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Legge 18 febbraio 1997, n. 25

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa

Art. 1.1. Il Ministro della difesa, preposto all’amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
b) emana le direttive in merito alla politica militare, all’attività informativa e di sicurezza ed all’attività tecnico-amministrativa;
c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all’area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

Art. 2.1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:
a) l’evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;
b) l’evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate ed al loro necessario adeguamento;
c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settore di spesa ed i suoi riflessi sulla preparazione delle Forze armate;
e) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.

Art. 3.1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.
2. I Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell’Arma, e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa(1).
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell’impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell’Arma la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari(2);
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati.
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Art. 4.1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell’Arma, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri(3):
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate e all’Arma dei carabinieri ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell’articolo 3, comma 3(4);
b) sono responsabili dell’organizzazione e dell’approntamento delle rispettive Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali(5);
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

Art. 5.1. Il Segretario generale della difesa, scelto nell’ambito del personale militare o civile dell’Amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e qualifiche professionali, è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.
2. Il Segretario generale della difesa:
a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed è responsabile dell’indirizzo e del coordinamento delle loro attività nonché dell’attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministero;
b) predispone, d’intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all’area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
c) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell’organizzazione e del funzionamento dell’area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d’arma;
e) si avvale, per l’esercizio delle sue attribuzioni, di due vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto nell’ambito del personale dell’Amministrazione pubblica;
f) può delegare competenze nell’area tecnico-amministrativa e nell’area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del segretario generale medesimo.

Art. 6.1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e il Capo di stati maggiore della difesa, che lo presiede(6).
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell’Arma, e per il Segretario generale della difesa(7).

Art. 7.1. Sono unificate presso lo stato maggiore della Difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l’impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell’ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
2. Rientra nelle competenze degli stati maggiori di Forza armata l’esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all’impiego e al governo del proprio personale, all’addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

Art. 8.1. Sono unificate presso l’ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

Art. 9.1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.
2. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall’articolo 10.

Art. 10.1. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate(8).

(1) - Comma così modificato dall’art. 2, Legge 31 marzo 2000, n. 78.
(2) - Lettera così modificata dall’art. 2, Legge 31 marzo 2000, n. 78.
(3) - Alinea così modificato dall’art. 2, Legge 31 marzo 2000, n. 78.
(4) - Lettera così modificata dall’art. 2, Legge 31 marzo 2000, n. 78.
(5) - Lettera così modificata dall’art. 2, Legge 31 marzo 2000, n. 78.
(6) - Comma così sostituito dall’art. 2, Legge 31 marzo 2000, n. 78.
(7) - Comma così modificato dall’art. 2, Legge 31 marzo 2000, n. 78.
(8) - In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 23 ottobre 1999, n. 556.