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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

a cura di Giovanni Pioletti


Acque - Tutela delle acque dall’inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell’all. 5 al d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all’art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - Revoca - Necessità.

(Cod. pen. art. 2; D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 54, 59, 62 e 63; D. lgs. 18 agosto 2000, n. 258; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; Nuovo cod. proc. pen. art. 673)
Sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 03798 cc. Pres. Vessia, Rel. Colarusso, P.M. Ranieri (diff.), ric. Turina.

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non comprese nella tabella 5 dell’allegato 5, cui fa rinvio l’art. 59, comma 5, d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, non integra più la condotta, penalmente illecita, prevista dalla disposizione dell’art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, con la quale la più recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la revoca della sentenza di condanna, previo annullamento del provvedimento del giudice dell’esecuzione reiettivo della relativa istanza).



Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Applicazione al conducente che ne sia sprovvisto - Esclusione.

(Cod. strada nuovo artt. 116, 186, 187, 189, 218, 222, 223 e 224)
Sez. Un., 30 gennaio 2002, n. 12316 cc. Pres. Marvulli, Rel. Battisti, P.M. (conf.), ric. Fugger.

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.



Edilizia - Disciplina urbanistica - Lottizzazione abusiva - Natura di reato a consumazione alternativa - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

(L. 28 febbraio 1985, n. 47 artt. 18 e 20 co. 1 n. 3)
Sez. Un., 28 novembre 2001, n. 5115. Pres. Vessia, Rel. Fiale, P.M. Galgano (conf.), ric. Salvini.

La contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest’ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di struttura destinata a ipermercato e a parcheggio, per la quale esisteva autorizzazione alla lottizzazione in contrasto con alcune prescrizioni delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Modugno).



Navigazione - Demanio marittimo - Esecuzione di opere nella cd. fascia di rispetto - Natura di reato permanente - Sussistenza - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.

(Cod. nav. art. 55 e 1161)
Sez. Un., 27 febbraio 2002, n. 17178. Pres. Vessia, Rel. Sirena, P.M. Galgano (diff.), ric. Cavallaro.

Il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione dell’attività vietata.



Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283 - Cattivo stato di conservazione di sostanze alimentari - Riferibilità alle sole caratteristiche intrinseche delle sostanze - Esclusione - Riferimento anche alle modalità estrinseche della conservazione - Sussistenza - Fattispecie.

(L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 co. lett. b)
Sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 443, Pres. Vessia, Rel. Agrò, P.M. Leo (conf.), ric. Butti e altro.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest’ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella detenzione, per la somministrazione ad ospiti anziani di un “residence”, di cibi già cotti, contenuti in teglie scoperte, a una temperatura ambiente di 26 gradi C, da portare in tavola dopo due ore di conservazione nelle dette condizioni).



Produzione - Commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b) della legge 30 aprile 1962, n. 283 - Configurabilità di essa come reato di pericolo presunto - Esclusione - Configurabilità come reato di danno - Sussistenza - Fondamento - Concorso con le ipotesi di reato previste dalle altre lettere dello stesso art. 5 - Possibilità.

(L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, co. lett. b)
Sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 443. Pres. Vessia, Rel. Agrò, P.M. Leo (conf.), ric. Butti e altro.

La contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire - con la repressione di condotte, come la degradazione, la contaminazione o l’alterazione del prodotto in sé, la cui pericolosità è presunta “iuris et de iure” - mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell’assicurare una protezione immediata all’interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Ne consegue che tale contravvenzione non si inserisce nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dal citato art. 5, ma si configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che con essi può concorrere, ove ne ricorrano le condizioni.



Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Figura autonoma di reato - Esclusione - Circostanza aggravante del delitto di truffa -Configurabilità.

(Cod. pen. artt. 640 e 640-bis)
Sez. Un., 26 giugno 2002, n.26351. Pres. Vessia, Rel. Onorato, P.G. in proc. Fedi, P.M. Siniscalchi (diff.).

La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito previa concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza aggravante).



Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In certificati - Certificato di assicurazione - Attestazione di dati non veritieri, contraffazione o alterazione - Reati configurabili - Individuazione.

(Cod. pen. artt. 481 e 485)
Sez. Un., 24 aprile 2002, n.18056. Pres. Vessia, Rel. Nappi, P.M. Ciani (conf.), ric. Panarelli e altro.

L’attestazione, da parte dell’assicuratore, di dati non veritieri nel certificato di assicurazione (nella specie relativa alla R.C.A.) integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, previsto dall’art. 481 cod. pen., mentre la contraffazione o l’alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata, previsto dall’art. 485 dello stesso codice.



Acque - Tutela della acque dall’inquinamento - Attività di prelievo dei campioni - Garanzie difensive - Presupposti - Ragioni.

(Disp. att. nuovo c.p.p. artt. 220 e 223; D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 art. 59)
Sez. 3, 14 maggio 2002, n. 23369 cc. Pres. Toriello, Rel. De Maio, P.M. Iacoviello (parz. diff.), ric. PM in proc. Scarpa.

In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall’inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall’art. 223 norme di att. cod. proc. pen. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare, per il quale è applicabile l’art. 220 norme di att. cod. proc. pen. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un’attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum.



Acque - Tutela delle acque dall’inquinamento - Campioni di acque marine - Assoggettabilità a sequestro probatorio - Sussistenza - Ragioni.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 253; Disp. att. nuovo c.p.p. art. 220; D. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 art. 59)
Sez. 3, maggio 2002, n. 23369 cc. Pres. Toriello, Rel. De Maio, P.M. Iacoviello (parz. diff.), ric. PM in proc. Scarpa.

