Regio Decreto 9 settembre 1941, n. 1022

Ordinamento giudiziario militare(1) (stralcio)

PARTE PRIMA
Ordinamento giudiziario militare di pace (2)

Capo I - Dei tribunali militari, in generale

Sezione I - Costituzione organica dei tribunali militari

Art. 1.Organi della giustizia dei tribunali militari.

La giustizia penale militare è amministrata:
1° dai tribunali militari;
2° dal tribunale supremo militare.

Art. 2. Specie dei tribunali militari

I tribunali militari si distinguono in:
1° tribunali militari territoriali;
2° tribunali militari di bordo.
Ove occorra, possono stabilirsi, con decreto reale, uno o più tribunali militari presso il comando di forze armate concentrate fuori dei luoghi, nei quali hanno sede i tribunali militari territoriali, ovvero presso il comando di corpi spediti all’estero, fermo, in quest’ultimo caso, il potere del comandante di emanare bandi, a norma dei codici penali militari. La competenza dei tribunali anzidetti è determinata dallo stesso decreto che li istituisce. Per i tribunali militari non compresi nella tabella annessa a questo ordinamento, si provvede mediante ordinamenti speciali.

Art. 3. Uffici del tribunale militare territoriale

Presso ciascun tribunale militare territoriale sono costituiti:
1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio d’istruzione;
4° un ufficio di cancelleria.
Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell’articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti.

Art. 4. Uffici del tribunale supremo militare

Presso il tribunale supremo militare sono costituiti:
1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio di cancelleria.

Art. 5. Servizio di messi giudiziari militari

I regolamenti militari, approvati con decreto reale, provvedono all’ordinamento di un servizio di messi giudiziari militari presso i tribunali militari e il tribunale supremo militare.

Art. 6. Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le forze armate dello Stato

Quando questa legge o i codici penali militari enunciano genericamente alcuno dei gradi, comandi, reparti, servizi e simili in relazione all’ordinamento del regio esercito, in tale indicazione s’intendono compresi anche i gradi, comandi, reparti, servizi e simili delle altre forze armate dello Stato, corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.

Art. 7. Istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d’armata o equivalenti

I tribunali militari territoriali sono istituiti presso i comandi di corpo d’armata, o presso i comandi corrispondenti delle altre forze armate dello Stato.
I tribunali militari territoriali sono dodici, salve le disposizioni degli ordinamenti speciali. Essi hanno sede, rispettivamente, a Torino, Milano, Bologna, Verona, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, La Spezia, Taranto e Zara. Essi sono costituiti, rispettivamente, presso il comando per ciascuno indicato nella tabella annessa a questa legge (allegato A), ed estendono la loro competenza sul territorio delle province per ciascuno indicate nella tabella medesima.
Con decreto reale, possono istituirsi, permanentemente o temporaneamente, altri tribunali militari territoriali oltre quelli indicati nel comma precedente, anche in sede diversa da quella del comando presso cui il tribunale è istituito. In tal caso, con lo stesso decreto è stabilita la circoscrizione dei tribunali di nuova istituzione modificandosi, ove occorra, quella dei tribunali preesistenti. I tribunali istituiti a norma di questo comma possono essere soppressi con decreto reale.
Con decreto reale, possono altresì istituirsi o sopprimersi sezioni di tribunali militari. In questo caso, lo stesso decreto determina, ove occorra, i rapporti giurisdizionali e gerarchici fra la sezione e il tribunale militare presso il quale è istituita.
I decreti reali indicati nei due commi precedenti sono emanati su proposta del Ministro militare interessato, di intesa con gli altri Ministri militari e con il Ministro delle finanze.
Con decreto reale può essere modificata la circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

Art. 8. Composizione organica dei tribunali militari territoriali

I tribunali militari territoriali sono costituiti:
1° di un presidente, avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato;
2° di uno o più giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare;
3° di ventiquattro giudici, di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani, salvo che il servizio della giustizia ne richieda un numero maggiore; nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani.
In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il giudice militare di grado più elevato o di maggiore anzianità ne fa le veci.
Con decreto reale, può disporsi che nel tribunale militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado o più anziani, designati, per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.
Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore militare della Repubblica, stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati per il giudizio a ciascuna sezione.
Il presidente e i giudici possono avere altri incarichi, ferme le cause di dispensa indicate nell’art. 10, e ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare, a norma dei regolamenti militari, approvati con decreto reale.

