• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2003
    >
  • N.1 - Gennaio-Marzo
    >
  • Studi
    >

La direzione di amministrazione dell'Arma dei Carabinieri

Anna Cavallini


1. Premessa

Al fine di comprendere l’organizzazione ed il funzionamento dell’amministrazione militare ed, in particolare, dell’Arma dei Carabinieri occorre preliminarmente chiarire il significato dei termini “amministrazione e gestione”, concetti questi ricorrenti nell’argomento in oggetto.
Spesso tali due vocaboli sono impiegati indistintamente, pur implicando attività tra loro formalmente e sostanzialmente distinte: in realtà, si tratta di momenti diversi di un medesimo processo attraverso il quale l’amministrazione consegue i suoi scopi.
L’attività amministrativa può essere definita come il complesso di atti posti in essere al fine di raggiungere i fini istituzionali dell’organismo. In quanto tale, il concetto di “amministrazione” si lega ad un momento decisorio, ovvero ad una manifestazione di volontà risultante da un processo logico di valutazione.

Essa si lega così ad una volontà di agire e si traduce in ordini che legittimano tutta una serie di attività esecutive. In definitiva, l’amministrazione, in quanto decisione, è un impulso che dà vita ad un concreto operare ed, in quanto tale, alla stessa attività di gestione.
La “gestione” comprende tutti gli atti posti in essere per il raggiungimento delle finalità determinate dagli atti amministrativi e si snoda nell’impiego concreto dei mezzi a disposizione. Connotato essenziale della gestione è la “professionalità” di chi agisce in tale veste: “gestire” non significa mera esecuzione di automatismi tecnico-procedurali.
Il concreto svolgersi dell’attività istituzionale trova una serie di vincoli di carattere giuridico, tecnico ed economico che solo agenti con spiccate capacità professionali possono superare, trovando la singola norma rispondente alle varie esigenze che si presentano per il regolare funzionamento dell’organismo.
In definitiva l’amministrare ed il gestire costituiscono due attività distinte ma complementari, attraverso le quali si persegue il soddisfacimento delle necessità che man mano si presentano: con l’attività amministrativa la volontà dell’autorità decidente diventa norma positiva; con la gestione si attua concretamente tale volontà.

L’attività amministrativa si connota in maniera peculiare nell’ambito dell’amministrazione militare, definita come l’insieme di leggi e regolamenti che regolano il funzionamento di tale attività nell’ambito delle Forze Armate, nonché dei rispettivi organi periferici.
Tale peculiarità deriva dalla molteplicità e dalla diversità dei compiti svolti dalle Forze Armate, le quali operano sia in tempo di pace che in tempo di guerra e che, per tale motivo, necessitano di una struttura flessibile ed adeguata a tali caratteristiche intrinseche.

L’amministrazione militare, in quanto tale, riceve ed impiega i fondi di cui ha bisogno per il raggiungimento dei propri scopi: “amministrare” significa appunto impiegare razionalmente e legalmente i mezzi a disposizione per l’attuazione di fini determinati.
Una volta che l’amministrazione ha predisposto il relativo atto, si rende necessario contabilizzare lo stesso; si fissa cioè in una documentazione quanto disposto dall’atto amministrativo al fine di dimostrare il modo in cui sono stati impiegati i mezzi a disposizione. In sostanza, le funzioni amministrative tendono a prevedere i bisogni, stipulare i contratti ed ordinare le spese; le funzioni contabili, a loro volta, rendono conto dell’attività amministrativa e ne permettono il controllo.
Entrambe le funzioni ricevono una disciplina specifica in quelle norme fondamentali che costituiscono le fonti normative dell’amministrazione e della contabilità militare: attraverso esse il legislatore, in considerazione degli specifici compiti sopracitati, ha permesso delle deroghe alla normativa generale della pubblica amministrazione.

In particolare, possiamo citare la legge sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440) nonché il relativo regolamento ( R.D. 23 Maggio 1924, n. 827), le quali contengono norme di massima sulla tenuta e resa dei conti giudiziali e sulla responsabilità degli agenti che maneggiano valori dello Stato. Altri testi fondamentali sono il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli Organismi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (RAU), approvato con D.P.R. 5 Giugno 1976 n. 1076 e le Istruzioni Amministrative e Contabili al Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli Organismi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (IAC), approvato con Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro, 22 Dicembre 1977. Entrambi i testi prevedono l’istituzione delle Direzioni di Amministrazione presso le Forze Armate, avvenuta a seguito della Legge 20 Febbraio 1981, n. 30.
Recentemente poi, la Legge 31 Marzo 2000, n. 78 ha riordinato l’Arma dei Carabinieri, assegnandole una collocazione autonoma, con rango di Forza Armata, nell’ambito del Ministero della Difesa.

Altri testi normativi di riferimento per l’amministrazione e la contabilità degli Enti Militari sono:
- il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti l’Amministrazione e la Contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari, approvato con R.D. 1928, n. 263;
- il D.P.R. 28 Giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della Difesa;
- il Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministro della Difesa, approvato con D.P.R. 5 Dicembre 1983, n. 939;
- il Decreto Legislativo 28 Dicembre 1998, n. 496, sulla razionalizzazione delle procedure contrattuali dell’Amministrazione della Difesa;
- la Legge 14 Gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti.



2. Le origini della direzione di amministrazione

Fino alla riforma intervenuta nel 1911, l’amministrazione militare si è basata principalmente sul sistema delle “masse”. In base a tale istituto, lo Stato affidava ai Corpi una somma proporzionata alla forza ed alle giornate di presenza, somma suddivisa fra denaro contante e quote per assicurare i vari servizi di vitto, vestiario ecc.; tali quote venivano appunto denominate “massa”: massa vitto, massa vestiario, ecc. L’impiego di tali quote doveva essere documentato attraverso una contabilità interna ai corpi stessi.

Il sistema delle masse aveva il vantaggio di determinare in maniera certa il costo giornaliero del soldato sia nel suo complesso che per ciascun servizio svolto, ma la resa della contabilità era sottratta al controllo della Corte dei Conti. Infatti, i riscontri della Corte dei Conti erano basati esclusivamente sulla contabilità “esterna”: essa dimostrava l’esistenza del diritto a ricevere la quota, ma non il modo in cui essa era gestita.
Al fine di ovviare a tale inconveniente viene emanata la legge 17.7.1910, n. 511, denominata la Legge Tedesco, che procede all’abolizione del sistema delle masse. Essa prevedeva, innanzitutto, che le spese per il mantenimento della truppa ed il funzionamento dei servizi venissero imputate direttamente al capitolo di bilancio competente: di conseguenza nessuna spesa è più sottratta al controllo della Corte dei Conti, essendo ora la contabilità basata su documenti di spesa.
Fra le altre innumerevoli innovazioni, abbiamo il riconoscimento legale dei Consigli di Amministrazione i quali costituiscono il primo passo verso la nascita delle Direzioni di Amministrazione. Si tratta di organi, istituiti presso ogni Corpo, cui compete la gestione dell’ente ed, in particolare, l’amministrazione dei fondi e la tenuta della relativa contabilità. Tra i componenti del Consiglio troviamo un relatore ed un direttore dei conti che è anche segretario del consiglio stesso; essi sono considerati agenti contabili e, in quanto tali, sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei Conti.

È durante la seconda guerra mondiale che nascono le vere e proprie Direzioni di amministrazione, con i soli compiti di somministrazione di fondi e raccolta delle contabilità dei reparti mobilitati.
Con il dispaccio circolare del Ministero della Guerra n. 139900/121/4-1 del 29.6.1943 le Direzioni di Amministrazione sono state istituite anche presso l’organizzazione territoriale, accentrando in sé le funzioni degli Uffici Amministrativi Territoriali e degli Uffici di Contabilità e Revisione, previsti nella legge “Tedesco”. Di fatto, tuttavia, esse hanno continuato ad operare ed esistere nella sola organizzazione dell’Esercito, svolgendo i compiti previsti dalle norme sul decentramento amministrativo: il R.D. 2.2.1928, n. 263 ed il D.P.R. 28.6.1955, n. 1106.

