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Materiale per una storia dell'Arma

Cap. dott. Francesco Mosca

RIVISTA DEI CARABINIERI REALI
Anno I - n. 1 - novembre-dicembre 1934

Anticipazioni sui nuovi codici penali militari

1. - La riforma della legislazione penale militare sta per essere un fatto compiuto. Sarà anche questo un superbo contributo di attività e di progresso scientifico dato dal Regime alla lotta contro la delinquenza. Il diritto penale militare fu pel passato assai trascurato, tanto da essere considerato dai più come un ramo cadetto del codice penale comune, se non addirittura una appendice del regolamento di disciplina militare, mentre esso è scienza completamente a sé, che ritrova le sue origini in tempi remotissimi. Già nel diritto romano, il diritto militare costituiva una continua deroga al diritto comune e si faceva distinzione fra delitti commessi dai cittadini e delitti commessi dai soldati (uti civis, uti miles). Ma le invasioni barbariche prima ed il feudalismo poi arrestarono un ulteriore sviluppo del diritto penale militare, nel mentre si affermava sempre più, col sorgere e progredire delle milizie mercenarie, l’arbitrio assoluto del comandante. In seguito, con la progressiva costituzione di eserciti permanenti, cominciò ad essere sentita la necessità di una legislazione penale militare, ma nulla di sostanzialmente interessante si concluse prima della rivoluzione francese che delimitando i poteri anche della autorità militare fissò il contenuto del diritto penale militare. La legislazione rivoluzionaria, passata in Italia con la dominazione napoleonica, fece sentire la sua influenza sulla codificazione di riforma delle leggi penali militari iniziatasi contemporaneamente a quella delle leggi penali comuni, subito dopo la caduta dell’impero napoleonico (1). In Piemonte si ebbe l’Editto penale militare del 27 agosto 1822 ed il Regio editto penale marittimo del 18 luglio I826, cui faceva seguito, dopo la riforma del codice penale comune, il Codice penale militare del 28 luglio I840. La promulgazione dello Statuto portò alla pubblicazione del Codice penale militare sardo del I859, riguardante però solamente l’esercito, mentre per la marina rimase in vigore il vecchio editto del 1826. La necessità di eliminare una situazione di stridente contrasto fra esercito e marina portò alla rielaborazione del codice penale militare del 1859 integrato da disposizioni particolari per la marina. Sorsero così i codici penali militari vigenti per l’esercito e per la marina, i quali, pubblicati con i RR. DD. n. 5367 e 5378, entrambi del 28 novembre 1868, entrarono in vigore il 15 febbraio 1870. La loro redazione affrettata faceva sì che essi non fossero immuni da deficienze e ciò d’altro canto riconosceva la stessa relazione illustrativa dei progetti di legge. Pertanto si può dire che quasi contemporaneamente alla promulgazione dei codici si affermava la necessità(2) di una revisione. I lavori cominciarono, infatti, non appena venne pubblicato, il 30 giugno 1889, il testo definitivo del codice penale comune. Ma alla prima commissione, insediata nel 1889, molte altre seguirono, senza risultati concreti per un cumulo di circostanze, non ultima quella dell’angosciosa effimera vita dei consessi parlamentari degli anni passati.

2. - La guerra incise fortemente sulla codificazione militare, facendo sentire la necessità di profonde modifiche soprattutto nella parte procedurale. Ma solo l’avvento del Fascismo poteva dare precisa e rapida impostazione e risoluzione ai problemi più ardui della riforma. Contemporaneamente allo studio dei nuovi codici penali comuni, con R. D. 28 giugno 1925, veniva nominata una commissione, presieduta dal senatore Pietro Di Vico, con il compito di studiare la riforma della legislazione penale militare, “tenendo presente la necessità di coordinarla con la legislazione penale comune e di informarla all’esperienza della recente guerra ed alle esigenze dei tempi’’. I lavori vennero condotti a termine nei primi mesi del 1932 e nell’aprile di quell’anno la commissione presentava due progetti di codici penali militari, uno pel tempo di pace e l’altro pel tempo di guerra. Tali progetti furono sottoposti all’esame di ministeri, enti vari, comandi, ecc., e di recente venne istituita una commissione governativa, presieduta da S. E. Ovidio Ciancarini, regio avvocato generale militare, con l’incarico appunto di coordinare gli studi, le proposte ed i pareri così raccolti e redigere il testo dei progetti governativi. I lavori sono ormai a buon punto, per cui è imminente la fase conclusiva.

