Materiali per una storia dell'Arma

Ten. Col. Dino Tabellini

RIVISTA DEI CARABINIERI REALI

Anno I - n. 1 - novembre-dicembre 1934

La funzione disciplinare nell'Arma

Una delle questioni che, ancor oggi, dopo oltre un secolo di esistenza dell’Arma, appassiona i colleghi che con attenzione ed amore seguono i problemi più vitali che riflettono la nostra istituzione, è certamente, quella riguardante la funzione disciplinare dei singoli comandi in dipendenza del nostro caratteristico ordinamento. Ciò prova come, a malgrado di ogni buona volontà e nonostante gli autorevoli ammaestramenti dei più esperti ufficiali, il difficile terreno non possa ancora dirsi interamente appianato.

Anzi, la diversità delle singole opinioni, il conseguente mutare d’indirizzo, le inconciliabili antitesi fra l’indulgenza e la inflessibilità, la variabilissima gamma delle impressioni soggettive dei singoli comandanti, fanno sì che, ancor oggi, si perpetuino, se pur molto attenuati, gli stessi pregiudizi, le medesime preoccupazioni, le analoghe incertezze di ieri come di decenni addietro e si presenti tuttora ardua e fallace questa delicatissima materia che pur rappresenta per ogni compagine militare, e per l’Arma in ispecie, un elemento così essenziale di vita.
Senza dilungarmi nelle tante dissertazioni che si sono fatte al riguardo, io ritengo che la causa determinante di tale stato di cose non deve essere ricercata in questo od in quel diverso indirizzo disciplinare, ovvero nell’una anziché nell’altra teoria sulla ricerca delle responsabilità, quanto piuttosto nella procedura alla quale, per necessità di cose, siamo vincolati quando vogliamo renderci conto dell’azione dei nostri dipendenti su tutto ciò che ha attinenza con la disciplina.

Dico, cioè, che il problema va riguardato più sotto l’aspetto della forma e dello spirito mutevoli entrambi a seconda degli uomini, dei valori etici in giuoco, delle contingenze, ecc. che sotto quello della sostanza. L’uniformità di metodo e di misura che taluni valorosissimi colleghi pur sostengono con argomentazioni indubbiamente brillanti, se appare logica in via teorica, non mi ha mai troppo convinto, invece, nella sua traduzione pratica.
La disciplina come l’affiatamento, la coesione, il rendimento, ecc. di un reparto, non credo possa dipendere dall’«uniformità» di misura nei mezzi a disposizione dei comandanti, ma piuttosto dal modo come tali mezzi sono applicati: si tratta, in altre parole, di «stile» più che di «regola».
Del resto, per intendere quale profonda influenza possano, in questo campo, esercitare differenti sistemi, basta vedere con quanta maggiore semplicità si svolge l’andamento disciplinare negli altri corpi dell’esercito e confrontarlo con la complessa e preoccupata ricerca con cui, in troppi nostri comandi ancora, si fruga e si inquisisce anche su quisquilie di pochissimo rilievo.

Tale stato di cose non può esser fatto risalire come da taluni si crede ad un più elevato concetto della disciplina o ad una particolare tendenza a più meticoloso lavoro di indagine tutto proprio del nostro abito professionale. Deve di ciò ritenersi, invece, causa preponderante, il modo come spesso si effettua l’intervento gerarchico degli organi cui spetta la revisione delle punizioni inflitte (questione, quindi, di forma), i quali organi, preoccupati dall’immancabile sindacato dei comandi superiori, operano il più delle volte con la prevenzione di non doversi poi trovare in contrasto con le vedute ed il giudizio di chi è più in alto e di non mostrare il fianco ad osservazioni e rilievi.
Donde un’analisi meticolosa, quanto assai spesso superflua, della concatenazione fra causa ed effetto per la ricerca di responsabilità riflesse che il più delle volte esistono solo in tesi astratta, ma che, con artificiose argomentazioni, si fanno discendere al caso singolo pur di dare ai giudici più elevati in grado, la sensazione di una scrupolosità e di una perspicacia particolari, quando addirittura non è in giuoco tutta una architettura di sottigliezze per disperdere o attenuare responsabilità personali che magari non sussistono nemmeno.

Con ciò non voglio giungere alla conclusione di dover invocare nuove norme od istruzioni, come se mancassero sane e precise direttive in proposito (basterebbe citare la luminosa nota preliminare al nostro «Regolamento generale» per interrompere ogni ulteriore commento al riguardo) quanto piuttosto di manifestare la mia convinzione sulla necessità di insistere nel pretendere ed ottenere un più reale riconoscimento di quella bene intesa autonomia di governo disciplinare che, secondo le note competenze regolamentari, è attribuita ai singoli comandanti di reparto specialmente se comandanti di corpo i quali ultimi poi, indubbiamente, posseggono gli elementi necessari e sufficienti per giudicare con serena obbiettività anche le più delicate situazioni.