È con il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli organismi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (RAU) e le relative IAC, che le Direzioni di Amministrazione ricevono una disciplina compiuta e particolareggiata circa le funzioni assegnategli; disciplina che sarà trattata compiutamente nei paragrafi successivi.
Tuttavia, è la legge 20 Febbraio 1981 n.30 a conferire alle Direzioni di Amministrazione il crisma della legittimazione. Essa, infatti all’articolo 1, ne prevede l’istituzione presso la Marina, l’Aeronautica e l’Esercito. Nell’ambito dell’Esercito, in particolare, è prevista l’istituzione della Direzione di Amministrazione presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo Comando Generale.
All’articolo 4, la stessa legge enuclea quelle che sono le funzioni principali delle Direzioni di Amministrazione; prima di tutto esse assicurano il finanziamento degli Enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall’Amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei conti relativi. Tale funzione rappresenta una deroga alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto, negli altri Dicasteri la resa del conto viene effettuata alle rispettive Ragionerie Centrali; non di meno il finanziamento viene assicurato con aperture di credito a favore di funzionari delegati. In definitiva, l’istituto delle “contabilità speciali” è un istituto tipico dell’amministrazione militare.
In secondo luogo, la legge prevede che le Direzioni di Amministrazione svolgano le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all’ordinamento delle singole Forze Armate.

Infine, esse esercitano l’azione di controllo amministrativo nei confronti degli Enti della rispettiva giurisdizione, sia in sede ispettiva che in sede di revisione degli atti di gestione, per conto anche della Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa. Anche quest’ultima previsione costituisce una deroga alla contabilità generale dello Stato, la quale affida la revisione delle contabilità alle Ragionerie Centrali presso i singoli Ministeri: le stesse Ragionerie, dopo la revisione, inviano la contabilità alla Corte dei Conti.
Nell’ambito del Ministero della Difesa il rapporto con la Corte dei Conti è tenuto direttamente dalle Direzioni di Amministrazione relativamente alla resa dei conti inerenti sia le contabilità speciali che le aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
Per ciò che concerne l’attività ispettiva “decentrata”, essa viene programmata di concerto con l’Ufficio Centrale delle Ispezioni. Nell’ambito delle Direzioni di Amministrazione sono stati istituiti i nuclei Ispettivi Direzioni Amministrazione (N.I.D.A), che coadiuvano il Direttore nell’assolvimento di tale funzione.
La stessa legge 20 febbraio 1981, n. 30 istituisce, all’articolo 5, una Direzione di Amministrazione interforze con le medesime funzioni delle altre Direzioni. Essa ha competenza sugli Enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato Maggiore della Difesa e dall’ufficio del Segretariato Generale della Difesa nonché sugli Enti Speciali che rendevano il conto all’Ufficio Centrale dei Servizi Contabili presso la Ragioneria Centrale. Fra questi ultimi possiamo citare, ad esempio, l’Ufficio Amministrazione Personali Militari Vari, l’Istituto Geografico Militare ed il Raggruppamento Unità Speciali.



3. Il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli Organismi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (RAU)

Il RAU (D.P.R. 5 Giugno 1976, n. 1076) costituisce il testo fondamentale per l’esame della disciplina sulla Direzione di Amministrazione nell’Arma dei Carabinieri. Essa, tuttavia, si connota in maniera peculiare rispetto al modello descritto nel RAU e specificato nelle relative IAC. Appare quindi necessario esaminare prima la struttura descritta in tali testi e, successivamente, sottolineare le caratteristiche proprie della Direzione di Amministrazione nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri.
Il RAU indica in vari articoli le funzioni di tali organismi ed, in particolare, gli dedica il Titolo XIV il quale costituisce il quadro di riferimento.
L’articolo 389 indica, tra le funzioni, quella della distribuzione dei fondi agli Enti della propria forza armata ed agli Enti a carattere interforze, la cui attività interessa in modo preminente la forza armata stessa, e dislocati nella circoscrizione territoriale dei comandi territoriali.

Negli altri casi, tale funzione è assolta da apposita Direzione di Amministrazione interforze, alle dipendenze del Capo Ufficio del Segretariato Generale della Difesa.
Le Direzioni provvedono, poi, alla revisione della contabilità del denaro e dei materiali, anche per conto della Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa nonché alla revisione, per conto dell’Amministrazione Centrale, dei rendiconti dei funzionari delegati.
In base all’articolo 390, al fine di adempiere a tali compiti, le direzioni procedono all’accertamento del fabbisogno finanziario annuale degli Enti amministrativamente dipendenti nonché al rifornimento dei fondi degli Enti medesimi. Inoltre, le stesse effettuano la revisione della contabilità del denaro e dei conti giudiziali del materiale sulla base delle direttive impartite dal Ministero e dalla Ragioneria Centrale.
All’articolo seguente, si prevede la tenuta da parte degli organismi in questione di apposite scritture per le aperture di credito ricevute, per le somministrazioni di fondi agli Enti e per le operazioni svolte sulle contabilità speciali.
L’articolo 397 affida alle Direzioni compiti di vigilanza sulla tempestiva e regolare resa dei conti nonché sulla regolarità della tenuta dei documenti e registri contabili. In particolare, il Direttore di Amministrazione propone al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri l’esecuzione di ispezioni, amministrative e contabili, anche limitate a determinati settori.

Tale potere ispettivo è esercitato con particolare riguardo a quegli Enti che siano in arretrato con la resa dei conti o che, in seguito alla revisione della contabilità, diano motivo di ritenere che la loro gestione non sia regolare.
La norma successiva prevede che le Direzioni svolgano le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute dalle disposizioni legislative e regolamentari. Tale previsione è stata in seguito ripresa dalla legge 20 Febbraio 1981, n. 30.
Infine l’articolo 399 prevede che il Direttore venga nominato dal Ministro e che sia responsabile degli atti e dei provvedimenti demandati alla Direzione di Amministrazione.



4. La disciplina delle Istruzioni Amministrative e Contabili al RAU (IAC)


Il libro VIII delle Istruzioni Amministrative e Contabili (IAC), (Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 22 Dicembre 1977), contiene norme che specificano ed approfondiscono la disciplina prevista dal titolo XIV del RAU; esso si intitola, infatti, “Le Direzioni di Amministrazione”.
Il primo paragrafo precisa, innanzitutto, che i compiti attribuiti alle Direzioni riguardano sia il settore della gestione del denaro che quello della gestione dei materiali; esso va, poi, ad indicare analiticamente tali compiti. In particolare, in relazione alla gestione del denaro esse provvedono alla gestione delle contabilità speciali, all’anticipazione dei fondi agli Enti nonché alla compilazione e trasmissione alla Corte dei Conti ed alla Ragioneria dei riassunti trimestrali delle anticipazioni e delle spese relative alla gestione degli Enti stessi.

Rispetto alla gestione dei materiali, le Direzioni provvedono alla revisione dei conti giudiziali resi dai consegnatari con debito di custodia ed al loro successivo inoltro alla Corte dei Conti; alla revisione, altresì, dei conti amministrativi resi dai consegnatari con debito di vigilanza.
I paragrafi successivi analizzano, in particolare, le funzioni relative alla gestione del denaro.
Le Direzioni di Amministrazione raccolgono le previsioni iniziali di spesa che gli Enti dipendenti inviano entro il 30 settembre di ogni anno, per il fabbisogno occorrente l’anno successivo. Tali previsioni vengono riassunte, per ciascun capitolo di bilancio, in un apposito modello, successivamente inviato all’Ispettorato Logistico di ciascuna forza armata.

Lo stesso Ispettorato stabilisce le assegnazioni dei fondi per ogni singolo Ente per l’intero esercizio finanziario e distintamente per ogni capitolo di bilancio. Le Direzioni, una volta ricevuta la comunicazione, provvedono a ripartire le assegnazioni fra i singoli Enti, in rapporto al fabbisogno dichiarato in sede di previsione esigenziale di spesa, nonché ad apportare, durante il corso dell’esercizio finanziario, le modifiche alle assegnazioni iniziali richieste dagli enti.
In entrambi i casi, i fondi vengono richiesti alle Direzioni Generali nei limiti delle assegnazioni disponibili su ciascun capitolo di bilancio, tramite richieste di accreditamento in contabilità speciale delle Direzioni di Amministrazione.
A loro volta, le Direzioni concedono mensilmente le anticipazioni agli Enti per mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale; il limite invalicabile sono le assegnazioni fatte a ciascun Ente sui singoli capitoli di bilancio.
Il paragrafo 8 indica, innanzitutto, le scritture contabili attraverso le quali vengono dimostrate le contabilità speciali; ad esempio il registro degli ordinativi di pagamento emessi od il registro dei movimenti sulle contabilità speciali.
In particolare, vengono poi trattate le operazioni di entrata e di uscita in contabilità speciale: le entrate, per le direzioni di amministrazione, derivano dalla commutazione di ordini di accreditamento emessi dal Ministero e di ordinativi di pagamento emessi da altre Direzioni di Amministrazione a titolo di passaggi di fondi. Quest’ultima ipotesi può riferirsi a passaggi temporanei di fondi tra le Direzioni, sostanzialmente dei prestiti, a trasferimenti di accreditamenti disposti nel corso dell’esercizio ed a perequazioni di accreditamenti per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali. Le uscite, a loro volta, scaturiscono innanzitutto dall’emissione di ordinativi per le anticipazioni mensili di fondi e dalle somministrazioni delle dotazioni di fondo scorta agli enti. Ancora, esse derivano da ordinativi di pagamento emessi a favore di altre direzioni, a titolo di passaggi di fondi nonché a favore di terzi creditori, su richiesta degli enti stessi.

