a adottare la sospensione dal servizio. Per soddisfare l’esigenza della congrua ed esauriente motivazione prospettata dalla stessa Corte costituzionale, appare più che idoneo il richiamo alle singole e specifiche disposizioni che individuano i doveri propri del militare (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:
“…
Il maresciallo N. I., in servizio presso il 53° Stormo di Cameri (Novara), con ricorso al TAR Piemonte, impugnava il decreto ministeriale del 15 aprile 1992 con il quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione disciplinare dall’impiego per quattro mesi.
Egli esponeva di essere stato sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale Militare di Torino per il reato di insubordinazione con ingiuria, conclusosi con sentenza 29 maggio 1991 di amnistia, e, in esito a tale sentenza, di essere stato sottoposto ad inchiesta formale disciplinare ai sensi dell’art. 64 della legge 31 luglio 1954, n. 599, conclusasi con la proposta della sospensione dell’impiego per quattro mesi.
Ciò premesso, deduceva le seguenti censure:
1). Nullità del provvedimento impugnato per illegittimità costituzionale dell’art. 64 della legge 31 luglio 1954, n. 599, per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione.
L’art. 64 citato, non prevedendo l’assistenza (né obbligatoria, né facoltativa) di un difensore al sottufficiale soggetto ad inchiesta formale, sarebbe incostituzionale per contrasto sia con l’art. 3 della Costituzione, in riferimento all’art. 15, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, in quanto attualmente, il militare incorso in un illecito disciplinare passibile dì consegna di rigore ha diritto all’assistenza di un difensore, mentre il militare incorso in un illecito disciplinare ben più grave, in quanto passibile di sanzione di stato della sospensione dall’impiego, tale diritto non ha, sia con l’art. 24, comma 2, della Costituzione che prescrive l’inviolabilità del diritto di difesa.
2). Nullità del provvedimento impugnato per illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 66 della citata legge n. 599 del 1954 per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 97, comma 1, della Costituzione.
Gli artt. 63 e 66 indicati, non specificando le fattispecie che comportano l’irrogazione della sospensione disciplinare dall’impiego, lasciano arbitra l’amministrazione di decidere i comportamenti meritevoli di tale sanzione di stato, per cui sarebbero incostituzionali per contrasto:
a). con l’art. 3 della Costituzione, in riferimento all’art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, posto che i comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore sono elencati (54 previsioni) nel D.P. 18 luglio 1986, n. 545, mentre quelli che possono condurre all’irrogazione della ben più grave sanzione della sospensione dall’impiego (sanzione disciplinare di stato) non sono tipizzati.
b). con l’art. 25, comma 2, che prescrive la necessità che il cittadino conosca i fatti che possono condurre all’irrogazione di determinate sanzioni disciplinari;
c). con l’art. 97, comma 1, perché, in mancanza di parametri oggettivi, l’amministrazione può facilmente incorrere in violazione del principio di imparzialità.
3). Difetto di motivazione e violazione di legge.
Il provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente di quella rigorosa motivazione richiesta in considerazione della indeterminatezza della disposizione che descrive i comportamenti sanzionabili. In particolare, posto che i comportamenti censurati attengono tutti alla disciplina militare, l’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare perché, invece della consegna di rigore, ha inflitto la ben più grave sospensione dall’impiego.
Il Ministero della Difesa resisteva al ricorso chiedendone il rigetto, ma il TAR, disatteso il primo motivo, ha accolto il gravame ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione in relazione al contenuto della decisione della Corte costituzionale 24 luglio 1995, n. 356.
La sentenza è stata appellata dal Ministero che ne chiede l’integrale riforma.
L’appellato I. si è costituito anche in questo grado del giudizio, replicando alle argomentazioni del Ministero.
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2003.

Diritto

L’appello è fondato.
Il TAR, dopo avere ampiamente richiamato il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 356 del 24 luglio 1995, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse carente proprio di quell’esauriente e rigorosa motivazione richiesta dalla Corte a fronte dell’indeterminatezza descrittiva dei comportamenti sanzionabili.
Difatti, nel caso in esame, non vi sarebbe l’indicazione dei fatti contestati, se non mediante rinvio al capo d’imputazione che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale Militare di Torino di applicazione dell’amnistia, e la motivazione consisterebbe in espressioni generiche, inidonee a spiegare le ragioni che hanno condotto all’irrogazione della sanzione in concreto inflitta. Questa conclusione sarebbe rafforzata dalla considerazione che, nella specie, a differenza del caso sottoposto alla Corte costituzionale – nel quale il riferimento “ai motivi disciplinari” si integrava con l’indicazione della responsabilità per “atti incompatibili con lo stato di sottufficiale”, richiesta dall’art. 67 della legge n. 599 del 1954 – nessun riferimento vi è a tale ultima disposizione.
Le considerazioni del primo giudice non possono essere condivise.
