Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario(1) (stralcio)

TITOLO I
Disposizioni generali

Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia

Art. 1. Dei giudici

La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) [dal pretore];
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali l’ordinamento giudiziario dell’impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

Art. 2. Del pubblico Ministero

Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero.

Art. 3. Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari

Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L’ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.
Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’art. 28.
Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

Art. 4. Ordine giudiziario

L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero.
Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise(2) e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario.

Art. 5. Organici; sedi giudiziarie

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

Art. 6. (omissis)

Art. 7. Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico Ministero

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7-bis. Tabelle degli uffici giudicanti

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’articolo 47-bis, secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi.
Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell’attività medesima.
2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3-quater. L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti vari, in modo da determinare il minor onere per l’erario.
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.

Art. 7-ter. Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti

1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare. Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.

Artt. 8-12 (omissis)

Art. 13. Esenzione da uffici e servizi pubblici

I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 14. Potestà di polizia dei giudici

Ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 15. Potestà dei magistrati del pubblico Ministero di richiedere la forza armata

I magistrati del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l’intervento della forza armata.

Capo II - Delle incompatibilità

Art. 16. Incompatibilità di funzioni

I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, deputato o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
Salvo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.
In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l’Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 17. Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica

I primi presidenti(3) ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 18. Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

Art. 19. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro della giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l’ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.
Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

TITOLO II
Dei giudici

Artt. 20-41. (abrogato)

Capo III - Dei tribunali

Sezione I - Del tribunale ordinario

Art. 42. Sede del tribunale

Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 42-bis. Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario

Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione. Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.

Art. 42-ter. Nomina dei giudici onorari di tribunale

I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina l’esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.

Art. 42-quater. Incompatibilità

Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 42-quinquies. Durata dell’ufficio

La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell’incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla nomina.

Art. 42-sexies. Cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio

Il giudice onorario di tribunale cessa dall’ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 42-septies. Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale

Il giudice onorario di tribunale è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.

Art. 43. Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario.

Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Art. 43-bis. Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario

I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale.

Art. 44. (abrogato)

Art. 45. (omissis)

Art. 46. Costituzione delle sezioni

Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.

Art. 47. Attribuzioni del presidente del tribunale

Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.

Art. 47-bis. Direzione delle sezioni

Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis.

Art. 47-ter. Istituzione dei posti di presidente di sezione

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l’osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

Art. 47-quater. Attribuzioni del presidente di sezione

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio.

Art. 47-quinquies. Presidenza dei collegi

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

Art. 48. Composizione dell’organo giudicante

In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti .

Sezione I-bis - Delle sezioni distaccate di tribunale

Art. 48-bis. Sezioni distaccate del tribunale ordinario

Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.

Art. 48-ter. Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate

All’istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L’avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro della giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 48-quater. Affari trattati nelle sezioni distaccate

Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare.
In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro della giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell’ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze.

Art. 48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate

In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.

Art. 48-sexies. Magistrati assegnati alle sezioni distaccate

I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.

Sezione II - Del tribunale per i minorenni

Art. 49. Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

Art. 50. Composizione del tribunale per i minorenni

Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.
Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della giustizia(4), per un triennio, e possono essere confermati.

Art. 50-bis. Giudice per le indagini preliminari

1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari.
L’organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
2. Nell’udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.

Art. 51. Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni. Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni.

Capo IV - Della corte di appello

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 52. Sede della corte di appello

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 53. Funzioni ed attribuzioni della corte di appello

La corte di appello:
a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale;
b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essi deferiti dalle leggi.

Art. 54. Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
Si osserva per le corti di appello il disposto dell’art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.

Art. 55. Magistrati della corte di appello

Il presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.
Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 56. Costituzione del collegio giudicante.

La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

Art. 57. (abrogato)

Art. 58. Sezione per i minorenni

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
La sezione giudica con l’intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.

Art. 59. Sezioni distaccate di corte d’appello

Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica.

Artt. 60-64. (omissis)

Capo V - Della corte suprema di cassazione

Art. 65. Attribuzioni della corte suprema di cassazione

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell’impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

Art. 66. Composizione della corte suprema di cassazione

La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente(5), da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi dell’articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

Art. 67. Costituzione del collegio giudicante

La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.
Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti.
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Art. 68. Ufficio del massimario e del ruolo

Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d’appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’art. 210 del presente ordinamento.
Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica.

TITOLO III
Del pubblico ministero

Capo I - Della costituzione del pubblico ministero

Art. 69. Funzioni del pubblico ministero

Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

Art. 70. Costituzione del pubblico ministero

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.
2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’art. 59.
3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.
4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio.
6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.
6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

Art. 70-bis. Direzione distrettuale antimafia(6)

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all’attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

Art. 71. Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario

Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l’espletamento delle funzioni indicate nell’articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.

Art. 71-bis. Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata

Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l’incompatibilità di cui all’articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all’ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.

Art. 72. Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario

Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell’articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall’art. 550 del codice di procedura penale.

Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero.

Art. 73. Attribuzioni generali del pubblico ministero

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 74. Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale.
Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo.
Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.
Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d’assise.
La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d’appello.

Art. 75. Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa

Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo.
Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.
(omissis)

Art. 76. Attribuzioni del pubblico ministero presso la corte suprema di cassazione

Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.
(omissis)

Art. 76-bis. Procuratore nazionale antimafia

1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale.
6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all’epoca dell’applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.

Art. 76-ter. Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.
2. Nella relazione generale sull’amministrazione della giustizia prevista dall’articolo 86, il procuratore generale comunica l’attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.

Art. 77. Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

Art. 78. Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione

Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.
Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

Art. 79. Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze

Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

Art. 80. Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali ordinari

Presso le corti di appello ed i tribunali ordinari il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali ordinari.

Art. 81. Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento.
Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Art. 82. Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali

Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale della Repubblica richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell’assemblea generale per le relative deliberazioni.

Art. 83. Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.

Art. 84. (abrogato)

Artt. 85-277. (omissis)

(1) - Il r.d. n. 12/1941 è riportato con tutte le successive modificazioni ad integrazioni che non vengono segnalate in nota per agevolare la lettura del testo. La redazione del testo è stata adeguata alla mutata forma istituzionale dello stato.
(2) - Ora, giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello.
(3) - Ora, primo presidente e presidente aggiunto della Corte di cassazione e presidenti delle Corti di appello.
(4) - Gli esperti sono ora nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
(5) - È anche previsto un presidente aggiunto.
(6) - Art. 51 c.p.p.: “Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lett. a, sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall’art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’art. 74 del testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a, sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente”.