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Garante della Privacy

Decisioni e pareri tratti dal sito www.garanteprivacy.it

Reti telematiche ed Internet - Invio di messaggi promozionali presso indirizzi e-mail - 25 giugno 2002

Il garante per la protezione dei dati personali: nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY, nei confronti di ZW;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da ZW tramite una comunicazione via e-mail asseritamente non richiesta, lamenta di non aver ricevuto un riscontro dalla società in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere il nominativo dell’eventuale responsabile del trattamento e si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano.
Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.
A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota fax in data 7 giugno 2002, sostenendo che:
- “ZW non ha e non ha mai avuto nei propri archivi alcun dato” riferito al sig. XY e che pertanto non risulta esserci alcuna iscrizione nella propria “anagrafica Clienti”;
- che il sistema di invio di e-mail della società “prevede l’invio delle newsletter solo a coloro che hanno volontariamente fatto richiesta”;
- che di recente la società ha intrapreso “con altre società del settore (Iol.it - Supereva.it) accordi per l’invio di newsletter (utilizzando i nominativi presenti nei loro archivi)”;
- che, qualora l’interessato dovesse ricevere ulteriori e-mail da ZW, saranno verificate “la fonte e la causa del disguido”.

ciò premesso il garante osserva:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il preventivo consenso informato dell’interessato od operante uno degli altri presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.
Il ricorso è fondato.
La società non ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996), che la società medesima dovrà quindi rendere nota all’interessato entro un termine che appare congruo fissare al 25 agosto 2002. Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, il titolare dovrà fornirne anche, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.
Inoltre, il titolare non ha fornito idonei riscontri sulle modalità e sulle finalità del trattamento.
La società resistente asserisce di non detenere e di non aver mai detenuto nei propri archivi dati personali relativi all’interessato, ma al tempo stesso sostiene di inviare newsletter via e-mail solo a chi ne abbia fatto volontariamente richiesta. I dati personali del ricorrente sono stati certamente oggetto di un trattamento (il quale può consistere anche nella raccolta e nel solo “utilizzo” di un indirizzo di posta elettronica: cfr. art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 675/1996, secondo il quale “dato personale” è “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”), dei cui presupposti legittimanti non è stata fornita alcuna prova .
Per quanto attiene più specificamente all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica, va infatti rilevato, analogamente a quanto avvenuto nell’ambito di altre decisioni di questa Autorità (vedi Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39), che tale utilizzo non è lecito nel caso in cui avvenga senza il consenso preventivo e informato dell’interessato (art. 12, comma 1, lett. c), legge 675/1996 anche in relazione all’art. 10 del d.lg. n. 171/1998 e all’art. 10 del d.lg. n. 185/1999), a meno che non sia operante un altro dei presupposti del trattamento indicati nell’art. 12 della citata legge.
Nel caso di specie, la società non ha fornito alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie sia stato previamente manifestato da parte dell’interessato un consenso informato per l’invio della e-mail promozionale in questione, o che operasse uno degli altri predetti presupposti.
Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta ogni utilizzazione dei dati personali che lo riguardano già utilizzati, mediante la loro cancellazione.
Con separato provvedimento dell’Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di un’idonea informativa agli interessati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e per verificare le modalità di raccolta dei dati.
Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso al Garante, stante l’accertata necessità di disporre una parziale compensazione delle spese tra le parti per giusti motivi legati alla specifica vicenda.

per questi motivi il garante:

a) accoglie il ricorso e ordina a ZW di comunicare all’interessato se è stato designato uno o più responsabili del trattamento e i relativi estremi identificativi, entro il 25 agosto 2002, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento;
b) ordina, altresì, alla resistente, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, di cessare il comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati personali del ricorrente e, in particolare, dell’indirizzo di posta elettronica, nei termini di cui in motivazione;
c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto per metà previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di ZW, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.