Capo VIII - Disposizioni finali

Art. 33 - Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore

1. All’articolo 1, primo comma, e all’articolo 16, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, le parole: “dell’Esercito, della marina e dell’Aeronautica” sono sostituite dalle seguenti: “della Difesa, compresa l’Arma dei carabinieri”.
2. All’articolo 2, primo comma, della legge 7 maggio 1954, n. 203, come modificato dall’articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, le parole: “dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica” sono sostituite dalle seguenti: “della Difesa, compresa l’Arma dei carabinieri”.
3. All’articolo 2, secondo comma, numero 3), e all’articolo 3, quinto comma, numero 3), della legge 7 maggio 1981, n. 180, dopo le parole: “dell’Aeronautica” aggiungere le seguenti: “dell’Arma dei carabinieri”.
4. L’articolo 4, sesto comma, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, è sostituito dal seguente:
“6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2”.
5. Agli articoli 38 e 39 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, le parole “dal comandante di Legione” sono sostituite dalle seguenti: “dal comandante di corpo”.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano all’Arma dei carabinieri:
a) la legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
b) la legge 4 agosto 1984, n. 429;
c) la legge 26 ottobre 1971, n. 916.
7. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati o cessano di avere efficacia:
a) la legge 28 aprile 1976, n. 192;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
c) la legge 10 maggio 1976, n. 345;
d) gli articoli 1, 10 e da 52 a 61, escluso l’articolo 54, secondo comma, e 67, ed i capitoli II, III, IV, escluso l’articolo 24, secondo comma, V, VI, VII, VIII, IX e X del regolamento organico per l’Arma dei carabinieri reali, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.
8. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento generale dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 34, comma 1, cessa di avere efficacia il regio decreto in data 24 dicembre 1911.
9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556, in corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto, nonché dalla legge del 31 marzo 2000, n. 78, nella parte in cui modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25.

Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(88) e successive modificazioni, il regolamento generale dell’Arma dei carabinieri in materia di organizzazione e funzionamento delle caserme, addestramento, svolgimento del servizio istituzionale e compiti ed impiego del personale. Limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento è adottato di concerto con il Ministro dell’interno.
2. La carica di cui all’articolo 25 non può essere conferita al generale di corpo d’armata che abbia già ricoperto l’incarico ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n.429(89).
3. Le disposizioni di legge e di regolamento che fanno riferimento all’Esercito, senza escludere espressamente l’Arma e che non afferiscono a materie oggetto di speciale disciplina per l’Arma stessa, si applicano, nei limiti in cui non contrastino con il presente decreto, all’Arma dei carabinieri.
4. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 14, comma 2, i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri sono svolti presso l’Accademia militare dell’Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato Maggiore dell’Esercito, previa selezione a cura del centro nazionale selezione e reclutamento dell’Arma. Agli allievi ufficiali dei carabinieri di cui al presente comma si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell’Esercito frequentatori dei paritetici corsi dell’Accademia militare.
5. Sino al 31 dicembre 2006 incluso, ai fini delle modalità di ammissione ai corsi di cui all’articolo 30, si prescinde dall’avvenuto compimento del periodo di comando.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Arma dei carabinieri, in riferimento ai compiti militari di cui al capo II del presente decreto e tenuto conto delle peculiarità professionali, concorre con personale dei propri ruoli alle destinazioni in incarichi interforze e presso le rappresentanze diplomatiche all’estero. È compito del Capo di Stato Maggiore della difesa individuare gli incarichi ai quali preporre personale dell’Arma dei carabinieri.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(88) - Vedi nota (32).
(89) - Legge 4 agosto 1984, n. 429, art.1: “Il Vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri è il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell’Arma più anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa ha facoltà, nell’interesse dell’amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione più anziano e di procedere alla nomina del generale di divisione che lo segue in ordine di anzianità.
Il Vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri”.