Art. 9. Nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari territoriali

Il presidente e i giudici dei tribunali militari territoriali sono nominati con decreto reale.
Il presidente e i giudici militari durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Tuttavia, essi possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del biennio, fino a che non siano sostituiti.

Art. 10. Cause di dispensa dall’ufficio di presidente o di giudice

Non possono essere destinati alle funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari:
1° gli ufficiali che hanno le funzioni di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
2° il capo di stato maggiore generale;
3° i capi e i sottocapi di stato maggiore dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica (e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale);
4° ... (abrogato);
5° gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare dei Ministeri militari;
6° l’ufficiale che ha funzioni di presidente o di giudice del tribunale supremo militare.
Salvi i casi preveduti dal comma precedente, nessun ufficiale può esimersi dall’assumere ed esercitare l’ufficio di presidente o di giudice, tranne che i regolamenti militari, approvati con decreto reale, dispongano altrimenti.

Art. 11. (abrogato)

Art. 12. Rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari

Il presidente deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene il comando presso cui è istituito il tribunale; e, per la regia marina, deve inoltre appartenere al corpo di stato maggiore.
I giudici devono appartenere: cinque all’Esercito, cinque alla Marina, cinque all’Aeronautica, (cinque alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale), due alla Guardia di Finanza (e due al corpo di polizia dell’Africa italiana).
Dei giudici dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica (e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale), quattro, per ciascuna forza, sono scelti fra gli ufficiali superiori.
Quando ricorrono particolari esigenze di servizio i Ministri per la guerra, per la marina e per l’aeronautica hanno facoltà di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive forze armate quali giudici nei tribunali istituiti presso comandi da essi, rispettivamente, non dipendenti.
La stessa facoltà spetta (al Ministro per l’Africa italiana), limitatamente, però, ad uno o più tribunali militari.

Art. 13. Cessazione dall’ufficio di giudice

L’ufficio di presidente o di giudice cessa, se l’ufficiale che ne è investito:
1° non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale;
2° è promosso;
3° ha cessato dal servizio;
4° è incorso nella sospensione dal grado o dall’impiego, o nella perdita del grado.
Il presidente e i giudici nominati in sostituzione di quelli, che cessano dalla carica a norma di questo articolo, durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituiti per compiere il biennio, per il quale erano stati nominati.

Art. 14. Composizione del collegio giudicante

Il tribunale militare territoriale giudica con l’intervento:
1° del presidente;
2° di un giudice relatore;
3° di tre giudici militari.
Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna. I giudici sono designati dal presidente del tribunale.

Artt. 15-19. (abrogato)

Art. 20. Assistenza di giudici supplenti

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici assistano all’udienza in qualità di supplenti. Questi però non possono prendere parte alla votazione, tranne che per impedimento sopraggiunto ai giudici, che compongono il tribunale. In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento di alcuno dei giudici, i supplenti lo sostituiscono per ordine di maggior grado, e, a parità di grado, per ordine di maggiore anzianità.

Artt. 21-23. (abrogati)

Sezione III - Dell’ufficio del pubblico ministero

Art. 24. Norma generale

L’ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare della Repubblica e di uno o più vice-procuratori militari e sostituti, appartenenti alla magistratura militare.

Art. 25. (omissis)

Sezione V - Dell’ufficio di cancelleria

Art. 26. Funzioni di cancelleria; funzionari che le esercitano

Le funzioni di cancelleria, presso i tribunali militari territoriali e gli uffici che in essi sono costituiti, sono esercitate da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare.

