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D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Art. 1. - Compiti dell’Ufficio territoriale del Governo

1. L’Ufficio territoriale del Governo, di seguito abbreviato in Ufficio del Governo, è la struttura del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione periferica del Ministero dell’interno dal quale dipende.
2. L’Ufficio del Governo assicura:
a) il supporto al prefetto nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio e nell’espletamento dei compiti di collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali interessati;
b) il supporto al prefetto nell’esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza nonché nell’espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile;
c) il supporto al prefetto del capoluogo regionale nell’esercizio delle funzioni di commissario del Governo in posizione di dipendenza funzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) l’esercizio a livello regionale o provinciale di funzioni e compiti del Ministero dell’interno;
e) l’esercizio a livello periferico delle funzioni e dei compiti, non affidati ad agenzie dei Ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi del personale assegnato dalle rispettive amministrazioni;
f) l’esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le Agenzie per le normative e i controlli tecnici e per la proprietà industriale ritengono di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli Uffici del Governo;
g) l’esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l’avvalimento, da parte delle altre amministrazioni dello Stato, degli Uffici del Governo.
3. L’Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di competenza delle prefetture. Assicura l’esercizio da parte del Prefetto di ogni altro compito che gli è affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la funzione pubblica e dagli altri Ministri, sentito il Ministro dell’interno, e svolge tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente attribuite ad altri uffici. Assicura, inoltre, l’esercizio da parte del prefetto dei necessari rapporti funzionali con i dirigenti preposti alle strutture di primo livello degli altri Ministeri.

Art. 2. - Compiti del prefetto titolare dell’Ufficio territoriale del Governo

1. Il prefetto, nell’esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, si avvale dell’Ufficio del Governo, di cui è titolare:
a) per fornire, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi necessari all’esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per attuarne le determinazioni;
b) per effettuare, secondo le direttive generali e gli atti di impulso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di settore, sentito il Ministero dell’interno, studi, rilevazioni e verifiche ai fini della razionale distribuzione delle competenze tra gli uffici periferici dello Stato, formulando proposte dirette alla eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, sia all’interno di ciascuna struttura periferica, sia fra strutture diverse o tra organi amministrativi e organi tecnici;
c) per promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei tempi dei procedimenti ed il contenimento dei relativi costi, proponendo la stipula di accordi tra enti e uffici diversi per regolare il coordinamento delle relative attività e le modalità di avvalimento da parte di un ufficio delle strutture e dei servizi di un altro ufficio;
d) per favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l’attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) per promuovere progetti di istituzione di centri interservizi comuni a più amministrazioni, predisponendo, su incarico dei soggetti aderenti, i relativi schemi di convenzione e curandone l’attuazione con le modalità ivi previste;
f) per promuovere e coordinare le iniziative, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, finalizzate a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull’adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici;
g) per curare, su richiesta del Dipartimento della funzione pubblica, le procedure decentrate di reclutamento del personale secondo le disposizioni dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il titolare dell’Ufficio del Governo del capoluogo regionale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita le funzioni di commissario del Governo ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di ogni altra disposizione che ne regola la competenza. Nell’esercizio di tali funzioni, si avvale degli altri Uffici del Governo nell’àmbito della regione al fine di:
a) favorire e promuovere la attuazione degli accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni e di conferenza unificata al fine di coordinare l’esercizio delle competenze statali, regionali, provinciali, comunali e degli altri enti locali e di svolgere in collaborazione attività di interesse comune, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) verificare l’attuazione, da parte degli Uffici periferici dello Stato, delle intese definite nella Conferenza Stato-regioni e nella Conferenza unificata in materia di interscambio di dati e informazioni sull’attività statale, regionale, provinciale e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112.

Art. 3. - Convenzioni e conferenze di servizi

1. Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate, per conto dello Stato, dal titolare dell’Ufficio del Governo competente per territorio.
2. Il titolare dell’Ufficio del Governo, nell’esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio, per la cura di interessi statali attribuiti al predetto Ufficio può sempre indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza può essere altresì indetta dal titolare dell’Ufficio del Governo in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la relativa indizione è chiesta dal Presidente della giunta regionale o da uno o più degli enti locali coinvolti.

