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D.L. 28 novembre 1997, n. 459

Riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 28 dicembre 1995, n. 549(1)
Art.1. - Classificazione degli enti

1. Gli enti dell’area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell’area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed enti dipendenti dal Segretario generale.

Art.2. - Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell’ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale a decorrere dal 1° gennaio 1998.
2. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all’attuazione dei programmi di lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.
3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell’ambito dell’attività di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnico-operativi la responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all’impiego dello strumento militare è affidata ai competenti ispettorati di Forza armata.
4. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, detti enti ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa nonché le risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli come appresso denominati;
a) capitolo esecuzione programma operativo;
b) capitolo funzionamento della struttura amministrativa e tecnica;
c) capitolo ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica;
d) capitolo competenze al personale.
5. Ogni modificazione dei programmi richiede il contestuale adeguamento dell’entità delle poste di cui ai pertinenti capitoli di spesa, anche tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla necessità di riorganizzare i processi di manutenzione programmata.

Art.3. - Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

1. Il direttore dell’ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l’incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l’attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.
2. Il direttore:
a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;
b) cura l’attuazione dei programmi stessi, anche mediante l’affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l’orario di servizio e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall’ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.
3. Il direttore è responsabile dei risultati dell’attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell’ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.
4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell’ente dell’area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell’ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l’incarico può anche essere conferito a personale dell’Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza ed abbia ricoperto incarichi di dirigenza aziendale.
5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell’esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell’ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.
6. Il Ministro della difesa, per rendere pienamente funzionali gli enti dell’area tecnico-industriale di cui all’articolo 2, ove risultino carenze organiche in profili professionali noti ripianate a seguito dei processi di ristrutturazione relativi ai restanti enti e delle procedure di mobilità, indìce pubblici concorsi circoscrizionali per fronteggiare specifiche esigenze, individuate d’intesa con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ed i cui oneri devono comunque essere coperti con risparmi di gestione conseguenti alle ristrutturazioni eseguite.

Art. 4. - Enti dipendenti dal Segretario generale

1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilità del direttore dell’ente, questi può essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa(2).
2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei princìpi che regolano la concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente all’affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell’eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l’approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un’analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7.
3. Per le finalità indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.
4. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell’Amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti, a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.
5. In particolare, è soggetto a chiusura l’ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si è potuto affidare l’espletamento di alcuna attività ovvero che, per due anni consecutivi dopo l’affidamento dell’attività e l’assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacità di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell’Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l’operato dell’ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell’ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico.
6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attività dell’ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all’ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell’ente stesso.
7. Al fine di verificare la capacità dell’ente ad operare in termini di economicità, l’entità delle utilità derivanti dai beni e dai servizi prodotti è valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali(3).

Art.5. - Norme finali

L1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:
a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, degli enti da ricomprendere nelle categorie definite all’articolo 1;
b) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all’espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all’articolo 2, nonché alla definizione di specifici settori d’intervento degli enti di cui all’articolo 4 dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche ad una unica gestione ove l’autonomia di singole strutture non risulti funzionalmente utile e conveniente;
c) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla indicazione degli enti di cui all’articolo 4 che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende ad ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell’articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il Ministro della difesa disciplina l’attuazione dei programmi di ristrutturazione realizzando nel quinquennio 1998-2002 una riduzione massima dell’attuale consistenza di personale dell’area tecnico-industriale, compreso quello che cessa dal servizio per qualsiasi causa, non superiore a 4.800 unità in ragione di 960 unità per anno. Il personale in esubero presso un determinato ente sottoposto a ristrutturazione è soggetto a piani di reimpiego, elaborati d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preferenzialmente presso altri enti della Difesa ovvero, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre amministrazioni pubbliche. Coloro che non accettano le proposte sono comunque soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265. Nelle, aree di più intensa ristrutturazione il Governo attua interventi con strumenti nazionali e comunitari per agevolare lo sviluppo industriale e l’occupazione.
3. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all’articolo 1 correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

(1) - In attuazione del presente decreto vedi il D.M. 20 gennaio 1998.
(2) - Per l’istituzione dell’ufficio generale per la gestione degli enti dell’area tecnico-industriale, vedi il D.M. 25 gennaio 1999.
(3) - Il presente articolo, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 14 d.P.R. 15 novembre 2000, n. 423, cessa di avere efficaciadalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento degli ultimi enti dipendenti dal Segretario generale della difesa.