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Gazzetta Ufficiale


Ministero della difesa
Decreto 27 settembre 2002

Articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa,
ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 279 del 28 novembre 2002)

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto disciplina l’articolazione in uffici e relative competenze delle strutture del Segretariato generale della difesa, definite dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, citato in premessa.

Art. 2. Ufficio generale del Segretario generale

1. L’ufficio generale del Segretario generale è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Studi e coordinamento generale), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: coordinamento generale delle attività del Segretariato; gestione della documentazione di interesse e coordinamento generale del lusso della corrispondenza di ufficio del Segretariato; studi e documentazione di interesse del Segretario generale; coordinamento delle attività attinenti al Comitato dei Capi di stato maggiore, al Consiglio superiore delle Forze armate ed al Comitato consultivo di cui all’art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
b) 2° Ufficio (Programmazione finanziaria e bilancio), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività in materia di programmazione finanziaria e gestione del bilancio; attività inerenti all’impiego operativo dei fondi destinati all’investimento per la realizzazione dei programmi di competenza del Segretariato; attività inerenti all’impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; supporto alla elaborazione dello stato di previsione del Ministero della difesa; attività in materia di programmazione e gestione del bilancio economico analitico;
c) 3° Ufficio (Affari generali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: affari generali ed esigenze organizzative e logistiche attinenti al funzionamento del Segretariato; gestione e conservazione della documentazione caratteristica; disciplina relativa all’impiego di automezzi del Ministero della difesa e ad altri servizi;
d) Segreteria speciale, retta da un ufficiale con il grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti:
d) gestione della documentazione classificata; applicazione e controllo delle norme per la tutela del segreto;
e) Servizio pubblica informazione, retto da un ufficiale con il grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti: pubblica informazione e relazioni esterne.

Art. 3. I Reparto - Personale

1. Il I Reparto - Personale è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Personale militare), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: impiego (assegnazione ed avvicendamenti) del personale militare in servizio presso il Segretariato e coordinamento generale della materia nell’ambito dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; attività inerenti all’ordinamento ed agli organismi di protezione sociale dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento delle attività in materia di concorsi per posti a status internazionale; coordinamento in materia di addestramento del personale e relativa programmazione tecnico-finanziaria; questioni attinenti al trattamento economico, allo stato, all’avanzamento ed alla disciplina del personale militare; onorificenze e decorazioni;
b) 2° Ufficio (Personale civile), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia: impiego (assegnazione ed avvicendamenti) del personale civile in servizio presso il Segretariato e coordinamento generale della materia nell’ambito dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; questioni attinenti all’organico del personale civile; problematiche inerenti alla formazione, all’addestramento ed alla riqualificazione; questioni attinenti allo stato del personale civile; contratti di lavoro, incarichi interni-esterni; problematiche sindacali; attività inerenti alla leva ed al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari dopo il congedamento;
c) 3° Ufficio (Infrastrutture e demanio), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività demaniali, servitù militari ed infrastrutture, ivi comprese quelle relative al settore NATO; alloggi, espropri, declassifica e dismissione di beni demaniali; coordinamento delle attività relative alla distruzione delle mine antipersona; monitoraggio dell’attività di bonifica da ordigni esplosivi; problematiche demaniali dei poligoni dell’Unione italiana tiro a segno;
d) 4° Ufficio (Affari giuridici ed organizzazione), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia: problematiche giuridiche in materia di personale; relazioni agli organismi parlamentari e di governo; trattamento dei dati personali; coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione degli atti di indirizzo politico-amministrativo; coordinamento e supporto tecnico per la predisposizione di atti normativi e regolamenti organizzativi; coordinamento delle attività di riscontro degli atti di sindacato ispettivo parlamentare; supporto legale nella stipula di convenzioni o accordi o atti simili riguardanti le materie di competenza del reparto;
e) 5° Ufficio (Antinfortunistica centrale, sanità e ambiente), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia: indirizzo e coordinamento in materia di antinfortunistica, di prevenzione, di attuazione della vigilanza, di medicina ed igiene del lavoro; coordinamento delle relative attività nell’ambito del Segretariato e, per gli ambienti di lavoro della difesa, con gli Stati Maggiori; questioni attinenti alla sanità e all’ambiente.

