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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte Costituzionale

Sentenze tratte dal sito www.cortecostituzionale.it

Oggetto del giudizio - Sopravvenuto intervento legislativo sostitutivo della disposizione censurata - Non incidenza sul contenuto della disciplina.
Esecuzione della pena - Condannato all’ergastolo per uno dei delitti di cui alla norma censurata - Ammissione alla liberazione condizionale - Esclusione in assenza della collaborazione con la giustizia - Lamentata lesione dei principi della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale del condannato - Non fondatezza della questione.

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, primo periodo, come modificato dal d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (Costituzione, art. 27, comma terzo)]

Corte Costituzionale, sentenza n.135 del 24 aprile 2003. Pres. Riccardo Chieppa, Red. Guido Neppi Modona.

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso, nell’ambito di un procedimento di sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza del 6 marzo 2002, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordinamento, l’ammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo comma 1, primo periodo, dell’art. 4-bis.

Il rimettente premette di essere investito di una richiesta di liberazione condizionale presentata da un soggetto che sta espiando la pena dell’ergastolo per effetto di due condanne (la prima a ventisei anni di reclusione e la seconda a pena perpetua), entrambe per sequestro di persona a scopo di estorsione, e che non si trova nelle condizioni previste dall’art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario. Al riguardo, il giudice a quo precisa di avere proceduto, attraverso l’amministrazione penitenziaria, a sollecitare il condannato a collaborare con la giustizia al fine di chiarire la vicenda relativa al secondo sequestro, per il quale l’istante «potrebbe (e dovrebbe, se vuole vedere accolta la propria istanza) dire assai di più di quanto non ha detto», ma tale sollecitazione era rimasta senza esito.

Nell’ordinanza si espone inoltre che il condannato ha fruito di permessi premio dal 1987, salvo due periodi di interruzione a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, e successivamente a causa della sottoposizione tra il 1993 e il 1994 al «regime di alta sicurezza, con sospensione dei benefici di legge», per un’estorsione in danno di un altro detenuto commessa nel 1993, oggetto di condanna a due anni e sei mesi di reclusione inflitta con sentenza divenuta definitiva nel 1998.

Ciò premesso, il rimettente rileva che l’ammissione del condannato alla liberazione condizionale è preclusa dalla disposizione censurata in quanto:

  • tale disposizione è applicabile, secondo la giurisprudenza prevalente, anche alla liberazione condizionale in ragione della natura mobile del rinvio contenuto nell’art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 all’art. 4-bis, sì che anche in relazione a tale beneficio è operante la condizione che il condannato abbia collaborato con la giustizia;
  • il condannato non si trova in una situazione di collaborazione inesigibile e, in particolare, in una situazione di impossibilità di collaborare in conseguenza dell’integrale accertamento dei fatti alla stregua della sentenza n. 68 del 1995;
  • non può trovare applicazione nel caso di specie la giurisprudenza costituzionale secondo cui anche in assenza del requisito della collaborazione possono essere ammessi ai benefici e alle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI dell’ordinamento penitenziario i condannati che prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (sentenza n. 445 del 1997), poiché se è vero che il condannato prima della legge di modifica «era avviato da tempo su un percorso riabilitativo», a seguito della condanna riportata per i fatti commessi nel 1993 si è determinata una interruzione della continuità di tale percorso nella fase e nel grado già maturati in precedenza.

Il Tribunale precisa di aver già sollevato nell’ambito dello stesso procedimento identica questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 359 del 2001 per difetto di rilevanza, in quanto condizionata dall’esito del procedimento sulla revoca della liberazione anticipata conseguente alla condanna per il reato commesso durante l’esecuzione della pena.

Intervenuta la decisione di non revocare la liberazione condizionale, il rimettente ripropone la questione dando atto che il condannato ha superato il limite di ventisei anni di pena previsto dall’art. 176 cod. pen. per l’ammissione alla liberazione condizionale.

2. - In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che l’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’ordinamento penitenziario, impedendo l’ammissione alla liberazione condizionale dei condannati all’ergastolo che non collaborano con la giustizia, rende «effettivamente» perpetua la pena nei confronti di tali soggetti.

La disciplina censurata determinerebbe perciò una situazione in tutto analoga a quella presa in esame dalla sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1997, che ha dichiarato, in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

A giudizio del rimettente, il divieto di concessione della liberazione condizionale in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia è causa di una esclusione permanente ed assoluta dei condannati all’ergastolo dal processo rieducativo e di reinserimento sociale, in violazione del precetto contenuto nell’art. 27, terzo comma, Cost., così come lo era prima dell’intervento della Corte costituzionale il divieto di riammissione di tali soggetti alla liberazione condizionale in caso di revoca del beneficio.

Il giudice a quo precisa che nella sentenza n. 161 del 1997 la Corte ha infatti affermato che «se la liberazione condizionale è l’unico istituto che in virtù della sua esistenza nell’ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell’ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale».