Nel caso di momentanee deficienze negli stanziamenti sui capitoli di bilancio, le direzioni possono temporaneamente emettere ordinativi allo scoperto, in attesa dei necessari accreditamenti (paragrafo 9).
I successivi paragrafi trattano della resa del conto alla Ragioneria Centrale ed alla Corte dei Conti: in particolare, vengono indicati i documenti contabili che le Direzioni di Amministrazione inviano ai fini di tali controlli.
Il riscontro contabile ed i controlli amministrativi sulla gestione del contante sono trattati al successivo paragrafo 14: le Direzioni di Amministrazione esercitano il primo per conto della Ragioneria Centrale ed il secondo su delega delle Direzioni Generali interessate alla gestione dei capitoli di propria competenza.
Le Direzioni di amministrazione si occupano, altresì, del controllo della gestione dei funzionari delegati; come per la gestione del contante, esercitano sulla gestione del materiale il riscontro contabile e quello amministrativo.
Infine, il paragrafo 28 ribadisce la funzione di vigilanza delle Direzioni di Amministrazione sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarità della gestione, dei documenti e dei registri contabili nonché la funzione ispettiva.
Questa breve introduzione alle funzioni delle Direzioni di Amministrazione verrà approfondita nei successivi paragrafi in riferimento alla Direzione di Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri, evidenziandone altresì le caratteristiche peculiari.



5. La direzione di amministrazione dell’Arma dei Carabinieri: organizzazione e funzioni

La Direzione di Amministrazione costituisce un organo specializzato alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore ed inserito nel Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; essa svolge, a livello intermedio, le attività del Servizio di Amministrazione.
In particolare, l’organizzazione amministrativa dell’Arma dei Carabinieri si basa sul Comando Generale quale organo di vertice, sulla Direzione di Amministrazione a livello intermedio e su organi periferici quali Enti, Distaccamenti e Reparti.
La distinzione tra Enti e Distaccamenti si basa sulle modalità di finanziamento e di resa del conto: mentre gli Enti ricevono i fondi direttamente dalla Direzione di Amministrazione e ad essa rendono il conto, i Distaccamenti ricevono la somministrazione dei fondi dagli Enti e ad essi rendono la contabilità: gli Enti, a loro volta, inseriranno detta contabilità nella propria.

Diversa è la figura del Reparto: non ha autonomia di bilancio e deve, quindi, essere autorizzato all’esecuzione di spese dall’Ente o dal Distaccamento nel quale esso è inserito.
La Direzione di Amministrazione opera in funzione di raccordo a livello amministrativo tra l’organizzazione centrale e quella periferica dell’arma; costituisce, in altre parole, l’organizzazione amministrativa intermedia dell’Arma dei Carabinieri.
Fino alla riforma intervenuta nel 2001 con la Legge di Riordino dell’Arma dei Carabinieri (Legge 31 marzo 2000, n. 78), gli Enti dipendenti dalla Direzione di Amministrazione erano 27 tra Regioni, Scuole etc., 6 Distaccamenti Ordinari, 13 Distaccamenti Minori nonché 536 Stazioni Capoluogo che assumevano la configurazione amministrativa di Reparti.

Dal 1 gennaio 2002 la nuova configurazione vede:
- 7 Enti (5 Raggruppamenti Tecnico-Logistici Amministrativi, CNA, Reparto Autonomo presso il Comando Generale);
- 4 Distaccamenti Ordinari (Rgt. Corazzieri, 2^ Brigata Mobile, Raggruppamento Elicotteri di Pratica di Mare (Roma) e Comando Unità Mobili Specializzate “Palidoro”);
- 152 Sezioni Amministrative a livello Regione, Scuole, Battaglioni, Reggimenti Allievi Carabinieri e Comandi Provinciali/Territoriali.

La Direzione di Amministrazione è retta da un Colonnello del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri e non più da un ufficiale del Corpo di Amministrazione dell’Esercito, a seguito della sua collocazione autonoma, con il rango di Forza Armata nell’ambito del Ministero della Difesa (art. 1, L. 31 Marzo 2000, n. 78).
La Direzione si articola su:
- Segreteria;
- Nucleo Ispettivo;
- 1^ Sezione Giuridico Amministrativa;
- 2^ Sezione Contratti;
- 3^ Sezione Contabilità Speciale;
- 4^ Sezione Revisioni Rendiconti-Gestione Danaro;
- 5^ Sezione Revisione Rendiconti-Gestione Materiale;
- 6^ Sezione Trattamento Economico;
- 7^ Sezione Trattamento Quiescenza;
- 8^ Sezione Equo Indennizzo;
- 9^ Sezione Codificazione Mezzi e Materiali.
Prima di esaminare nel dettaglio le funzioni svolte da ciascuna delle sezioni componenti la Direzione di Amministrazione, occorre preliminarmente descriverne le funzioni generali, a partire dalla legge 20 Febbraio 1981, n. 30, già precedentemente citata, istitutiva, tra le altre, della Direzione di Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri.
I compiti svolti dalla Direzione di Amministrazione possono essere così riassunti:
- assicurare il finanziamento degli Enti amministrativamente dipendenti;
- svolgere le funzioni di natura giuridico-amministrativa assegnatele dall’ordinamento;
- esercitare l’azione di controllo amministrativo nei confronti degli Enti sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione;
- svolgere funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per il Comandante Generale in relazione all’attività decentrata;
- effettuare un coordinamento con i vari uffici e Direzioni del Comando Generale nelle materie di competenza;
- eseguire un’attività di vigilanza sulla gestione degli Enti, mediante controlli amministrativo-contabili dei rendiconti trimestrali.

Il Nucleo Ispettivo

Di prossima costituzione, il Nucleo Ispettivo della Direzione di Amministrazione si comporrà di quattro Ufficiali superiori. Esso svolgerà preminentemente le proprie funzioni nell’ambito dell’attività ispettiva regolata dagli articoli 524 e seguenti del RAU e dal Libro XII delle IAC al RAU.
In base all’art. 524 del RAU, il Ministero della Difesa esercita l’azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile del materiale e del contante da parte di Enti e Distaccamenti, mediante ispezioni amministrative e contabili.

Le ispezioni si distinguono in:
- ordinarie: svolte periodicamente in base a norme legislative;
- straordinarie: disposte ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- dirette: quelle eseguite da ispettori dell’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) del Ministero della Difesa;
- decentrate: eseguite su delega di ISPEDIFE.
Il Nucleo Ispettivo avrà il compito di eseguire, innanzitutto, le ispezioni ordinarie decentrate da ISPEDIFE: tale ufficio predispone ogni anno l’elenco delle ispezioni che devono essere eseguite, decidendo altresì quelle che verranno decentrate al Direttore della Direzione di Amministrazione. Fino alla costituzione del Nucleo Ispettivo, il Direttore di Amministrazione deciderà a quale ufficiale affidare l’esecuzione dell’ispezione: in seguito, tale attività verrà affidata ad un Ufficiale appartenente al citato Nucleo Ispettivo.

Le ispezioni possono avere carattere sia amministrativo sia contabile. In base all’art. 528 del RAU le ispezioni amministrative riguardano la gestione amministrativa di Enti e Distaccamenti; in particolare, concernono l’accertamento della conformità degli atti amministrativi alle disposizioni legislative, regolamentari ed alle istruzioni ministeriali nonché la convenienza ed economicità degli atti di gestione.
Oggetto delle ispezioni amministrative sono, ad esempio, le verifiche di cassa (l’ammontare dei fondi e dei valori custoditi deve corrispondere alle risultanze indicate nelle scritture contabili), le verifiche delle contabilità relative alla gestione del denaro e dei materiali e l’accertamento dell’esattezza dei dati relativi alla forza (art. 529 RAU).
Le ispezioni contabili riguardano, invece, l’accertamento della regolarità della tenuta dei registri e dei documenti contabili nonché la regolarità e la tempestività della resa dei conti; la verifica della regolarità delle anticipazioni e della consistenza delle casse e dei materiali limitatamente alla parte contabile.