Conviene premettere che l’originario ricorrente era stato imputato del “reato di insubordinazione con ingiurie pluriaggravate”, perché, in una lettera datata 16 maggio 1988 indirizzata al superiore «Col R. A., Comandante del 53° Stormo A.M. di Cameri, ne offendeva l’onore e la dignità, attribuendogli non convenienti comportamenti nell’esercizio dell’azione di comando e scarso interesse e conoscenza del lavoro svolto presso detto Reparto, specificatamente dicendo, tra l’altro: «... i suoi ‘consigli’ non avevano niente di tecnico e il loro carattere era puramente psicologico... Non le va bene quel che faccio? Dispone di altri 1500 ‘sudditi’ su cui contare e una sostituzione non è poi la fine del mondo; non le piace il mio modo di fare? ... Per lei spostare quattro volte circa 5000 libri è solo un verbo da esprimere col semplice movimento della bocca e della lingua. Lei è all’oscuro del lavoro amorevolmente svolto dal Ten. P. e dal sottoscritto... Lei non ha tenuto in considerazione niente di tutto questo e ha contestato un fatto, mosso un addebito e tenuto un atteggiamento di critica distruttiva ignorando questi fatti fondamentali. La sua ferma intenzione determinata a denigrare ha fatto il resto. Su quali basi poggia tutte le motivazioni e in ordine a quali comprovate ragioni esprime tali giudizi?».
Come è facile osservare, i fatti contestati ai fini disciplinari non potevano essere diversi da quelli che avevano determinato l’apertura del procedimento penale: su quei fatti e circostanze - compiutamente specificati sia pure per relationem al capo d’imputazione ed inconfutabilmente acclarati nella loro materiale esistenza, del resto mai messa in discussione da parte dell’interessato - l’amministrazione era chiamata ad operare solo la necessaria valutazione ai fini disciplinari.
Sotto il profilo della necessaria specificità dei fatti contestati, non sembra possano essere mossi rilievi al comportamento dell’Amministrazione.
Ad avviso della Sezione anche la motivazione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, appare pienamente coerente con i principi enunciati dalla Corte costituzionale.
Il provvedimento impugnato è motivato come segue: «Veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di insubordinazione con ingiurie pluriaggravate per avere, con lettera diretta al superiore, offeso l’onore del comandante del 53° Stormo, attribuendogli non convenienti comportamenti nell’esercizio dell’azione di comando e scarso interesse e conoscenza del lavoro svolto. Tale procedimento si concludeva con sentenza di amnistia, emessa in data 29 maggio 1991 dal Tribunale Militare di Torino. In conseguenza di ciò veniva sottoposto ad inchiesta formale disciplinare ai sensi dell’art. 65 della Legge 31 luglio 1954, n. 599. La stessa si concludeva con l’accertamento di gravi responsabilità riconducibili al sottufficiale di cui trattasi per aver tenuto un comportamento lesivo dei prestigio della F.A. e contrario alle leggi ed ai doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9 R.D.M. n. 545/86), nonché ai doveri attinenti al grado (art. 10 R.D.M n. 545/86), alla dipendenza gerarchica (art. 12 R.D.M. n. 545/86), al senso del dovere (art. 14 R.D.M. n. 545/86), all’esecuzione di ordini (art. 25 R. D. M n. 545/86) e al contegno del militare (art. 36 R.D.M n. 545/86)».
Come emerge dal contenuto avanti trascritto, l’amministrazione ha ritenuto che il comportamento del ricorrente integrasse la violazione di plurimi doveri del militare e, mediante l’espresso richiamo delle singole norme violate, ha dato idonea e sufficiente spiegazione della sanzione inflitta e delle ragioni che l’hanno indotta a adottare la sospensione dal servizio.
Il richiamo alla sentenza della Corte non consente di pervenire alla soluzione condivisa dal Tribunale amministrativo per le ragioni che seguono.
In primo luogo il richiamo all’art. 67 della legge n. 599 del 1954 operato dalla Corte Costituzionale, se necessario in quel caso perché la sanzione disciplinare in contestazione era la “perdita del grado per rimozione” e, quindi, una sanzione espulsiva, non appare pertinente al caso di specie, posto che la sanzione è quella della sospensione dal servizio per mesi quattro. In questo caso, per soddisfare l’esigenza della congrua ed esauriente motivazione prospettata dalla Corte costituzionale, appare più che idoneo il richiamo alle singole e specifiche disposizioni che individuano i doveri propri del militare.
Reputa la Sezione che il comportamento del ricorrente non sia stato conforme ai principi enunciati dalle disposizioni legislative richiamate nonché ai valori che devono ispirare nel loro complesso le regole di comportamento che caratterizzano la scala di doveri propri della funzione esercitata.
D’altra parte, posto che la sufficienza della motivazione è richiesta per consentire il necessario sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo proprio con riferimento ai provvedimenti disciplinari per i militari, non sembra che nel caso in esame tale obbligo sia stato violato, ove si consideri il contenuto dei fatti contestati, i quali dimostrano, di per se soli, la violazione dei plurimi doveri facenti capo al militare.
Né appare pertinente la mancata comparazione tra la possibilità di irrogare la consegna di rigore in luogo della sospensione dal servizio, per il semplice motivo che la prima attiene ad una sanzione di corpo, mentre quella inflitta concerne una sanzione di stato. In tale contesto, neppure giova al ricorrente il richiamo al parere dell’adunanza generale di questo Consiglio di Stato n. 48/91 del 30 maggio 1991, che si riferisce all’ipotesi di una sanzione di corpo assolutamente immotivata.
In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.