Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300(1)

Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (stralcio)

Artt.1-4. (omissis)

Art.5. - I dipartimenti

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L’incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l’attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell’Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all’interno del dipartimento;
f) è sentito dal ministro ai fini dell’esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre al ministro l’adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) è sentito dal ministro per l’esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalità di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

Artt. 6-10. - (omissis)

TITOLO III
L’amministrazione periferica

Art.11. - L’ufficio territoriale del governo

1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.
2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
3. Il prefetto preposto all’ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell’ufficio territoriale del governo, al riordino, nell’ambito dell’ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all’accorpamento, nell’ambito dell’ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un’articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l’ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all’ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l’accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell’ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza(2).
5. Le disposizioni dei comuni precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie.
Il titolare dell’ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell’ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.

Artt. 12-13. - (omissis)

TITOLO IV
I Ministeri

Capo II - Il ministero dell’interno

Art.14. - Attribuzioni

1. Al ministero dell’interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzioni incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico(3).
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente(4).
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art.15. Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.
2. L’organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all’articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Artt. 16-89. (omissis)

(1) - Il presente decreto è riportato parzialmente. Ulteriori stralci sono contenuti nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale”.
(2) - In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287.
(3) - Comma così sostituito dall’art. 1, d.l. 7 settembre 2001, n. 343.
(4) - Comma così modificato dall’art. 1, d.l. 7 settembre 2001, n. 343.