Sia il RAU sia le IAC indicano dettagliatamente i documenti che devono essere redatti a seguito delle ispezioni: in particolare, l’ispettore redige una nota riassuntiva nella quale riepiloga i dati salienti dell’ispezione nonché la vera e propria relazione nella quale indica i vari controlli effettuati ed eventuali rilievi riscontrati a seguito dell’ispezione. Entrambi i documenti vengono inviati a ISPEDIFE e, tramite questo, al Ministero della Difesa.
Qualora nel corso dell’ispezione emergano fatti dannosi che comportano una responsabilità amministrativo-contabile, l’ispettore è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi dell’Amministrazione centrale (art. 532 RAU).
Il Nucleo Ispettivo interverrà, altresì, nelle verifiche amministrativo-contabili attuate dal Ministero del Tesoro: in particolare, il Ministero dialoga direttamente con ISPEDIFE e, tramite questo, con la Direzione di Amministrazione (Nucleo Ispettivo). Infatti, una volta terminata la verifica il Ministero del Tesoro informa ISPEDIFE di eventuali rilievi mossi; questi, a sua volta, li comunicherà al Nucleo Ispettivo affinché dia chiarimenti sui rilievi stessi.
Per prima cosa, il Nucleo Ispettivo chiederà all’Ente ispezionato possibili giustificazioni alle problematiche emerse; successivamente sulla base di tali chiarimenti e delle norme di legge comunicherà ad ISPEDIFE le risposte ai rilievi mossi.
Il Ministero risponderà, a sua volta, tramite ISPEDIFE prendendo atto delle spiegazioni fornite dal Nucleo Ispettivo oppure non ritenendo le giustificazioni addotte idonee al superamento dei rilievi mossi.

1^ Sezione: giuridico-amministrativa

L’articolo 4 della Legge 20 Febbraio 1981, n. 30, istitutiva delle Direzioni di Amministrazione, assegna ad esse, tra le funzioni da svolgere, quella giuridico-amministrativa.
In particolare, la 1^ Sezione provvede alla gestione delle pratiche di propria competenza afferenti la responsabilità amministrativa e/o contabile degli agenti preposti all’attività ed alla gestione amministrativa degli organismi militari in ambito Arma dei Carabinieri, l’infortunistica stradale, i pignoramenti e la tutela legale.

La responsabilità amministrativa concerne i casi in cui dipendenti dello Stato, per inosservanza colposa o dolosa dei loro obblighi di servizio, cagionino alla Pubblica Amministrazione un danno erariale.
La responsabilità amministrativa può essere causata, innanzitutto, da ammanchi, smarrimenti e furti di materiale e denaro dell’Amministrazione Militare. In questo caso, abbiamo altresì una responsabilità contabile che ricorre per gli agenti preposti ad una attività di gestione contabile, implicante maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato e sorge ove vi sia un danno causato dalla mancata restituzione o dall’omessa dimostrazione di un legittimo impiego del denaro, etc.
Appena accaduto il fatto, il Comandante del Reparto che ha in affidamento il materiale o il denaro deve informare il Comando Interregionale competente il quale, dopo aver fatto apposita denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Autorità Giudiziaria nel caso si ravvisi l’ipotesi di reato, predispone la relazione d’inchiesta.

Successivamente, il Comando Interregionale invia, in doppia copia, il fascicolo dell’inchiesta alla 1^ Sezione: nell’ipotesi in cui l’importo dei danni causati sia inferiore a 2.582,28 Euro, la 1^ Sezione predispone il Decreto di addebito o di scarico, a firma del Direttore di Amministrazione, su delega del Comandante Generale. Nel caso in cui l’importo superi tale cifra, la 1^ Sezione esprime un parere al Ministero della Difesa, il quale emetterà il sopra citato decreto.
In generale, il decreto di scarico è emanato ove sia riconosciuto sussistente il caso fortuito o causa di forza maggiore. Anche in questo caso gli atti vengono inviati alla Procura della Corte dei Conti. La responsabilità amministrativa può conseguire, altresì, a seguito di incidenti stradali i quali si distinguono a seconda che coinvolgano oppure no un mezzo militare.

Nel caso di incidenti stradali che coinvolgano un mezzo militare, la procedura per la definizione della pratica inizia con l’istruzione dell’inchiesta da parte del Reparto che ha in uso il mezzo (Legge 31 Dicembre 1962, n. 1833). In particolare, il primo atto da compiere è la segnalazione dell’accaduto alla 1^ Sezione, con un messaggio di comunicazione del fatto secondo quanto previsto dalle Istruzioni sul Carteggio.
Successivamente la pratica viene istruita dal competente Comando Interregionale, il quale nomina la commissione d’inchiesta: una volta terminati i lavori della commissione con la stesura della relazione, il Comando provvede ad inviarla alla Direzione di Amministrazione - 1^ Sezione, la quale appronta il relativo fascicolo.
Ove il mezzo militare sia riparabile senza oneri per l’Amministrazione, la 1^ Sezione provvede ad archiviare la pratica. Ove invece vi sia la responsabilità del militare, la 1^ Sezione decide se concordare o meno con il parere espresso nella relazione d’inchiesta approntata dall’Ente.

Nell’ipotesi in cui l’importo dei danni causati dall’incidente stradale non superi 2.582,28 Euro, la 1^ Sezione provvede ad approntare il relativo decreto; altrimenti invia il proprio parere al Ministero della Difesa.
Ogni fatto dannoso per l’Amministrazione deve essere comunicato alla Corte dei Conti: in caso di mancata accettazione del provvedimento amministrativo di addebito, i responsabili sono deferiti alla Procura Generale della Corte dei Conti per l’instaurazione del giudizio formale di responsabilità.
La 1^ Sezione si occupa, altresì, della ripetibilità di somme erogate “a vuoto” dallo Stato al personale dipendente a seguito di infortuni con mezzi privati. In questo caso, la competenza della 1^ Sezione ha come limite l’importo di 2.478,99 Euro, previsto dall’art. 44 del RAU; ove tale importo venga superato la competenza è del Ministero della Difesa.
In particolare la 1^ Sezione, si occupa dell’esame, dell’istruzione e della predisposizione del relativo atto, dandone notizia, altresì, all’Avvocatura di Stato; ove vi sia la possibilità di una transazione tra le parti la 1^ Sezione deve richiedere un parere alla stessa Avvocatura.

Nel settore dei pignoramenti, essa predispone le lettere di trasmissione al Centro Nazionale Amministrativo per la prescritta dichiarazione di terzo.
In materia di risarcimento dei danni provocati dall’Arma dei Carabinieri ai terzi, la 1^ Sezione procede al pagamento delle spese legali.
Infine, essa predispone le disposizioni, raccolte e direttive per gli Enti dipendenti in materia di:
- conto corrente postale e bancario;
- istituzione Corte dei Conti;
- alloggi di servizio;
- tutela della Pubblica Amministrazione nei giudizi amministrativi e contabili.

2^ Sezione: contratti

I contratti della Pubblica Amministrazione sono stipulati sulla base del procedimento dell’evidenza pubblica, ovvero un insieme di norme che regolano la formazione della volontà della pubblica amministrazione e la scelta del contraente e le sottopongono al controllo di un autorità diversa da quella che è parte del contratto.
In particolare, la 2^ Sezione ha competenza relativamente ai contratti stipulati dalla Direzione di Commissariato: si tratta per lo più di contratti accentrati, relativi ad ingenti quantità di merci.
Una volta stipulato il contratto, esso diventa eseguibile, per l’Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri, solo con l’approvazione dello stesso da parte del Comandante Generale, in qualità di Direttore Generale; il decreto di approvazione è, appunto, predisposto dalla Direzione di Amministrazione - 2^ Sezione.

L’atto di approvazione è ricostruito dalla dottrina come un atto di controllo che assume la forma di un atto amministrativo a sé stante col quale un organo diverso da quello che ha stipulato il contratto ne ordina l’esecuzione ed assume l’impegno della relativa spesa. Infatti, la 2^ Sezione procede alla predisposizione del decreto di approvazione e successivamente appronta il mandato informatico con il quale impegna la spesa sul capitolo di bilancio competente. In momenti diversi, entrambi gli atti vengono inviati alla Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa prima, ed alla Corte dei Conti poi, per la registrazione.
Una volta restituiti gli atti, la Direzione di Amministrazione provvede a notificare l’avvenuta registrazione all’altra parte contraente: dalla notifica comincia a decorrere il termine entro il quale la Ditta deve provvedere alla fornitura della merce oggetto del contratto.