Del resto già in precedenza - ricorda il rimettente - la Corte costituzionale aveva sottolineato come l’ammissione alla liberazione condizionale rivesta valore preminente ai fini della compatibilità dell’ergastolo con la Costituzione e aveva affermato che sulla base dell’art. 27, terzo comma, Cost. va riconosciuto in capo al condannato il diritto «a che verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo» (sentenza n. 204 del 1974).
Nell’affermazione della Corte vi sarebbe dunque il riconoscimento di un vero e proprio «diritto soggettivo che trova la sua fonte nella Costituzione», il quale tuttavia per effetto della disciplina censurata si traduce, secondo il rimettente, in un «diritto a rischio di non-fruizione».

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze sottopone al giudizio di questa Corte l’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, non consente al condannato alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti indicati nella disposizione censurata di essere ammesso alla liberazione condizionale.

Il rimettente afferma che secondo la giurisprudenza prevalente la collaborazione con la giustizia è condizione anche per l’ammissione al beneficio della liberazione condizionale (stante la natura mobile del rinvio operato dall’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, all’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario) e che il condannato non si trova in una situazione di collaborazione inesigibile alla stregua della sentenza n. 68 del 1995, né in una situazione in cui potrebbe essere ammesso alla liberazione condizionale per avere raggiunto prima dell’entrata in vigore della disciplina censurata un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (sentenza n. 445 del 1997).

Ciò posto, il giudice a quo rileva che l’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’ordinamento penitenziario, precludendo l’ammissione alla liberazione condizionale dei condannati all’ergastolo che non collaborano con la giustizia, rende effettivamente perpetua la pena nei loro confronti, escludendoli in via permanente dal processo rieducativo, in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.

Ad avviso del rimettente, la disciplina impugnata determinerebbe una situazione del tutto analoga a quella scrutinata dalla Corte con la sentenza n. 161 del 1997, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti, perché tale disciplina determinava appunto una esclusione permanente e assoluta dal processo rieducativo, in violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.

2. - È opportuno precisare che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il comma 1 dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario è stato integralmente sostituito dall’art. 1 della legge 23 dicembre 2002, n. 279; ma per quanto rileva ai fini della presente questione, l’intervento legislativo non ha modificato la disciplina censurata, in quanto si è limitato a recepire il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, ammettendo il condannato ai benefici penitenziari anche nelle situazioni in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rende comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia.

3. - La questione è infondata.

4. - Diversamente da quanto mostra di ritenere il rimettente, la preclusione all’ammissione alla liberazione condizionale che discende dalla disciplina censurata non è equiparabile al divieto che era previsto dall’art. 177, primo comma, cod. pen. prima dell’intervento della sentenza n. 161 del 1997.

L’art. 177, primo comma, cod. pen. è stato dichiarato illegittimo con la menzionata sentenza in quanto, nel prevedere che in caso di revoca della liberazione condizionale conseguente alla commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, ovvero alla trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, la posizione del condannato non poteva essere riesaminata ai fini di una nuova ammissione al beneficio, dettava un divieto assoluto e definitivo, come tale incompatibile con l’art. 27, terzo comma, Cost.

Al contrario, la preclusione prevista dall’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’ordinamento penitenziario non è conseguenza che discende automaticamente dalla norma censurata, ma deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni per farlo: tale disciplina non preclude pertanto in maniera assoluta l’ammissione al beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta.

La giurisprudenza costituzionale in tema di collaborazione impossibile, irrilevante o comunque oggettivamente inesigibile è significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato. Nelle sentenze n. 306 del 1993, n. 357 del 1994, n. 68 del 1995 la Corte ha appunto individuato varie ipotesi di impossibilità di prestare un’utile collaborazione (perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati, ovvero perché la posizione marginale nell’organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi al livello superiore, ipotesi che, come detto, sono ora tutte normativamente previste). La Corte ha poi chiarito, proprio in tema di liberazione condizionale, che «ancorare alla collaborazione la stessa astratta possibilità di fruire di fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso solo ove […] si versi in ipotesi di “collaborazione oggettivamente esigibile”, giacché un comportamento che il legislatore presupponga come condizionante l’applicazione di istituti costituzionalmente rilevanti, non può che essere frutto di una libera scelta dell’interessato e, quindi, essere in sé naturalisticamente e giuridicamente “possibile”» (sentenza n. 89 del 1999).

Alla luce di tali principi, non vi è dubbio che la disciplina censurata non impedisce in maniera assoluta e definitiva l’ammissione alla liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare con la giustizia; scelta che è assunta dal legislatore a «criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il “sicuro ravvedimento” del condannato» (sentenza n. 273 del 2001). A condizione, beninteso, che la scelta se prestare o meno la collaborazione sia oggettivamente e giuridicamente possibile, nei termini sopra precisati; termini che lo stesso rimettente afferma di aver verificato, escludendo che il condannato versi in una situazione di collaborazione inesigibile e segnalando, in particolare, che avrebbe potuto e dovuto «dire assai di più di quanto non ha detto».

5. - Conclusivamente la disciplina censurata, subordinando l’ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo l’accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall’art. 27, terzo comma, Cost.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.