Art. 4. II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa

1. Il II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa, è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Coordinamento amministrativo), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: funzioni di cui al quarto e quinto comma dell’art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, concernente l’istituzione di direzioni di amministrazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; coordinamento e supervisione finanziaria; direttive in materia di gestione di denaro e gestione patrimoniale; monitoraggio dei prelevamenti in contabilità speciale; esame delle relazioni ispettive (del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze) ed eventuali azioni conseguenti di propria competenza; sovrintendenza alla chiusura a pareggio;
b) 2° Ufficio (Coordinamento generale in materia contrattuale), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia: coordinamento generale in materia di impostazione e gestione delle attività contrattuali; aspetti tecnico-amministrativi connessi alla cessione, alienazione, prestiti e perdita di materiali; adempimenti relativi all’analisi dei costi di produzione industriale;
c) 3° Ufficio (Controllo di gestione della spesa), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività connesse al controllo dei flussi della spesa riguardanti il bilancio della Difesa in rapporto agli obiettivi programmatici stabiliti ed alle attività connesse alla gestione, da parte delle direzioni generali, delle risorse finanziarie in rapporto agli obiettivi di economicità ed efficacia; attività connesse con l’indirizzo ed al coordinamento dei servizi di controllo di gestione
istituiti presso le direzioni generali.

Art. 5. III Reparto - Politica degli armamenti

1. Il III Reparto - Politica degli armamenti, è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Cooperazione internazionale Africa - Est Europa - multilaterale CNAD), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi dell’Africa e dell’Est Europa; attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e memorandum di cooperazione; attività riguardanti la cooperazione multilaterale NATO, relative alla CNAD (Conference of National Armaments Directors);
b) 2° Ufficio (Cooperazione internazionale con il Nord America e l’Europa), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi del Nord America e dell’Europa; attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e memorandum di cooperazione; attività in ambito internazionale per l’individuazione di opportunità di cooperazioni multilaterali transatlantiche:
c) 3° Ufficio (Politica industriale e cooperazione internazionale con l’America Latina), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica economico-industriale; attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi dell’America Latina ed attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e memorandum di cooperazione; rapporti con l’industria per la difesa;
d) 4° Ufficio (Cooperazione internazionale con il Medio Oriente con l’Asia e l’Oceania - compensazioni industriali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi del Medio Oriente, dell’Asia e dell’Oceania; attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e memorandum di cooperazione; attività riguardanti le compensazioni industriali ed il controllo delle esportazioni di materiali di armamento e dual-use; attività connesse al Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
e) 5° Ufficio (WEAG), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la cooperazione multilaterale WEAG (Western European Armaments Group); attività relative al bollettino dei contratti WEAG; attività relative al gruppo politica degli armamenti (POLARM);
f) 6° Ufficio (OCCAR), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la politica, gli aspetti tecnico-finanziari e le prospettive di cooperazione nell’Organizzazione congiunta di cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).

Art. 6. IV Reparto - Programmi di armamento

1. Il IV Reparto - Programmi di armamento, è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Programmi terrestri), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività relative ai programmi internazionali di sviluppo, produzione e approvvigionamento riguardanti gli armamenti terrestri e predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino spese all’estero, nonché dei relativi accordi tecnici; coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento;
b) 2° Ufficio (Programmi navali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività relative ai programmi internazionali di sviluppo, produzione e approvvigionamento riguardanti gli armamenti navali e predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino spese all’estero, nonché dei relativi accordi tecnici; coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento;
c) 3° Ufficio (Programmi aeronautici), retto da un ufficiale con il grado di colonnello o gradi corrispondenti: attività relative ai programmi internazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento riguardanti gli armamenti aeronautici e predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino spese all’estero, nonché dei relativi accordi tecnici; coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento;
d) 4° Ufficio (Programmi spaziali e sistemi di comando e controllo), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività relative ai programmi internazionali di sviluppo, produzione e approvvigionamento nel settore spaziale ed in quello dei sistemi di comando, controllo e comunicazione e predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei programmi di acquisizione di materiali per la difesa o che comunque comportino spese all’estero, nonché dei relativi accordi tecnici; coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento;
e) 5° Ufficio (Programmi internazionali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: coordinamento e controllo delle attività relative a programmi di competenza del Segretariato generale/Direzione nazionale degli armamenti, da svolgere nell’ambito di accordi internazionali; verifica dello svolgimento generale dei programmi; armonizzazione delle esigenze delle singole Forze armate interessate; rapporti con enti ed organizzazioni esterni all’Amministrazione della difesa in Italia ed all’estero.

