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D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa
Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della difesa e con i Sottosegretari previsti dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro della difesa;
c) Ministero: il Ministero della difesa;
d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;
f) Ruolo unico: il ruolo unico dei dirigenti previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art.2 - Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l’amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all’elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all’analisi costi benefìci, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all’impatto della regolamentazione.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) l’Ufficio di Gabinetto;
c) l’Ufficio legislativo;
d) l’Ufficio per la politica militare;
e) l’Ufficio del Consigliere diplomatico;
f) il Servizio di controllo interno;
g) il Servizio pubblica informazione;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali; salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità. Assolve altresì ai compiti di supporto al Ministro per l’esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. Ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, il capo di Gabinetto, d’intesa con i responsabili, definisce l’organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione.
4. Il Ministro può essere coadiuvato da un portavoce, anche estraneo alla pubblica amministrazione, ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all’albo dei giornalisti, elenco professionisti. Se nominato, il portavoce, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Servizio pubblica informazione, d’intesa con il capo del Servizio, e risponde direttamente al Ministro.
5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza nell’esercizio delle sue funzioni ed iniziative in àmbito giuridico e normativo adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell’Ufficio legislativo, d’intesa con il capo dell’Ufficio, e risponde direttamente al Ministro.
6. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed è dotato di adeguata autonomia operativa.
7. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio legislativo e dell’Ufficio del consigliere diplomatico.

Art.3 - Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della Segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l’agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.
2. L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3; cura, altresì, l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati. Con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, sono nominati, nell’àmbito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo unico o gradi equiparati, due o più vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno civile, uno dei quali con funzioni vicarie. L’Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative che possono essere affidate al coordinamento dei vice capi di Gabinetto. Nell’àmbito dell’Ufficio di Gabinetto operano gli ufficiali aiutanti del Ministro che rispondono direttamente a quest’ultimo.
3. L’Ufficio legislativo cura l’attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa nonché l’analisi dell’impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa Parlamentare; segue l’andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l’attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell’àmbito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l’attuazione normativa di atti dell’Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali nonché con le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti Parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici del Ministero. Il capo dell’Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.
4. L’Ufficio per la politica militare svolge attività di supporto tecnico per l’elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell’organo politico, anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. L’Ufficio opera in raccordo con i competenti uffici dell’amministrazione della difesa per quanto concerne la fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, l’elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e la verifica degli effetti delle determinazioni assunte dall’organo politico. L’Ufficio può promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali nei settori di propria competenza.
5. L’Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.
6. Il Servizio pubblica informazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; concorre a predisporre i materiali per gli interventi del Ministro; coadiuva il Ministro nella predisposizione delle direttive per le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell’amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale. Al Servizio è preposto un capo ufficio che opera in raccordo con il portavoce del Ministro, se nominato.
7. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato si occupano della corrispondenza privata del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.

Art.4 - Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Servizio riferisce in via riservata al Ministro sulle risultanze delle analisi effettuate e redige per lo stesso, con cadenza periodica stabilita dal Ministro o almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione.
3. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti alle attività del Ministero e ha facoltà di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
4. Le attività di controllo interno sono svolte da esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.
5. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale retto da un dirigente del ruolo unico incaricato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, non superiore a venti unità, tra le quali due dirigenti della seconda fascia del ruolo unico e due brigadieri generali o colonnelli. Al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1.

Art.5 - Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il capo di Gabinetto è nominato fra gli ufficiali generali o ammiragli.
2. Il capo dell’Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo unico ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Il capo dell’Ufficio per la politica militare è nominato fra il personale militare e civile della pubblica amministrazione, in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere altresì nominato tra persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, tra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.
5. Il capo del Servizio pubblica informazione è nominato fra il personale militare e civile della pubblica amministrazione, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell’editoria e della comunicazione informatica, ovvero tra operatori del settore dell’informazione estranei alla pubblica amministrazione iscritti all’albo dei giornalisti, elenco professionisti.
6. Il capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.
7. I capi degli uffici di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6, nonché i membri del Servizio di controllo interno sono nominati dal Ministro per la durata massima del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione dei Sottosegretari interessati.
8. Agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 5 dell’articolo 4 si applica l’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
9. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all’articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art.6 - Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello degli uffici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere f) e h), è stabilito complessivamente in 152 unità. Entro tale contingente complessivo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione dipendenti dell’amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, ai sensi dell’articolo 45, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Nell’àmbito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall’amministrazione a norma dell’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti dal Ministro su proposta dei titolari degli uffici di cui all’articolo 2.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell’Ufficio legislativo, dal capo dell’Ufficio per la politica militare, dal capo del Servizio pubblica informazione, dal Consigliere diplomatico, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art.7 - Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all’articolo 6, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti dell’amministrazione della difesa, ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art.8 - Trattamento economico

1.1. Ai responsabili degli uffici di cui all’articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Il trattamento economico complessivo del capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
3. Al capo dell’Ufficio per la politica militare, ad uno dei membri del Servizio di controllo interno e al Consigliere giuridico, se nominato, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
4. Al capo della Segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
5. Al portavoce del Ministro, se nominato, spetta l’indennità prevista dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000. Al capo del Servizio pubblica informazione, qualora estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
6. Ai capi degli Uffici di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. Il capo del Servizio pubblica informazione dipendente da pubblica amministrazione mantiene il proprio trattamento economico ed il predetto emolumento accessorio gli è corrisposto in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.
7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per il personale delle Forze armate equiparato a dirigente del ruolo unico, l’indennità è determinata, tenendo conto del grado rivestito e fermi restando i limiti indicati al comma 7 ed al presente comma, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’atto del conferimento dell’incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base “gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero.
10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici di cui all’articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per il personale appartenente alle Forze armate, l’indennità è determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art.9 - Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all’articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l’acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita al capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno o più dirigenti assegnati all’ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

Art.10 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme con esso incompatibili e, in particolare:
a) l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
b) il decreto 4 agosto 1999, n. 406 del Ministro ad eccezione dell’articolo 4, commi 1 e 2.

Art.11 - Norme transitorie e finali

1. A fronte dell’incremento di un posto di funzione dirigenziale generale previsto dall’articolo 4, comma 5, i posti di commissario di leva sono corrispondentemente ridotti di due unità a valere sui posti di funzione resi vacanti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di commissari nel corso dell’anno 2000 che, pertanto, non vengono sostituiti. Conseguentemente la relativa dotazione organica del Ministero, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, viene rideterminata in numero di cinquantaquattro unità.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.