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D.L. 28 novembre 1997, n. 464

Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Art. 1. 1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonché finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unità in vita.
2. Per una più efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente integrato in un’ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano:
a) la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;
b) la istituzione dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) la differenziazione e l’ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale.
3. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per “soppressione”, qualsiasi provvedimento connesso all’esaurita missione dell’ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell’organismo per altra missione;
b) per “riorganizzazione”, qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all’integrazione della missione dell’ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto.

Art. 2. 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto:
a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est;
b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. È istituito, con sede a Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio(1);
c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia;
d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, di cui alla lettera b) del presente comma, ed il comando militare autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sardegna;
e) è soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia;
f) sono soppressi il comando della 2a regione aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;
g) sono soppressi l’ispettorato per le telecomunicazioni e l’assistenza al volo e l’ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;
h) sono soppresse, nell’ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite ai comandi logistici di area di cui alla tabella B allegata al presente decreto;
i) è soppressa l’accademia di sanità militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una università di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione;
l) è soppresso il collegio “Francesco Morosini” in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare “Francesco Morosini” che è istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l’ammissione ai corsi normali dell’accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinata, nel triennio 1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d’intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d’istruzione superiore.
Ai fini dell’attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l’organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti.
I Ministri della difesa, delle finanze e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell’accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all’epoca per l’ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza.
Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio(2);
4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare “Nunziatella”, con sede a Milano, assume la denominazione di “scuola militare Teuliè”(3) con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484.
4-bis. (omissis) (4).
4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell’articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, è abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472(5).
4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. È abrogato l’articolo 3 del regio decreto 1° maggio 1930, n. 726(6).
5. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti i comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi regione militare e aerea, dai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e marittimi autonomi.

Art. 3. 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l’adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell’anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l’attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale.
2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C, e D, allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa(7).
2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate(8).
2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa(9).
3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all’alinea del comma 2 dell’articolo(10).

Art.4. 1. È istituito l’Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell’impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.
2. Presso l’Istituto indicato al comma 1 è svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.
3. Il superamento del corso di cui al comma 2 è valutato ai fini dell’avanzamento e dell’impiego degli ufficiali.
4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso:
a) la scuola di guerra dell’Esercito, di cui all’articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche;
b) l’Istituto di guerra marittima, di cui all’articolo 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
c) la scuola di guerra aerea, di cui all’articolo 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.
5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l’ordinamento dell’Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza(11).
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2(12).
7. Agli ufficiali delle varie armi dell’Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti all’Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976.
8. Lo Stato maggiore dell’Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell’Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7.
9. In via transitoria, fino all’entrata in vigore dei decreti delegati di cui all’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’ammissione degli ufficiali delle armi dell’Esercito al corso superiore di Stato maggiore interforze si applicano le modalità ed i requisiti fissati per l’ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell’articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell’articolo 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: “il vice comandante della scuola di guerra” fino a: “un generale in servizio permanente effettivo dell’Esercito” sono sostituite dalle seguenti: “tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell’Esercito”.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all’emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonché i concorsi banditi per l’ammissione ai corsi di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994.
12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono abrogati:
a) il primo comma dell’articolo 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192;
b) l’articolo 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
c) il requisito per l’avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431.
13. Al secondo comma dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: “terzo trimestre” sono sostituite con la seguente: “corso”.
13-bis. Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell’articolo 17, coma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell’Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni:
a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1;
b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell’avanzamento;
c) determinazione dell’articolazione dei corsi, anche in relazione all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 3, e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dismissione dai corsi ovvero di rinuncia;
e) destinazione da parte del Capo di stato maggiore dell’Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25(13).
13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati:
a) l’articolo 1, primo comma, lettere a) e c), egli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192;
b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 61.

Art.5. 1. L’Amministrazione della difesa, fermo restando i compiti istituzionali previsti dall’articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l’intervento prestato dalle Forze armate in occasione di calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornisce, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.
2. L’intervento, a richiesta, è fornito per le seguenti attività:
a) campagna antincendi boschivi ed interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna;
b) emissioni di dati meteorologici;
c) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;
d) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
e) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione ed intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
f) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
g) ripristino della viabilità principale e secondaria;
h) svolgimento di operazioni a contrasto dell’inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
i) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
l) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
m) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
n) interventi sull’ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia climatologica;
o) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
p) trasporti con mezzi militari.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente, sentiti i Ministeri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.
4. L’Amministrazione della difesa, nell’ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni od enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d’uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell’intervento a tutela e l’individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.
5. Qualora le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell’area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l’utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di “protocolli d’intesa” tra l’Amministrazione della difesa, il Ministero dell’ambiente, il Corpo forestale dello Stato e l’Ente gestore del parco.

(Si omettono le tabelle allegate)

(1) - Periodo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214.
(2) - Periodo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 214/2000.
(3) - Denominazione così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 214/2000.
(4) - Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 214/2000. Con tale comma si dispone la sostituzione del secondo comma dell’articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501.
(5) - Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 214/2000.
(6) - Vedi nota (5).
(7) - Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 214/2000.
(8) - Comma inserito dall’art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 214/2000.
(9) - Vedi nota (8).
(10) - Comma così sostituito della’art. 4, comma 1 del d. lgs. n. 214/2000.
(11) - In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 giugno 1999, n. 245.
(12) - Comma così modificato dall'art. 33 d.lgs. n. 297/2000.
(13) - Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1 del d. lgs. n. 214/2000.