Legge 24 marzo 1958, n. 195

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura(1) (stralcio)

Capo I - Del Giudice di Pace

Art. 1. Istituzione e funzioni del giudice di pace

1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L’ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario.

Art. 2. Sede degli uffici del giudice di pace

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall’accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace.

Art. 3. Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
2. In caso di vacanza dell’ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell’ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.
3. Se la vacanza o l’impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell’articolo 4.

Art. 4. Ammissione al tirocinio

1. Il presidente della corte d’appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d’appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di corte d’appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d’appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l’ammissione al tirocinio di cui all’articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

Art. 4-bis. Tirocinio e nomina

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l’ufficio del giudice di pace sono nominati, all’esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell’ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell’articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all’obiettivo della conciliazione tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l’ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un’indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell’ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina.

Art. 5. Requisiti per la nomina

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina.

Art. 6. Corsi per i giudici di pace

1. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi.
2. Il presidente della corte d’appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.
3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.
4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.
5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d’appello, nell’ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l’informazione e l’aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.
... (abrogato).
5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio.

Art. 7. Durata dell’ufficio e conferma del giudice di pace

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.
1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l’esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.
2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell’esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall’articolo 10-ter(2).

Art. 8. Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
... (abrogato)

Art. 8-bis. (abrogato)

Art. 9. Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari

1. Il giudice di pace decade dall’ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l’ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d’appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull’ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 10. Doveri del giudice di pace

1. Il giudice di pace è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l’obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 10-bis. Divieto di applicazione o supplenza.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti.

Art. 10-ter. Richiesta di trasferimento e concorso di domande

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell’articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità.

Art. 10-quater. Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell’ordine degli avvocati

1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell’articolo 7 e al comma 4 dell’articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all’albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all’albo professionale relativo ad un diverso circondario.

Art. 11. Indennità spettanti al giudice di pace

1. L’ufficio del giudice di pace è onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un’indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l’attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. È altresì dovuta un’indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l’anno.
3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l’indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.
4. L’ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell’articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Art. 12. (omissis)

Art. 13. Notificazione degli atti

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Art. 14. Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della L. 24 aprile 1941, n. 392.
2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

Art. 15. Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace

1. Nel caso in cui all’ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell’incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.
2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all’assegnazione degli affari e, d’intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell’ufficio.
2-bis. Al coordinatore spetta un’indennità di presenza mensile per l’effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici.
2-ter. L’indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all’ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.

Art. 16. Sorveglianza

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.

Artt. 17-42. (omissis)

(1) - La legge n. 374/1991 è riportata con tutte le successive modificazioni ad integrazioni che non vengono segnalate in nota per agevolare la lettura del testo.
(2) - In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l’art. 20, L. 13 febbraio 2001, n. 48.