Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile(Convertito, con modificazioni, dall’art. 1, legge 9 novembre 2001, n. 401)

Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell’articolo 10 sono soppresse le parole: “e di protezione civile”;
b) all’articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: “e quella di protezione civile” e le parole: “e del capo IV”;
c) ...;
d) all’articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: “, ad eccezione di quelli attribuiti all’Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo”;
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V intitolato: “Agenzia di protezione civile” è soppresso;
g) ...

Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. ...(1)
2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: “dell’Agenzia di protezione civile, di seguito denominata “Agenzia”, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa”;
b) all’articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: “dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa”;
c) all’articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: “l’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa”;
d) all’articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: “dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa”;
e) all’articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: “per la successiva assegnazione all’Agenzia a decorrere dall’effettiva operatività della stessa”;
f) all’articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: “dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa”.
1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell’interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile (soppresso)

Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell’interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui àmbito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell’interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.
3. Nell’àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell’interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all’opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell’àmbito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l’amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell’interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell’interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l’esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonché l’attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l’attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l’attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni.
4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d’emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica.
4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all’articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all’articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell’interno da lui delegato per l’approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell’interno da lui delegato.
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell’interno da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall’Agenzia di protezione civile, già prevista dall’articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l’esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell’articolo 7, comma 3, e dell’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all’istituzione dell’ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l’incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico(2).
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.
3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.
6. Al fine di assicurare l’efficienza e l’economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all’Agenzia di protezione civile, già prevista dall’articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5-ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno

1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all’accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell’interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-quater. Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246. (omissis)

Art. 6. Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto.

Art. 6-bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell’interno da lui delegato sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell’articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d’asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002.

Art. 7. Norma di salvaguardia

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni.

Art. 7-bis. Informazioni di pubblica utilità

1. Al fine di garantire l’acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell’impegno della linea.

Art. 8. (omissis)


(1) Sostituisce il comma 6 dell’art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 dicembre 2001.