Spesso accade che tale termine venga violato: in questo caso, alla Ditta verrà applicata una penalità, stabilita dal Capitolato Generale degli Oneri ed il cui importo varia a seconda dei giorni di ritardo sui termini della fornitura.
In particolare, in caso di penalità la Direzione di Commissariato invia tutta la documentazione del contratto all’Ufficio Tecnico Territoriale unitamente ad un prospetto di liquidazione, nel quale indica fra l’altro la misura della penalità.
In tali casi, la 2^ Sezione può anche chiedere all’Ufficio una nuova determinazione, ove rilevi degli errori in quella precedentemente fatta. L’altra parte contrattuale ha 6 mesi di tempo per contestare la determinazione della misura della penalità; in questo caso, la 2^ Sezione chiede un parere all’Ufficio Tecnico Territoriale ed ove tutti concordino con l’istanza presentata viene emanato dalla Direzione di Amministrazione un decreto di disapplicazione delle penalità.
La competenza della 2^ Sezione riguarda, altresì, la predisposizione dei decreti di atti aggiuntivi ai contratti per modifiche al contenuto dello stesso contratto, i quali seguono la stessa procedura dei decreti di approvazione.
La 2^ Sezione, emana anche il decreto relativo all’aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, fino alla concorrenza di 1/5 del valore del contratto: successivamente al decreto viene predisposto un impegno di spesa ed entrambi sono registrati alla Ragioneria Centrale (solo nel caso in cui l’importo superi una determinata cifra, vi è la registrazione anche alla Corte dei Conti). La 2^ Sezione predispone anche i decreti relativi ad anticipazioni pari al 5% del valore del contratto: con tale atto si autorizza la Ditta a fornire, anticipatamente rispetto al termine stabilito per la fornitura, la merce oggetto del contratto nella misura del 5% della sua quantità.
Il contenzioso oggetto della competenza della 2^ Sezione può essere originato dal fatto che la controparte non viene soddisfatta nel proprio credito: ciò può essere causato, ad esempio, dal fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo è previsto dall’art. 69 della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato; esso prescrive che qualora un’amministrazione dello Stato abbia a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, debba richiedere la sospensione del pagamento da parte delle altre amministrazioni a tale soggetto.
In altre parole, il fermo amministrativo viene chiesto da un’amministrazione creditrice ad altre amministrazioni debitrici, le quali sospendono per tale motivo i pagamenti.

3^ Sezione: contabilità speciale

La 3^ Sezione si occupa, innanzitutto, del controllo delle richieste fondi mensili presentate dagli Enti. La gestione amministrativa degli Enti si basa sull’istituto delle assegnazioni, attraverso le quali i fondi stanziati nello Stato di previsione del Ministero della Difesa sono messi a disposizione degli Enti stessi.
Le assegnazioni costituiscono, a norma dell’art. 20 della Legge 468/78 che ha introdotto nuove norme in materia di Contabilità Generale dello Stato, il limite assolutamente insuperabile da parte degli Enti: essi non posso spendere più di quanto stanziato con le assegnazioni su ciascun capitolo di bilancio.

Il VI Reparto- SM- Ufficio Bilancio, di concerto con gli Uffici Gestori del Comando Generale, provvedono alle assegnazioni dei fondi e le comunicano alla Direzione di Amministrazione la quale, a sua volta, informa gli Enti.
A differenza delle Direzioni di Amministrazione delle altre Forze Armate, la Direzione di Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri ( 3^ Sezione) raccoglie ed esamina le previsioni di spesa degli Enti dipendenti solo per i capitoli relativi agli assegni fissi degli Ufficiali dell’Esercito. Sempre in riferimento a tali specifici capitoli, esamina le richieste, presentate dagli Enti, di variazione alle assegnazioni ricevute e le rettifica, ove lo ritenga opportuno.
Nei limiti delle assegnazioni gli Enti, entro il 20 di ogni mese, inoltrano alla 3^ Sezione la richiesta dei fondi per i bisogni del mese successivo, compilando gli allegati n. 4 e 5 (Libro VI-IAC).
L’allegato 4 è composto di due parti: la richiesta fondi, con la quale si indicano per ogni capitolo di bilancio le somme necessarie; la dichiarazione di ricevuta che riproduce soltanto l’elencazione dei capitoli, essendo riservata alla 3^ Sezione la determinazione delle somme da anticipare.

Infatti, una volta ricevute le richieste da parte degli Enti, si provvede a controllare la disponibilità di cassa degli Enti stessi, i quali possono avere fondi sufficienti a coprire le esigenze: può, quindi, accadere che la somministrazione dei fondi non corrisponda a quanto richiesto dagli Enti.
L’allegato 5 è il Prospetto Dimostrativo dei Fondi Richiesti e da esso devono risultare:
- l’ammontare delle spese sostenute alla chiusura del mese precedente;
- l’ammontare delle spese sostenute e presunte per il mese al quale la richiesta si riferisce;
- il complessivo della spesa;
- l’ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute all’atto della compilazione della richiesta;
- la rimanenza dei fondi o l’eccedenza delle spese sulle anticipazioni, corrispondente alle somme che si richiedono.

La 3^ Sezione provvede alla somministrazione dei fondi attraverso la “contabilità speciale” aperta fra la Direzione di Amministrazione e la Sezione provinciale di Tesoreria di Roma. La contabilità speciale è costituita da accreditamenti trimestrali inviati alla Sezione di Tesoreria dal VI Reparto (tramite BILANCENTES) e di cui è titolare il Direttore di Amministrazione. Tali fondi sono utilizzati per il finanziamento degli Enti, attraverso l’emissione di ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale intestati ai responsabili della cassa di riserva (il Capo Servizio Amministrativo, il Capo Gestione Denaro ed il Cassiere), oppure resi estinguibili dalla Sezione di Tesoreria a mezzo di accreditamento sul Conto Corrente Postale degli Enti.
Le somministrazioni di fondi sono denominate “anticipazioni” in quanto i fondi somministrati non vanno a coprire l’ammontare definitivo delle spese che gli Enti devono sostenere, ma servono per far fronte ai pagamenti occorrenti, salvo conguaglio alla fine dell’esercizio con l’importo delle spese effettivamente sostenute: il limite invalicabile rimane comunque l’assegnazione.
Una volta ricevuta la somministrazione, l’Ente deve inviare alla 3^ Sezione una dichiarazione di ricevuta, la seconda parte della richiesta fondi, dalla quale risulta l’ammontare dei fondi somministrati.
Gli enti, entro i 40 giorni successivi alla fine di ciascun trimestre dell’esercizio finanziario, rendono alla Direzione di Amministrazione il rendiconto della propria gestione.
I rendiconti trimestrali comprendono i seguenti documenti:
- riepilogo delle assegnazioni, anticipazioni e spese (allegato 29);
- rendiconto delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate (allegato 30);
- situazione di tutti i conti (allegato 31);
- dimostrazione riassuntiva dei proventi riscossi e versati in Tesoreria (allegato 32).

La 3^ Sezione, rispetto ai rendiconti presentati dagli Enti, compie una revisione trimestrale delle “situazioni di tutti i conti” e delle dimostrazioni riassuntive dei proventi. In particolare, essa invia alla Corte dei Conti ed alla Ragioneria Centrale, la rendicontazione trimestrale, degli accreditamenti ricevuti e delle anticipazioni somministrate agli Enti nonché un riassunto trimestrale delle anticipazioni somministrate e delle spese eseguite dagli Enti stessi.
Appena giunte le contabilità degli Enti, viene verificata la corrispondenza dei dati risultanti da tali contabilità con quelli che emergono dalle scritture della Direzione di Amministrazione.
Successivamente, esegue un controllo sui riepiloghi delle assegnazioni, anticipazioni e spese e sulle rendicontazioni verificando, ad esempio, che le anticipazioni siano richieste in relazione all’effettivo fabbisogno. In merito alla situazione di tutti i conti, viene eseguito un controllo sul conto transitorio e sul fondo scorta affinché i crediti ed i debiti siano sistemati nel più breve tempo possibile.
Alla fine dell’esercizio finanziario, la Direzione di Amministrazione procede alla chiusura a pareggio della sua contabilità con la contabilità degli Enti. Il rendiconto della chiusura a pareggio è comunicato alla Ragioneria Centrale entro il 31 Maggio di ogni anno. Esso rileva per ogni capitolo di bilancio i versamenti e le riscossioni relativi alle anticipazioni ricevute in più (saldi a debito) ed in meno (saldi a credito): ove l’ammontare dei saldi a debito superi quello dei saldi a credito, la 3^ Sezione conteggerà la differenza a titolo di anticipazione per l’anno finanziario in corso; in caso contrario la differenza verrà rimessa agli Enti a mezzo di apposito ordinativo di pagamento da contabilizzarsi tra le operazioni dell’esercizio scaduto.
La chiusura a pareggio avviene, altresì, con la Direzione di Amministrazione Interforze ed è attuata con le stesse modalità sopra citate.

