Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203)

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa

Artt. 1-11. (omissis)

Capo VI - Coordinamento dei servizi di Polizia Giudiziaria

Art.12. 1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza(1).
2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.
3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.
4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.
5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l’effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.
6.(2)
7.(3)
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell’ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

Artt. 13-24. (omissis)


(1) - Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.
(2) - Aggiunge un periodo all’art. 13, secondo comma, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.
(3) - Aggiunge un periodo all’art. 18, secondo comma, L. 1° aprile 1981, n. 121., vedi nota (2).