3. - Fra le questioni preliminari, quella riguardante il contenuto specifico della legge penale militare si impose prima di tutte all’attenzione ed allo studio della commissione. Vi furono giuristi che sostennero che la legge e la giurisdizione penale militare dovevano essere quelle stesse del diritto penale comune con alcuni adattamenti consigliati dalle speciali esigenze della vita militare, considerata però come un particolare aspetto della vita civile. Tesi adottata nel dopoguerra dalla repubblica austriaca, che non ha tribunali militari. La commissione non credette però di accedere a tale ordine di idee perché “la legge penale militare è legge speciale (jus singolare) che si differenzia per il suo carattere di permanenza da tutte le altre leggi speciali, dirette semplicemente a regolare condizioni transitorie della vita nazionale comuni a tutti i cittadini’’(3). Strettamente connessa e consequenziale alla precedente si presentò un’altra questione. Si dovevano cioè includere nel nuovo codice penale militare tutti i reati militari e comuni formando così una legge integrale, unica per tutti i militari, oppure si dovevano includere soltanto i reati militari, rimandando per quelli comuni al codice penale ordinario di cui il codice penale militare sarebbe stato così, quasi un complemento? La commissione senatoria, relatore D’Amelio, per il progetto di legge relativo all’autorizzazione al governo per la riforma dei codici penali militari(4), prendendo in esame la questione, si era dichiarata favorevole alla prima soluzione facendo così della legge penale militare una legge integrale. Argomentava infatti che nel cittadino-militare non può mai prescindersi da tale sua qualità che ne muta sostanzialmente ogni atto, e d’altro canto la cosa sarebbe servita a rendere più agevole al giudice militare la conoscenza di tutte le norme penali militari riunite in unico testo, senza costringerlo a rintracciare ed inseguire la norma attraverso successivi rinvii dall’una all’altra legge. I1 sistema presentava però difficoltà non lievi nelle sua pratica attuazione. I1 codice integrale avrebbe dovuto contenere anche tutti i reati perseguibili a querela di parte, quelli di natura contravvenzionale, nonché tutti quegli altri sparsi nelle infinite leggi speciali soggette a continue variazioni: che se poi si fosse invece limitata l’inclusione a quei soli delitti per i quali è concesso dalla legge la procedibilità d’ufficio, come molti avevano proposto, non si sarebbe più avuto una legge integrale. Pertanto la commissione ritenne dover seguire il secondo sistema, quello della legge complementare, confortata in ciò dagli intendimenti del legislatore comune. Infatti la commissione ministeriale per la compilazione di un nuovo codice penale comune, in tema di coordinamento fra leggi speciali e leggi normali, ritenne “doversi i codici penali militari considerare quali leggi speciali rispetto al codice penale comune che costituisce la legge penale generale”(5). I nuovi codici pertanto comprenderanno oltre i reati esclusivamente militari anche quelli che costituiscono una violazione di un diritto comune come quelli per i quali ha carattere di assoluta prevalenza la lesione di un dovere militare che dà al fatto delittuoso il carattere di reato obbiettivamente militare. La semplice mescolanza delle violazioni non poteva infatti essere considerata sufficiente e necessaria ai fini della determinazione del reato militare. Una delle più importanti innovazioni della riforma consisterà nella unificazione della legge in rapporto a tutte le forze armate dello Stato. Astraendo dalla considerazione che la attuale duplicità dei codici urta contro la disciplina militare, che è identica per tutti, lo sdoppiamento diventa una incongruenza ed un assurdo, perché per esempio, accanto ad un codice per l’armata di terra ed un altro per l’armata del mare, si dovrebbe arrivare alla emanazione di un terzo codice per l’armata dell’aria, staccando sotto questo profilo l’una dall’altra le forze armate dello Stato e compilando così dei testi che avrebbero una quasi perfetta uguaglianza di norme. Il servizio militare, ispirato a criteri unici e diretto ad un unico fine, richiede invece unicità di trattamento.

4. - I codici militari vigenti contengono in un unico testo le disposizioni pel tempo di pace e quelle pel tempo di guerra. Orbene, sin dall’inizio dei lavori la commissione esaminò la convenienza di seguire tale criterio o di procedere invece alla compilazione di due codici distinti. Durante l’ultima guerra, la promiscuità degli argomenti, così come trattati dagli attuali codici, ingenerò gravissimi inconvenienti ai quali si cercò di rimediare con affrettate ed improvvisate disposizioni che si accumularono farragginosamente, spesso in contrasto stridente con gli stessi assoluti del diritto penale. Ammaestrato da questa recente esperienza, il governo fascista si impose di ovviare a tale situazione e nello stesso decreto del 1925 che istituiva la commissione di riforma, stabiliva la necessità di riformare il codice, “modificandone anche, in quanto del caso, il contenuto sostanziale e formale per coordinarlo con la legislazione penale comune ed informarlo altresì agli insegnamenti derivanti dall’esperienza della recente guerra ed alle esigenze dei tempi”(6). A questi criteri si è attenuta la commissione di riforma. Non può certamente disconoscersi che il tempo di guerra muta profondamente i normali rapporti giuridici inerenti alle forze armate, e ne crea dei nuovi egualmente essenziali. La sensibilità di questo istituto nel periodo della crisi bellica si moltiplica e si allaccia a tante altre manifestazioni della vita sociale, da cui nel tempo di pace non proveniva alcun riflesso. Nel periodo bellico le forze armate, pur conservando il loro carattere di organismo autonomo, traggono in gran parte le fonti della propria vita e la sostanza della propria efficienza da altri elementi della vita sociale. Col tempo di guerra si producono tre effetti ben distinti:

