Decreto ministeriale 26 gennaio 1998 (2)

Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa
Art.1.1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale militare.

Art.2.1. La Direzione generale per il personale militare è retta da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle tre Forze armate.
2. Il direttore generale è coadiuvato da tre vice direttori, nominati con decreto del Ministro, due dei quali ufficiali generali o ammiragli di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente di Forza armata diversa da quella del direttore generale e uno civile, con qualifica di dirigente, che, oltre alla trattazione delle materie a loro di volta in volta delegate dal direttore generale: provvedono alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; curano le relazioni sindacali e predispongono le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale; formulano proposte al direttore generale in ordine all’adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
3. Il vice direttore militare più anziano sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art.3.1. La Direzione generale per il personale militare e articolata in un ufficio del direttore generale, reparti e divisioni come segue:
A) Ufficio del direttore generale, retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate: compiti di segreteria del direttore generale; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; coordinamento e consulenza giuridica nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti e su specifici argomenti; coordinamento, sulla base delle leggi vigenti in materia, delle attività concernenti l’antinfortunistica; relazioni sull’attività della direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; trattazione del contenzioso non di competenza dei reparti; attività di pubbliche relazioni con gli amministrati ed utenti; rilascio tessere di riconoscimento per il personale militare degli organi centrali del Ministero della difesa; gestione delle risorse assegnate.
B) 1° Reparto (Reclutamento), retto da un ufficiale con il grado di brigadier generale o grado corrispondente delle Forze armate:
1ª Divisione (reclutamento ufficiali), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento degli ufficiali delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.
2ª Divisione (reclutamento sottufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento dei sottufficiali delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.
3ª Divisione (reclutamento volontari), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento dei volontari dell’esercito, della marina e dell’aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.
C) 2° Reparto (Stato giuridico e Avanzamento), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.
4ª Divisione (stato giuridico e avanzamento ufficiali), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l’avanzamento degli ufficiali in servizio e in congedo delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.
5ª Divisione (stato giuridico e avanzamento sottufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l’avanzamento degli sottufficiali in servizio e in congedo delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.
6ª Divisione (stato giuridico e avanzamento truppa), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l’avanzamento dei militari di truppa volontari e di leva in servizio e in congedo dell’esercito, della marina e dell’aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.
D) 3° Reparto (Disciplina, Onorificenze, Ricompense e Provvidenze), retto da un ufficiale con il grado di brigadier generale o grado corrispondente delle Forze armate.
7ª Divisione (disciplina), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate: attività conseguenti ai procedimenti penali e disciplinari a carico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate, nonché alle pratiche di stato civile ed extraprofessionali; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
8ª Divisione (ricompense e onorificenze), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività relative alle ricompense, ai brevetti e alle certificazioni professionali, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche per tutto il personale militare del Ministero della difesa; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
9ª Divisione (provvidenze), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare in servizio ed in congedo e delle loro famiglie; attività tendenti a facilitare l’acquisizione di qualificazioni professionali civili e ad agevolare il collocamento del personale cessato dal servizio; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
E) 4° Reparto (Trattamento economico e Bilancio), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.
10ª Divisione (bilancio ed affari finanziari), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione generale, nonché di quelli riguardanti le spese per il personale in servizio all’estero; pratiche relative all’impostazione ed alle variazioni di bilancio per la parte di competenza della direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici di pertinenza.
11ª Divisione (trattamento economico continuativo), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento economico fisso, le indennità e gli assegni spettanti al personale militare delle Forze armate; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
12ª Divisione (trattamento economico eventuale), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento economico eventuale spettante al personale militare delle Forze armate, attività istruttoria del contenzioso di competenza.
13ª Divisione (equo indennizzo), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il riconoscimento delle cause di servizio e dell’equo indennizzo del personale militare; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
F) 5° Reparto (Documentazione), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente:
14ª Divisione (documentazione esercito), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l’aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva dell’esercito; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
15ª Divisione (documentazione marina), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l’aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva della marina; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
16ª Divisione (documentazione aeronautica), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l’aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva dell’aeronautica, attività istruttoria del contenzioso di competenza.
17ª Divisione (documentazione carabinieri), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l’aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri dell’Arma dei Carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
