Decreto Ministeriale 12 giugno 1999, n. 245

Regolamento recante norme concernenti l’ordinamento dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze

Capo I - Istituto superiore di stato maggiore interforze

Art. 1. - Attività

1. Per l’assolvimento dei compiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, l’Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), secondo programmi approvati dal Capo di stato maggiore della difesa:
a) organizza il corso superiore di stato maggiore interforze (corso ISSMI);
b) promuove attività di scambio con istituti nazionali ed internazionali paritetici, attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di formazione superiore interforze e di sviluppo di tematiche strategicooperative di interesse interforze o di Forza armata.

Art. 2. - Organizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, le ulteriori disposizioni di carattere organizzativo sono adottate dal Capo di stato maggiore della difesa sulla base delle esigenze di formazione e nel rispetto di un’equa ripartizione degli incarichi tra le singole Forze armate.

Art. 3. - Direttore

1. L’incarico di direttore dell’ISSMI è affidato dal Capo di stato maggiore della difesa ad un ufficiale con il grado di maggior generale o grado corrispondente.
2. Il direttore:
a) esercita la funzione di comandante di corpo nei confronti del personale militare in servizio presso l’ISSMI e degli ufficiali che frequentano i corsi;
b) dirige le attività didattiche e organizzative dell’istituto;
c) definisce i criteri per la valutazione del profitto degli ufficiali che frequentano il corso ISSMI, da sottoporre all’approvazione del Capo di stato maggiore della difesa;
d) sottopone al Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite gerarchico, gli atti per i quali il presente regolamento richiede l’approvazione;
e) cura, nel quadro delle direttive generali emanate dal Capo di stato maggiore della difesa, i rapporti con i paritetici istituti esteri e con gli istituti di formazione interforze e delle singole Forze armate necessari al coordinamento ed allo sviluppo delle attività didattiche.

Art. 4. - Vice direttori

1. L’ISSMI è articolato in sezioni con composizione interforze, alle quali sono preposti i vice direttori.
2. Gli incarichi di vice direttore, ripartiti tra le singole Forze armate, sono affidati ad ufficiali con il grado di brigadiere generale o grado corrispondente.
3. I vice direttori:
a) esercitano il controllo sulle attività didattiche ed organizzative e sul comportamento disciplinare delle rispettive sezioni;
b) svolgono la funzione di coordinatore d’area per le attività didattiche specifiche della Forza armata di appartenenza inserite nei programmi di formazione;
c) propongono al consiglio di istituto di cui all’articolo 5, il programma delle attività specifiche della Forza armata di appartenenza, sviluppato d’intesa con il rispettivo Stato maggiore, da inserire nel programma del corso ISSMI;
d) indirizzano e coordinano i tutor, di cui all’articolo 6, assegnati alle rispettive sezioni.

Art. 5. - Consiglio di istituto

1. Il consiglio di istituto, composto dal direttore dell’ISSMI che lo presiede e dai vice direttori, ha il compito di:
a) predisporre il programma del corso superiore di stato maggiore interforze, di cui all’articolo 7;
b) valutare l’attività didattica ed elaborare il piano di potenziamento dei supporti dattici da sottoporre all’approvazione del Capo di stato maggiore della difesa;
c) valutare il profitto conseguito dagli ufficiali al termine del corso ISSMI, formando la relativa graduatoria;
d) deliberare sugli argomenti che il direttore ritiene opportuno sottoporre.

Art. 6. - Tutor

1. Alle sezioni di cui all’articolo 4, sono assegnati ufficiali superiori in qualità di tutor, con il compito di curare le attività dei gruppi di lavoro ai quali sono preposti, favorendo l’apprendimento individuale e collettivo, e di fungere da assistenti nelle materie professionali indicate dal direttore.
2. L’incarico di cui al comma 1, che di massima ha la durata di un corso ISSMI, è, affidato dagli stati maggiori di Forza armata o dal comando generale dell’Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza ad ufficiali scelti in una rosa di candidati proposta dal direttore e composta da frequentatori di precedenti corsi ISSMI con riconosciuta attitudine all’incarico.
3. Nel primo anno di attuazione del presente regolamento l’incarico previsto dal comma 1 è affidato, con le modalità di cui al comma 2, ad ufficiali scelti in una rosa di candidati proposta dal direttore e composta da soggetti con riconosciuta attitudine all’incarico.

