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  • N.3 - Luglio-Settembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (Massime a cura dell’Ufficio Massimario)


Giuoco - Giuoco automatico - Uso di apparecchio automatico da giuoco - Provvedimento di sequestro degli apparecchi - Preponderanza dell’elemento dell’alea nel gioco - “Fumus” del reato di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. - Sussistenza.

(Testo Unico del 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 co. 4 e 5; L. del 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37 co. 3; Nuovo cod. proc. pen., art. 324 e 325)

Sez. 3, 14 maggio 2002, n. 21553 cc. Pres. Toriello, Rel. Lombardi, P.M. Iacoviello (conf.), ric. Boldrin.

In tema di sequestro probatorio di apparecchi automatici da gioco, sussiste il “fumus” del reato di cui all’art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (uso di apparecchi da giuoco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico), qualora, in relazione alle caratteristiche di funzionamento di tali apparecchi, l’elemento dell’alea sia assolutamente preponderante nella determinazione della vincita (la Corte ha precisato che con la soppressione del riferimento allo scopo di lucro, ad opera dell’art. 37 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono considerarsi apparecchi e congegni automatici ed elettronici vietati non solo quelli che hanno insita la scommessa, ma anche quelli che consentono una vincita puramente aleatoria di un qualsiasi premio in denaro o in natura o nei quali è comunque assorbente l’elemento dell’alea).



Indagini preliminari - Attività del Pubblico Ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - Cd. esame “stub” - Irripetibilità - Esclusione - Fondamento.

(Nuovo cod.proc.pen., art. 360)

Sez. 1, 9 maggio 2002, n. 23156. Pres. D’Urso, Rel. Pepino, P.M. Galasso (conf.), ric. Maisto e altro.

L’analisi chimica di un campione prelevato per il cd. esame “stub”, finalizzata ad accertare le tracce di esplosione di armi da fuoco, costituisce un’indagine suscettibile di ripetizione in quanto consistente nell’esame spettroscopico elettronico dei tamponi adesivi metallizzati, che può essere effettuato in qualsiasi momento, giacché il processo di metallizzazione fissa le particelle estratte con tampone adesivo, di guisa che l’esame spettroscopico può essere sempre ripetuto senza pregiudizio per la sua attendibilità.


Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Appalto di mano d’opera - Infortunio sul lavoro - Responsabilità congiunta dell’appaltante e dell’appaltatore - Configurabilità - Fondamento.

(Cod.pen. art. 589; L. 23 ottobre 1960, n. 1396, art. 1; D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)

Sez. 4, 6 febbraio 2002, n. 14361. Pres. Pioletti, Rel. Brusco, P.M. Iadecola (parz. diff.), ric. Abbadini e altri.

In tema di infortuni sul lavoro, la fornitura di mere prestazioni di mano d’opera ha come unica conseguenza che l’appaltante risponde, come datore di lavoro, dell’assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore quando sia dimostrato che quest’ultimo, lungi dall’operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talché la responsabilità dell’appaltante si aggiunge a quella dell’appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.



Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale - Omessa denuncia di trasferimento o possesso - Violazione dell’art. 30 della legge n. 1089 del 1939 - Natura permanente della contravvenzione - Sussistenza - Fondamento.

(L. 1 giugno 1939, n. 1039, art. 30; D. Lg. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 58)

Sez. 3, 15 gennaio 2002, n. 12099. Pres. Avitabile, Rel. Grillo, P.M. Passacantando (parz. diff.), ric. Peretti e altri.

In tema di beni artistici e culturali, il reato contravvenzionale previsto dall’art. 30 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, consistente nell’omessa denuncia del trasferimento di proprietà o della detenzione di cosa di interesse artistico o storico, ha natura permanente in quanto, mancando un termine entro cui ottemperare a detto obbligo, la condotta omissiva si protrae fino al momento nel quale la denuncia viene effettuata.



Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Esposizione di prodotti alle condizioni atmosferiche esterne tra cui i raggi solari - Pericolo per la salute - Sussistenza - Reato di cui all’art. 5 lett. b) legge n. 283 del 1962 - Configurabilità - Fattispecie in tema di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET.

(L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5)

Sez. 3, 22 febbraio 2002, n. 15491. Pres. Toriello, Rel. Marini, P.M. Geraci (conf.), ric. Giacobbe.

In materia alimentare, la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all’aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l’esposizione, anche parziale di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto.



Reati contro il patrimonio - Delitti - Appropriazione indebita - Momento consumativo del reato - Omessa restituzione della cosa - Ritenzione a titolo precario a garanzia di un preteso diritto - Configurabilità del reato - Esclusione.


(Cod.pen., art. 646)

Sez. 2, 25 gennaio 2002, n. 10774. Pres. Varola, Rel. Fumu, P.M. Galasso (diff.), ric. Vollero.

