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Legge 30 dicembre 1988, n. 561

Istituzione del Consiglio della magistratura militare

Art. 1. 1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:
a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;
d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d’intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell’interesse o per conto, ovvero contro l’amministrazione militare.
2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
7. È abrogato l’articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L’azione disciplinare nei confronti dei giudici militari è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2. 1. All’elezione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, che si svolge in un’unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente; i voti espressi in eccedenza sono nulli.
2. Per l’elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l’ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte di appello militare e composto dai due magistrati militari di appello e di tribunale più anziani in ruolo.
3. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.
4. Le schede elettorali devono essere preventivamente firmate dai componenti dell’ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall’elettore.
5. Ultimate le votazioni, l’ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Se fra i primi cinque magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti non è compreso un magistrato militare di cassazione, in luogo del quinto è eletto il magistrato militare di cassazione che ha riportato il maggior numero di voti.
6. L’ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.
7. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e debbono pervenire all’ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.
8. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti, ferma in ogni caso la presenza nel Consiglio di almeno un magistrato militare di cassazione. Se non è possibile assicurare la presenza di almeno un magistrato militare di cassazione, si procede, entro sessanta giorni, ad elezioni parziali.
9. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni sono indette, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della difesa. L’ufficio elettorale è composto come indicato nel comma 2.

Art. 3. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l’anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento indicato alla voce “Modifica del codice penale militare di pace, per l’adeguamento e l’integrazione con l’emanazione del nuovo codice di procedura penale”.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.