In relazione alla materia dei proventi, la 3^ Sezione si occupa del controllo e del riepilogo dei versamenti effettuati dagli Enti nonché della presentazione della richiesta, agli Organi Centrali, di rassegnazione agli Enti dei proventi riassegnabili.
Infine, la 3^ Sezione gestisce, come Ufficio Gestore, i seguenti capitoli:
- 2691: fondo scorta;
- 2633: servizi collettivi;
- 2627: compensi per lavoro straordinario al personale civile;
- 2641: spese per interessi legali e rivalutazione monetaria sugli assegni fissi.

4^ Sezione: revisione rendiconti-gestione denaro

La funzione principale della 4^ Sezione è l’esame dei rendiconti trimestrali degli Enti. In base all’art. 257 del RAU gli Enti rendono il conto alla fine di ogni trimestre, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute. Tali rendiconti, predisposti dal Capo Gestione Denaro e firmati dal Capo del Servizio Amministrativo, sono trasmessi alla Direzione di Amministrazione unitamente alla situazione del fondo scorta, del conto transitorio e ad un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi. I distaccamenti, invece, rendono mensilmente conto delle anticipazioni ricevute e delle spese sostenute all’Ente dal quale amministrativamente dipendono; l’Ente, ricevuti i rendiconti, accerta la loro regolarità formale e contabile e li inserisce nella propria contabilità (art. 262-263 RAU).

La 4^ Sezione esegue su tutti i rendiconti un esame sotto il profilo contabile e formale, sia di legittimità che di merito. A seguito di tale revisione, viene compilata una “Nota di Osservazione”, nella quale si indicano i rilievi eventualmente mossi ai documenti contabili presentati dagli Enti; questi, a loro volta, indicheranno eventuali chiarimenti e la Direzione di Amministrazione prenderà una decisione definitiva. Le rettificazioni alla contabilità del contante di un Ente sono regolate dal paragrafo 39 delle IAC: esse possono essere disposte sia dalla 4^ Sezione in sede di revisione della contabilità (come precedentemente descritto), sia ad iniziativa dello stesso Ente interessato.
Successivamente alla revisione e ad eventuali rettificazioni, la Direzione provvede ad inviare la contabilità alla Corte dei Conti. Dal 1994 la contabilità degli Enti non è più conservata dalla Corte dei Conti ma dalla stessa Direzione di Amministrazione: essa stessa provvederà ad inviarla alla Corte dei Conti ove questa ne faccia esplicita richiesta.
Altro compito della 4^ Sezione è la revisione dei rendiconti dei “Funzionari Delegati”: per le spese indicate nel R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, l’Amministrazione Centrale può disporre aperture di credito a favore del Capo del Servizio Amministrativo dell’Ente incaricato di eseguire le spese stesse e tale agente assume le funzioni del funzionario delegato (art. 273 RAU). Il funzionario delegato provvede, in base all’art. 274 del RAU, all’esecuzione delle spese ed alla resa del conto alla Direzione di Amministrazione ogni anno alla fine dell’esercizio finanziario.

Il rendiconto viene, altresì, inviato dallo stesso funzionario delegato alla Corte dei Conti. Il conto è reso per ogni capitolo di bilancio cui l’apertura di credito si riferisce e vi si allegano i documenti giustificativi delle spese effettuate.
La 4^ Sezione provvede ad eseguire su tali rendiconti un controllo amministrativo e contabile, limitatamente ai capitoli di bilancio gestiti dal Ministero della Difesa.
La 4^ Sezione provvede anche alla revisione dei rendiconti relativi alla gestione degli Organismi di Protezione Sociale (OPS), la cui gestione e rendicontazione delle attività è regolata dalla Direttiva SMD-G-023 (Maggio 1999).
Gli OPS svolgono attività di carattere prevalentemente socio-ricreativo, culturale, sportivo ed assistenziale allo scopo di promuovere i vincoli sociali tra il personale sia esso in servizio che in quiescenza. Gli OPS possono essere gestiti attraverso due forme di gestione: l’affidamento in concessione (alle stesse Organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ad Enti ed a Terzi) oppure in gestione diretta, con personale e mezzi propri dell’Amministrazione Militare.
Solo in questo secondo caso si configura una responsabilità contabile, in quanto l’attività di protezione sociale è attuata attraverso un esercizio diretto da parte dell’Ente, attraverso propri organi di gestione: a tal fine, gli Enti ricevono delle assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio per sostenere le spese relative all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dell’OPS. In particolare, il conto giudiziale è reso dal Cassiere in quanto incaricato della riscossione delle contribuzioni dovute dagli utenti. Altra funzione della 4^ Sezione è quella di approntare i decreti di nomina, a firma del Comandante Generale, dei Cassieri degli Enti tenuti alla resa del conto giudiziale.
A seguito della revisione dei rendiconti relativi alla gestione degli OPS, tale Sezione compila eventuali Note di Osservazioni in caso di rilievi ed inoltra, successivamente, la documentazione alle competenti Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti.

Le contabilità revisionate dalla Direzione di Amministrazione - 4^ Sezione possono essere oggetto di rilievi mossi dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa e/o dalla Corte dei Conti in sede di revisione della contabilità, oppure dagli organi di ISPEDIFE e dal Ministero del Tesoro, in sede ispettiva: in tutti questi casi la Sezione in esame provvederà alla definizione di tali rilievi.
Infine, la 4^ Sezione provvede ad inviare, alla competente Autorità Giudiziaria, le documentazioni amministrative da essa richieste ed oggetto di procedimento giudiziario, essendo come abbiamo già visto la Direzione stessa e non più la Corte dei Conti, a custodire, dall’esercizio finanziario del 1994, la documentazione contabile relativa agli Enti dell’Arma dei Carabinieri.

5^ Sezione: revisione rendiconti - gestione materiali

Il compito della 5^ Sezione consiste, innanzitutto, nella revisione della contabilità dei consegnatari dei materiali.
In base all’art. 290 del RAU, essi si suddividono in:
- “consegnatari per debito di custodia”: i quali svolgono un’attività di conservazione dei materiali, in quanto destinati al rifornimento degli Enti, Distaccamenti e Reparti;
- “consegnatari per debito di vigilanza”: ad esso fanno capo tutti i materiali impiegati per il funzionamento dei Comandi, Enti, Distaccamenti, Reparti etc.
A tali categorie di consegnatari corrispondono due tipi diversi di rendicontazioni:
- il conto giudiziale è reso dal consegnatario per debito di custodia ed è sottoposto, oltre al controllo da parte della 5^ Sezione, al giudizio della Corte dei Conti;
- il conto amministrativo è, invece, reso dal consegnatario per debito di vigilanza ed è sottoposto al solo riscontro interno della 5^ Sezione.
La contabilità dei materiali è resa annualmente, dai consegnatari, alla 5^ Sezione; in particolare, il conto giudiziale è reso entro il 28 Febbraio mentre il conto amministrativo entro il 31 Gennaio.

Il conto giudiziale, ai fini della rendicontazione, è costituito dalla seguente documentazione:
- Mod. CM/6-B: elenco delle consistenze iniziali;
- Mod. CM/4: registro dei conti analitici dei materiali;
- Mod. CM/5-A e Mod. CM/5-B: registro valutativo dei movimenti;
- Mod. CM/6-A: elenco delle consistenze finali;
- Mod. CM/1-2 e 3, UNIFICATO: fascicolo degli ordini di carico e scarico.
Il conto amministrativo si basa sugli stessi documenti ma, a differenza del conto giudiziale, il registro dei conti analitici dei materiali è il modello CM/7.
La 5^ Sezione provvede ad effettuare, su ciascun conto giudiziale, il riscontro di legittimità e merito degli ordini di carico e scarico componenti il conto ed a trasmettere alla Corte dei Conti tutti i documenti costituenti il conto giudiziale. Per ciascun conto amministrativo, essa compie lo stesso controllo di legittimità e merito ma non invia gli atti alla Corte dei Conti.
In particolare, la 5^ Sezione controlla i modelli 16/M degli Enti, sia giudiziali sia amministrativi, riepilogativi delle variazioni avvenute nel carico dei materiali e necessari per la formazione del Conto Patrimoniale dello Stato.
Tali modelli sono stati ridotti da 773 a 219 per l’accentramento delle attività gestionali a livello di Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo e Regione, con corrispondente soppressione delle dislocazioni dei Comandi di Compagnia.
A seguito del controllo, la 5^ Sezione compila, come nel caso della revisione della gestione del denaro, le Note di Osservazioni qualora vengano riscontrate irregolarità che necessitano di essere rettificate. Ai fini della formazione del Conto Patrimoniale dello Stato, la Direzione di Amministrazione riepiloga, in appositi prospetti, i dati di tali modelli e li trasmette alla Ragioneria Centrale.
A seguito della nuova collocazione autonoma dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito del Ministero della Difesa, la 5^ Sezione ha assunto una nuova competenza: l’esame e la predisposizione dei decreti di nomina dei “consegnatari per debito di custodia” presso gli Enti dell’Arma.

