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Gazzetta Ufficiale

Legge Costituzionale 30 maggio 2003, n. 1
Modifica dell’articolo 51 della Costituzione

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 134 del 12 giugno 2003)


Per una migliore comprensione della nuova normativa si riporta integralmente l’art. 51 Costituzione (in corsivo il testo aggiunto):


Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Legge 12 giugno 2003, N.134
Modifiche al codice di procedura penale
in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 136 del 14 giugno 2003)

Art. 1. (omissis)(1)

Art. 2. (omissis)(2)

Art. 3. (omissis)(3)

Art. 4. (omissis)(4)
Art. 5.

1. L’imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
2. Su richiesta dell’imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.
3. Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

Legge 20 giugno 2003, n. 140
Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione
nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 142 del 21 giugno 2003)

Art. 1.
1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall’articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.

Art. 2.
1. Al comma 3 dell’articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tuttavia, quando l’autorizzazione a procedere o l’autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346”.

Art. 3.
1. L’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d’ufficio, se del caso, l’immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l’articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell’articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell’articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall’articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni.
Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d’ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l’eccezione concernente l’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l’eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell’udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.
7. La questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all’autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all’applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l’autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.

Art. 4.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all’esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all’esecuzione dell’accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l’autorità competente richiede direttamente l’autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.
2. L’autorizzazione è richiesta dall’autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell’autorizzazione l’esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
3. L’autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all’inizio della legislatura stessa.

Art. 5.
1. Con l’ordinanza prevista dall’articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 4, l’autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 6.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell’articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all’articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l’autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all’inizio della legislatura stessa.
5. Se l’autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 7.
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell’articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

Art. 8.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.

Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 152
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 149 del 30 giugno 2003)

Per una migliore comprensione della nuova normativa si riportano tutti gli articoli del d. lg. n. 300/1999 riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in corsivo il testo modificato):


Art. 41. Istituzione del ministero e attribuzioni

1. È istituito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell’edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Art. 42. Aree funzionali

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall’articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell’edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.
2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

43. Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell’articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità.
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell’articolo 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all’area infrastrutture e all’area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell’àmbito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell’efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.


Decreto Legislativo 30 maggio 2003, N.193
Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86

(Supplemento 0rdinario n. 121/L alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2003 - Serie Generale)


Capo I - Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.

Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all’articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
2. I parametri correlati all’anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l’attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 si considera l’indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all’atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all’articolo 5, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

Art. 4. Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità

1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.


Capo II - Disposizioni transitorie e finali

Art. 5. Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali

1. Al personale di cui all’articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, è corrisposta in un’unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l’anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.
2. Al personale di cui all’articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un’unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l’anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.
3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e successive modificazioni, e dell’indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.
4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.

Art. 6. Effetti sui trattamenti economici

1. I benefici economici derivanti dall’applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.

Art. 7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all’atto dell’acquisizione della qualifica o del grado superiore.

Art. 8. Disposizioni per il personale della Polizia di Stato (omissis)

Art. 9. Disposizioni per il personale dell’Arma dei carabinieri

1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all’articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l’appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all’articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell’attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all’articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 198, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell’articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell’anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di “eccellente” o giudizio equivalente e nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero” e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente»;
b) il comma 3 dell’articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente:
«3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di “luogotenente”, con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell’articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo»;
c) il comma 4 dell’art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente:
«4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell’articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto»;
d) il comma 6 dell’articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente:
«6. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall’articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l’ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto»;
e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.