Sezione VI - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Art. 27. (abrogato)

Artt. 28-42. (omissis)

Capo IV - Del tribunale supremo militare

Art. 43. Sede e costituzione del tribunale supremo militare

Il tribunale supremo militare ha sede nella capitale e si compone di un presidente, ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d’armata o equiparato, e di ventitré giudici; di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato, tre consiglieri di Stato, otto consiglieri della Corte suprema di cassazione e due magistrati militari di grado equiparato.
I giudici militari appartengono: tre all’Esercito, due alla Marina, due all’Aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari.
Le nomine del presidente, dei giudici militari, dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della Corte suprema di cassazione sono fatte con decreto reale.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 10 e 11.
In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l’ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati.
Con decreto reale, può disporsi che nel tribunale supremo militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, designati per le singole sezioni dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.
Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore generale militare della Repubblica, stabilisce quali procedimenti devono essere assegnati, per il giudizio, a ciascuna sezione.

Art. 44. Composizione del collegio giudicante

Il tribunale supremo militare giudica con l’intervento del presidente e di sei giudici, dei quali due sono ufficiali, tre magistrati ordinari e uno magistrato militare, designati per ogni udienza dal presidente.
Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati.

Art. 45. Composizione speciale del collegio giudicante

Il tribunale supremo militare è composto del presidente e di sei giudici, dei quali tre sono ufficiali, due consiglieri di Stato e uno magistrato militare, designati per ciascuna udienza dal presidente, quando pronuncia sui seguenti oggetti:
1° riabilitazione militare;
2° reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare;
3° impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato;
4° cancellazione dai moli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati per infermità psichica, in una casa di cura e di custodia.
Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione.
Il presidente incarica uno dei giudici predetti di riferire in camera di consiglio e di redigere i motivi della deliberazione.

Art. 46. Durata dell’ufficio di presidente e di giudice

Il presidente e i giudici del tribunale supremo militare durano in carica fino a che non siano destinati ad altre funzioni o trasferiti fuori della capitale, o non divengano altrimenti incompatibili, ovvero non perdano alcuno dei requisiti richiesti per la loro nomina.

Art. 47. Composizione dell’ufficio del pubblico ministero

L’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare della Repubblica e dei sostituti procuratori generali militari della Repubblica.

Art. 48. Esercizio delle funzioni di cancelleria

Le funzioni di cancelleria presso il tribunale supremo militare e presso la procura generale militare della Repubblica sono esercitate da cancellieri del personale della giustizia militare.

Art. 49. (omissis)

Capo VI - Della sorveglianza e delle attribuzioni degli uffici giudiziari militari, e dell’amministrazione della giustizia militare

Art. 50. Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari

Il presidente è capo del collegio giudicante. Da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni giudiziarie, e il personale militare addetto all’ufficio di presidenza.
Il procuratore generale militare della Repubblica è capo del pubblico ministero militare. Da lui dipendono tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, e l’altro personale degli uffici della procura generale militare della Repubblica.
Il procuratore militare della Repubblica presso ciascun tribunale militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del tribunale.

Art. 51. Attribuzioni del procuratore generale militare della Repubblica e del tribunale supremo militare per l’amministrazione della giustizia

Il procuratore generale militare della Repubblica vigila per il mantenimento dell’ordine e per la retta amministrazione della giustizia nei tribunali militari; e, qualora riconosca necessaria la censura, la sospensione o la rimozione dalle funzioni di giudice di alcuno dei giudici militari, ne fa denuncia al tribunale supremo militare, il quale, sentito a voce o per iscritto l’incolpato, fa al Ministro competente le proposte che ravvisa necessarie.

Art. 52. Consulenza legale presso i comandi militari

Consulente legale dei comandi militari locali per qualsiasi parere in materia giudiziaria militare, è il procuratore militare della Repubblica.

Artt. 53-92. (omissis)

(1) - Il r.d. n. 1022/1941 è riportato con tutte le successive modificazioni ad integrazioni che non vengono segnalate in nota per agevolare la lettura del testo. La redazione del testo è stata adeguata alla mutata forma istituzione dello Stato.
(2) - Vedi ora la legge 7 maggio 1981, n. 180, infra.