L’omessa restituzione della cosa e la sua ritenzione a titolo precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione “uti dominus” e l’intenzione soggettiva di interversione del possesso.



Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento oggettivo - Minaccia contro beni non ancora esistenti - Idoneità - Delitto di estorsione - Configurabilità.

(Cod.pen. art. 629; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7)

Sez. 2, 5 marzo 2002, n. 24730. Pres. Laudari, Rel. Danza, P.M. Delehaye (conf.), ric. Sassolino ed altro.

è configurabile il delitto di estorsione, previsto dall’art. 629 cod. pen., anche quando la minaccia di danno è rivolta ad un bene di cui la vittima non ha ancora la disponibilità, essendo sufficiente che l’azione intimidatrice sia in grado di determinare quest’ultima alla prestazione richiesta, con suo conseguente danno e con l’ingiusto profitto a favore dell’agente (nel caso di specie, l’imputato avevano minacciato di far esplodere l’edificio che la vittima, imprenditore edile, avrebbe dovuto realizzare).



Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose destinate a pubblico servizio, utilità, difesa o reverenza - Ambito di operatività - Fattispecie: sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento alla rete elettrica dell’Enel.

(Cod.pen. art. 625, co. n. 7)

Sez. 4, 17 aprile 2002, n. 21456 cc. Pres. Fattori, Rel. Galbiati, ric. PG in proc. Tirone.

Le ipotesi previste nell’ambito dell’aggravante speciale di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto configurabile l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 del cod. pen. nell’ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell’Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti).



Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Illecito amministrativo di cui all’ art. 15 della legge n. 36 del 2001 e reato di cui all’art. 674 cod. Pen. - Rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. - Sussistenza - Esclusione.

(Cod.pen. art. 674 e 15; L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15)

Sez. 1, 31 gennaio 2002, n. 10475. Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M. Fraticelli (parz. diff.), ric. Fantasia e altri.

Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., tra la norma di cui all’art. 15 della legge n. 36 del 2001 e quella prevista dall’art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata - con la sanzione amministrativa - solo se l’emissione di onde elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta costitutiva dell’illecito penale sussiste a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di ripetizione radiotelevisiva).


Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Illecito amministrativo di cui all’ art. 15 della legge n. 36 del 2001 e reato di cui all’art. 674 cod. Pen. - Rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. - Sussistenza - Esclusione.

(Cod.pen. art. 674 e 15; L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15)

Sez. 1, 31 gennaio 2002, n. 10475. Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M. Fraticelli (parz. diff.), ric. Fantasia e altri.

Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., tra la norma di cui all’art. 15 della legge n. 36 del 2001 e quella prevista dall’art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata - con la sanzione amministrativa - solo se l’emissione di onde elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta costitutiva dell’illecito penale sussiste a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di ripetizione radiotelevisiva).


Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Propagazione di onde elettromagnetiche eccedenti i limiti fissati dalla normativa speciale - Configurabilità del reato - Presupposti - Idoneità concreta a nuocere alla salute - Necessità ai fini dell’adozione del sequestro preventivo - Esclusione.

(Cod.pen., art. 674; Nuovo cod.proc.pen., art. 321; L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15, co. 1)

Sez. 1, 12 marzo 2002, n. 15717 cc. Pres. Gemelli, Rel. Siotto, P.M. (conf.), ric. Pagano ed altri.

In tema di emissione di onde elettromagnetiche, il superamento dei limiti indicati dalla vigente normativa speciale può dar luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 674 cod. pen., qualora risulti concretamente accertata la effettiva nocività di detta emissione per la salute umana. Questa ultima circostanza, tuttavia, non è richiesta per l’adozione, in ordine a tale reato, di un provvedimento di sequestro preventivo, essendo a ciò sufficiente la sussistenza del “fumus commissi delicti”, vale a dire l’astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato considerata.


Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Illecito amministrativo di cui all’ art. 15 della legge n. 36 del 2001 e reato di cui all’art. 674 cod. Pen. - Rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. - Sussistenza - Esclusione.

(Cod.pen. art. 674 e 15; L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15)

Sez. 1, 31 gennaio 2002, n. 10475. Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M. Fraticelli (parz. diff.), ric. Fantasia e altri.

Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., tra la norma di cui all’art. 15 della legge n. 36 del 2001 e quella prevista dall’art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata - con la sanzione amministrativa - solo se l’emissione di onde elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta costitutiva dell’illecito penale sussiste a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di ripetizione radiotelevisiva).


Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Propagazione di onde elettromagnetiche eccedenti i limiti fissati dalla normativa speciale - Configurabilità del reato - Presupposti - Idoneità concreta a nuocere alla salute - Necessità ai fini dell’adozione del sequestro preventivo - Esclusione.