  1. maggiore importanza dei doveri propri dei militari e quindi necessità di una maggiore tutela dell’osservanza di essi;
  2. creazione di nuovi doveri inerenti allo stato militare, ma concepibili soltanto in riferimento alla condotta della guerra e quindi necessità di dare a tali nuovi doveri il contenuto di doveri giuridici;
  3. creazione di particolari rapporti tra la milizia e gli altri organi od individui ad essa estranei che interessano, sia la efficienza dell’istituto medesimo, sia la condotta della guerra e quindi necessità di disciplinarli in modo speciale.

Sorge quindi una materia particolare, con riferimento ad un periodo di eccezione, il cui contenuto si discosta profondamente dalla materia propria della legge penale militare di pace o si sovrappone ad essa. Così, per esempio, nel tempo di guerra sorge il reato di diserzione in guerra che presenta caratteri ben più gravi ed estremi più rigidi del corrispondente reato preveduto per il tempo di pace. Affermatosi questo particolare contenuto nel diritto penale militare di guerra, assume un carattere ed una importanza quasi del tutto formali, il problema imposto se convenga redigere un testo separato che riguardi lo stato di guerra e che sia applicabile in tale periodo di eccezione, in sostituzione della legge penale militare di pace o se convenga invece redigere un testo unico che comprenda una parte generale, efficace per il tempo normale di pace e per il periodo bellico, ed una parte speciale in cui le disposizioni relative al tempo di pace siano decisamente separate dalle altre relative al tempo di guerra. I codici penali militari vigenti, pur mantenendo separata in un libro particolare la materia esclusiva del tempo di guerra, hanno enunciato promiscuamente, in un altro libro, disposizioni comuni al tempo di pace e disposizioni comuni al tempo di guerra. Ma tale metodo non è certamente il più idoneo a dare snellezza e chiarezza alle norme legislative poiché si viene a creare nella stessa legge una massa di disposizioni normalmente non operanti o in periodo di stasi. E sarebbe inutile elencare la lunghissima serie di reati inclusi nel libro primo delle leggi relative all’esercito e alla marina che nel periodo di pace sono inconcepibili e costituiscono quindi un inutile appesantimento delle leggi stesse. “L’Italia prima fra tutte le nazioni del mondo avrà così un codice di guerra che rappresenterà un’opera poderosa originale degna della tradizione giuridica del genio italiano e che costituirà, nel campo della scienza giuridica e legislativa un’altra affermazione imponente delle capacità costruttive del Regime fascista”(7).

5. - Per quanto lo stato dei lavori della commissione governativa di revisione, come già si è detto, sia molto avanzato, non ci è tuttavia consentito poter fornire ampie anticipazioni circa i particolari dei nuovi codici, il che invece potrà essere fatto in un tempo che ci auguriamo prossimo. Ad ogni modo fra le innovazioni più caratteristiche e che con ogni probabilità saranno mantenute nel testo definitivo della legge vanno segnalate le disposizioni relative ai militari in congedo. Nel passato, la massa degli eserciti era rappresentata esclusivamente dal personale in attività di servizio. I nuovi metodi di guerra hanno variato tale stato di cose, talché la forza in congedo ha assunto oggi particolare importanza, così come ebbe a dimostrare la guerra recente. Di qui la necessità di mantenere vivo fra i militari in congedo il senso della disciplina e lo spirito militare, il che trova riscontro nei nuovi indirizzi nella legge penale militare che considera la qualità militare del congedato come in periodo di stasi e quindi sempre produttiva di vincoli giuridici, specialmente in determinati fatti che per la loro indole (reati contro la fedeltà o la difesa militare) o per i moventi che li originarono (servizio militare già prestato) o per le circostanze nelle quali vennero commessi (mentre si indossa la divisa) devono essere considerati in maniera del tutto speciale e naturalmente in deroga alle leggi penali comuni. Nella prima ipotesi, che costituisce una vera e propria innovazione, è compreso anche il concorso di militari in congedo in reati commessi da militari in attività di servizio. Nella seconda, non si farà distinzione fra causa remota e causa in atto. Nella terza è da rilevarsi che la sottomissione alla giurisdizione ed alla legge penale militare dei militari in congedo che vestono la divisa, sarà limitata solamente a quei fatti che possono riferirsi alla facoltà di indossare l’uniforme, e cioè, insubordinazione, abuso di autorità, duello. La soggezione si avrà anche quando la divisa sia abusivamente indossata.