G) 6° Reparto (Trattamento Pensionistico), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.
18ª Divisione (ufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato degli ufficiali delle Forze armate; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
19ª Divisione (sottufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei sottufficiali dell’esercito, della marina e dell’aeronautica e ispettori dell’Arma dei Carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
20ª Divisione (truppa), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei militari di truppa dell’esercito, della marina e dell’aeronautica e allievi carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
21ª Divisione (sovrintendenti, appuntati e carabinieri), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza.
H) 7° Reparto (Recupero crediti, Infortunistica, Informatizzazione e Ricompense ai partigiani), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.
22ª Divisione (recupero crediti), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate: attività connesse alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico del personale della difesa responsabile del danno erariale; applicazione delle ritenute sulle somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o servizio; rateizzazione del pagamento; iscrizione a ruolo, nei casi previsti, dei crediti dello Stato; iscrizione di ipoteca sui beni del debitore; gestione dei rapporti con il procuratore regionale della Corte dei conti; attività inerente ai giudizi di responsabilità contabile e amministrativa di competenza della Direzione generale per il personale militare. Le attività e i procedimenti coinvolgenti il personale amministrato dalla Direzione generale per il personale civile sono svolte in coordinamento con tale direzione generale.
23ª Divisione (infortunistica ordinaria e speciale NATO), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse all’infortunistica stradale ed agli infortuni derivanti da attività delle Forze armate italiane e straniere regolate da accordi internazionali, relative transazioni ed esecuzione di sentenze di condanna; attività connessa all’infortunistica ordinaria di competenza della Direzione generale per il personale militare.
24ª Divisione (informatizzazione procedure), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: studi per l’introduzione di princìpi e tecniche organizzative nella direzione generale, gestione di sistemi informatici in uso presso la direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici».
25ª Divisione (riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse alla ricezione, documentazione, istruttoria delle istanze di riconoscimento qualifiche ed inoltro all’autorità competente per la decisione; approntamento, sanzione e pubblicità, agli effetti stabiliti, o notifica agli enti competenti dei documenti conseguenti alle delibere definitive (concessione ricompense al Valor Militare per attività partigiana e relativi decreti, atti ufficiali di riconoscimento qualifiche e conseguenti disposizioni di variazione matricolare, etc.); ricezione, documentazione ed istruttorie dei ricorsi avverso le delibere in materia di qualifiche e ricompense, ed inoltro agli organi competenti; raccolta, catalogazione e custodia di tutta la documentazione connessa con l’attività suesposta, con speciale riguardo a quella che riveste interesse storico, supporto di segreteria all’autorità deliberante(1).
2. I capi reparto, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate:
- definiscono le linee progettuali, assicurandone l’omogeneità di indirizzo, delle attività di carattere generale;
- gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali;
curano la verifica periodica dell’andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal direttore generale;
- individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art. 3-bis.1. Nell’àmbito dei compiti della soppressa Direzione generale del contenzioso devoluti alle competenti strutture ordinative della direzione generale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, si intendono ricompresi anche quelli concernenti:
a) vertenze relative a incidenti e infortuni del personale di competenza, senza coinvolgimento di mezzi dell’amministrazione, relative transazioni - ivi compresa l’azione di ripetizione a carico di terzi responsabili di somme corrisposte dall’amministrazione - ed esecuzione delle sentenze di condanna;
b) attività inerente ai giudizi di responsabilità contabile e amministrativa a carico del personale di competenza, con esclusione di quella attribuita alle direzioni generali tecniche;
c) procedimenti penali a carico del personale di competenza, con eventuale costituzione di parte civile, per fatto in danno dell’amministrazione e recupero del danno erariale;
d) procedimenti penali, con eventuale costituzione di parte civile, a carico di terzi in cui l’amministrazione risulti parte offesa per danni arrecati o indebiti pagamenti effettuati al personale di competenza.
2. In caso di attività e procedimenti coinvolgenti per uno stesso fatto personale militare e civile il coordinamento è devoluto alla direzione del personale che amministra il personale numericamente prevalente(2).

Art.4. 1. L’ufficio del direttore generale e le divisioni della direzione generale si articolano in sezioni il cui numero ed organico complessivo sono determinati con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale, sentiti il segretario generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art.5. 1. Il presente decreto entra in vigore alla data di conferimento dell’incarico di direttore generale. In via transitoria, sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale e alla riassegnazione del restante personale necessario alla piena funzionalità delle strutture, operazioni che avverranno entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle professionalità occorrenti per l’assolvimento delle attribuzioni devolute, il direttore generale si avvale del personale e delle organizzazioni esistenti presso le direzioni generali in soppressione per lo svolgimento dei soli compiti ad esse in precedenza attribuiti. Il servizio comunque prestato dal personale nel periodo transitorio presso le strutture in soppressione è ritenuto ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.
2. I provvedimenti di reimpiego del personale civile conseguenti all’entrata in vigore del presente decreto, sono adottati in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
3. Le disposizioni del presente decreto concernenti le attribuzioni della direzione generale delle pensioni, assorbite dalla direzione generale per il personale militare, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(1) - Comma così sostituito dall’art. 2 d.m. 8 giugno 2001.
(2) - Articolo inserito dall’art. 2 d.m. 8 giugno 2001.