Una volta ricevuta la richiesta di conferimento dell’incarico, la 5^ Sezione predispone il decreto di nomina da sottoporre alla firma del Comandante Generale, inviandolo successivamente all’Ufficio Centrale del Bilancio per l’apposizione del visto di registrazione da parte della Ragioneria Centrale.
La 5^ Sezione provvede, infine, all’esame ed alla predisposizione delle pratiche per l’approvazione, da parte del Comandante Generale, dei “verbali di fuori uso materiali”.
I materiali, infatti, in relazione alla loro efficienza o rispondenza all’impiego, sono distinti in materiali impiegabili e materiali fuori uso. Il fuori uso può essere dichiarato per i materiali non più idonei all’impiego a causa di vetustà, usura o per cause tecniche (ad esempio, quando essi debbano essere ritenuti superati per motivi di natura tecnica).
Per tale esigenza, presso gli Enti, i Distaccamenti e Reparti viene nominata una Commissione Tecnica di Accertamento con il compito di stabilire se il materiale in oggetto sia riparabile, idoneo all’impiego o ancora debba essere dichiarato fuori uso.
La deliberazione di fuori uso della Commissione, ai sensi del para 105 delle IAC al RAU, è sottoposta all’approvazione da parte del Comandante Generale ove il prezzo del singolo materiale superi il valore di 25.822, 84 Euro.

6^ Sezione: trattamento economico

Il rapporto di pubblico impiego è il rapporto giuridico intercorrente tra lo Stato e le persone fisiche preposte ai suoi organi le quali, attraverso la loro opera professionale, pongono in essere le azioni necessarie per attuare i fini istituzionali. Il rapporto di pubblico impiego comprende una serie di diritti e doveri: il più importante fra i diritti è quello allo stipendio.
La 6^ Sezione si occupa proprio del riconoscimento del diritto allo stipendio attraverso l’emissione dei decreti stipendiali degli Ufficiali; in particolare tali decreti riguardano solo la voce stipendiale e non le altre indennità. Il decreto stipendiale può essere emesso su iniziativa della Direzione di Amministrazione o sulla base della richiesta dell’Ente dove il militare presta servizio.
L’Ente amministrativo, ad ogni variazione stipendiale riguardante un Ufficiale (variazioni contrattuali, passaggi di grado, ingresso nella dirigenza, aumenti periodici per i Dirigenti, congedo), redige un atto dispositivo ed attribuisce, in via provvisoria ai sensi dell’art. 172 della Legge 312/1980, il nuovo stipendio.

Copia di detta determinazione stipendiale, viene inviata alla Direzione di Amministrazione - 6^ Sezione per il controllo.
Periodicamente la 6^ Sezione (per il solo personale Ufficiali) emette dei decreti stipendiali, a firma del Direttore di Amministrazione per delega del Comandante Generale e soggetti al controllo della Ragioneria Provinciale dello Stato (attualmente quella di Roma per competenza territoriale). Una volta approvato dall’organo di controllo, ne viene inviata copia all’Ente da cui l’Ufficiale dipende amministrativamente.
In seguito, l’ufficio Gestione Denaro del Servizio Amministrativo dell’Ente controlla che gli stipendi riportati nel decreto siano concordi con quelli attribuiti ed, eventualmente, procede ai relativi conguagli; l’Ufficio Matricola, a sua volta, provvede alla trascrizione matricolare dell’atto e, da tale momento, gli stipendi riportati risultano formalmente attribuiti.
Un’altra funzione svolta è la revisione delle determinazioni stipendiali degli Ispettori e dei Sovrintendenti: in questo caso sono comprese, non solo la voce stipendiale, ma anche le altre indennità che vanno a comporre il trattamento economico di attività.

A seguito del controllo della 6^ Sezione, l’atto può essere restituito all’Ente competente ove sia stato rilevato un errore e sia necessaria una nuova determinazione stipendiale: l’atto dispositivo sarà annullato e ne verrà emanato uno nuovo.
Alla 6^ Sezione vengono, altresì, trattati i ricorsi gerarchici, i ricorsi giurisdizionali ed i ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
In particolare, rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, essa predispone un parere sulla fondatezza della pretesa nonché un appunto per portare a conoscenza della questione altri uffici eventualmente interessati nella questione.
La relazione stilata dalla 6^ Sezione, insieme ai relativi atti e documenti, viene, successivamente, inviata al Ministero della Difesa e, da questi, al Consiglio di Stato affinché possa pronunciarsi emettendo il prescritto parere.
Infine, viene emanato, quale provvedimento definitivo, il Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, con cui si nega o si accoglie la pretesa dell’istante. La Direzione di Amministrazione interviene anche rispetto a quelle istanze amministrative presentate ai competenti servizi amministrativi che riguardino particolari materie; in questi casi essa esprime un parere nel merito, anche su richiesta dell’istante ove questo non sia stato soddisfatto della risposta del servizio amministrativo.

Negli altri casi, la 6^ Sezione interviene nel caso in cui a seguito dell’istanza sia presentato ricorso gerarchico, in quanto la Direzione di Amministrazione rappresenta l’organo gerarchicamente superiore agli Enti amministrativi nell’Arma dei Carabinieri: una volta acquisito un rapporto sul motivo per cui è stata respinta l’istanza, la Sezione si pronuncia se accoglierla o meno.
Infine, rientra tra le competenze della 6^ Sezione l’emanazione di direttive relative agli assegni fissi ed eventuali, quali ad esempio le circolari predisposte a seguito dell’emanazione del nuovo contratto delle Forze Armate.
Tali circolari vengono emanate sulla base delle disposizioni di legge ed in coordinazione con l’Ufficio legislazione che ha il compito di interpretare la normativa in vigore.
Attraverso le circolari, si individua il campo di applicazione della nuova disciplina ed, in particolare, i destinatari ed i casi in cui va applicata affinché la Direzione di Amministrazione possa indirizzare e coordinare l’attività degli Enti amministrativi dipendenti.

7^ Sezione: trattamento economico personale in quiescenza

La 7^ Sezione si occupa, innanzitutto, della trattazione delle pratiche relative al trattamento economico di quiescenza, ovvero di quella remunerazione differita derivante dall’estinzione del rapporto d’impiego e spettante al dipendente a seguito del versamento dei relativi contributi.
In particolare, la Sezione in oggetto riceve domande relative alla riliquidazione del trattamento economico di quiescenza e non si occupa della concessione della pensione vera e propria, di competenza, invece, dell’Ente di appartenenza del militare.
Una volta ricevuta la richiesta, viene inviata dalla Direzione di Amministrazione all’Ente competente che in futuro sarà soltanto il Centro Nazionale Amministrativo.
A seconda della complessità e dell’oggetto della richiesta, la 7^ Sezione può inviare all’Ente anche un parere sulla richiesta stessa.
A ciò si ricollega un’altra attribuzione svolta: l’emanazione e/o la diramazione di disposizioni concernenti il trattamento economico del personale in congedo.
Molto importante è, altresì, l’intervento presso gli organi esterni quali PERSOMIL, Cassa Ufficiali e Fondo Previdenza Sottufficiali del Ministero della Difesa, INPS ed INPDAP e presso i Comandi dipendenti per seguire, accelerare e risolvere la definizione delle pratiche del personale interessato.

