Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300

Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (stralcio)
Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall’articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l’istituzione di agenzie, il riordino dell’amministrazione periferica dello Stato.
2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 mano 1997, n. 59.

Art. 2 - Ministeri

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:
1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero dell’interno;
3. Ministero della giustizia;
4. Ministero della difesa;
5. Ministero dell’economia e delle finanze;
6. Ministero delle attività produttive;
7. Ministero delle comunicazioni
8. Ministero delle politiche agricole e forestali;
9. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
10. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12. Ministero della salute;
13. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
14. Ministero per i beni e le attività culturali(2).
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l’Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

TITOLO I
L'organizzazione dei minister
i

Art. 3 - Disposizioni generali

1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
1. Ministero dell’interno;
2. Ministero della giustizia;
3. Ministero dell’economia e delle finanze;
4. Ministero delle attività produttive;
5. Ministero delle politiche agricole e forestali;
6. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
10. Ministero della salute.
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero della difesa;
3. Ministero delle comunicazioni;
4. Ministero per i beni e le attività culturali(3).

Art. 4 - Disposizioni sull'organizzazione

1. L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l’istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all’istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l’esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l’interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell’organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei.

Art. 5 - (omissis)

Art. 6 - Il segretario generale

1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l’ufficio del segretario generale è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.
2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l’ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell’azione amministrativa; provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.

Art. 7 - Uffici di diretta collaborazione con il ministro

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l’assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l’altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l’efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l’assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, l’elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell’incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all’amministrazione, dotati di elevata professionalità.

Art. 8-19 - (omissis)

CAPO IV - IL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 20 - Attribuzioni

1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all’area industriale di interesse della difesa.
2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull’evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d’arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d’armamento; pianificazione dell’area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area tecnico industriale.

Art. 21 - Ordinamento

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Art. 22-89 - (omissis)

(1) - Il presente decreto è riportato parzialmente. Ulteriori stralci sono contenuti nella sezione relativa a “L’ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.
(2) - Comma così sostituito dall’art. 1 del d.l. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(3) - Articolo così sostituito dall’art. 2 del d.l. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.