(Cod.pen., art. 674; Nuovo cod.proc.pen., art. 321; L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15, co. 1)

Sez. 1, 12 marzo 2002, n. 15717 cc. Pres. Gemelli, Rel. Siotto, P.M. (conf.), ric. Pagano ed altri.

In tema di emissione di onde elettromagnetiche, il superamento dei limiti indicati dalla vigente normativa speciale può dar luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 674 cod. pen., qualora risulti concretamente accertata la effettiva nocività di detta emissione per la salute umana. Questa ultima circostanza, tuttavia, non è richiesta per l’adozione, in ordine a tale reato, di un provvedimento di sequestro preventivo, essendo a ciò sufficiente la sussistenza del “fumus commissi delicti”, vale a dire l’astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato considerata.


Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissioni di onde elettromagnetiche generate da apparecchiature di ripetizione radiotelevisiva - Configurabilità del reato - Condizioni.

(Cod. Pen., artt. 15 e 674; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9; L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15; D.P.C.M. 2 novembre 1998, art. 381)

Sez. 1, 14 marzo 2002, n. 23066 cc. Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. Galati (conf.), ric. Rinaldi.

è configurabile il reato previsto dall’art. 674 cod. pen. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purché siano superati i valori indicativi dell’intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneità delle emissioni stesse a nuocere alla salute umana, né potendo ipotizzarsi, in virtù del principio di specialità previsto dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981, la prevalenza della disposizione dettata dall’art. 15 della legge n. 36 del 2001 - che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest’ultima norma e da quella del codice penale.



Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - Materie esplodenti - Fabbricazione o commercio abusivi - Attività concernenti prodotti non considerati esplodenti da provvedimenti amministrativi - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.

(Cod.pen., art. 678; D.M. 8 agosto 1972; D.M. 4 aprile 1973)

Sez. 1, 18 aprile 2002, n. 20244 cc. Pres. D’Urso , Rel. Campo, P.M. Favalli (diff.), ric. Bucci.

Non è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) in relazione ad attività riguardanti prodotti esclusi, in forza di provvedimento amministrativo, dal novero delle sostanze esplodenti. (Fattispecie concernente sequestro, ritenuto illegittimo, di articoli pirici non più considerati prodotti esplodenti dal D.M. 4 aprile 1973).



Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Gestione di una sala giochi - Reato previsto dall’art. 659, comma secondo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Reato di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.

(Cod.pen., art. 659)

Sez. 1, 10 maggio 2002, n. 23053. Pres. La Gioia, Rel. Gironi, P.M. Cetrangolo (diff.), ric. Forò e altri.

L’esercizio di una sala giochi non può essere considerato mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso, sicché l’eventuale disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone causato da emissioni rumorose da essa provenienti può configurare il reato previsto dal primo comma dell’art. 659 cod. pen. e non quello previsto dal comma successivo. (Nella specie, la Corte ha escluso l’esistenza del reato sul rilievo che mancava l’elemento costitutivo dell’idoneità del rumore, propagatosi esclusivamente al piano dell’edificio immediatamente sovrastante il pubblico esercizio, a recare disturbo a un numero indeterminato di persone).



Reo - Concorso di persone nel reato - Estorsione - Partecipazione alla fase conclusiva - Configurabilità del delitto di favoreggiamento personale - Esclusione - Fondamento.

(Cod.pen., artt. 110, 378 e 629)

Sez. 2, 25 gennaio 2002, n. 10778. Pres. Varola, Rel. Carmenini, P.M. Galasso (conf.), ric. Curto ed altri.

Sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell’attività delittuosa, dovendosi escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un “posterius” rispetto alla commissione del reato. (Fattispecie in cui i correi erano intervenuti solo nella fase di riscossione della somma frutto dell’estorsione).



Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 203 del 1988 - Natura di reato omissivo di pericolo - Permanenza sino alla emissione dell’atto di controllo - Sussistenza.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 25)

Sez. 3, 1 febbraio 2002, n. 10885. Pres. Svignano, Rel. Postiglione, P.M. (parz. diff.), ric. Magliulo.

In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie di cui all’art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (emissioni senza autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l’atto formale di controllo con le relative prescrizioni, atteso che trattasi di reato di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione dell’inquinamento.



Sport - Competizioni agonistiche - Provvedimento del Questore a norma dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 - Applicabilità nei confronti di minori non imputabili - Esclusione.

(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6; Cod.pen., art. 97)

Sez. 1, 13 febbraio 2002, n. 11097 cc. Pres. Fabbri, Rel. Mocali, P.M. Viglietta (conf.), ric. Raia.

Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell’obbligo di presentarsi all’autorità di polizia - che costituiscono l’oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 - vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di una esplicita previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.