Art. 7. V Reparto - Ricerca tecnologica

1. Il V Reparto - Ricerca tecnologica, è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Pianificazione e coordinamento), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività inerenti alla predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico; armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; rapporti di collaborazione con gli organismi nazionali ed internazionali operanti nel settore della ricerca tecnologica;
b) 2° Ufficio (Direzioni programmi), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: coordinamento e controllo delle attività volte alla realizzazione dei progetti di ricerca nazionali ed internazionali approvati; predisposizione degli accordi tecnici relativi ai programmi internazionali.

Art. 8. VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali

1. Il VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali, è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Studi e sistemi informatici e telematici), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia con professionalità informatica: attività di indirizzo e coordinamento in materia informatica nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento delle esigenze addestrative nel settore informatico dell’area tecnico-amministrativa per corsi organizzati dallo Stato maggiore della difesa e dall’AIPA; programmazione tecnico-finanziaria delle esigenze di esercizio, manutenzione ed ammodernamento delle apparecchiature e dei sistemi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento dei programmi di acquisizione degli enti delle predette aree di competenza; collaborazione con enti della pubblica amministrazione, attività inerenti ad Internet e divulgazione delle informazioni tecnico - scientifiche della Difesa;
b) 2° Ufficio (Statistica), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia: attività di rilevazione, raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici di interesse della Difesa, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
c) 3° Ufficio (Standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività relative alla standardizzazione ed all’assicurazione di qualità dei materiali, relativi memorandum d’intesa ed accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere; attività inerenti ai brevetti ed aspetti connessi alle disposizioni e direttive in materia di codificazione dei materiali, nonché attività gestionali previste per l’organo centrale di codificazione dalla normativa nazionale e NATO.

Art. 9. Ulteriori attribuzioni degli uffici

1. In aggiunta alle attribuzioni di cui agli articoli dal 2 all’8, è fornito al Segretario generale, quale responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dell’area tecnico amministrativa della Difesa, il supporto necessario ai fini dell’indirizzo, del coordinamento e del controllo delle attività delle direzioni generali. In particolare:
a) il I reparto, assicura il supporto per le attività delle direzioni generali del personale militare, del personale civile, della leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio, mobilitazione civile e corpi ausiliari, dei lavori e del demanio e della sanità militare;
b) il II reparto, assicura il supporto per le attività della direzione generale del commissariato e dei servizi generali;
c) il IV reparto, assicura il supporto per le attività di sviluppo ed approvvigionamento, svolte dalle direzioni generali: degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; e delle telecomunicazioni, dell’informatica e delle tecnologie avanzate;
d) il V reparto, assicura il supporto per le attività di ricerca, delle direzioni generali: degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni; dell’informatica e delle tecnologie avanzate e della sanità militare.

Art. 10. Disposizioni particolari

1. Il Segretario generale ed i vice segretari generali si avvalgono di proprie segreterie particolari.
2. I reparti sono posti, in base alla natura delle attività svolte, alle dipendenze dei due vice segretari.
3. Il capo reparto, o capo ufficio generale assicura il coordinamento con i capi degli altri reparti per quanto riguarda gli aspetti di comune interesse.
4. Il vice capo reparto sostituisce nelle funzioni il capo reparto in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica. Oltre alla trattazione delle materie a lui delegate di volta in volta, provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro, nonché a conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; inoltre, formula proposte circa l’adozione di progetti e la definizione dei criteri generali di organizzazione degli uffici.

Art. 11. Organico

1. L’organico complessivo del Segretariato generale è riportato nella tabella in allegato 1 al presente decreto.
2. Il suddetto organico è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale mirando, nel quadro di riduzione dello strumento militare, alla progressiva attribuzione al personale civile di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche, compatibilmente con le esigenze da soddisfare.