Art. 4. - Conferenza permanente e sezioni

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2, il titolare dell’Ufficio del Governo è coadiuvato da una conferenza permanente dallo stesso presieduta e composta:
a) dai responsabili degli altri uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
b) dai responsabili delle strutture periferiche delle agenzie di cui al titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove costituite secondo le disposizioni che ne regolano l’autonomia organizzativa;
c) dai responsabili delle strutture periferiche degli enti pubblici a carattere nazionale e degli altri enti pubblici operanti nella provincia, esclusi gli enti territoriali, gli enti di loro derivazione e gli enti dotati di autonomia funzionale.
2. La conferenza opera articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:
a) amministrazioni d’ordine;
b) sviluppo economico e attività produttive;
c) territorio, ambiente e infrastrutture;
d) servizi alla persona e alla comunità.
La conferenza permanente delibera in ordine alle modalità del proprio funzionamento.
3. Alle singole sezioni della conferenza permanente partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui al comma 1 competenti per il territorio della provincia e i responsabili delle strutture e degli uffici competenti dell’Ufficio del Governo. Nel capoluogo di regione partecipano anche i responsabili delle strutture e degli uffici competenti per l’intero territorio regionale o per parti di esso non coincidenti con quello di una provincia. In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, sono invitati a partecipare alle singole sedute i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. Possono essere, inoltre, invitati a partecipare anche i rappresentanti delle istituzioni universitarie, i soggetti esponenziali di organismi sociali e ordini professionali, i gestori di pubblici servizi e di servizi di pubblica utilità ed esperti.
4. Le sezioni della conferenza permanente deliberano in ordine alle modalità e ai termini del concorso di ciascuna struttura o ufficio in essa rappresentati alla acquisizione dei dati e degli elementi conoscitivi necessari per la assunzione, da parte del titolare dell’Ufficio del Governo, delle iniziative di cui all’articolo 2, al monitoraggio sullo stato di attuazione delle leggi di interesse generale per la pubblica amministrazione, alla elaborazione di studi e ricerche su aspetti funzionali, gestionali e organizzativi comuni a più strutture amministrative.
5. Alle sedute della conferenza permanente e delle sezioni possono essere invitati a partecipare anche i rappresentanti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti locali di volta in volta interessati.
6. Al fine di garantire il reciproco raccordo e la reciproca informazione nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, il titolare dell’Ufficio del Governo del capoluogo regionale promuove riunioni di coordinamento con i titolari degli altri Uffici del Governo nell’àmbito della regione, anche ad iniziativa di questi ultimi.

Art. 5. - Potestà di indirizzo del Presidente del Consiglio

1. Nell’esercizio dei compiti di coordinamento dell’attività amministrativa del Governo, di coordinamento dell’azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, e di promozione dello sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno, emana direttive generali in ordine al funzionamento ed alle attività delle conferenze permanenti e può disporne la convocazione indicando le questioni di interesse generale da trattare. In questo caso la conferenza permanente è convocata entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta.
2. La conferenza permanente o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del Presidente della giunta regionale, del presidente della provincia, ovvero del sindaco del comune capoluogo, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali o comunali o di altri enti locali.

Art. 6. - Funzionamento delle conferenze permanenti

1. La conferenza permanente ha sede presso l’Ufficio del Governo e la segreteria è composta da personale ivi in servizio.
2. La conferenza permanente è comunque convocata ogni anno entro trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi finanziarie e di bilancio.
3. I verbali delle sedute della conferenza permanente e delle sezioni, nonché le relative deliberazioni sono trasmessi, oltre che ai componenti della conferenza medesima, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’interno e ai Ministeri competenti, a cura del titolare dell’Ufficio del Governo.

Art. 7. - Coordinamento degli indirizzi dei Ministri

1. Nell’àmbito dei poteri di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, provvede in caso di contrasto tra gli indirizzi adottati dai Ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei riguardi dei titolari degli Uffici del Governo in relazione ai compiti, dagli stessi esercitati per conto delle rispettive amministrazioni.

Art. 8. - Personale

1. Per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno, utilizzando prioritariamente, per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, il personale dirigenziale già in servizio presso i Commissariati del Governo.
2. Alla gestione dei servizi comuni e all’esercizio delle funzioni strumentali nelle strutture unitarie istituite ai sensi dell’articolo 10, si provvede, in relazione alle mansioni da espletare, secondo gli strumenti di partecipazione previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e dall’articolo 31 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, con personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e con quello assegnato dalle amministrazioni le cui strutture periferiche confluiscono nell’Ufficio del Governo.