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, è legittimo il sequestro probatorio avente per oggetto campioni di acque marine, sussistendo il nesso di pertinenza tra la res oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato (inquinamento e danneggiamento delle acque marine), e non essendo configurabile uno specifico divieto di apprensione relativo alla medesima res, oggetto del provvedimento di sequestro.


Armi - Armi da fuoco o da sparo - Fucile da caccia ad anima liscia - Arma esclusa dalla catalogazione - Mancanza della matricola - Natura di arma clandestina - Sussistenza - Conseguenze.

(L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 7, 11 e 23)
Sez. 1, 1 marzo 2002, n. 16127. Pres. Fazzioli, Rel. Riggio, P.M. Veneziano (conf.), ric. Lattuada.

Per la sussistenza del reato di detenzione di arma clandestina previsto dall’art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 è sufficiente l’inosservanza dell’obbligo di immatricolazione, anche se per quell’arma non è previsto l’inserimento nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a norma dell’art. 7 della stessa legge, in quanto diverse sono le finalità della catalogazione e della immatricolazione, la prima volta a distinguere le armi comuni da sparo e le armi da guerra, la seconda funzionale a sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle, in modo da consentire agli organi di polizia di seguire gli eventuali trasferimenti e di identificare in ogni momento i detentori (nel caso di specie si trattava di un fucile da caccia ad anima liscia privo del numero di matricola).



Armi - Reati di detenzione e raccolta di armi da guerra - Concorso formale - Configurabilità - Sussistenza - Elementi costitutivi.

(L. 2 ottobre 1967, n. 895 artt. 1 e 2; L. 14 ottobre 1974, n. 497; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 10 comma 6)
Sez. 1, 7 marzo 2002, n. 12276. Pres. Sossi, Rel. Vancheri, P.M. Frasso (diff.), ric. Rossi.

In tema di reato concernente le armi da guerra, è configurabile il concorso formale tra il reato di detenzione di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967 e quello di “raccolta” di armi di cui all’art. 1 della stessa legge (per la cui individuazione è necessario fare riferimento al concetto di “raccolta” come determinato dall’art. 10, comma 6, della legge n. 110 del 1975, concernente le armi comuni da sparo ed estensibile anche alle armi da guerra, in assenza di espressa previsione normativa), nell’ipotesi in cui il numero delle armi detenute sia superiore a tre, nessuna delle quali o solo taluna di esse sia stata denunciata all’autorità di pubblica sicurezza e non sussista la licenza di collezione.



Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell’ingegno (proprietà intellettuale) - Riproduzioni mediante fotocopie - Condizioni di liceità - Ambito di efficacia - Indicazione.

(L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 68; L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 2)
Sez. 3, 13 marzo 2002, n. 20769. Pres. Savignano, Rel. Onorato, P.M. Izzo (conf.), ric. Menchicchi

La riproduzione di singole opere o brani di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopie (ex art. 68 l. n.633 del 1941 come modificato dall’art. 2 della l. n.248 del 2000) è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale; tali condizioni di liceità hanno efficacia subordinatamente e successivamente alla stipulazione degli accordi tra S.I.A.E. e categorie interessate oppure all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che provveda alla determinazione dei predetti compensi.



Edilizia - Immobile ultimato - Sequestro preventivo - Esigenze cautelari - Configurabilità - Fondamento - Limiti.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 321; L. 28 febbraio 1985, n. 47)
Sez. 3, 8 febbraio 2002, n. 11146 cc. Pres. Rizzo, Rel. Fiale, P.M. De Nunzio (conf.), ric. Gullotta.

In materia edilizia, anche in caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato, è ipotizzabile la sussistenza delle esigenze cautelari richieste dalla legge per disporre il sequestro preventivo dell’immobile, atteso che le conseguenze che tale misura tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata e che in materia urbanistica l’esistenza di una costruzione abusiva può aggravare il cd. carico urbanistico e quindi protrarre le conseguenze del reato. (Nell’occasione la Corte ha specificato come non ogni costruzione abusiva ultimata incida sull’assetto del territorio, e come pertanto la lesione debba essere di volta in volta dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta).



Giuoco - Giuoco automatico - Uso di apparecchio automatico da giuoco - Apparecchi per videopoker -
Presunzione della sussistenza di gioco d’azzardo - Esclusione - Prova dell’elemento lucrativo -
Necessità - Presunzione di aleatorietà della vincita ai sensi dell’art. 110 T.U.L.P.S - Sussistenza - Fondamento.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773 art. 110; Cod. pen. art. 718)
Sez. 3, 14 febbraio 2002, n. 10897. Pres. Savignano, Rel. Piccialli, P.M. Siniscalchi (diff.), ric. Barbato.

In tema di apparecchi per gioco d’azzardo, non possono essere presunti tali quelli utilizzati per il gioco del poker, in quanto è possibile che la vincita consentita dagli apparecchi non abbia scopo lucrativo, così che, in mancanza della prova di tale elemento, deve escludersi la configurabilità del reato previsto dall’art. 718 cod. pen., potendosi, viceversa, ritenere integrata la fattispecie dell’art.110 T.U.L.P.S. alla luce della notoria aleatorietà delle regole del gioco denominato videopoker.