Art. 12. Ulteriori articolazione del VI Reparto

1. L’unità servizi ed i tre centri di elaborazione dati di Forza armata, già operanti presso il soppresso ufficio centrale per l’organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, per riconfigurazione ordinativa ed accorpamento, costituiscono il Centro dei servizi informatici per l’aerea tecnico-amministrativa (Ce.S.I.A.T.A.), che viene posto alle dipendenze del VI reparto, con il compito di:
a) gestire i sistemi centrali di elaborazione dati ed il sistema informativo del personale della Difesa (S.I.P.A.D.);
b) fornire il supporto al sistema informativo di vertice (SIV);
c) assicurare il supporto e l’assistenza tecnica agli enti dell’area di competenza;
d) gestire la rete telematica dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e, tramite la rete della Difesa (DIFENET) accedere alla rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) attraverso il Centro gestione DIFENET (CGD);
e) assicurare il funzionamento dei servizi logistici presso le sedi di competenza.
2. Il relativo organico è determinato con successivo provvedimento ordinativo, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 13. Norme di raccordo ed abrogazioni

1. I provvedimenti di reimpiego del personale civile conseguenti all’entrata in vigore del presente decreto sono adottati in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
2. Presso il Segretariato generale continuano ad operare due dirigenti civili tecnici con incarichi di consulenza tecnica di livello dirigenziale generale di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 1991.
3. Sono soppressi:
a) l’albo dei fornitori ed appaltatori dell’Amministrazione militare costituito con il provvedimento ministeriale, in data 8 gennaio 1963, n. 678;
b) il centro di documentazione tecnico-scientifica del Ministero della difesa di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1980.

Allegato 1

Tabella relativa all’organico del Segretariato generale della difesa
1. Al Segretariato generale della difesa è attribuito l’organico complessivo di 495 unità, così ripartito:



Personale civile Personale militare




Dirigenti generali - n. 4 Ten. Gen/Magg. Gen.(*) - n. 5
Dirigenti generali tecnici - n. 2 Brig. Gen./Col.(*) - n. 25
Dirigenti - n. 9(**) Ufficiali - n. 173
Area professionale C - n. 42 Sottufficiali - n. 113
Area professionale B - n. 119
Area professionale A - n. 3


(*) - e gradi corrispondenti.
(**) - n. 2 Tecnici (di cui n. 1 con professionalità informatica).



Decreto 22 novembre 2002, n. 299
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571,
che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
riguardanti le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 13 del 17 gennaio 2003)

D.M. 2 novembre 1993, n. 571
Recante il regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
riguardanti le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate(*)


Art. 1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate

1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un’attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2. Documentazione di base delle valutazioni

1. La valutazione degli ufficiali deve basarsi sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all’art. 23 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, eventualmente integrati, a richiesta delle commissioni, dalle informazioni fornite dagli ufficiali in servizio permanente, che hanno avuto o hanno alle dipendenze il valutando.
2. In ogni giudizio di avanzamento si deve tener conto di tutti i precedenti di carriera dell’ufficiale da giudicare.

Art. 3. Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta

1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d’avanzamento sia composta dagli stessi membri e l’ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico. L’eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso ufficiale, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 2.

Art. 4. Fasi del giudizio

1. Il giudizio di avanzamento a scelta si svolge attraverso due fasi di valutazione, entrambe a carattere collegiale: la prima, prevista dall’art. 25, primo comma, della citata legge n. 1137/1955, è diretta ad accertare l’idoneità complessiva all’avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da adempiere nel grado superiore; la seconda, prevista dagli articoli 25, secondo comma, e 26 della citata legge n. 1137/1955, è rivolta a determinare, attraverso l’attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo. Sulla base di detto punteggio, viene conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.

Art. 5. Prima fase: valutazione dell’idoneità all’avanzamento

1. La fase di valutazione dell’idoneità all’avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l’ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all’esercizio delle funzioni del grado superiore.
2. Il possesso dei predetti requisiti, che per l’avanzamento ai vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura rilevante ed in modo particolarmente spiccato, deve essere accertato anche nel caso che all’ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, sia stato già eccezionalmente affidato l’esercizio delle funzioni del grado superiore.
3. Costituisce ragionevole indice di non idoneità l’aver riportato, in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a “superiore alla media” per l’avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di vascello e ad “eccellente” per l’avanzamento nei vari gradi di generale o ammiraglio, nonché giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite ad uno o più requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Art. 6. Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito

1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito è caratterizzata dall’attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all’art. 26 della citata legge n. 1137/1955, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini.
2. La graduatoria di cui al comma 1 precedente evidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato.
3. A parità di punteggio, la precedenza è data al più anziano in ruolo.