6. - Anche il problema dei prigionieri di guerra è stato decisamente affrontato codificando i loro rapporti con i militari dell’esercito catturante. I codici penali militari vigenti, riferendosi alle convenzioni internazionali in materia(8), stabiliscono (articoli 545 c. p. e. e 598 c. p. m. m.) che per qualunque reato previsto dal codice, i prigionieri soggiacciono alla giurisdizione militare. Ma l’articolo in esame venne interpretato nel senso che la soggezione del prigioniero di guerra si estendesse sino al limite compatibile con la sua condizione di prigioniero, escludendo pertanto qualsiasi rapporto di subordinazione, sia fra gli stessi prigionieri, sia nei riguardi con i graduati ed ufficiali dell’esercito catturante, mancando la giuridica esistenza del vincolo gerarchico. I nuovi codici provvedono invece in modo chiaro nei riguardi:

  1. dei reati commessi dai prigionieri di guerra;
  2. dei reati commessi in pregiudizio di essi;
  3. dei reati commessi dai prigionieri di guerra italiani presso il nemico.

La soluzione di questo problema costituisce il primo esempio di codificazione in materia.

7. - “Anticipazioni” sui nuovi codici penali militari - non “illustrazione” di essi - abbiamo chiamato queste nostre semplici note; perché l’ampiezza degli argomenti affrontati e risolti dal legislatore è tale da non consentire un efficace riassunto, neppure per sommi capi nel poco spazio concesso ad un articolo. Un elemento però ci pare essenziale e quindi meritevole di essere posto in evidenza: quello del carattere unitario di questa vasta opera di riforma della legislazione penale, militare, civile, mediante la quale il Regime riuscirà ad affermare l’assoluta prevalenza di quei valori morali che danno allo Stato sicurezza pel suo presente, tranquillità pel suo domani.

Approfondimenti

(1) - Nelle Due Sicilie il 30 gennaio 1819 si pubblicava lo Statuto penale militare ed il 30 giugno dello stesso anno lo Statuto penale dell’armata del Mare. Il 1 agosto 1820 veniva promulgato il Codice criminale militare per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Il 15 novembre 1832 si pubblicava il Codice penale militare estense. Con editto del 1 aprile 1842 era emanato il Regolamento di giustizia criminale e disciplinare militare pontificio. L’8 agosto 1846 si pubblicava il Codice penale militare per le regie truppe del Ducato di Lucca. Il 14 maggio 1848 veniva pubblicata la Legge penale militare per l’esercito lombardo. Il 4 gennaio 1849 veniva emanato il Codice penale militare per la repubblica romana e infine in Toscana si ebbe il Codice penale militare del 9 marzo 1856.
(2) - La commissione senatoria nella relazione al progetto del codice marittimo, considerava tale evenienza come una “penosa necessità” (Senato del Regno, atti parlamentari, 1869, pag. 1233).
(3) - Relazione ai progetti del codice penale militare di guerra e del codice penale militare di pace, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1932, pag. 11.
(4) - Senato del Regno, atti parlamentari, legislazione XXVII, sessione 1924-26, documenti, stampato n. 469-A, pag. 6.
(5) - cfr.: Lavori preparatori del c.p. e del c.p.p., vol. 5, parte II, pag. 10, numero 244.
(6) - Senato del Regno, atti parlamentari, leg. XXVII, ses. 1924-26, documenti, stamp. n. 469, pag. 8.
(7) - Relazione ai progetti del c.p. di guerra e del c.p.m. di pace, op. cit. pag. 19.
(8) - La convenzione dell’Aia del 1899 all’art. 8 stabilisce: “I prigionieri saranno sottoposti alle leggi, ai regolamenti ed ordinanze in vigore presso l’armata dello Stato in potere del quale essi si trovano. Qualsiasi atto di indisciplina autorizza nei loro confronti le misure di rigore necessarie”. Le norme della convenzione furono sviluppate e migliorate con la convenzione relativa al trattamento ai prigionieri di guerra compresa negli atti internazionali stipulati a Ginevra il 27 Luglio 1929: convenzione che costituisce la base principale delle disposizioni contenute nel progetto.