Art. 9. - Criteri di organizzazione

1. L’organizzazione interna degli Uffici del Governo è definita secondo criteri di efficacia, economicità e flessibilità correlati alle caratteristiche socio-economiche e all’assetto istituzionale delle aree di competenza, in particolare di quelle metropolitane, garantendo ai titolari degli uffici la potestà di adottare specifiche modalità organizzative, sia strutturali che funzionali, sentite le organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2000.
2. I provvedimenti di organizzazione degli Uffici del Governo si ispirano al criterio della concentrazione funzionale, organizzativa e logistica delle varie strutture periferiche ministeriali, garantendo peraltro l’adeguata valorizzazione di specifiche competenze ad esse correlate.
3. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle modalità di individuazione dei posti di funzione da conferire ai funzionari della carriera prefettizia secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al medesimo decreto, la organizzazione interna degli Uffici del Governo per i restanti profili è stabilita, per aree funzionali, con decreti di natura non regolamentare adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministro dell’interno, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detti decreti possono prevedere, per esigenze di efficienza ed economicità, che una struttura interna dell’Ufficio del Governo eserciti le funzioni anche nell’àmbito di una regione o di una provincia diverse da quella di appartenenza, regolandone le modalità.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale individuati ai sensi del comma 1 sono conferiti dal titolare dell’Ufficio del Governo ai dirigenti assegnati e scelti a tal fine dai Ministeri interessati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Restano ferme le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n 139, in materia di assegnazione e di conferimento di incarichi ai funzionari della carriera prefettizia.
5. Il prefetto titolare dell’Ufficio del Governo convoca e presiede periodiche riunioni dei funzionari preposti ai posti di funzione e agli uffici dirigenziali per acquisirne le valutazioni e le proposte in ordine ai problemi del coordinamento interno e del miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino.

Art. 10. Servizi comuni

1. I provvedimenti che disciplinano l’organizzazione degli Uffici del Governo prevedono, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 9, la concentrazione in strutture unitarie dei seguenti servizi comuni agli uffici che in essi confluiscono:
a) controllo di gestione;
b) gestione del personale distintamente per i ruoli di appartenenza;
c) amministrazione, servizi generali e attività contrattuale;
d) rappresentanza dell’amministrazione in giudizio;
e) contabilità e gestione finanziaria.
2. La gestione dei sistemi informativi automatizzati degli Uffici del Governo nella regione è affidata ad una apposita struttura unitaria istituita nell’ufficio del capoluogo regionale, al fine di garantire progressivamente un sistema di collegamento che assicuri la funzionalità operativa dei sistemi stessi nel loro complesso.
3. L’ufficio per le relazioni con il pubblico dell’Ufficio del Governo è organizzato in modo da consentire che le richieste di tutti i servizi possano essere presentate dal cittadino attraverso un unico sportello, a cui è possibile accedere da qualsiasi sede in cui l’ufficio è logisticamente articolato, provvedendo in tal senso ad una efficace interconnessione dei sistemi informatici.

Art. 11. - Ufficio per il controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Presso ciascun Ufficio del Governo è istituito un ufficio che esercita, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle attività svolte dall’ufficio.
2. L’ufficio svolge, su richiesta e per conto dell’ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, le verifiche ispettive di cui al comma 6 dell’articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il titolare dell’Ufficio del Governo, d’intesa con l’amministrazione competente, richiede all’ufficio di cui al comma 1 di eseguire ispezioni e verifiche nell’àmbito degli uffici e delle strutture periferiche dello Stato. Dell’esito degli accertamenti è informata immediatamente l’amministrazione centrale di riferimento.