In particolare, le pratiche possono avere ad oggetto questioni inerenti:
- le pensioni privilegiate ordinarie;
- l’equo indennizzo di ufficiali, ispettori e sovrintendenti;
- la liquidazione e riliquidazione dell’indennità di buonuscita;
- l’indennità supplementare cassa ufficiali e premio di previdenza sottufficiali;
- la costituzione della posizione assicurativa e la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La 7^ Sezione procede all’istruzione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, richiedendo innanzitutto all’Ente la documentazione necessaria. Una volta acquisita la documentazione, viene redatta una relazione a firma del Comandante Generale. Successivamente, detta relazione viene vistata dal Ministro della Difesa ed inviata al Consiglio di Stato per la redazione del relativo parere.
La relazione, unitamente al parere ritorna alla 7^ Sezione per la predisposizione del D.P.R., a firma del Presidente della Repubblica.
Viene curata altresì, l’istruzione dei ricorsi alla Corte dei Conti ed al T.A.R.: in quest’ultimo caso, l’Avvocatura dello Stato richiede alla 7^ Sezione la documentazione necessaria nonché una relazione nella quale venga indicata la normativa di riferimento ed un parere sui fatti.

8^ Sezione: equo indennizzo

L’Arma dei Carabinieri ha assunto l’onere della trattazione delle pratiche dell’equo indennizzo relativa ad Appuntati e Carabinieri, a partire dal 22 Luglio 1988, quando fu costituita, all’interno dell’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Bilancio, la Sezione Equo Indennizzo.
La medesima è passata alle odierne dipendenze della Direzione di Amministrazione in data 1° Luglio 1993.
L’istituto dell’equo indennizzo trova la sua origine nel D.P.R. 3 Maggio 1957 n. 686, con il quale viene riconosciuto all’impiegato civile che abbia riportato una menomazione dell’integrità fisica contratta per causa di servizio, il diritto ad un assegno di risarcimento per il danno subito. Il beneficio è stato successivamente esteso al personale militare con la Legge 23.12.1970 n. 1094 a decorrere dal 1° Gennaio 1970; attualmente la materia è disciplinata dal D.P.R. 29.10.2001 n. 461.
I presupposti giuridici per la concessione dell’equo indennizzo sono l’esistenza di un’infermità o lesione riportata nell’espletamento del servizio, la sua dipendenza da causa di servizio e l’ascrivibilità di tale infermità/lesione ad una delle categorie previste dal D.P.R. 30.12.1981 n. 834.

Il militare che abbia contratto infermità o lesioni, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto piena conoscenza dell’infermità/lesione, deve produrre specifica domanda all’Ente cui direttamente dipende.
La domanda, per iniziativa di parte o d’ufficio, in caso di eventi traumatici, può essere finalizzata a scopi diversi:
- ad ottenere un’aspettativa per motivi di salute senza incorrere nella decurtazione dello stipendio trascorsi i 12 mesi dall’inizio della licenza di convalescenza;
- per il totale rimborso delle spese di cura e delle spese funerarie;
- per la concessione della Pensione Privilegiata Ordinaria;
- per il successivo conseguimento dell’equo indennizzo.

Al riguardo, la normativa vigente prevede la possibilità che, contestualmente alla richiesta di riconoscimento della riconducibilità dell’infermità al servizio prestato, con la stessa domanda si possa presentare istanza per la concessione dell’equo indennizzo. La trattazione di tali domande spetta, per gli Appuntati e Carabinieri, al Comandante Generale, tramite la 8^ Sezione, stante la sua competenza sullo status giuridico di Appuntati e Carabinieri.
L’Ente, che istruisce la pratica, dovrà inviare alla Direzione di Amministrazione:
- la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e/o l’istanza di concessione dell’equo indennizzo;
- copia autentica del verbale di visita medica della Commissione medica ospedaliera, con la relativa documentazione sanitaria;
- un rapporto informativo sui fatti;
- copia del documento matricolare dell’interessato.

Con una relazione a parte, la 8^ Sezione provvede ad inviare la suddetta documentazione all’esame del Comitato di verifica per le cause di servizio, cui la legge demanda l’individuazione della riconducibilità dell’infermità richiesta al servizio prestato. Quindi, acquisito il prescritto parere, la 8^ Sezione predispone il provvedimento formale di concessione o diniego, a firma del Direttore di Amministrazione per delega del Comandante Generale.
Il provvedimento è composto, innanzitutto, da un decreto motivato con il quale si nega o si concede l’equo indennizzo e, in quest’ultimo caso, se ne stabilisce anche l’importo; da un decreto di impegno con il quale si impegna la spesa sul capitolo di bilancio competente ed un mandato informatico di pagamento. Tutti e tre gli atti sono trasmessi, per il controllo e la registrazione dell’impegno, all’Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa.
Il provvedimento formale, munito degli estremi di registrazione, è notificato agli aventi diritto per mezzo della Stazione Carabinieri competente per territorio.
Dalla data di notifica del provvedimento, decorrono i tempi per la presentazione del ricorso da parte dell’interessato: scaturendo gli effetti giuridici della fattispecie dal provvedimento finale, soltanto questo deve essere impugnato e non i pareri endoprocedimentali degli organismi sanitari.
La 8^ Sezione si occupa, altresì, dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e di quelli giurisdizionali in materia di equo indennizzo.
In particolare, in merito alla presentazione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato essa predispone una relazione sulla pratica e la invia, insieme alla relativa documentazione, al Ministro della Difesa per la controfirma e al Consiglio di Stato per il parere. Una volta emesso il provvedimento da parte del Presidente della Repubblica, la 8^ Sezione procede a notificare la decisione del ricorso al soggetto interessato.

9^ Sezione: codificazione mezzi e materiali

In base all’art. 306 del RAU, i materiali sono classificati secondo un sistema unico di codificazione; tale sistema si basa sul N.U.C. “Numero Unificato di Codificazione”.
Ove, però, i materiali all’atto dell’assunzione in carico non risultino già codificati definitivamente, debbono essere identificati nelle scritture contabili con un numero transitorio di codificazione: N.T.C.
La 9^ Sezione provvede, infatti, all’assegnazione dei numeri transitori di codificazione: in particolare, essa assegna i cosiddetti 15C, i quali a differenza degli F9 creati dagli stessi Enti, permettono il passaggio dei materiali fra Enti diversi. In altre parole, l’Ente può assegnare al materiale un numero provvisorio di codificazione al solo fine della sua assunzione in carico richiedendo, in un secondo momento, la sua trasformazione, attraverso il cambio dati, da parte della 9^ Sezione in 15C.
Questo passaggio, comunque, non deve essere necessariamente svolto dall’Ente, il quale può richiedere direttamente alla Direzione di Amministrazione il 15C, senza assegnare preventivamente l’F9, oppure assegnare il solo F9 senza richiedere il 15C.
La 9^ Sezione, per l’assegnazione del 15C, deve ricevere un’apposita richiesta da parte dell’Ente corredata dalla scheda di descrizione del materiale in oggetto: in essa, vengono indicati il gruppo e la classe del materiale, una descrizione estesa ed una breve, un eventuale categorico precedente da annullare, l’unità di misura, il numero parte, il codice costruttore ed il prezzo unitario. Una volta ricevuta la scheda di descrizione, essa viene controllata al fine di accertare la correttezza dei dati inseriti nonché la mancanza di una precedente codificazione.

Successivamente, la 9^ Sezione inserisce tutti i dettagli dell’articolo nella banca dati dell’Arma dei Carabinieri attraverso la procedura MATENET che consente la gestione informatizzata della codifica: in questo modo viene creato automaticamente un categorico 15C.
La fase successiva prevede l’eventuale annullamento dell’F9 creato dall’Ente attraverso l’apertura di un documento giustificativo in cui vengono inseriti i “cambio dati”.
L’ultima fase prevede la comunicazione ufficiale all’Ente dell’avvenuta creazione del 15C e dell’eventuale cambio dati; gli Enti, a questo punto, dovranno solo provvedere, attraverso la procedura informatica, allo scarico del cambio dati.
Il numero transitorio di codificazione è composto da un elenco alfanumerico di tredici cifre che rappresentano il codice classe, il codice gruppo, la nazionalità nel caso del 15C, il numero identificativo dell’Ente nel caso dell’F9 ed un numero progressivo.

Il numero unificato di codificazione (N.U.C.) viene invece assegnato dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti presso il Ministero della Difesa- 6^ Reparto e si compone di tredici cifre solo numeriche.
La procedura inizia con la presentazione della documentazione necessaria da parte della Ditta all’Ente appaltante; l’Ente, a sua volta, la invia al 6^ Reparto il quale provvede ad assegnare il N.U.C.
Una volta assegnato, il N.U.C. viene comunicato dall’Ente alla 9^ Sezione, la quale procede al cambio dati, trasformando il 15C in N.U.C. oppure, ove non sia stato precedentemente assegnato il 15C, ad inserire direttamente il N.U.C.; infine, essa provvede a comunicare il N.U.C. all’Ente.


(*) - Capitano dei Carabinieri in servizio presso il Comando Interregionale di Milano.