Capo II - Corso superiore di stato maggiore interforze

Art. 7. - Programma didattico

1. Il corso superiore di stato maggiore interforze (corso ISSMI) ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale ed internazionale e la capacità necessaria per l’eventuale esercizio di funzioni dirigenziali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo stato maggiore della Difesa, sentiti gli stati maggiori di Forza armata e per la parte d’interesse i comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, definisce annualmente con apposite direttive gli obiettivi di formazione del corso e le attività culturali sussidiarie da svolgere.
3. Il programma didattico del corso, predisposto dal consiglio di istituto secondo le direttive di cui al comma 2, è approvato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata.
4. Per la parte relativa alle attività formative specifiche di ciascuna Forza armata il programma didattico è approvato anche dal rispettivo Capo di stato maggiore.

Art. 8. - Modalità di ammissione

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa.
2. L’ammissione al corso ISSMI avviene sulla base della valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali superiori che hanno completato l’iter formativo previsto per la Forza armata di appartenenza, superando la prova pratica a conclusione del corso di stato maggiore per gli ufficiali dell’Esercito ovvero superando altro corso equivalente o il corso di istituto per l’Arma dei carabinieri, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.
3. La valutazione dei titoli, tra i quali è richiesta la conoscenza della lingua inglese, è effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore e per l’Arma dei carabinieri dal comandante generale e si conclude con la redazione delle relative graduatorie.
4. L’ammissione al corso ISSMI degli ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie è sottoposta dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l’approvazione.

Art. 9. - Valutazione del profitto

1. Durante lo svolgimento del corso i vice direttori e gli insegnanti valutano l’attitudine dimostrata ed il profitto conseguito dagli ufficiali nelle materie oggetto di studio con giudizi sintetici di insufficiente, sufficiente, buono, molto buono, ottimo.
2. Al termine del corso il consiglio d’istituto, sulla base delle valutazioni di cui al comma 1, attribuisce a ciascun ufficiale il giudizio sintetico complessivo sul grado di formazione raggiunto e stila la relativa graduatoria, nella quale a parità di giudizio gli ufficiali sono collocati nella medesima posizione.
3. I giudizi complessivi e la relativa graduatoria, dopo l’approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa.
4. Il corso si intende non superato dagli ufficiali che conseguono il giudizio complessivo di insufficiente.

Art. 10. - Diploma

1. Agli ufficiali che superano il corso sono rilasciati il diploma di corso superiore di stato maggiore interforze ed il relativo distintivo ed è conferito il «titolo istituto superiore di stato maggiore interforze».
2. Sono equivalenti al diploma di cui al comma 1 gli attestati rilasciati agli ufficiali che superano corsi analoghi al corso ISSMI, svolti presso gli istituti esteri individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 11. - Esonero dal corso

1. Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato riconosciuti dallo stato maggiore della Difesa, non possono iniziare la frequenza entro un periodo di tempo pari ad un sesto della durata del corso ovvero si assentano per un periodo complessivo superiore ad un sesto della durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi ad un corso ISSMI successivo, secondo le modalità di cui all’articolo 8.

Art. 12. - Dimissione dal corso

1. La dimissione dal corso per motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi è disposta con provvedimento adottato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, ovvero il comandante generale dell’Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, su proposta del direttore dell’ISSMI.
2. L’ufficiale dimesso non è ammesso a frequentare altro corso ISSMI.

Art. 13. - Rinuncia al corso

1. Per gli ufficiali ammessi al corso ISSMI la partecipazione è obbligatoria, salvo la domanda di rinuncia da parte dell’interessato, soggetta all’approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero il comandante generale dell’Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.
2. L’ufficiale che rinuncia non è ammesso a partecipare ad altro corso ISSMI.

Art. 14. - Norma transitoria

1. Gli ufficiali dell’Esercito, che per i motivi di cui all’articolo 6, terzo comma, della legge 28 aprile 1976, n. 192, non hanno potuto partecipare al concorso per l’ammissione al corso superiore di stato maggiore, partecipano alla selezione per l’ammissione al corso ISSMI secondo le modalità di cui all’articolo 8.