Art. 7. Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi

1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall’art. 26 della citata legge n. 1137/1955 devono costituire per ciascuna di esse l’espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell’ambito della categoria medesima(1).
2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo cui l’ufficiale valutando appartiene ed al grado superiore da conseguire, non può comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.

Art. 8. Qualità morali, di carattere e fisiche

1. Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione ad un modello ideale della figura dell’ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.
2. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.

Art. 9. Qualità professionali

1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità, ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d’impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni(2).
2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l’espressione dell’interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio.

Art. 10. Rilevanza degli incarichi

1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l’assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati (3).
3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto”;

Art. 11. Qualità intellettuali e di cultura

1. La personalità intellettuale e culturale dell’ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene ed all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
2. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l’iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia ed all’estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.

Art. 11-bis (attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore)

1. La valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione, deve essere condotta attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l’esperienza acquisita ed i risultato conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego(4)

Art. 12. Tendenza di carriera

1. Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall’ufficiale durante il successivo impiego.
2. Fermo restando il principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui al precedente art. 3, costituisce elemento da tenere presente anche l’andamento complessivo della progressione di carriera”.

Art. 13. Procedimento di votazione. Processo verbale

1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa.
2. Per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese ed in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.
3. La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità, osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o più membri nominati dal presidente.
4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull’idoneità all’avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneità all’avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all’attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. È giudicato idoneo all’avanzamento l’ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità stabilite dall’art. 26 della citata legge n. 1137/1955 e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall’art. 25, secondo comma, della stessa legge, e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello ed ai relativi allegati annessi al presente regolamento.
5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell’annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell’avvenuta presa di conoscenza è dato atto nel verbale di seduta.
6. Qualora la commissione abbia ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della citata legge n. 1137/1955, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta.
7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, è sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all’adunanza ed è sottoposto all’approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell’art. 27 della citata legge n. 1137/1955”.

Art. 14. Applicabilità del regolamento ad altre fattispecie

1. Le norme di cui al presente regolamento si osservano anche per l’avanzamento a scelta previsto dall’art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(*) - Corsivo il testo aggiunto dal Decreto 22 novembre 2002, n. 299.
(1) - Comma così modificato dall’art. 1, d. m. 22 novembre 2002, n. 299.
(2) - Comma così modificato dall’art. 2, d. m. n. 299/2002.
(3) - Comma così sostituito dall’art. 3, d. m. n. 299/2002.
(4) - Articolo aggiunto dall’art. 4, d. m. n. 299/2002.


Legge 19 dicembre 2002, n. 277
Recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 299 del 21 dicembre 2002)

Legge 23 dicembre 2002, n. 279
Recante modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 300 del 23 dicembre 2002)

L. 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà(*)


TITOLO I
Trattamento penitenziario


Capo I - Principi direttivi

Artt. 1 - 4 (omissis)

Art. 4-bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.

1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(1).
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo(2), il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.


Capo II - Condizioni generali (omissis)

Artt. 5 - 9 (omissis)

Art.10. Permanenza all’aperto

Ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all’aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un’ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
(omissis)

Art. 11. Servizio sanitario

(omissis)
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l’istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l’istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell’imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.
(omissis)

Artt. 12. (omissis)

Capo III - Modalità del trattamento (omissis)

Artt. 13 - 20 (omissis)

Art. 21. Lavoro all’esterno

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’e sterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis, l’assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell’articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari.

Artt. 21-bis - 30-bis (omissis)

Art. 30-ter. Permessi premio

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
1-bis. (abrogato).
2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L’esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all’arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis, dopo l’espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni(3);
d) nei confronti dei condannati all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno dieci anni(4).
5. Nei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto(5).
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell’articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all’articolo 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

Art. 31 (omissis)

Capo IV - Regime penitenziario

Artt. 32 - 41 (omissis)

41-bis. Situazioni di emergenza

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente(6).
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno(7).
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l’adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d’ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l’istanza presentata dal detenuto, dall’internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell’internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione(8).
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:
a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;
d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10(9).
2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto al quale il detenuto o l’internato è assegnato. Il reclamo non sospende l’esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell’internato non modifica la competenza territoriale a decidere(10).
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d’appello il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta(11).

