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Legge 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza (stralcio)

Capo I - Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia

Art. 1. - Attribuzioni del Ministro dell’interno

Il Ministro dell’interno è responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l’alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia(1).
Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.

Art. 2. - Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

Il Ministro dell’interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza.

Art. 3. - Amministrazione della Pubblica sicurezza

L’Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola(2);
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

Art. 4. - Dipartimento della pubblica sicurezza

Nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell’interno:
1) all’attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell’interno.

Art. 5. - Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all’articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale(3);
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria(4).
l-bis) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato(5).
Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dall’Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l’economia montana e per le foreste(6).
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l’espletamento delle funzioni vicarie e l’altro per l’attività di coordinamento e di pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato(7).
L’ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l’esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l’efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro(8).
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell’Amministrazione civile dell’interno(9).

Art. 6. - Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia

Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell’attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell’interno nell’esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d’ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali(10).
Per l’espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell’interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l’espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l’anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell’incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l’osservanza dei predetti limiti l’incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell’incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso è stabilito, in relazione all’importanza ed alla durata dell’incarico, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7. - Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti

Le informazioni e i dati di cui all’articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o da atti concernenti l’istruzione penale acquisibili ai sensi dell’articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell’autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all’articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all’articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.

Art. 8. - Istituzione del Centro elaborazione dati

È istituito presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla lettera a) dell’articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell’articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui alla lettera a) dell’articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull’osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l’approvazione del Ministro dell’interno(11).

Art. 9. - Accesso ai dati ed informazioni e loro uso

L’accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all’articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11(12).
L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall’articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo(13).

Art. 10. Controlli

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile(14).

Art. 11. - Procedure

Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7, per l’accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall’articolo 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti(15).
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 9.

Art. 12. - Sanzioni

Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Art. 13. - Prefetto

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti(16).
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell’interno relazioni sull’attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.

Art. 14. - Questore

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 15. - Autorità locali di pubblica sicurezza

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.

Art. 16. - Forze di polizia

Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

Art. 17. - Funzioni e servizi di polizia giudiziaria

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale.
A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all’istituzione e all’organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell’interno nell’esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

Art.18. Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica

Presso il Ministero dell’interno è istituito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell’interno per l’esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l’interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria(17).
Il Ministro dell’interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell’interno, l’ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell’ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

Art.19. Attribuzioni del Comitato nazionale

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e all’ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell’interno.
Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l’attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l’istruzione, l’addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.

Art.20. Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali(18).
Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d’intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale(19).
Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell’ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore della Repubblica competente.
Alla convocazione e alla formazione dell’ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell’ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l’ordine del giorno del comitato(20).

Art.21. Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia

Il Ministro dell’interno, nell’esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.

Art.22. Scuola di perfezionamento per le forze di polizia

È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all’altra formazione e all’aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un’adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l’avanzamento in carriera. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l’ordinamento della scuola.

Capo II - Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

Art.23. Personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti. Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell’articolo 36.
I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all’articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.
Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.
Al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno secondo le disposizioni di cui all’articolo 40.

Art.24. Compiti istituzionali della Polizia di Stato

La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.

Art.25. Personale della Polizia di Stato

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno.

Art.26. Trasferimento di compiti e attribuzioni

I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all’articolo 23 sono esercitati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.

Art.27. Bandiere e decorazioni

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.

Art.28. Dotazioni

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui all’articolo 23 sono attribuiti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art.29. Accordi e convenzioni con le forze armate

Gli accordi per l’uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all’Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro competente.

Art.30. Armamento e divise

I criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell’interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso.

Art.31. Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (21)

Art.32. Questura e uffici dipendenti

La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti.
I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall’ufficio di cui all’articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull’ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l’impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.

Art.33. Reparti mobili

I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell’ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.
I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato di norma, personale maschile.
L’obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all’articolo 111.
I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.

Art.34. Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera (22)

Art.35. Soppressione dell’Ufficio antidroga

Fermi restando i compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all’articolo 6 della presente legge, è abrogato l’articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. I compiti e le attribuzioni già conferite all’ufficio di cui all’articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell’ufficio stesso(23).

Artt. 36-115. (omissis)

(1) - Cfr.: art. 10 L. n. 78/2000: “1. Il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di Pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della Pubblica sicurezza secondo quanto previsto dall’articolo 6, primo comma, della medesima legge”.
(2) - Lettera così sostituita dall’art. 6, Legge 31 marzo 2000, n. 78.
(3) - Lettera così modificata dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
(4) - Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
(5) - Lettera aggiunta dall’art. 3-bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(6) - Periodo aggiunto dall’art. 11-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(7) - Comma così sostituito dall’art. 68, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(8) - Comma così sostituito dall’art. 45, L. 10 ottobre 1986, n. 688.
(9) - Comma aggiunto dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
(10) - Vedi nota (1).
(11) - Il 4° comma è stato abrogato dall’art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675.
(12) - Comma così modificato dall’art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(13) - Il 5° comma è stato abrogato dall’art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675.
(14) - Comma così sostituito dall’art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall’art. 5, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123.
(15) - Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.
(16) - Periodo aggiunto dall’art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(17) - Periodo aggiunto dall’art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(18) - Comma così sostituito prima dell’art. 160, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 279, e poi dall’art. 4, d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.
(19) - Comma prima sostituito dell’art. 16, L. 26 marzo 2001, n. 128, e poi così modificato dall’art. 4, d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.
(20) - Comma aggiunto dell’art. 160, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 279.
(21) - Articolo abrogato dall’art. 11, d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
(22) - Articolo abrogato dall’art. 11, d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
(23) - Vedi, ora, la L. 15 gennaio 1991, n. 16.