Art. 12. - Dirigenti delle strutture interne

1. I rapporti del prefetto, titolare dell’Ufficio del Governo, con i Ministri preposti alle amministrazioni le cui strutture periferiche in esso confluiscono e con i dirigenti di dette strutture sono regolati dalle disposizioni degli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo.
2. Le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, definite da ciascun Ministro ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano i criteri generali ai quali i dirigenti preposti alle strutture di primo livello di ciascun Ministero e ai centri di responsabilità si attengono nella formulazione delle conseguenti istruzioni tecniche per l’esercizio delle funzioni e nella distribuzione delle risorse a livello periferico. Tali direttive sono comunicate al prefetto, che ne cura l’attuazione a livello periferico.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di attribuzioni del funzionario prefettizio, e dall’articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativamente ai compiti del titolare dell’Ufficio, gli altri dirigenti preposti alle articolazioni interne dell’Ufficio adottano la generalità degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti alle attribuzioni dell’amministrazione di appartenenza ed esercitano tutti i relativi poteri di spesa ad esclusione di quelli correlati alla gestione unitaria di funzioni strumentali e dei servizi comuni di cui all’articolo 10.
4. Le strutture componenti l’Ufficio del Governo, per le quali i decreti di cui all’articolo 9, comma 1, non prevedono il livello dirigenziale, svolgono in posizione di autonomia le funzioni tecniche assegnate, ivi compresa la adozione dei relativi atti e provvedimenti, fermi restando i compiti di coordinamento attribuiti dall’articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al titolare dell’ufficio dirigenziale del quale dette strutture fanno parte.

Art. 13. - Controllo interno

1. Presso ogni Ufficio del Governo, la struttura unitaria di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), posta alle dirette dipendenze del suo titolare, è responsabile della progettazione e della gestione del controllo di gestione ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. La valutazione dei dirigenti assegnati all’Ufficio del Governo dalle amministrazioni dello Stato è svolta dal prefetto titolare dell’Ufficio, che raccoglie a tal fine gli elementi di loro competenza dalle amministrazioni interessate, secondo le modalità indicate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area 1. Il prefetto riferisce all’amministrazione di appartenenza l’esito della valutazione. Restano ferme le disposizioni che regolano l’ordinamento speciale della carriera prefettizia ed, in particolare, l’articolo 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
3. L’attività di valutazione e controllo strategico, relativamente alle funzioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, è svolta, per la parte di competenza, dal servizio di controllo interno di ciascuna amministrazione, curando i necessari raccordi funzionali con il prefetto titolare dell’Ufficio del Governo. La relazione sulle risultanze delle analisi effettuate, annualmente redatta dai predetti servizi, è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai rispettivi Ministri. Il servizio di controllo interno del Ministero dell’interno, istituito e disciplinato ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, su richiesta del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri, può svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive amministrazioni a livello periferico, d’intesa con le amministrazioni di riferimento.

Art. 14. - Risorse

1. Le somme assegnate per le spese di funzionamento dalle amministrazioni centrali agli Uffici del Governo confluiscono in un unico fondo della cui gestione è responsabile il titolare dell’ufficio ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n 279.
2. Ferme restando le norme vigenti in materia di spese del Ministero dell’interno, gli Uffici del Governo adottano procedure idonee ad assicurare, anche con l’utilizzo di tecnologie informatiche, la distinta gestione e rendicontazione dei fondi loro assegnati dalle amministrazioni centrali.
3. Le spese per i servizi comuni di cui all’articolo 10 sono gestite e rendicontate unitariamente per tutte le amministrazioni, attribuendo a ciascuna di esse la quota spettante.
4. Le modalità e le specifiche tecniche della gestione e della rendicontazione sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

Art. 15. - Disposizioni per le regioni a statuto speciale

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente alla trasformazione delle prefetture in Uffici del Governo e al riordino ed all’accorpamento, nell’àmbito di detti Uffici, delle strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato diverse da quelle di cui al comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano anche nelle regioni a statuto speciale fatta esclusione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta e per le province di Trento e Bolzano e fatte salve le competenze spettanti alle altre regioni a statuto speciale.

Art. 16. - Disposizioni di semplificazione organizzativa

1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i relativi compiti sono attribuiti alla conferenza permanente di cui all’articolo 4.

Art. 17. - Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data indicata nell’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Fino all’adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 9 e degli atti di preposizione dei funzionari alle strutture unitarie competenti all’esercizio dei servizi comuni ai sensi dell’articolo 10, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di organizzazione e di funzionamento delle strutture periferiche confluite nell’Ufficio del Governo, vigenti alla data indicata nell’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Ai fini della attuazione delle disposizioni dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il sessantesimo giorno antecedente alla fine della legislatura corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire al Ministero dell’interno in relazione al trasferimento dei compiti degli uffici dei commissari del governo nelle regioni.
4. L’attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.