Capo V - Assistenza (omissis)

Capo VI - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito

Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare(12).
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2(13).
4. Se l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione, cui l’istanza deve essere rivolta, può sospendere l’esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell’esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l’istanza non è accolta, riprende l’esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l’istanza successivamente proposta.
5. All’atto dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto(14).
11. L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.
12-bis. All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all’articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l’articolo 54, comma 3(15).

Art. 47-bis. Affidamento di prova in casi particolari. (abrogato)

Art. 47-ter. Detenzione domiciliare(16)

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. Se l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l’applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca(17).
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

Art. 47-quater. Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria

1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell’interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l’esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l’attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l’interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.
6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall’articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.

Art. 47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell’entità della pena residua.

Art. 47-sexies. Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo

1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7.

Art. 48. Regime di semilibertà

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Art. 49. Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà. (abrogato)

Art. 50. Ammissione alla semilibertà

1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena. Si applica l’articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.
7. Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all’ultimo comma dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 51. Sospensione e revoca del regime di semilibertà

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.
Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All’internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 53.

Art. 51-bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà

1. Quando durante l’attuazione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell’istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell’articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.

Art. 51-ter. Sospensione cautelativa delle misure alternative

1. Se l’affidato in prova al servizio sociale o l’ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l’accompagnamento del trasgressore in istituto.
Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Art. 52. Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all’anno.
Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca di semilibertà.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 53. Licenze agli internati

Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell’articolo precedente.
Durante la licenza l’internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se l’internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

Art. 53-bis. Computo del periodo di permesso o licenza

1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto
nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull’esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.
2. Avverso il decreto può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all’articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

Art. 54 (omissis)

Art. 55. Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata

Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

Art. 56. Remissione del debito

1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese(18).

Art. 57. Legittimazione alla richiesta dei benefici

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall’internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

Art. 58. Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui all’articolo 56, è data immediata comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

Art. 58-bis. Iscrizione nel casellario giudiziale

Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva.

Art. 58-ter. Persone che collaborano con la giustizia

1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 dell’art. 30-ter e del comma 2 dell’art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

Art. 58-quater. Divieto di concessione di benefici

1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti dal comma 1 dell’articolo 4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 del codice penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma(19).
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

TITOLO II
Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria

Capo I - Istituti penitenziari (omissis)

Capo II - Giudici di sorveglianza

Art. 68. Uffici di sorveglianza. (omissis)

Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza(20)

1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo 208 del codice penale, nonché all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell’articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell’internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all’articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l’osservanza delle norme riguardanti:
a) l’attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale(21).
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Art. 69-bis. Procedimento in materia di liberazione anticipata(22)

1. Sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall’articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.

Art. 70. Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza

1. In ciascun distretto di corte d’appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d’appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge(23).
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d’appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell’articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell’ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell’anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l’internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell’ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
9. Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena.

Artt. 70-bis - 91 (omissis)

(*) - Corsivo il testo aggiunto dalla Legge 23 dicembre 2002, n. 279.
(1) - Comma così sostituito dall’art. 1, legge 23 dicembre 2002, n. 279.
(2) - Parole così sostituite dall’art. 1, l. n. 279/2002.
(3) - Con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 450, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
(4) - La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 giugno 1995, n. 227, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, quarto comma, introdotto dall’art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede l’ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.
(5) - La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, introdotto dall’art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
(6) - Comma così sostituito dall’art. 2, l. n. 279/2002.
(7) - Vedi nota precedente.
(8) - Comma aggiunto dall’art. 2, l. n. 279/2002.
(9) - Vedi nota precedente.
(10) - Vedi nota (8).
(11) - Vedi nota (8).
(12) - La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 47, primo comma, così come sostituito dall’art. 11, l. 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche della pena espiata.
(13) - La Corte costituzionale, con riferimento alla disposizione precedente alla sostituzione disposta dall’art. 3, l. 27 maggio 1998, n. 165, riportata al n. A/LV, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, terzo comma, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.
(14) - La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 343, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decimo comma dell’art. 47 nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
(15) - Comma aggiunto dall’art. 3, l. 19 dicembre 2002, n. 277.
(16) - La Corte costituzionale, con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 414, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, nel testo introdotto dall’art. 13 della l. 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di “persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali”.
(17) - La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 giugno 1997, n. 173, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.
(18) - La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 luglio 1991, n. 342, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 56, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle “disagiate condizioni economiche”, abbia serbato in libertà una “condotta regolare”.
(19) - La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre-1° dicembre 1999, n. 436, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma 2, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
(20) - Con sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69, quest’ultimo come sostituito dall’art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
(21) - Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, l. n. 277/2002.
(22) - Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2, l. n. 277/2002.
(23) - Comma così modificato dall’art. 2, l. n. 277/2002.