Art. 10. Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza (omissis)

Art. 11. Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (omissis)

Art. 12. Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato (omissis)

Art. 13. Disposizioni per il personale delle Forze armate (omissis)

Art. 14. Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all’80,74 per cento e all’88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 15. Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:
a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;
b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31-quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni;
d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni;
e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
l) l’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni;
m) l’articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356;
o) l’articolo 19, comma 3, e l’articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;
p) l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 67;
q) l’articolo 21, comma 3, e l’articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
r) l’articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
s) l’articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

Art. 16. Clausola finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l’anno 2003, a 288 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l’anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 16, comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003, 150 milioni di euro per l’anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato.
(Si riportano in stralcio le tabelle di interesse per l’Arma dei Carabinieri)


Legge 1 agosto 2003, N. 207
Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - 7 agosto 2003, N. 182)


Art. 1. (Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva)

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura penale(5), decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354(6), e successive modificazioni.
3. La sospensione non si applica:
a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I(7), e dagli articoli 609-bis(8), 609-quater(9) e 609-octies(10) del codice penale nonché dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(11), e successive modificazioni;
b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102(12), 105(13) e 108(14) del codice penale;
c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(15), salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;
e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato.

Art. 2. (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell’esecuzione)

1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell’interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all’articolo 1.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354(16), e successive modificazioni.
3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
4. Dell’applicazione della misura di cui all’articolo 1 è data immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
5. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all’articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale(17).
7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena.
8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis(18) e 51-ter(19) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.

Art. 3. (Stranieri)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 4. (Prescrizioni)

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l’esecuzione, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l’orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell’attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;
b) al condannato è imposto l’obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell’articolo 282-bis(20) e i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 283(21) del codice di procedura penale.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354(22).
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio.

Art 5. (Applicazione dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

Art. 6 (Relazione al Parlamento)

1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 7. (Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.


Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Supplemento 0rdinario n. 123/L alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 Serie Generale)

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Legge 1° agosto 2003, n. 214
(Supplemento Ordinario n. 133/L alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 Serie Generale)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.

(1) - L’art. 1 modifica l’art. 444 (applicazione della pena su richiesta) c.p.p. che si riporta integralmente nella nuova versione (in corsivo il testo modificato): “1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta”.
(2) - L’art. 2 modifica l’art. 445 (effetti dell’applicazione della pena su richiesta) c.p.p. che si riporta integralmente nella nuova versione (in corsivo il testo modificato): “1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
(3) - L’art. 3 modifica l’art. 629 (condanne soggette a revisione) c.p.p. che si riporta integralmente nella nuova versione (in corsivo il testo modificato): “1. è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta”.
(4) - L’art. 4 modifica gli artt. 53 e 59 e abroga l’art. 60 della l. 24 novembre 1981, n. 689; si riportano integralmente gli articoli nella nuova versione (in corsivo il testo modificato): art. 53 (sostituzione delle pene detentive brevi): “Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57. Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d’ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l’ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall’articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione”;
art. 59 (condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva): “La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non può essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell’articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575”.
(5) - L’art. 663 c.p.p. tratta dell’esecuzione di pene concorrenti.
(6) - L’art. 54, l. n. 354/1975, tratta della liberazione anticipata.
(7) -La sezione I, del capo III, del titolo XII del libro II del codice penale tratta dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600 - -604 c.p.).
(8) - L’art. 609-bis c.p. prevede il reato di violenza sessuale.
(9) - L’art. 609-quater prevede il reato di atti sessuali con minorenne.
(10) - L’art. 609-octies prevede il reato di violenza sessuale di gruppo.
(11) - L’art. 4-bis, l. n. 354/1975, tratta del divieto di concessione dei benefici e dell’accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.
(12) - L’art. 102 c.p. tratta della delinquenza abituale presunta dalla legge.
(13) - L’art. 105 c.p. tratta della professionalità nel reato.
(14) - L’art. 108 c.p. tratta della tendenza a delinquere.
(15) - L’art. 14-bis, l. n. 354/1975, tratta del regime di sorveglianza speciale.
(16) - L’art. 69-bis, l. n. 354/1975, tratta del procedimento in materia di liberazione anticipata.
(17) - L’art. 678 c.p.p. tratta del procedimento di sorveglianza.
(18) - L’art. 51-bis, l. n. 354/1975, tratta della sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
(19) - L’art. 51-ter, l. n. 354/1975, tratta della sospensione cautelativa delle misure alternative.
(20) - L’art. 282-bis c.p.p. tratta dell’allontanamento dalla casa familiare.
(21) - L’art. 283 c.p.p. tratta del divieto e dell’obbligo di dimora.
(22) - L’art. 47, l. n. 354/1975, tratta dell’affidamento in prova al servizio sociale.