Codice penale militare di pace (art. 301)

Libro III - Della procedura penale militare

TITOLO IV
Dell’Istruzione

Capo I - Disposizioni generali

Sezione I - Degli atti preliminari alla istruzione
§ 1. - Degli atti di polizia giudiziaria militare

Art. 301
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell’articolo 415(1), le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell’ordine seguente:
1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;
2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri [reali](2) e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 221 del codice di procedura penale(3).
Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.
I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.
In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica(4).


(1) - Articolo abrogato dalla legge 7 maggio 1989, n. 180.
(2) - Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
(3) - Vedi, ora, art. 57 c.p.p. (Codice Vassalli).
(4) - La denominazione originaria è stata così modificata in virtù dell’art. unico, D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con la L. 31 gennaio 1953, n. 72. Sull’obbligo di riferire la notizia di reato vedi l’art. 347 c.p.p.