Legge 7 febbraio 2003, n. 22
Recante modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto di autore
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 38 del 15 febbraio 2003)

D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373(*).

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato;
b) servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
3) servizi della società dell’informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
c) servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
e) dispositivo per l’accesso condizionato, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
f) servizio connesso, l’installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;
g) dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l’autorizzazione del fornitore del servizio.

Artt. 2-3 (omissis)

Art. 4. Attività illecite

1. Sono vietate le seguenti attività:
a) la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g);
b) l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l’uso di dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g).

Art. 5. Sorveglianza e controllo

1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. I controlli possono essere svolti:
a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i noleggiatori, i dettaglianti, nonché presso gli installatori ed i manutentori;
b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso condizionato.
3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche da eseguirsi presso i laboratori dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Ministero delle comunicazioni.
4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo del dispositivo per l’accesso condizionato.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all’esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate irregolarità, i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 4.

Art. 6. Sanzioni

1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all’articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni. Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per la attività illecite di cui agli articoli 171-bis(1) e 171-octies(2) della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
2. Gli organi di cui all’articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell’accertamento definitivo della loro illiceità.


(1) - Art. 171-bis.: “1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies(*) e 64-sexies(**), ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis(***) e 102-ter(****), ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.
(*) - Art. 64-quinquies: “1. L’autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)”.
(**) - Art. 64-sexies: “1. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell’ambito di un’impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all’autorizzazione del titolare del diritto;
b) l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nell’articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati”.
(***) - Art. 102-bis: “1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L’attività di prestito dei soggetti di cui all’articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L’attività di prestito dei soggetti di cui all’articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell’Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell’Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o residenti abituali nel territorio dell’Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale all’interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l’impresa abbia all’interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l’attività della medesima e l’economia di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l’estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”.
(****) - Art. 102-ter: “1. L’utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all’autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo. Se l’utente legittimo è autorizzato ad effettuare l’estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle”.
(2) - 171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non e inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
(*) - Corsivo il testo aggiunto dalla legge n. 22/2003.


Decreto-Legge 11 novembre 2002 n. 251
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 265 12 novembre 2002)

Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.


Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 284 del 4 dicembre 2002)

Approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


Decreto 10 ottobre 2002
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 296 del 18 dicembre 2002)

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici».


Decreto Legislativo 6 dicembre 2002, n. 287
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 304 del 30 dicembre 2002)

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.


Legge 30 dicembre 2002, n. 295
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.4 del 7 gennaio 2003)

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia).


Legge 10 gennaio 2003, n. 1. (Raccolta 2003)
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 8 dell’11 gennaio 2003)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.


Legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 gennaio 2003)

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.


Decreto-Legge 20 gennaio 2003, n. 4
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.17 del 22 gennaio 2003)

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.


Legge 14 gennaio 2003, n. 7
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 21 del 27 gennaio 2003)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.


(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 36 del 13 febbraio 2003)
Decreto Legislativo 14 novembre 2002, n. 311

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
(Testo B).


Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 312

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
(Testo C).


Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).


Decreto Legge 24 febbraio 2003, n. 28
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 45 del 24 febbraio 2003)

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.


Decreto-Legge 3 marzo 2003 n. 32
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.52 del 4 marzo 2003)

Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario.


Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.59 del 12 marzo 2003)

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.