Non basta, cioè, che nelle più alte sfere della gerarchia questo principio sia apertamente inteso e largamente applicato, ma è indispensabile che esso si trasfonda con i suoi benefici effetti in tutti noi, fino a vincere, anche con efficace azione diretta, le resistenze passive e le riluttanze di coloro che per pigrizia spirituale o per esagerato attaccamento ad un vieto tradizionalismo tanto superato, continuano a battere la vecchia carreggiata.
Ammesso e riconosciuto ormai che il comandante di corpo possa in particolare infliggere o convalidare, per l’identica mancanza commessa da diversi militari in diverse circostanze, una semplice consegna in caserma come 5 o più giorni di prigione, senza incappare in richieste di spiegazioni con relative censure e sentirsi magari modificare il suo giudizio, tale principio non può non essere ragionevolmente esteso, con largo spirito di comprensione, anche ai comandi di ufficiale di grado inferiore, che, nell’Arma, hanno tutte le caratteristiche dei comandanti di distaccamento.
Solo, infatti, chi conosce direttamente uomini e cose può al momento opportuno essere indulgente o restringere i freni, e non chi, esaminando a distanza di tempo e di luogo una dizione di mancanza, deve poi giudicare su impressioni esclusivamente soggettive o su elementi di raffronto che nulla, o troppo poco, possono dire della personalità psicologica, volitiva, etica ed intellettuale di chi ha mancato o delle influenze od anche delle circostanze che hanno accompagnata l’avvenuta infrazione.

Insisto su queste argomentazioni non per mettere in dubbio o per negare la doverosa, ed anzi, molto spesso necessaria, azione di controllo da parte dei comandi via via più elevati, ma soltanto per esprimere il mio convincimento che essa può e deve esplicarsi in altre e più proficue sedi, come per esempio: nel corso delle ispezioni e delle visite; nell’esame di reclami; in presenza di particolari fenomeni disciplinari o di situazioni anormali, ecc. In altri termini, la trasmissione giornaliera periodica di specchi o di prospetti che indichino, come i grafici di un barografo, l’andamento disciplinare di un reparto, non deve servire a meno che si tratti di gravi o di troppo stridenti anomalie per una stillazione minuta di questa o di quella mancanza o per ragguagli di misura nelle punizioni inflitte - esercizio sterile quanto pericoloso per il prestigio del comandante che ne subisce spesso le inevitabili conseguenze - bensì per avere la sensazione complessiva di ciò che avviene in questo settore delicatissimo dell’azione di comando e correggere in tempo un indirizzo errato, una maniera troppo forte, una insufficienza di energia, una rilassatezza di freni e così via.
Né si obbietti che in tal guisa si finirebbe col nuocere alla unicità di indirizzo o di misura perché a prescindere dal fatto che ciò non è sempre necessario, tanto che perfino in diritto penale oggi si ammette una differenza di pena in rapporto alla diversa personalità del criminale tale unicità, se convincente in via teorica, non mi sembra, come più sopra ho accennato, raggiungibile, poi, al caso pratico.

Esaminiamo ora la questione in particolare. Un colonnello comandante di corpo, che in ogni caso ha più di 25 anni di servizio e che ha raggiunto il suo grado attraverso una selezione sempre più rigorosa, possiede indubbiamente una somma di esperienze tali da doverglisi riconoscere senz’altro la facoltà di essere giudice competente in sede disciplinare, tanto più che le norme del regolamento di disciplina e di quello generale per l’Arma, la facoltà del reclamo degli inferiori e l’applicazione obbligatoria di determinati provvedimenti di stato esplicitamente previsti dei casi più gravi, costituiscono già di per se stessi una guida, oltre che uno stimolo od una remora, ad essere in questa funzione cauti e sereni, come la sua delicatezza particolarmente impone.
Quando i comandanti di corpo avranno definitivamente raggiunta la certezza di questa specifica loro competenza, un primo grandissimo passo potrà dirsi compiuto.

Ma a costo di cadere in una ripetizione, vorrei poter tutti convincere che indubbiamente ci si fermerebbe a questo primo passo, col pericolo di ricadere nel medesimo errore, e forse anche accentuato se il medesimo riconoscimento si arrestasse ai soli piani più elevati della gerarchia. È assolutamente necessario, invece, che lo stesso stato di tranquillità e di sicurezza discenda razionalmente e gradatamente su tutti gli organi sottoposti in ragione diretta della loro importanza e del rispettivo grado, in modo che ciascuno, nella sua sfera d’azione e con il timone della propria navicella più sciolto, possa incedere con maggiore libertà fra gli scogli di questo mare sempre un po’ insidioso.
Oggi, poi, che tutto il sistema punitivo tende sempre più ad una rieducazione ed elevazione dei fattori essenzialmente morali del militare, tanto che le conseguenze materiali delle punizioni possono essere alleviate o addirittura soppresse quando non se ne ravvisi più la necessità, oggi tale nuovo orientamento appare anche più agevole e più logico, perchè il comandante che punisce, convinto di dare ai suoi provvedimenti il voluto carattere rieducativo, avrà sempre più chiara la visione del modo di adeguarli, caso per caso, alla sensibilità ed all’indole del dipendente che deve ricondurre sulla smarrita strada.

Né deve sorgere il timore che una più sollecita e più estesa attuazione dei sistema, già del resto tracciato dalle direttive in vigore, possa condurre ad alterazioni non prontamente riparabili: i mezzi di trasporto più veloci e più pronti ormai a disposizione di tutti gli ufficiali dell’Arma rendono invero possibili frequentissimi contatti con i propri dipendenti anche se disseminati in vasto territorio, talché, pur senza dover chiedere la consultazione di pratiche o di altri documenti, ci si potrà sempre render conto del modo come la disciplina è amministrata, poiché agli occhi attenti di un esperto comandante bastano pochi elementi raccolti sul posto per capire come stanno le cose e provvedere o correggere in conseguenza.
Si svilupperà così, in armonia coi nuovi tempi, l’auspicato spirito, più sereno e più alacre che deve dare a ciascuno di noi le vere e profonde soddisfazioni della vita militare, quelle soddisfazioni cioè che provengono dalla fiducia e dalla stima di chi sta più in alto e dall’affetto e dalla comprensione di coloro che sono affidati alle nostre cure ed alla nostra guida.